Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 23203
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necessario che l'atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti del medesimo, non essendo sufficiente il generico asservimento dell'operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi nella quale la condotta è sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.

È illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio.

In caso di corruzione plurisoggettiva, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere disposta per la quota del profitto conseguito da ciascuno e, soltanto qualora non sia possibile determinarne esattamente la misura, la stessa potrà essere disposta, in applicazione del principio solidaristico, nei confronti del singolo anche per l'intero importo del profitto realizzato dai correi, e comunque in misura non inferiore alle utilità date o promesse al pubblico funzionario.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 23203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23203
Data del deposito : 5 marzo 2024

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