Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2022, proposto da
DD AN, quale titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Paola Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palau, non costituito in giudizio;
nei confronti
RO PI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. numero 1840 del 7 febbraio 2022, notificato alla ricorrente in data 10 febbraio 2022, avente ad oggetto “presa d’atto del diniego occupazione temporanea suolo pubblico in via Fonte Vecchia n.5”, con cui il Comune di Palau, ufficio SUAPE – Porto turistico, prende atto che la signora DD AN, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli e alimentari, in relazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in Via della Fonte Vecchi an. 5, non può essere autorizzata dal momento che la Polizia Municipale aveva effettuato diniego già per l’anno precedente;
- provvedimento senza protocollo datato 10 gennaio 2022 non notificato alla ricorrente avente ad oggetto parere per occupazione di suolo pubblico in via Fonte vecchia 5- Comune di Palau dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RA BE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza con cui ha chiesto il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per il posizionamento di espositori di merce del proprio esercizio commerciale, per una superfice di complessivi 0.40 mq ( 1 ml X 0.40 cm) per il periodo dal 10 aprile 2022 al 30 settembre 2022.
Il censurato diniego risulta motivato dalla preesistenza di un parere sfavorevole espresso l’anno precedente dalla Polizia municipale. Nell’impugnato parere espresso il 10 gennaio 2022, infatti, si afferma “che non esistono i presupposti per l’occupazione di suolo pubblico in quanto il marciapiede, in quel punto della strada, risulta essere troppo stretto e non premetterebbe il normale transito pedonale nonché quello di carrozzine per disabili, come già ribadito in precedenza con nota del 13377/2021 del 12.08.2021 e successiva n. 19242 del 30.11.2021.”.
La ricorrente, sottolineando che il marciapiede ha, sul fronte della propria proprietà, la stessa larghezza dei tratti precedente e successivo, non è caratterizzato da particolare traffico pedonale, essendo la strada secondaria e comunque non garantisce l’accessibilità ai disabili, non essendo mai stato adeguato dal Comune alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e premettendo che la stessa occupazione è stata sempre autorizzata nei precedenti quaranta anni di attività del negozio, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi:
1. violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;
2. violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbero stati tardivamente adottati sia il parere della Polizia municipale, che quello conclusivo del procedimento, intervenuto oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del regolamento adottato dal Comune di Palau con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17 dicembre 2020: secondo parte ricorrente tale disposizione avrebbe introdotto un’ipotesi di silenzio devolutivo, decorsi venti giorni senza che gli uffici preposti abbiano fatto pervenire il loro parere;
4. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
In esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, questo Tribunale ha chiesto chiarimenti al Comune (da fornirsi mediante una relazione anche sullo stato attuale dei luoghi), fissando una nuova camera di consiglio per il 27 aprile 2022, nel corso della quale l’istanza cautelare è stata riunita al merito.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento, atteso che i chiarimenti richiesti hanno evidenziato come l’art. 20, comma 3 del nuovo codice della strada preveda: “ Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. ”.
Tenuto conto di tale disposizione, nonché del fatto che, nella fattispecie, il marciapiede ha una larghezza di 1.10 metri, il Comune ha negato la richiesta concessione anche alla luce del nuovo art. 38 del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2021, che ha specificato come la concessione possa essere rilasciata nel solo caso in cui “ il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due ”.
Il provvedimento, dunque, ancorché sia stato corredato da una motivazione non del tutto chiara (peraltro non per relationem , come sostiene parte ricorrente, ma costituita dal richiamo, per sommi capi, delle ragioni che già hanno condotto al diniego l’anno precedente) trova il proprio fondamento nella legge e nella regolamentazione comunale, con la conseguenza che debbono ritenersi infondate le censure n. 3 e 4.
Né la legittimità del provvedimento adottato può essere inficiata dal fatto che lo stesso, così come il parere della Polizia Municipale, sarebbero stati adottati oltre il termine di legge: sul punto basti richiamare l’ormai costante giurisprudenza, secondo cui “In termini generali, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge – trattandosi di una regola di comportamento e non di validità”… omissis …. “Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 4577/2018).
Nemmeno l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto può avere efficacia caducante nel caso di specie, non solo perché la domanda proposta non presenta alcun elemento di novità rispetto a quella già rigettata nel 2021, ma in ragione del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, dopo la riforma della legge n. 241 del 1990 operata dal D.L. n. 76 del 2020, per verificare l’efficacia invalidante dell’omissione del preavviso ex art. 10 bis della medesima legge risulta centrale l’accertamento della sussistenza di un potere discrezionale, in presenza del quale non sono applicabili i meccanismi di possibile “sanatoria processuale” previsti per la violazione delle norme sul procedimento dall’art. 21- octies , comma 2 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso Consiglio di Stato, sentenza n. 6378/2020). Poiché, dunque, nel caso di specie il potere esercitato deve essere qualificato come vincolato in ragione dalla presenza delle disposizioni già citate, che escludono ogni discrezionalità, la lamentata omissione della garanzia procedimentale non può portare all’annullamento del provvedimento, che, proprio in ragione della specifica disciplina vigente, non avrebbe potuto avere diverso contenuto.
Ciò rende superfluo indagare la permanenza di un interesse alla decisione della controversia, avente a oggetto un provvedimento che avrebbe dovuto autorizzare l’occupazione solo per la stagione estiva 2022 e nell’ambito della quale non è stata formulata una richiesta di risarcimento del danno, né nel ricorso, né a mezzo di un’apposita memoria che, peraltro, come da giurisprudenza ormai costante, avrebbe dovuto essere depositata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 73 del c.p.a. (cfr. la sentenza TAR Bologna, n. 1245/2025, che richiama i principi di cui alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022).
Così respinto il ricorso, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione delle controparti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
RA BE, Consigliere, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BE | Marco UR |
IL SEGRETARIO