TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 143
TAR
Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
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Sentenza 24 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha efficacia caducante poiché la domanda non presentava elementi di novità rispetto a quella precedente e il potere esercitato era vincolato, non discrezionale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990

    La violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia perentorio per legge. Il ritardo non è un vizio in sé ma può costituire presupposto per responsabilità risarcitoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del regolamento comunale

    Il provvedimento trova fondamento nella legge e nella regolamentazione comunale, in particolare nell'art. 38 del regolamento e nell'art. 20, comma 3 del codice della strada, che escludono discrezionalità e rendono infondate le censure.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

    Il provvedimento è fondato su disposizioni di legge e regolamentari che escludono ogni discrezionalità, rendendo infondata la censura.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha efficacia caducante poiché la domanda non presentava elementi di novità rispetto a quella precedente e il potere esercitato era vincolato, non discrezionale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990

    La violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità dell'atto tardivo, salvo che il termine sia perentorio per legge. Il ritardo non è un vizio in sé ma può costituire presupposto per responsabilità risarcitoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del regolamento comunale

    Il provvedimento trova fondamento nella legge e nella regolamentazione comunale, in particolare nell'art. 38 del regolamento e nell'art. 20, comma 3 del codice della strada, che escludono discrezionalità e rendono infondate le censure.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

    Il provvedimento è fondato su disposizioni di legge e regolamentari che escludono ogni discrezionalità, rendendo infondata la censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 143
    Data del deposito : 24 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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