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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Foglia e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pastore e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore e con lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
nonché , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2021, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato, dal 20.07.2009 al 31.10.2020, alle dipendenze della società Controparte_1
presso l'omonima caffetteria sita in Santa Maria Capua Vetere
[...] Controparte_1
(CE) alla piazza Resistenza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 24 ore settimanali, con inquadramento secondo il livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi quale operaio, svolgendo le mansioni di barista, conveniva in giudizio la predetta società, il sig. personalmente chiedendo di “- In via principale e nel Controparte_1 merito, previo accertamento dell'orario lavorativo settimanalmente svolto, condannare la
(C.F. ) persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2313 e 2304 c.c., il sig. CP_1 nella qualità di socio accomandatario della al pagamento in
[...] Controparte_1 favore del ricorrente della complessiva lorda di € 142.074,35 a titolo di differenze retributive in conformità ai conteggi allegati ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che sarà accertata anche a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. - sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla contribuzione previdenziale sulle differenze retributive rivendicate, pari alla somma di € 142.074,35 ovvero su quelle che saranno accertate in corso di causa, condannando la società resistente al versamento dei contributi previdenziali presso
l' , con vittoria di spese e con attribuzione (cfr. ricorso). CP_2
A sostegno della propria domanda, l'istante specificava, in particolare, di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera ininterrotta e continuativa per “quarantacinque ore fisse settimanali”, dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 8,00 alle 16,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nonostante il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti prevedesse un utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente per quattro ore al giorno, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato.
Deduceva, nello specifico, di aver svolto le seguenti mansioni lavorative: “quale addetto al banco bar utilizzava la macchina del caffè per preparare caffè, latte e cappuccini, preparava e serviva le colazioni ai clienti, preparava e serviva per il consumo al banco pizzette, panini e gli altri alimenti inseriti nel listino di vendita al pubblico, preparava e serviva aperitivi e cocktails, si occupava della pulizia e del riordino della postazione di lavoro prima, durante ed alla fine della giornata lavorativa”
(cfr. ricorso).
Affermava, inoltre, che avrebbe percepito una retribuzione nella misura specificata nei prospetti contenuti nel ricorso.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente affermava che, in data 31.10.2020, avrebbe rassegnato dimissioni volontarie “in ragione della incongruità della retribuzione percepita negli ultimi mesi di lavoro”, precisando di aver ricevuto la paga del mese di ottobre
2020 di cui euro 535,45 quale retribuzione, euro 338,59 per ratei di tredicesima mensilità ed euro 112,86 per ratei di quattordicesima mensilità ed, ancora, che, con successivo cedolino di novembre 2020, avrebbe ricevuto l'importo di euro 5.838,58 a titolo di TFR, asseritamente
“quantificato sul minor importo contabilizzato nel rapporto di lavoro rispetto a quello effettivamente versato ed a quello dovuto in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato” (cfr. ricorso).
Evidenziava, infine, che la retribuzione mensile, come indicata nei prospetti precedenti, sarebbe stata versata in contanti fino al giugno 2018, mentre, a partire dal luglio 2018,
l'importo inferiore indicato in busta, calcolato sul part time contrattuale, sarebbe stato corrisposto a mezzo assegno o bonifico, mentre la differenza, fino all'effettivo percepito, sarebbe stata corrisposta in contanti;
aggiungeva che, per i mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre 2020, l'importo versato sarebbe stato corrispondente all'importo indicato nei rispettivi prospetti paga
Il ricorrente, pertanto, con il presente procedimento, assumeva il proprio diritto al pagamento di tali differenze retributive nonché al ricalcolo “sulla base dell'orario lavorativo svolto l'indennità per le ferie e per i permessi r.o.l. maturati e non goduti ed i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità nonché il TFR maturato che, sulla scorta dei suddetti parametri, risulta essere superiore alla minor somma versata ed indicata nella busta paga di novembre 2020, trattenuto dal ricorrente quale acconto sul maggiore avere” (cfr. ricorso), lamentando, inoltre, il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e le relative maggiorazioni retributive spettanti in virtù dell'applicazione del predetto istituto contrattuale.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituivano la società
[...]
, il sig. personalmente e l' che Controparte_1 Controparte_1 CP_2
eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
In particolare, la società resistente ed il sig. eccepita la nullità del ricorso ai sensi CP_1
dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., contestavano quanto dedotto dal ricorrente, assumendo, tra l'altro, che il rapporto di lavoro sarebbe intercorso solo ed esclusivamente con la società resistente e non anche con il sig. personalmente;
deducevano che il rapporto tra il CP_1
ricorrente e la società sarebbe sorto in data 20.07.2009 e cessato in data 31.10.2020 “per libera scelta del ricorrente e non per incongruità della retribuzione come indicato in ricorso” (cfr. memoria difensiva). Entrambe, in ogni caso, sostenevano che il ricorrente avrebbe osservato l'orario di lavoro di 24 ore settimanali articolate su turni alternati settimanalmente dal lunedì al sabato, osservando una settimana un turno dalle ore 8,00 alle 12,00 ed un'altra settimana un turno dalle ore 12,00 alle 16,00; negavano, dunque, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Evidenziavano che, per le mansioni svolte, il ricorrente sarebbe stato correttamente inquadrato nel VI livello del CCNL Pubblci Esercizi e retribuito anche in misura superiore alle ore di lavoro effettivamente prestate (24 ore settimanali), assumendo che gli importi corrisposti al medesimo, nella misura indicata anche in ricorso sarebbero stati addirittura superiori a quelli delle buste paga sviluppate secondo l'orario di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente;
contestavano, in ogni caso, i conteggi allegati, deducendo, inoltre, che, nell'ambito di tali conteggi, non si sarebbe tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima mensilità sempre corrisposte al ricorrente e che nell'anno 2020 sarebbero state contabilizzate per intero anche le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile, luglio ed agosto, durante i quali la caffetteria sarebbe stata chiusa a causa del Covid-19 ed il ricorrente sarebbe stato collocato in CIG, percependo la relativa indennità. Affermavano, dunque, che il lavoratore avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti retributivi e contributivi di propria pertinenza, precisando, inoltre, che lo stesso avrebbe altresì goduto delle ferie nella misura proporzionale all'orario di lavoro, così come anche i permessi, e percepito, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nell'ottobre 2020, “la quota di TFR maturato come si evince dalla busta paga del mese di ottobre 2020 a mezzo bonifico bancario per netti euro 5838,38 oltre ai ratei 13ma e 14ma mensilità riportati nei prospetti di ottobre e novembre 2020 che si depositano”
(cfr. memoria).
L' eccepita la prescrizione quinquennale per il periodo che va dal 20.07.2009 al CP_2
31.12.2016 sul rilievo che unico atto interruttivo sarebbe rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 02.02.2022, chiedeva, in caso di accertamento dei fatti prospettati in ricorso, di dichiararsi il “diritto ad ottenere il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nei limiti del non prescritto, oltre le sanzioni di legge con conseguente condanna dei datori di lavoro al versamento della contribuzione non prescritta;
condannare il datore di lavoro o i datori di lavoro in solido al versamento della rendita vitalizia presso CP_ l' ed in favore del lavoratore ex art.13 L: 1338/1962 per quanto attiene alla contribuzione CP_ prescritta;
rigettare ogni richiesta nei confronti dell' , con vittoria di spese.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al pagamento di spettanze a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, indennità sostitutiva di ferie o permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di differenze retributive relativamente al
TFR.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente nonché dal resistente avendo Controparte_1
parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa delle parti resistenti, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. S.U.
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Va, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente deduce di aver lavorato per un numero di ore molto superiore a quello pattuito e, seppur in maniera del tutto generica, di non aver goduto di tutte le ferie ed i permessi, che, tuttavia, nell'ambito dell'atto introduttivo, risultano essere solamente quantificati a titolo di spettanze rivendicate, senza, tuttavia, che sia stato assolto, sul punto, l'onere di allegazione e prova sulla parte incombente.
Ebbene, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento di differenze e spettanze rivendicate dal ricorrente a vario titolo, che la stessa assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro (lavoro straordinario e/o supplementare, ferie e permessi non goduti, quattordicesima mensilità, differenze sul TFR), va osservato che il ricorrente non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, alle udienze del 20.02.2024 e del 19.11.2024, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini e nei modi ivi indicati;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, il teste di parte ricorrente – conoscente del ricorrente ed Testimone_1
ex cliente della caffetteria, escusso all'udienza del 20.02.2024 – per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Conosco il ricorrente in quanto sono stato cliente del bar ed, ancora, CP_1 prima, già dal 1989, ho frequentato il bar del tribunale, dove lavorava il ricorrente;
in particolare, un tempo lavoravo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere come cancelliere. Attualmente sono in pensione, a partire da fine ottobre 2018. Tuttavia, nonostante la pensione, ho continuato a frequentare il bar e le sue zone, data l'amicizia con gli ex colleghi e con il sig. (giornalaio CP_3 dell'edicola nei pressi del tribunale) o per aspettare mia figlia finché ha lavorato presso questo tribunale. In queste circostanze, dunque, ho conosciuto il ricorrente, che ricordo che ha iniziato a lavorare presso il bar circa 15 anni fa. Io ogni mattina, sul presto, prima di entrare in ufficio, CP_1 intorno alle 8,00-8 “e qualcosa” andavo all'edicola attigua al bar a comprare il giornale dal sig.
per poi recarmi al bar, trattenendomi per 5-10 minuti;
nel primo pomeriggio, poi, CP_3 all'uscita dal lavoro, intorno alle 15-15,30, mi fermavo nuovamente presso il bar, anche perché spesso aspettavo mia figlia uscire dal tribunale. Posso affermare che frequentavo il bar quotidianamente, anche perché io amavo il mio lavoro ed il suo contesto e, quindi, con piacere, nei giorni lavorativi, avevo questa abitudine di fermarmi al bar anche per far visita al ricorrente. Ricordo che CP_1 nel bar era ogni volta presente il ricorrente, il quale era bravissimo nella preparazione del caffè, preparato e servito come a Napoli. Ricordo che il ricorrente era molto attivo e che lo vedevo sempre sia al mattino che nel primo pomeriggio”. ADR: “Ricordo che nel bar c'erano il sig. , la moglie Pt_1 del sig. – titolare del bar – e, poi, il sig. altro dipendente. Spesso, inoltre, ho visto CP_1 Per_1 il sig. . A domanda dell'avv. Foglia: “mi è capitato qualche volta – ma non sempre – di CP_1 recarmi di sabato presso il bar, per amore di questa ritualità; tuttavia, non sono in grado di ricordare con precisione se fosse presente il ricorrente”.
L'altro teste di parte ricorrente – escusso all'udienza del 19.11.2024 – sig. Tes_2
– altro ex cliente della caffetteria – ha riferito: “ADR: “Sono stato cliente abituale della
[...]
caffetteria, frequentandola quasi tutti i giorni, sin dal dicembre 2010, ovvero da quando ho iniziato a lavorare a Santa Maria Capua Vetere;
specifico, al riguardo, che sono assistente amministrativo presso il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e che, per tale ragione, quasi quotidianamente mi recavo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per portare documentazione per incartamenti vari come i sequestri etc. e, quindi, in queste occasioni, almeno una volta al giorno, a seconda degli adempimenti da svolgere, e con orari diversi (sebbene più raramente di pomeriggio, talvolta anche quando mi recavo presso le Poste per effettuare servizi), mi recavo presso la caffetteria;
Testim ricordo che presso la caffetteria era presente il ricorrente”; “Ricordo di aver sempre visto il ricorrente presso la caffetteria, tranne rare occasioni in cui, ad esempio, era malato;
ricordo che era addetto al banco e a servire il caffè. Ricordo che presso la caffetteria erano presenti anche il titolare con sua moglie. Ricordo, ancora, che, in qualche occasione, ho incontrato la sorella del ricorrente mentre gli portava il pranzo presso la caffetteria, specificando che lei mi riferiva che glielo stava portando. Ricordo di aver visto il ricorrente presso la caffetteria fino poco prima della chiusura legata al Covid-19. A domanda dell'avv. Scognamiglio: “Sì, ricordo di aver visto il ricorrente anche di sabato;
sono in grado di riferire tale circostanza perché, per ragioni di servizio, capitava che fossi di turno il sabato e, dunque, mi trovavo a passare per la caffetteria”.
Ebbene, i testi escussi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le dichiarazioni rese dagli stessi, infatti, non possono essere considerate significative data la limitata frequentazione dei luoghi, essendo la loro conoscenza dei fatti, del resto, circoscritta ai brevi momenti della giornata in cui si trovavano presso la caffetteria.
Entrambi i testi, infatti, riferiscono di un rapporto di lavoro in termini generici e vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova – limitandosi a dichiarare di aver di aver visitato la caffetteria e visto il ricorrente presso quest'ultimo in momenti circoscritti della giornata, riferendo di visite che, pertanto, risultano limitate a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni della giornata, senza neppure specificare gli orari osservati dal ricorrente. Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute, in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Così, alla luce del mancato raggiungimento della prova in ordine alle differenze retributive azionate con il presente giudizio, la domanda non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi inclusa quella sollevata dall' in ordine ad una CP_2
parziale prescrizione del credito in questa sede azionato ed, ancora, con riferimento alla sussistenza di un rapporto tra il ricorrente ed il sig. personalmente, Controparte_1 essendosi, peraltro, il ricorrente sul punto limitato a specificare, soltanto nell'ambito delle conclusioni del ricorso introduttivo, di aver convenuto nel presente giudizio lo stesso in qualità di socio accomandatario della società resistente, senza, cioè, nulla allegare nello specifico a sostegno della spiegata domanda.
La natura della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 15.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Foglia e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pastore e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore e con lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
nonché , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2021, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato, dal 20.07.2009 al 31.10.2020, alle dipendenze della società Controparte_1
presso l'omonima caffetteria sita in Santa Maria Capua Vetere
[...] Controparte_1
(CE) alla piazza Resistenza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 24 ore settimanali, con inquadramento secondo il livello 6 del CCNL Pubblici
Esercizi quale operaio, svolgendo le mansioni di barista, conveniva in giudizio la predetta società, il sig. personalmente chiedendo di “- In via principale e nel Controparte_1 merito, previo accertamento dell'orario lavorativo settimanalmente svolto, condannare la
(C.F. ) persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2313 e 2304 c.c., il sig. CP_1 nella qualità di socio accomandatario della al pagamento in
[...] Controparte_1 favore del ricorrente della complessiva lorda di € 142.074,35 a titolo di differenze retributive in conformità ai conteggi allegati ed in virtù della normativa contrattuale invocata, nonché ex art. 36 della Costituzione, oltre interessi e rivalutazioni come per legge ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che sarà accertata anche a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. - sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla contribuzione previdenziale sulle differenze retributive rivendicate, pari alla somma di € 142.074,35 ovvero su quelle che saranno accertate in corso di causa, condannando la società resistente al versamento dei contributi previdenziali presso
l' , con vittoria di spese e con attribuzione (cfr. ricorso). CP_2
A sostegno della propria domanda, l'istante specificava, in particolare, di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera ininterrotta e continuativa per “quarantacinque ore fisse settimanali”, dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 8,00 alle 16,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nonostante il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti prevedesse un utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente per quattro ore al giorno, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato.
Deduceva, nello specifico, di aver svolto le seguenti mansioni lavorative: “quale addetto al banco bar utilizzava la macchina del caffè per preparare caffè, latte e cappuccini, preparava e serviva le colazioni ai clienti, preparava e serviva per il consumo al banco pizzette, panini e gli altri alimenti inseriti nel listino di vendita al pubblico, preparava e serviva aperitivi e cocktails, si occupava della pulizia e del riordino della postazione di lavoro prima, durante ed alla fine della giornata lavorativa”
(cfr. ricorso).
Affermava, inoltre, che avrebbe percepito una retribuzione nella misura specificata nei prospetti contenuti nel ricorso.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente affermava che, in data 31.10.2020, avrebbe rassegnato dimissioni volontarie “in ragione della incongruità della retribuzione percepita negli ultimi mesi di lavoro”, precisando di aver ricevuto la paga del mese di ottobre
2020 di cui euro 535,45 quale retribuzione, euro 338,59 per ratei di tredicesima mensilità ed euro 112,86 per ratei di quattordicesima mensilità ed, ancora, che, con successivo cedolino di novembre 2020, avrebbe ricevuto l'importo di euro 5.838,58 a titolo di TFR, asseritamente
“quantificato sul minor importo contabilizzato nel rapporto di lavoro rispetto a quello effettivamente versato ed a quello dovuto in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato” (cfr. ricorso).
Evidenziava, infine, che la retribuzione mensile, come indicata nei prospetti precedenti, sarebbe stata versata in contanti fino al giugno 2018, mentre, a partire dal luglio 2018,
l'importo inferiore indicato in busta, calcolato sul part time contrattuale, sarebbe stato corrisposto a mezzo assegno o bonifico, mentre la differenza, fino all'effettivo percepito, sarebbe stata corrisposta in contanti;
aggiungeva che, per i mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre 2020, l'importo versato sarebbe stato corrispondente all'importo indicato nei rispettivi prospetti paga
Il ricorrente, pertanto, con il presente procedimento, assumeva il proprio diritto al pagamento di tali differenze retributive nonché al ricalcolo “sulla base dell'orario lavorativo svolto l'indennità per le ferie e per i permessi r.o.l. maturati e non goduti ed i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità nonché il TFR maturato che, sulla scorta dei suddetti parametri, risulta essere superiore alla minor somma versata ed indicata nella busta paga di novembre 2020, trattenuto dal ricorrente quale acconto sul maggiore avere” (cfr. ricorso), lamentando, inoltre, il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e le relative maggiorazioni retributive spettanti in virtù dell'applicazione del predetto istituto contrattuale.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituivano la società
[...]
, il sig. personalmente e l' che Controparte_1 Controparte_1 CP_2
eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedevano il rigetto.
In particolare, la società resistente ed il sig. eccepita la nullità del ricorso ai sensi CP_1
dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., contestavano quanto dedotto dal ricorrente, assumendo, tra l'altro, che il rapporto di lavoro sarebbe intercorso solo ed esclusivamente con la società resistente e non anche con il sig. personalmente;
deducevano che il rapporto tra il CP_1
ricorrente e la società sarebbe sorto in data 20.07.2009 e cessato in data 31.10.2020 “per libera scelta del ricorrente e non per incongruità della retribuzione come indicato in ricorso” (cfr. memoria difensiva). Entrambe, in ogni caso, sostenevano che il ricorrente avrebbe osservato l'orario di lavoro di 24 ore settimanali articolate su turni alternati settimanalmente dal lunedì al sabato, osservando una settimana un turno dalle ore 8,00 alle 12,00 ed un'altra settimana un turno dalle ore 12,00 alle 16,00; negavano, dunque, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Evidenziavano che, per le mansioni svolte, il ricorrente sarebbe stato correttamente inquadrato nel VI livello del CCNL Pubblci Esercizi e retribuito anche in misura superiore alle ore di lavoro effettivamente prestate (24 ore settimanali), assumendo che gli importi corrisposti al medesimo, nella misura indicata anche in ricorso sarebbero stati addirittura superiori a quelli delle buste paga sviluppate secondo l'orario di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente;
contestavano, in ogni caso, i conteggi allegati, deducendo, inoltre, che, nell'ambito di tali conteggi, non si sarebbe tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima mensilità sempre corrisposte al ricorrente e che nell'anno 2020 sarebbero state contabilizzate per intero anche le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile, luglio ed agosto, durante i quali la caffetteria sarebbe stata chiusa a causa del Covid-19 ed il ricorrente sarebbe stato collocato in CIG, percependo la relativa indennità. Affermavano, dunque, che il lavoratore avrebbe ricevuto tutti gli emolumenti retributivi e contributivi di propria pertinenza, precisando, inoltre, che lo stesso avrebbe altresì goduto delle ferie nella misura proporzionale all'orario di lavoro, così come anche i permessi, e percepito, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nell'ottobre 2020, “la quota di TFR maturato come si evince dalla busta paga del mese di ottobre 2020 a mezzo bonifico bancario per netti euro 5838,38 oltre ai ratei 13ma e 14ma mensilità riportati nei prospetti di ottobre e novembre 2020 che si depositano”
(cfr. memoria).
L' eccepita la prescrizione quinquennale per il periodo che va dal 20.07.2009 al CP_2
31.12.2016 sul rilievo che unico atto interruttivo sarebbe rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 02.02.2022, chiedeva, in caso di accertamento dei fatti prospettati in ricorso, di dichiararsi il “diritto ad ottenere il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nei limiti del non prescritto, oltre le sanzioni di legge con conseguente condanna dei datori di lavoro al versamento della contribuzione non prescritta;
condannare il datore di lavoro o i datori di lavoro in solido al versamento della rendita vitalizia presso CP_ l' ed in favore del lavoratore ex art.13 L: 1338/1962 per quanto attiene alla contribuzione CP_ prescritta;
rigettare ogni richiesta nei confronti dell' , con vittoria di spese.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Incontestati la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al pagamento di spettanze a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario, indennità sostitutiva di ferie o permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di differenze retributive relativamente al
TFR.
Tanto premesso, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente nonché dal resistente avendo Controparte_1
parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alle parti resistenti di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria difensiva, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa delle parti resistenti, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Appare, in ogni caso, opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. S.U.
11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Va, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente deduce di aver lavorato per un numero di ore molto superiore a quello pattuito e, seppur in maniera del tutto generica, di non aver goduto di tutte le ferie ed i permessi, che, tuttavia, nell'ambito dell'atto introduttivo, risultano essere solamente quantificati a titolo di spettanze rivendicate, senza, tuttavia, che sia stato assolto, sul punto, l'onere di allegazione e prova sulla parte incombente.
Ebbene, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento di differenze e spettanze rivendicate dal ricorrente a vario titolo, che la stessa assume non siano state corrisposte nel corso di rapporto di lavoro (lavoro straordinario e/o supplementare, ferie e permessi non goduti, quattordicesima mensilità, differenze sul TFR), va osservato che il ricorrente non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, alle udienze del 20.02.2024 e del 19.11.2024, i testi escussi nulla hanno riferito a sostegno di quanto dedotto in ricorso in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini e nei modi ivi indicati;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme.
In particolare, il teste di parte ricorrente – conoscente del ricorrente ed Testimone_1
ex cliente della caffetteria, escusso all'udienza del 20.02.2024 – per quanto qui rileva ha dichiarato: “ADR: “Conosco il ricorrente in quanto sono stato cliente del bar ed, ancora, CP_1 prima, già dal 1989, ho frequentato il bar del tribunale, dove lavorava il ricorrente;
in particolare, un tempo lavoravo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere come cancelliere. Attualmente sono in pensione, a partire da fine ottobre 2018. Tuttavia, nonostante la pensione, ho continuato a frequentare il bar e le sue zone, data l'amicizia con gli ex colleghi e con il sig. (giornalaio CP_3 dell'edicola nei pressi del tribunale) o per aspettare mia figlia finché ha lavorato presso questo tribunale. In queste circostanze, dunque, ho conosciuto il ricorrente, che ricordo che ha iniziato a lavorare presso il bar circa 15 anni fa. Io ogni mattina, sul presto, prima di entrare in ufficio, CP_1 intorno alle 8,00-8 “e qualcosa” andavo all'edicola attigua al bar a comprare il giornale dal sig.
per poi recarmi al bar, trattenendomi per 5-10 minuti;
nel primo pomeriggio, poi, CP_3 all'uscita dal lavoro, intorno alle 15-15,30, mi fermavo nuovamente presso il bar, anche perché spesso aspettavo mia figlia uscire dal tribunale. Posso affermare che frequentavo il bar quotidianamente, anche perché io amavo il mio lavoro ed il suo contesto e, quindi, con piacere, nei giorni lavorativi, avevo questa abitudine di fermarmi al bar anche per far visita al ricorrente. Ricordo che CP_1 nel bar era ogni volta presente il ricorrente, il quale era bravissimo nella preparazione del caffè, preparato e servito come a Napoli. Ricordo che il ricorrente era molto attivo e che lo vedevo sempre sia al mattino che nel primo pomeriggio”. ADR: “Ricordo che nel bar c'erano il sig. , la moglie Pt_1 del sig. – titolare del bar – e, poi, il sig. altro dipendente. Spesso, inoltre, ho visto CP_1 Per_1 il sig. . A domanda dell'avv. Foglia: “mi è capitato qualche volta – ma non sempre – di CP_1 recarmi di sabato presso il bar, per amore di questa ritualità; tuttavia, non sono in grado di ricordare con precisione se fosse presente il ricorrente”.
L'altro teste di parte ricorrente – escusso all'udienza del 19.11.2024 – sig. Tes_2
– altro ex cliente della caffetteria – ha riferito: “ADR: “Sono stato cliente abituale della
[...]
caffetteria, frequentandola quasi tutti i giorni, sin dal dicembre 2010, ovvero da quando ho iniziato a lavorare a Santa Maria Capua Vetere;
specifico, al riguardo, che sono assistente amministrativo presso il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e che, per tale ragione, quasi quotidianamente mi recavo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per portare documentazione per incartamenti vari come i sequestri etc. e, quindi, in queste occasioni, almeno una volta al giorno, a seconda degli adempimenti da svolgere, e con orari diversi (sebbene più raramente di pomeriggio, talvolta anche quando mi recavo presso le Poste per effettuare servizi), mi recavo presso la caffetteria;
Testim ricordo che presso la caffetteria era presente il ricorrente”; “Ricordo di aver sempre visto il ricorrente presso la caffetteria, tranne rare occasioni in cui, ad esempio, era malato;
ricordo che era addetto al banco e a servire il caffè. Ricordo che presso la caffetteria erano presenti anche il titolare con sua moglie. Ricordo, ancora, che, in qualche occasione, ho incontrato la sorella del ricorrente mentre gli portava il pranzo presso la caffetteria, specificando che lei mi riferiva che glielo stava portando. Ricordo di aver visto il ricorrente presso la caffetteria fino poco prima della chiusura legata al Covid-19. A domanda dell'avv. Scognamiglio: “Sì, ricordo di aver visto il ricorrente anche di sabato;
sono in grado di riferire tale circostanza perché, per ragioni di servizio, capitava che fossi di turno il sabato e, dunque, mi trovavo a passare per la caffetteria”.
Ebbene, i testi escussi – comunque non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le dichiarazioni rese dagli stessi, infatti, non possono essere considerate significative data la limitata frequentazione dei luoghi, essendo la loro conoscenza dei fatti, del resto, circoscritta ai brevi momenti della giornata in cui si trovavano presso la caffetteria.
Entrambi i testi, infatti, riferiscono di un rapporto di lavoro in termini generici e vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova – limitandosi a dichiarare di aver di aver visitato la caffetteria e visto il ricorrente presso quest'ultimo in momenti circoscritti della giornata, riferendo di visite che, pertanto, risultano limitate a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni della giornata, senza neppure specificare gli orari osservati dal ricorrente. Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dal ricorrente.
Ancora, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute, in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Così, alla luce del mancato raggiungimento della prova in ordine alle differenze retributive azionate con il presente giudizio, la domanda non può trovare accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi inclusa quella sollevata dall' in ordine ad una CP_2
parziale prescrizione del credito in questa sede azionato ed, ancora, con riferimento alla sussistenza di un rapporto tra il ricorrente ed il sig. personalmente, Controparte_1 essendosi, peraltro, il ricorrente sul punto limitato a specificare, soltanto nell'ambito delle conclusioni del ricorso introduttivo, di aver convenuto nel presente giudizio lo stesso in qualità di socio accomandatario della società resistente, senza, cioè, nulla allegare nello specifico a sostegno della spiegata domanda.
La natura della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 15.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico