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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3044/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI ACCERTAMENTO n. TES 19000079 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18635/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07/01/2025 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento TES n. 19000079, per omesso versamento dell'imposta parametrata a numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cosiddetta Ecotassa) relativo al veicolo acquistato targato Targa_1 ed immatricolato il 26/06/2019. Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate in data 04/02/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 18/02/2025.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva che la suddetta imposta dovesse essere versata al momento dell'immatricolazione e che in ogni caso il termine quinquennale per la richiesta di pagamento è decaduto stante il fatto che il veicolo è stato immatricolato il 26/06/2019.
In data 13/05/2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, il quale
Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente evidenziando che l'Ecotassa è una tassa sulle emissioni che è stata in vigore tra il 2019 e il 2021.
Questa tassa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 con l'obiettivo di ridurre l'acquisto di veicoli nuovi e importati con emissioni di C0/2 superiore a 160 grammi.
La parte resistente inoltre evidenziava che il termine di prescrizione per l'accertamento è di 5 anni e che considerando le sospensioni COVID il termine non è prescritto. La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento n. Tes-19000079, notificato il 07/01/2025, fa riferimento ad un omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cd.
Ecotassa),
L'Ecotassa è una tassa sulle emissioni che è stata in vigore tra il 2019 e il 2021. Questa tassa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 con l'obiettivo di ridurre l'acquisto di veicoli nuovi e importati con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km. Tale valore è riportato nella sezione V7 del libretto di circolazione del veicolo.
Tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, chiunque acquistasse un nuovo veicolo e lo immatricolasse in
Italia doveva pagare una tassa basata sulle emissioni di CO2 del veicolo. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa è dovuta anche per i veicoli immatricolati in altri paesi, ma importati e registrati in Italia. L'obiettivo era di ridurre la circolazione di veicoli inquinanti.
La tassa è dovuta se sia l'acquisto che l'immatricolazione del veicolo sono avvenuti tra il 01.03.2019 e il
31.12.2021. Secondo la Risoluzione 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2019, è esclusivamente l'acquirente del veicolo ad essere obbligato al pagamento della tassa. Non è stato inviato un avviso separato dall'Agenzia delle Entrate;
quindi, gli acquirenti dovevano provvedere autonomamente al pagamento.
Questo Giudice rileva che il termine di prescrizione dell'accertamento dell'ecotassa è di 5 anni: pertanto l'Agenzia delle Entrate doveva notificare, a pena di decadenza, l'atto impositivo con cui richiede il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione in Italia del veicolo. In tale calcolo vanno però considerate le sospensioni Covid. Ad esempio, a chi non avesse versato l'imposta dovuta per un'auto immatricolata in Italia nel 2019, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate deve pervenire entro il 31 dicembre 2024, ma con la sospensione Covid di 85 giorni il termine è posticipato al 26 marzo 2025.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite carico della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 omnicomprensive, a favore dell' Agenzia delle Entrate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3044/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale | Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI ACCERTAMENTO n. TES 19000079 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18635/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07/01/2025 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento TES n. 19000079, per omesso versamento dell'imposta parametrata a numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cosiddetta Ecotassa) relativo al veicolo acquistato targato Targa_1 ed immatricolato il 26/06/2019. Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate in data 04/02/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 18/02/2025.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva che la suddetta imposta dovesse essere versata al momento dell'immatricolazione e che in ogni caso il termine quinquennale per la richiesta di pagamento è decaduto stante il fatto che il veicolo è stato immatricolato il 26/06/2019.
In data 13/05/2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Napoli, il quale
Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente evidenziando che l'Ecotassa è una tassa sulle emissioni che è stata in vigore tra il 2019 e il 2021.
Questa tassa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 con l'obiettivo di ridurre l'acquisto di veicoli nuovi e importati con emissioni di C0/2 superiore a 160 grammi.
La parte resistente inoltre evidenziava che il termine di prescrizione per l'accertamento è di 5 anni e che considerando le sospensioni COVID il termine non è prescritto. La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento n. Tes-19000079, notificato il 07/01/2025, fa riferimento ad un omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cd.
Ecotassa),
L'Ecotassa è una tassa sulle emissioni che è stata in vigore tra il 2019 e il 2021. Questa tassa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 con l'obiettivo di ridurre l'acquisto di veicoli nuovi e importati con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km. Tale valore è riportato nella sezione V7 del libretto di circolazione del veicolo.
Tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, chiunque acquistasse un nuovo veicolo e lo immatricolasse in
Italia doveva pagare una tassa basata sulle emissioni di CO2 del veicolo. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa è dovuta anche per i veicoli immatricolati in altri paesi, ma importati e registrati in Italia. L'obiettivo era di ridurre la circolazione di veicoli inquinanti.
La tassa è dovuta se sia l'acquisto che l'immatricolazione del veicolo sono avvenuti tra il 01.03.2019 e il
31.12.2021. Secondo la Risoluzione 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2019, è esclusivamente l'acquirente del veicolo ad essere obbligato al pagamento della tassa. Non è stato inviato un avviso separato dall'Agenzia delle Entrate;
quindi, gli acquirenti dovevano provvedere autonomamente al pagamento.
Questo Giudice rileva che il termine di prescrizione dell'accertamento dell'ecotassa è di 5 anni: pertanto l'Agenzia delle Entrate doveva notificare, a pena di decadenza, l'atto impositivo con cui richiede il pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione in Italia del veicolo. In tale calcolo vanno però considerate le sospensioni Covid. Ad esempio, a chi non avesse versato l'imposta dovuta per un'auto immatricolata in Italia nel 2019, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate deve pervenire entro il 31 dicembre 2024, ma con la sospensione Covid di 85 giorni il termine è posticipato al 26 marzo 2025.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite carico della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 omnicomprensive, a favore dell' Agenzia delle Entrate.