Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4845 del 2022, proposto da Università Telematica “Universitas Mercatorum”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò, Giuliano Gruner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante «autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»; del decreto del Ministero dell'università e della ricerca - Segretariato generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2711 del 22 novembre 2021; della delibera dell'Anvur n. 166 del 29 luglio 2021, recante «Proposta di revisione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019», e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 289 del 25 marzo 2021, recante «Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa DR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in oggetto la ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe;
Considerato che, in data 12.02.2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di estinzione del giudizio e di compensazione delle spese di lite, senza, tuttavia, le formalità di cui all’art. 84, co., 2, c.p.a;
Considerato che da tale dichiarazione di rinuncia può, comunque, desumersi la sopravvenuta carenza di intrese alla definizione nel merito del presente giudizio, ai sensi del co. 4 del predetto art. 84 c.p.a;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
DR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LL | UR EN |
IL SEGRETARIO