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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2,
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IS - P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210004061 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e qui depositato, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, con cui la Resistente_1 spa le ingiungeva il pagamento della somma di E 96,92 per l'anno 2016 a titolo di contributo 630 ( manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ) dovuto al
Ex IS ( oggi IS ), nel cui comprensorio ricadono i terreni di proprietà dell'istante .
Nel ricorso si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1 spa ed il difetto di motivazione, nonché la prescrizione quinquennale, sostenendosi l'assenza di alcun beneficio fondiario per i terreni in questione, stante il pessimo stato di manutenzione degli impianti consortili .
Costituitisi in giudizio, il IS e la Resistente_1 spa chiedevano entrambi il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
La Resistente_1 spa ha sostenuto e documentato di aver ricevuto dal Ex IS prima del suo scioglimento e del subentro del IS, la concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, come da prodotto capitolato d'oneri; la concessione è valida anche per l'anno in questione ed evidentemente si protrae nel tempo sino al compimento dell'incarico affidato .
Non sussiste il denunziato vizio di motivazione poiché nell'atto opposto vi è chiaro riferimento al contributo in riscossione ed ai terreni cui lo stesso si riferisce;
del resto in precedenza era stato già notificato in data 19.3.2021 apposito sollecito di pagamento, rimasto inevaso .
Non si è quindi verificata alcuna prescrizione, che va tra l'altro ritenuta decennale e non quinquennale, trattandosi di contributo determinato anno per anno in base alle opere effettuate ed alle necessità finanziarie dell'Ente di Bonifica ( cfr Cass n. 21625/2023 ) .
Come è noto, il tributo 630, nella specie richiesto per l'anno 2016, è ricollegabile per Legge e per Statuto del Consorzio all'effettivo beneficio che il fondo riceve dall'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica: per lo stesso rimane tuttora valido il risalente ma pur costante insegnamento della Cassazione
( sent. n. 24006 del 12.11.2014 ), secondo cui l'inserimento del terreno nel Piano di Classifica determina l'inversione dell'onere della prova dell'effettivo beneficio fondiario, nel senso appunto che dovrà essere il contribuente a provare che la sua proprietà non ha tratto alcun effettivo beneficio dall'attività consortile . Nella specie la ricorrente non ha affatto assolto all'onere probatorio che le compete, non avendo dimostrato in concreto l'assenza di beneficio per il suo fondo, solo presuntivamente sostenuta in base a generiche argomentazioni ed a documenti di carattere generale, non chiaramente ricollegabili alla sua proprietà ; ugualmente generica è la prodotta consulenza di parte, tra l'altro redatta a distanza di anni dal periodo in contestazione .
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle note incertezze giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2,
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IS - P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210004061 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e qui depositato, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, con cui la Resistente_1 spa le ingiungeva il pagamento della somma di E 96,92 per l'anno 2016 a titolo di contributo 630 ( manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ) dovuto al
Ex IS ( oggi IS ), nel cui comprensorio ricadono i terreni di proprietà dell'istante .
Nel ricorso si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1 spa ed il difetto di motivazione, nonché la prescrizione quinquennale, sostenendosi l'assenza di alcun beneficio fondiario per i terreni in questione, stante il pessimo stato di manutenzione degli impianti consortili .
Costituitisi in giudizio, il IS e la Resistente_1 spa chiedevano entrambi il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
La Resistente_1 spa ha sostenuto e documentato di aver ricevuto dal Ex IS prima del suo scioglimento e del subentro del IS, la concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, come da prodotto capitolato d'oneri; la concessione è valida anche per l'anno in questione ed evidentemente si protrae nel tempo sino al compimento dell'incarico affidato .
Non sussiste il denunziato vizio di motivazione poiché nell'atto opposto vi è chiaro riferimento al contributo in riscossione ed ai terreni cui lo stesso si riferisce;
del resto in precedenza era stato già notificato in data 19.3.2021 apposito sollecito di pagamento, rimasto inevaso .
Non si è quindi verificata alcuna prescrizione, che va tra l'altro ritenuta decennale e non quinquennale, trattandosi di contributo determinato anno per anno in base alle opere effettuate ed alle necessità finanziarie dell'Ente di Bonifica ( cfr Cass n. 21625/2023 ) .
Come è noto, il tributo 630, nella specie richiesto per l'anno 2016, è ricollegabile per Legge e per Statuto del Consorzio all'effettivo beneficio che il fondo riceve dall'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica: per lo stesso rimane tuttora valido il risalente ma pur costante insegnamento della Cassazione
( sent. n. 24006 del 12.11.2014 ), secondo cui l'inserimento del terreno nel Piano di Classifica determina l'inversione dell'onere della prova dell'effettivo beneficio fondiario, nel senso appunto che dovrà essere il contribuente a provare che la sua proprietà non ha tratto alcun effettivo beneficio dall'attività consortile . Nella specie la ricorrente non ha affatto assolto all'onere probatorio che le compete, non avendo dimostrato in concreto l'assenza di beneficio per il suo fondo, solo presuntivamente sostenuta in base a generiche argomentazioni ed a documenti di carattere generale, non chiaramente ricollegabili alla sua proprietà ; ugualmente generica è la prodotta consulenza di parte, tra l'altro redatta a distanza di anni dal periodo in contestazione .
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle note incertezze giurisprudenziali in materia
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese