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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15531-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 4 novembre 2025, davanti al Giudice RI LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 15531/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
SE TT, in sostituzione dell'Avv. Scimeca, per CP_1
e l'Avv. Giorgio D'Agostino per
[...] Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15531/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AN Scimeca (stefano. per procura allegata all'atto Email_1
di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'avv. Giorgio D'Agostino ( per Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4252/2022 del Tribunale di Palermo
depositato 14 ottobre 2022;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 17.365,80;
[...]
3) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite soste-
nute dall'opposto , con riferimento al giudizio di Controparte_3
opposizione, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4252/2022 di questo Tribunale (de-
[...]
positato il 14 ottobre 2022 e notificato il successivo 18 ottobre 2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 21.013,60 a titolo di saldo di alcune fatture per servizi di consulenza amministrativa e contabile svolta per l'anno 2021 e per i mesi di gennaio e febbraio 2022, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, l'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi allo stesso dovuti per i servizi di consulenza amministrativa e contabile svolta in favore dell'opponente Società.
Sul punto è opportuno evidenziare che il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma
(Cass. civ., 6–3, Ord. 31/3/2021, n. 8863) e dall'effettivo svolgimento del-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
la prestazione professionale.
Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle al-
tre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non
essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare
il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la
pattuizione di un corrispettivo” (Cass. civ., II, Ord. 10/11/2022 n. 33193;
Cass. civ., II, 23/11/2016 n. 23893).
Orbene, nel caso in esame, l'opposto ha assolto all'onere probatorio su esso gravante mediante il deposito (oltre che delle fatture) del contratto di conferimento d'incarico.
Peraltro, l'esistenza del rapporto professionale tra
[...]
e l'odierno opposto e l'effettivo svolgimento della presta- Parte_1
zione professionale hanno trovato conferma, oltre che dalla documenta-
zione in atti (oggetto di puntuale esame da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa), nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Invero, il teste (di parte opponente) ha confer- Testimone_1
mato “dal marzo 2022 ad oggi la consulenza del lavoro della Società Pt_3
è gestita da me. Prima di me la consulenza del lavoro era eseguita dal-
[...]
lo studio e ancora il teste ha precisato che: “Da CP_3 Testimone_2
marzo 2023 lavoro presso la … ho ritirato presso lo stu- Controparte_1
dio tutta la documentazione relativa alla consulenza fiscale e del CP_3
lavoro. Ho poi consegnato la documentazione fiscale al dott. che Pt_4
da marzo 2023 è il nuovo commercialista della società e al dott. la Tes_1
documentazione relativa alla consulenza del lavoro” [cfr. verbale di udienza del
14 maggio 2024].
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
21.013,60, l'odierna opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – ha sollevato alcune eccezioni che, però, non colgono nel segno.
Infondata è la prima doglianza con la quale l'opposta ha dedotto di nulla dovere all'opposto, disconoscendo “il contenuto e la sottoscrizione
dell'Ing. nella qualità di legale rappresentante di CP_4 [...]
e conseguentemente la debenza degli importi ex ad- Controparte_5
verso azionati in via monitoria” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3], rile-
vando una (presunta) irregolarità della firma digitale apposta al contratto.
In buona sostanza, nessun incarico è stato conferito e nessun compenso
è conseguenzialmente dovuto.
Detta doglianza, però, trova un'immediata smentita oltre che nella do-
cumentazione comprovante l'attività effettivamente svolta dall'opposto fi-
no a febbraio 2022 [cfr. produzione di parte opposta], anche nella p.e.c. del 14
marzo 2022 con la quale l'opponente preso atto Controparte_1
della nota di rinuncia al mandato del dott. del 9 marzo 2022, CP_3
chiedeva a quest'ultimo che “la consulenza fiscale e del lavoro sia svolta a
chiusura del Mese di Febbraio (adempimenti fiscali, buste paga, etc.) con la
consegna della documentazione in vostro possesso. Si chiede altresì un rie-
pilogo dettagliato delle Vostre spettanze” [cfr. produzione parte opposta]. Circo-
stanza che dimostra la sussistenza a quella data di un regolare rapporto professionale tra le parti e la debenza del compenso professionale.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Con la seconda doglianza, l'opponente ha contestato la “insussistenza
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del credito relativo all'attività professionale”.
In particolare, l'opponente ha preliminarmente eccepito che “il decreto
ingiuntivo … non poteva essere emesso e va revocato … [atteso che] la ri-
chiesta di emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista deb-
ba essere “… corredata dal parere della competente associazione profes-
sionale”.
L'eccezione oltre a essere infondata (invero - come detto - il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale e l'onerosità
è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è suffi-
ciente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso) è sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di co-
gnizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (ex plurimis, Cass.
Civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004),
sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipen-
dentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, ri-
manendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della pro-
cedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legitti-
manti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n.
419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto in-
giuntivo n. 4252/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presup-
posti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Da ultimo l'opponente ha comunque eccepito che “ ha sempre Pt_1
corrisposto quanto effettivamente dovuto … ha corrisposto quanto effetti-
vamente corrispondente all'attività svolta”.
Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente è
stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - presa visione della documentazione in atti, nel contraddittorio delle parti (e dei rispettivi con-
sulenti) – ha dapprima preliminarmente verificato che “In base alla docu-
mentazione esaminata, è possibile affermare che le attività di “servizi di
consulenza contabile” sono state eseguite dallo Studio per complessivi n.
14 mesi (da gennaio 2021 a febbraio 2022). Con riferimento alle attività di
“servizi di consulenza paghe ed elaborazione cedolini”, lo scrivente ha
esaminato tutta la documentazione prodotta riscontrando che, anche in tale
circostanza, le attività dello studio sono state svolte in favore di nel Pt_1
periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 ed il mese di febbraio 2022.”
[cfr. relazione della Dott.ssa pag. 10]. Persona_1
Il Consulente pertanto, “Nell'intento di verificare la congruità dei servizi
fatturati rispetto a quelli realmente resi all' , … ha provveduto a ri- Pt_1
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calcolare l'ammontare dei compensi spettanti allo Studio, applicando alle
prestazioni effettivamente eseguite le condizioni economiche pattuite nel
contratto di conferimento dell'incarico professionale da parte di allo Pt_1
[verificando che] l'ammontare dovuto da per Controparte_2 Pt_1
i servizi resi dallo Studio ammonta complessivamente ad Euro 33.936,80
(IVA inclusa) [cfr. relazione peritale cit., pag. 14 e 15].
Proseguendo nell'esame della vicenda, il Consulente ha quindi provve-
duto “a rideterminare il saldo dare/avere tra le Parti, tenendo conto delle
somme complessivamente dovute da (pari ad Euro Controparte_1
33.936,80, come sopra determinate) e di eventuali pagamenti già corrispo-
sti in favore dello [concludendo che] il debito residuo Controparte_2
da parte di in favore dello Controparte_1 Controparte_2
risulta essere pari ad Euro 17.365,80” [cfr. relazione peritale cit. pag. 15 e 16].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte opponente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
12080/2000).
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
4252/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore
[...]
, della somma di € 17.365,80. CP_3
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannata, anche in considera-
zione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 16 ottobre 2023
che avrebbe permesso la definizione del presente giudizio a quella data,
senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale, al pagamento, in favore di Controparte_3
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
delle spese processuali della presente fase di opposizione, la cui liquida-
zione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base dei parametri intro-
dotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (da € 5.201 a €
26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della
contro
-
versia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi ri-
guardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico dell'opponente Parte_1
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 4 novembre 2025
Il G.O.T.
RI LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice RI LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 4 novembre 2025, davanti al Giudice RI LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 15531/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
SE TT, in sostituzione dell'Avv. Scimeca, per CP_1
e l'Avv. Giorgio D'Agostino per
[...] Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI LF
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15531/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AN Scimeca (stefano. per procura allegata all'atto Email_1
di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'avv. Giorgio D'Agostino ( per Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4252/2022 del Tribunale di Palermo
depositato 14 ottobre 2022;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 17.365,80;
[...]
3) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite soste-
nute dall'opposto , con riferimento al giudizio di Controparte_3
opposizione, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4252/2022 di questo Tribunale (de-
[...]
positato il 14 ottobre 2022 e notificato il successivo 18 ottobre 2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 21.013,60 a titolo di saldo di alcune fatture per servizi di consulenza amministrativa e contabile svolta per l'anno 2021 e per i mesi di gennaio e febbraio 2022, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
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- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, l'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi allo stesso dovuti per i servizi di consulenza amministrativa e contabile svolta in favore dell'opponente Società.
Sul punto è opportuno evidenziare che il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma
(Cass. civ., 6–3, Ord. 31/3/2021, n. 8863) e dall'effettivo svolgimento del-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
la prestazione professionale.
Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle al-
tre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non
essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare
il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la
pattuizione di un corrispettivo” (Cass. civ., II, Ord. 10/11/2022 n. 33193;
Cass. civ., II, 23/11/2016 n. 23893).
Orbene, nel caso in esame, l'opposto ha assolto all'onere probatorio su esso gravante mediante il deposito (oltre che delle fatture) del contratto di conferimento d'incarico.
Peraltro, l'esistenza del rapporto professionale tra
[...]
e l'odierno opposto e l'effettivo svolgimento della presta- Parte_1
zione professionale hanno trovato conferma, oltre che dalla documenta-
zione in atti (oggetto di puntuale esame da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa), nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Invero, il teste (di parte opponente) ha confer- Testimone_1
mato “dal marzo 2022 ad oggi la consulenza del lavoro della Società Pt_3
è gestita da me. Prima di me la consulenza del lavoro era eseguita dal-
[...]
lo studio e ancora il teste ha precisato che: “Da CP_3 Testimone_2
marzo 2023 lavoro presso la … ho ritirato presso lo stu- Controparte_1
dio tutta la documentazione relativa alla consulenza fiscale e del CP_3
lavoro. Ho poi consegnato la documentazione fiscale al dott. che Pt_4
da marzo 2023 è il nuovo commercialista della società e al dott. la Tes_1
documentazione relativa alla consulenza del lavoro” [cfr. verbale di udienza del
14 maggio 2024].
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
21.013,60, l'odierna opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – ha sollevato alcune eccezioni che, però, non colgono nel segno.
Infondata è la prima doglianza con la quale l'opposta ha dedotto di nulla dovere all'opposto, disconoscendo “il contenuto e la sottoscrizione
dell'Ing. nella qualità di legale rappresentante di CP_4 [...]
e conseguentemente la debenza degli importi ex ad- Controparte_5
verso azionati in via monitoria” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3], rile-
vando una (presunta) irregolarità della firma digitale apposta al contratto.
In buona sostanza, nessun incarico è stato conferito e nessun compenso
è conseguenzialmente dovuto.
Detta doglianza, però, trova un'immediata smentita oltre che nella do-
cumentazione comprovante l'attività effettivamente svolta dall'opposto fi-
no a febbraio 2022 [cfr. produzione di parte opposta], anche nella p.e.c. del 14
marzo 2022 con la quale l'opponente preso atto Controparte_1
della nota di rinuncia al mandato del dott. del 9 marzo 2022, CP_3
chiedeva a quest'ultimo che “la consulenza fiscale e del lavoro sia svolta a
chiusura del Mese di Febbraio (adempimenti fiscali, buste paga, etc.) con la
consegna della documentazione in vostro possesso. Si chiede altresì un rie-
pilogo dettagliato delle Vostre spettanze” [cfr. produzione parte opposta]. Circo-
stanza che dimostra la sussistenza a quella data di un regolare rapporto professionale tra le parti e la debenza del compenso professionale.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Con la seconda doglianza, l'opponente ha contestato la “insussistenza
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del credito relativo all'attività professionale”.
In particolare, l'opponente ha preliminarmente eccepito che “il decreto
ingiuntivo … non poteva essere emesso e va revocato … [atteso che] la ri-
chiesta di emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista deb-
ba essere “… corredata dal parere della competente associazione profes-
sionale”.
L'eccezione oltre a essere infondata (invero - come detto - il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale e l'onerosità
è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è suffi-
ciente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso) è sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di co-
gnizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (ex plurimis, Cass.
Civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004),
sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipen-
dentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, ri-
manendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della pro-
cedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legitti-
manti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al
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più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n.
419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto in-
giuntivo n. 4252/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presup-
posti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Da ultimo l'opponente ha comunque eccepito che “ ha sempre Pt_1
corrisposto quanto effettivamente dovuto … ha corrisposto quanto effetti-
vamente corrispondente all'attività svolta”.
Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente è
stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - presa visione della documentazione in atti, nel contraddittorio delle parti (e dei rispettivi con-
sulenti) – ha dapprima preliminarmente verificato che “In base alla docu-
mentazione esaminata, è possibile affermare che le attività di “servizi di
consulenza contabile” sono state eseguite dallo Studio per complessivi n.
14 mesi (da gennaio 2021 a febbraio 2022). Con riferimento alle attività di
“servizi di consulenza paghe ed elaborazione cedolini”, lo scrivente ha
esaminato tutta la documentazione prodotta riscontrando che, anche in tale
circostanza, le attività dello studio sono state svolte in favore di nel Pt_1
periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 ed il mese di febbraio 2022.”
[cfr. relazione della Dott.ssa pag. 10]. Persona_1
Il Consulente pertanto, “Nell'intento di verificare la congruità dei servizi
fatturati rispetto a quelli realmente resi all' , … ha provveduto a ri- Pt_1
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calcolare l'ammontare dei compensi spettanti allo Studio, applicando alle
prestazioni effettivamente eseguite le condizioni economiche pattuite nel
contratto di conferimento dell'incarico professionale da parte di allo Pt_1
[verificando che] l'ammontare dovuto da per Controparte_2 Pt_1
i servizi resi dallo Studio ammonta complessivamente ad Euro 33.936,80
(IVA inclusa) [cfr. relazione peritale cit., pag. 14 e 15].
Proseguendo nell'esame della vicenda, il Consulente ha quindi provve-
duto “a rideterminare il saldo dare/avere tra le Parti, tenendo conto delle
somme complessivamente dovute da (pari ad Euro Controparte_1
33.936,80, come sopra determinate) e di eventuali pagamenti già corrispo-
sti in favore dello [concludendo che] il debito residuo Controparte_2
da parte di in favore dello Controparte_1 Controparte_2
risulta essere pari ad Euro 17.365,80” [cfr. relazione peritale cit. pag. 15 e 16].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte opponente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
12080/2000).
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
4252/2022 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore
[...]
, della somma di € 17.365,80. CP_3
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannata, anche in considera-
zione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal
Giudice istruttore ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 16 ottobre 2023
che avrebbe permesso la definizione del presente giudizio a quella data,
senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale, al pagamento, in favore di Controparte_3
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delle spese processuali della presente fase di opposizione, la cui liquida-
zione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base dei parametri intro-
dotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (da € 5.201 a €
26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della
contro
-
versia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi ri-
guardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico dell'opponente Parte_1
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 4 novembre 2025
Il G.O.T.
RI LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice RI LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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