Articolo 7 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 dicembre 1975
Art. 7.
I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.
I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo.
Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975