Articolo 951 del Codice della navigazione
Articolo 966Articolo 952
Versione
21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 951.
(( (Norme applicabili).)) ((Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, e' regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non e' disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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