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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1891/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286571430000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1248/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistentecome da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/03/2025, la società impugnava la cartella di pagamento con cui l'Ufficio contestava le compensazioni del credito di imposta accise, c.d. caro petrolio, relative al modello dichiarazione redditi del 2022.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa sulla base di documentazione prodotta in atti. Chiedeva quindi annullamento della cartella
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che, dava atto di come avendo verificato la documentazione prodotta dalla parte in sede di ricorso aveva proceduto allo sgravio totale della partita di ruolo che riguardava la ricorrente.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto dello sgravio totale della cartella n. N. 97 2024 02865714 30 da parte dell'ufficio.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate, in assenza di opposizione sul punto da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Cosi deciso in Roma il
4.2.2026 Il Giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2928/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc.coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286571430000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1248/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistentecome da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/03/2025, la società impugnava la cartella di pagamento con cui l'Ufficio contestava le compensazioni del credito di imposta accise, c.d. caro petrolio, relative al modello dichiarazione redditi del 2022.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa sulla base di documentazione prodotta in atti. Chiedeva quindi annullamento della cartella
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che, dava atto di come avendo verificato la documentazione prodotta dalla parte in sede di ricorso aveva proceduto allo sgravio totale della partita di ruolo che riguardava la ricorrente.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto dello sgravio totale della cartella n. N. 97 2024 02865714 30 da parte dell'ufficio.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate, in assenza di opposizione sul punto da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate Cosi deciso in Roma il
4.2.2026 Il Giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa