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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3176/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. CEI C.F._2
MARIATERESA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE;
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita Eraclea (VE), in via Fausta n. 50, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà assegnata allo stesso, compresa di arredi e corredi, ad eccezione Parte_2
degli effetti personali della OR , il quale continuerà a risiedervi continuando a Pt_1
pagare personalmente l'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della stessa pari ad €.
668,00 mensili. La OR , a sua volta, ha reperito nuova abitazione sita in San Pt_1
Donà di Piave - Via Del Perer, in locazione per la quale verserà un canone di affitto di €.
Per_ 630,00 ove si trasferirà. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
Per_ riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori, riconoscendosi la piena capacità all'esercizio della responsabilità genitoriale, la eserciteranno di comune accordo con l'altro, salvo per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione, per i quali gli stessi potranno agire disgiuntamente quando avranno la figlia con sé.
Sul punto si specifica, in ottica di redigere un piano genitoriale che:
Per_
frequenta la classe seconda dell'Istituto Scarpa Mattei a Santo Stino di Livenza: il lunedì dalle ore 7.55 8.00 sino alle ore 15.45 mentre gli altri giorni, ovvero dal martedì al venerdì, dalle ore 7.55 -8.00 sino alle ore 13.40. Il sabato è a casa. Per raggiungere l'Istituto scolastico
Per_
prende l'autobus dalla stazione di San Donà di Piave e scende a San Stino di Livenza di
Per_ fronte alla scuola. E ciò sia per l'andata che per il ritorno. come attività sportiva frequenta il calcio presso la società A.C. Noventa Calcio, a Noventa di Piave (Ve) per il quale svolge tre allenamenti settimanali (martedì, mercoledì e venerdì) oltre alla partita che si svolge durante il fine settimana.
3) RESIDENZA E MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ La figlia minore avrà residenza prevalente con la mamma, . Il padre Parte_1
terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alla domenica alle ore 21.00 e un pomeriggio alla settimana che si indica preferibilmente nella giornata del mercoledì. Durante le vacanze di Natale, la figlia rimarrà con il padre 7 giorni consecutivi, alternando, a rotazione, la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
a Pasqua rimarrà con il padre 3 giorni, includendo alternativamente la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta (Lunedi dell'Angelo); durante l'estate starà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Carnevale: nel caso di sospensione dell'attività
Per_ scolastica per il Carnevale, dividerà il periodo di vacanza trascorrendo 2 e/o 3 giorni con il padre, 2 e/o 3 giorni con la madre. I genitori, infine, trascorreranno con la figlia,
secondo la regola dell'alternanza, le festività ed i cosiddetti "ponti festivi" (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) anche scolastici riconosciuti, salvo diversi accordi fra le parti. I genitori, in un reciproco spirito di leale collaborazione nell'interesse precipuo della minore, si impegneranno a concordare di volta in volta direttamente, possibilmente con congruo preavviso, eventuali variazioni che si rendessero opportune o necessarie, anche in relazione ad evenienze sopravvenute, quali, in particolare, impegni di lavoro, malattie o altri eventi imprevisti. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della figlia. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
Per_ della figlia minore la somma mensile di €. 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese.
4) SPESE STRAORDINARIE I signori e contribuiranno, altresì, nella misura del 50% nelle spese Pt_1 Pt_2
straordinarie necessarie per la figlia secondo la regolamentazione adottata nel protocollo del
Tribunale di Venezia. I coniugi si impegnano ogni mese attraverso una mail ad inviare le pezze giustificative delle spese straordinarie anticipate a favore della figlia all'altro genitore.
Le spese anticipate verranno poi suddivise ogni anno dai coniugi nella misura del 50% e tale misura verrà detratta da ognuno della dichiarazione dei redditi.
5) ASSEGNI FAMILIARI
Le parti concordano che l'assegno unico, attualmente, pari ad €. 210,00= mensile
Per_ complessivo per venga percepito nella misura del 50% tra i coniugi.
6) REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI E
DIVISIONE BENI COMUNI
I coniugi confermano che non va dato corso ad alcuna richiesta di reciproco contributo al mantenimento, riconoscendo entrambi di godere di sufficienti redditi propri. (docc. 6, 7 copia ultima dichiarazione dei redditi delle parti). La OR è titolare di un salone Pt_1
di parrucchiera a Eraclea (VE) percependo un reddito annuale di €. 17.086,00-. Il sig. Pt_2
invece, lavora come operaio termo idraulico presso la ditta "Gerotto" sita a Jesolo percependo un reddito annuale medio di €. 22.000,00= come da busta paga media che si allega. I coniugi, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, a fronte della propria situazione patrimoniale.
BENI MOBILI
Il sig. è proprietario dell'Autovettura KIA targata DX 161 MD mentre la OR Pt_2 Pt_1
è proprietaria dell'autovettura Fiat 500X targata FR179YK. Entrambi hanno aperto conti correnti personali separarti.
7) CONSENSO AL RILASCIO E AL RINNOVO DEL PASSAPORTO I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore”.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 13.09.2019 a Quinto di Treviso, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 55, Parte II, Serie C, anno 2019, del Comune di Quinto di Treviso;
che
Per_ dalla loro unione era nata il [...] , minore.
Ciò premesso i coniugi formulavano domanda volta ad o0ttenere la pronuncia di separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, rappresento il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ne chiedevano l'omologa delle condizioni.
La domanda di separazione consensuale merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Atteso che le parti non si sono espresse sul punto, nulla si dispone in merito alle spese di lite.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3176/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. CEI C.F._2
MARIATERESA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE;
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita Eraclea (VE), in via Fausta n. 50, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà assegnata allo stesso, compresa di arredi e corredi, ad eccezione Parte_2
degli effetti personali della OR , il quale continuerà a risiedervi continuando a Pt_1
pagare personalmente l'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della stessa pari ad €.
668,00 mensili. La OR , a sua volta, ha reperito nuova abitazione sita in San Pt_1
Donà di Piave - Via Del Perer, in locazione per la quale verserà un canone di affitto di €.
Per_ 630,00 ove si trasferirà. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
Per_ riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori, riconoscendosi la piena capacità all'esercizio della responsabilità genitoriale, la eserciteranno di comune accordo con l'altro, salvo per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione, per i quali gli stessi potranno agire disgiuntamente quando avranno la figlia con sé.
Sul punto si specifica, in ottica di redigere un piano genitoriale che:
Per_
frequenta la classe seconda dell'Istituto Scarpa Mattei a Santo Stino di Livenza: il lunedì dalle ore 7.55 8.00 sino alle ore 15.45 mentre gli altri giorni, ovvero dal martedì al venerdì, dalle ore 7.55 -8.00 sino alle ore 13.40. Il sabato è a casa. Per raggiungere l'Istituto scolastico
Per_
prende l'autobus dalla stazione di San Donà di Piave e scende a San Stino di Livenza di
Per_ fronte alla scuola. E ciò sia per l'andata che per il ritorno. come attività sportiva frequenta il calcio presso la società A.C. Noventa Calcio, a Noventa di Piave (Ve) per il quale svolge tre allenamenti settimanali (martedì, mercoledì e venerdì) oltre alla partita che si svolge durante il fine settimana.
3) RESIDENZA E MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per_ La figlia minore avrà residenza prevalente con la mamma, . Il padre Parte_1
terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alla domenica alle ore 21.00 e un pomeriggio alla settimana che si indica preferibilmente nella giornata del mercoledì. Durante le vacanze di Natale, la figlia rimarrà con il padre 7 giorni consecutivi, alternando, a rotazione, la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
a Pasqua rimarrà con il padre 3 giorni, includendo alternativamente la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta (Lunedi dell'Angelo); durante l'estate starà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze di Carnevale: nel caso di sospensione dell'attività
Per_ scolastica per il Carnevale, dividerà il periodo di vacanza trascorrendo 2 e/o 3 giorni con il padre, 2 e/o 3 giorni con la madre. I genitori, infine, trascorreranno con la figlia,
secondo la regola dell'alternanza, le festività ed i cosiddetti "ponti festivi" (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) anche scolastici riconosciuti, salvo diversi accordi fra le parti. I genitori, in un reciproco spirito di leale collaborazione nell'interesse precipuo della minore, si impegneranno a concordare di volta in volta direttamente, possibilmente con congruo preavviso, eventuali variazioni che si rendessero opportune o necessarie, anche in relazione ad evenienze sopravvenute, quali, in particolare, impegni di lavoro, malattie o altri eventi imprevisti. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della figlia. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
Per_ della figlia minore la somma mensile di €. 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese.
4) SPESE STRAORDINARIE I signori e contribuiranno, altresì, nella misura del 50% nelle spese Pt_1 Pt_2
straordinarie necessarie per la figlia secondo la regolamentazione adottata nel protocollo del
Tribunale di Venezia. I coniugi si impegnano ogni mese attraverso una mail ad inviare le pezze giustificative delle spese straordinarie anticipate a favore della figlia all'altro genitore.
Le spese anticipate verranno poi suddivise ogni anno dai coniugi nella misura del 50% e tale misura verrà detratta da ognuno della dichiarazione dei redditi.
5) ASSEGNI FAMILIARI
Le parti concordano che l'assegno unico, attualmente, pari ad €. 210,00= mensile
Per_ complessivo per venga percepito nella misura del 50% tra i coniugi.
6) REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI E
DIVISIONE BENI COMUNI
I coniugi confermano che non va dato corso ad alcuna richiesta di reciproco contributo al mantenimento, riconoscendo entrambi di godere di sufficienti redditi propri. (docc. 6, 7 copia ultima dichiarazione dei redditi delle parti). La OR è titolare di un salone Pt_1
di parrucchiera a Eraclea (VE) percependo un reddito annuale di €. 17.086,00-. Il sig. Pt_2
invece, lavora come operaio termo idraulico presso la ditta "Gerotto" sita a Jesolo percependo un reddito annuale medio di €. 22.000,00= come da busta paga media che si allega. I coniugi, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, a fronte della propria situazione patrimoniale.
BENI MOBILI
Il sig. è proprietario dell'Autovettura KIA targata DX 161 MD mentre la OR Pt_2 Pt_1
è proprietaria dell'autovettura Fiat 500X targata FR179YK. Entrambi hanno aperto conti correnti personali separarti.
7) CONSENSO AL RILASCIO E AL RINNOVO DEL PASSAPORTO I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore”.
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.07.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 13.09.2019 a Quinto di Treviso, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 55, Parte II, Serie C, anno 2019, del Comune di Quinto di Treviso;
che
Per_ dalla loro unione era nata il [...] , minore.
Ciò premesso i coniugi formulavano domanda volta ad o0ttenere la pronuncia di separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, rappresento il venir meno dell'affectio coniugalis. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 31.10.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ne chiedevano l'omologa delle condizioni.
La domanda di separazione consensuale merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Atteso che le parti non si sono espresse sul punto, nulla si dispone in merito alle spese di lite.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero