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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso
Decreto di liquidazione degli onorari, emesso dal Presidente del Tribunale di Monza, dr.ssa Mariconda, in data 6 maggio 2025 e comunicato in pari data, in favore dei periti dr.ri e , Persona_1 Persona_2
- sentito il difensore del ricorrente in modalità cartolare, che ha concluso nel termine concesso;
- premesso che l'opposizione va considerata tempestiva a fronte dell'avvenuta trasmissione telematica dell'atto in data 5 giugno 2025, salva la regolarizzazione successiva, ed è stata notificata alle controparti in data 1° ottobre 2025; pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 23/12/2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5432/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SALVATERRA MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), , e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 Persona_1
Persona_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo. Nella specie, lamenta che l'importo liquidato dal giudice in favore del Collegio peritale Parte_1 è di valore troppo elevato per esser stato quantificato sulla scorta di parametri non applicabili al caso concreto. In particolare, il ricorrente contesta l'impiego della tariffa a tempo, in quanto l'attività svolta dall'ausiliario del Giudice rientrerebbe tra quelle previste dalle apposite tabelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 e, nello specifico, l'art. 21, in base al quale l'importo massimo liquidabile per onorario avente ad oggetto una CTU medico-legale sarebbe stato pari ad € 290,77, nonché la palese incongruenza tra il numero complessivo di vacazioni indicate nella richiesta di pagamento onorario, ben 280, nel complessivo arco temporale concesso per l'espletamento della perizia. Lamenta, inoltre, il ritardo di 20 giorni nel deposito dell'elaborato peritale e l'assenza di motivazione nel decreto impugnato. La lettura combinata dell'art. 49 d.P.R. n°115/2002 e dell'art. 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, individua in queste ultime il sistema di calcolo principale. In linea generale, come stabilito dall'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. Inoltre, il metodo di calcolo a vacazione è un criterio residuale del conteggio dei compensi del consulente tecnico e si può ricorrere ad esso solo quando l'accertamento richiesto dal giudice al consulente non rientri in alcuna delle fattispecie previste nelle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 ovvero quando la controversia non abbia un valore economico di riferimento. L'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia. Tuttavia, qualora non si possa procedere secondo le suddette tabelle, come quando la controversia non abbia un valore originario di riferimento, è necessario ricorrere al sistema delle vacazioni ossia al tempo resosi necessario all'espletamento dell'intero incarico. Ne consegue, pertanto, che è corretto il criterio delle vacazioni adottato dal Giudice per la liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d'ufficio, posto che si trattava di consulenza tecnica d'ufficio collegiale in materia accertamento di responsabilità professionale medica, con riferimento alla quale non trova applicazione il parametro di cui all'art. 21 citato. Inoltre, il valore della controversia, pur avendo quest'ultima natura pecuniaria, non era compiutamente quantificabile preventivamente, ma solo all'esito del giudizio. Nel processo civile, il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari tabellari (salva l'ipotesi in cui siano le tabelle stesse a fare espresso riferimento all'importo stimato, come accade per l'art. 13 e l'art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio, cioè il valore precostituito al momento della domanda, dovendo altrimenti ritenersi l'indeterminabilità del valore di causa, con la conseguente applicazione del sistema delle vacazioni, che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento predeterminabile. Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore pagina 2 di 4 della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. Essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414). Infatti, la corretta interpretazione del pensiero della Suprema Corte espresso nella suddetta massima induce a ritenere che una causa debba essere definita di valore indeterminabile non soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica in senso assoluto, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della specifica pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, non essendo accertabile in concreto in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio;
nella specie, l'attribuzione di un valore precostituito alla controversia non dipendeva dal contrasto esistente, sul punto, fra le parti, bensì dalla necessarietà dell'accertamento tecnico proprio per la sua possibile quantificazione. D'altra parte, che l'ambito applicativo del disposto dell'art. 21 non possa essere applicato alla fattispecie trova ragione proprio nel fatto che l'onorario liquidabile raggiunge nel massimo l'importo di soli € 290,77, somma del tutto inidonea a costituire una ragionevole retribuzione per prestazioni professionali di carattere estremamente complesso come quelle demandate al Collegio peritale. Infatti, per quanto la limitazione agli importi delle tariffe e la loro esiguità rispetto a quelle di mercato possa ritenersi giustificabile in funzione della “natura pubblicistica dell'incarico” del consulente tecnico d'ufficio, si deve ritenere che qualsiasi compenso debba essere rispettoso dei principi di proporzionalità e dignità del lavoro sanciti dall'art. 36 della Costituzione e non possa assumere valori manifestamente iniqui come quelli che deriverebbero dall'accoglimento della pretesa del ricorrente di compensare un incarico peritale, protrattosi per diversi mesi proprio per la difficoltà dell'attività d'indagine, con l'importo tabellare massimo sopra previsto. Per quanto riguarda l'entità degli onorari a vacazione, va osservato che quelli liquidati dal Giudice sono quantificati in misura di 280 vacazioni che corrispondono a 560 ore di lavoro, pari a 70 giorni per otto ore giornaliere di lavoro, e ciò a fronte di un incarico protrattosi per oltre sette mesi, dal 15 ottobre 2024 al 5 maggio 2025, data di deposito della relazione definitiva, proprio in ragione della complessità delle indagini. Si osservi, in proposito, che gli onorari riferiti al tempo devono considerare l'intero periodo necessario al completo svolgimento dell'incarico, inteso come il tempo intercorrente tra l'udienza di affidamento dell'incarico ed il deposito della relazione peritale, cioè non solo le ore dedicate agli incontri con il giudice, con i consulenti tecnici di parte ed alla redazione della relazione, ma tutto il tempo e le energie complessivamente messe a disposizione per l'organizzazione e l'espletamento del lavoro professionale, compreso quanto dedicato allo studio del fascicolo, agli approfondimenti, alla ricerca e valutazione delle soluzioni prospettabili, all'interazione con le parti del processo e con quelle comunque coinvolte per il raggiungimento dello scopo della perizia, al contemperamento con le altre attività contemporaneamente svolte dal professionista, cosicché nella determinazione dell'ammontare globale delle vacazioni non può essere applicato un rigido criterio orario, come se si trattasse di lavoro a cottimo o a misura eseguito senza interruzioni ed in esclusiva, ma occorre considerare anche tutte quelle attività correlate non esattamente misurabili, la dispersione di tempo ed energie dovuti alle inevitabili molteplici interruzioni e riprese del lavoro, alla discussione in contraddittorio dei singoli aspetti problematici, ai tempi tecnici per la relativa gestione, a quelli per la rilettura critica degli elaborati propri e dei colleghi e per la loro ricomposizione, attività queste del tutto esemplificative e che, notoriamente, occupano molto tempo. Si consideri, peraltro, che la natura dell'indagine avrebbe potuto giustificare anche l'aumento degli onorari, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 115/2002, che rappresenta lo strumento utile per adeguare il compenso laddove il consulente si sia trovato, come nella fattispecie, a dover svolgere un incarico connotato da rilevante importanza e da particolare difficoltà. In tale ottica, va precisato che l'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non abbia profili di unicità, ma quando abbia impegnato in modo rilevante il consulente in un incarico connotato da “eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, caratteristiche che debbono ritenersi pagina 3 di 4 tutte coesistenti nella fattispecie e che si aggiungono, addirittura, se non all'unicità, quantomeno all'inusualità dell'indagine. Pertanto, si ritiene corretta la stima operata dal Giudice della liquidazione di tale corposa e complessa attività diagnostica e valutativa, che ha valorizzato, sia pure in una prospettiva complessiva ed unitaria, i suddetti plurimi fattori di peculiarità e consistenza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, così da giustificare l'applicazione dei parametri a vacazione in considerazione anche dei profili di straordinarietà e rilevanza dell'impegno richiesto al consulente. Si profila irrilevante il lamentato mancato rispetto del termine massimo concesso per effettuare il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio dal momento che il ritardo di soli 20 giorni nel deposito della relazione finale (peraltro, confermativa della bozza) non ha inciso sulle tempistiche processuali. Va, invece, dato atto che il provvedimento di liquidazione è privo di motivazione e ciò ha indotto l'opposizione non essendo state spiegate le ragioni della decisione (neppure per relationem). Si osservi che il provvedimento che determina l'entità del compenso dell'ausiliario del giudice, da assumere nelle forme del decreto, deve essere, come prescritto dall'art. 135 c.p.c., secondo la lettura costituzionalmente orientata, sia pure succintamente, motivato. Anche se la norma indica che il decreto è privo di motivazione, è necessario tenere in considerazione il disposto di cui all'art. 111 Cost., secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Peraltro, nella specifica materia, l'art. 168, 1° comma, del DPR n. 115/2002 testualmente prevede che
“La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”. Costituisce, dunque, grave violazione dei principi basilari del processo l'adozione di un decreto di liquidazione delle competenze del CTU totalmente privo di motivazione perché espressione di un esercizio autoritario della giurisdizione per non essere stato reso noto al destinatario il percorso logico deduttivo sotteso all'attività decisoria. L'esito del giudizio giustifica, in ogni caso, l'irripetibilità delle spese. PTM Il Presidente,
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto impugnato, emesso dal Parte_1 Tribunale di Monza, in data 6 maggio 2025;
2) spese di lite irripetibili. Sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso
Decreto di liquidazione degli onorari, emesso dal Presidente del Tribunale di Monza, dr.ssa Mariconda, in data 6 maggio 2025 e comunicato in pari data, in favore dei periti dr.ri e , Persona_1 Persona_2
- sentito il difensore del ricorrente in modalità cartolare, che ha concluso nel termine concesso;
- premesso che l'opposizione va considerata tempestiva a fronte dell'avvenuta trasmissione telematica dell'atto in data 5 giugno 2025, salva la regolarizzazione successiva, ed è stata notificata alle controparti in data 1° ottobre 2025; pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 23/12/2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5432/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO GUIDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SALVATERRA MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), , e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 Persona_1
Persona_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo. Nella specie, lamenta che l'importo liquidato dal giudice in favore del Collegio peritale Parte_1 è di valore troppo elevato per esser stato quantificato sulla scorta di parametri non applicabili al caso concreto. In particolare, il ricorrente contesta l'impiego della tariffa a tempo, in quanto l'attività svolta dall'ausiliario del Giudice rientrerebbe tra quelle previste dalle apposite tabelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 e, nello specifico, l'art. 21, in base al quale l'importo massimo liquidabile per onorario avente ad oggetto una CTU medico-legale sarebbe stato pari ad € 290,77, nonché la palese incongruenza tra il numero complessivo di vacazioni indicate nella richiesta di pagamento onorario, ben 280, nel complessivo arco temporale concesso per l'espletamento della perizia. Lamenta, inoltre, il ritardo di 20 giorni nel deposito dell'elaborato peritale e l'assenza di motivazione nel decreto impugnato. La lettura combinata dell'art. 49 d.P.R. n°115/2002 e dell'art. 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, individua in queste ultime il sistema di calcolo principale. In linea generale, come stabilito dall'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. Inoltre, il metodo di calcolo a vacazione è un criterio residuale del conteggio dei compensi del consulente tecnico e si può ricorrere ad esso solo quando l'accertamento richiesto dal giudice al consulente non rientri in alcuna delle fattispecie previste nelle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 ovvero quando la controversia non abbia un valore economico di riferimento. L'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia. Tuttavia, qualora non si possa procedere secondo le suddette tabelle, come quando la controversia non abbia un valore originario di riferimento, è necessario ricorrere al sistema delle vacazioni ossia al tempo resosi necessario all'espletamento dell'intero incarico. Ne consegue, pertanto, che è corretto il criterio delle vacazioni adottato dal Giudice per la liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d'ufficio, posto che si trattava di consulenza tecnica d'ufficio collegiale in materia accertamento di responsabilità professionale medica, con riferimento alla quale non trova applicazione il parametro di cui all'art. 21 citato. Inoltre, il valore della controversia, pur avendo quest'ultima natura pecuniaria, non era compiutamente quantificabile preventivamente, ma solo all'esito del giudizio. Nel processo civile, il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari tabellari (salva l'ipotesi in cui siano le tabelle stesse a fare espresso riferimento all'importo stimato, come accade per l'art. 13 e l'art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio, cioè il valore precostituito al momento della domanda, dovendo altrimenti ritenersi l'indeterminabilità del valore di causa, con la conseguente applicazione del sistema delle vacazioni, che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento predeterminabile. Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore pagina 2 di 4 della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. Essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414). Infatti, la corretta interpretazione del pensiero della Suprema Corte espresso nella suddetta massima induce a ritenere che una causa debba essere definita di valore indeterminabile non soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica in senso assoluto, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della specifica pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, non essendo accertabile in concreto in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio;
nella specie, l'attribuzione di un valore precostituito alla controversia non dipendeva dal contrasto esistente, sul punto, fra le parti, bensì dalla necessarietà dell'accertamento tecnico proprio per la sua possibile quantificazione. D'altra parte, che l'ambito applicativo del disposto dell'art. 21 non possa essere applicato alla fattispecie trova ragione proprio nel fatto che l'onorario liquidabile raggiunge nel massimo l'importo di soli € 290,77, somma del tutto inidonea a costituire una ragionevole retribuzione per prestazioni professionali di carattere estremamente complesso come quelle demandate al Collegio peritale. Infatti, per quanto la limitazione agli importi delle tariffe e la loro esiguità rispetto a quelle di mercato possa ritenersi giustificabile in funzione della “natura pubblicistica dell'incarico” del consulente tecnico d'ufficio, si deve ritenere che qualsiasi compenso debba essere rispettoso dei principi di proporzionalità e dignità del lavoro sanciti dall'art. 36 della Costituzione e non possa assumere valori manifestamente iniqui come quelli che deriverebbero dall'accoglimento della pretesa del ricorrente di compensare un incarico peritale, protrattosi per diversi mesi proprio per la difficoltà dell'attività d'indagine, con l'importo tabellare massimo sopra previsto. Per quanto riguarda l'entità degli onorari a vacazione, va osservato che quelli liquidati dal Giudice sono quantificati in misura di 280 vacazioni che corrispondono a 560 ore di lavoro, pari a 70 giorni per otto ore giornaliere di lavoro, e ciò a fronte di un incarico protrattosi per oltre sette mesi, dal 15 ottobre 2024 al 5 maggio 2025, data di deposito della relazione definitiva, proprio in ragione della complessità delle indagini. Si osservi, in proposito, che gli onorari riferiti al tempo devono considerare l'intero periodo necessario al completo svolgimento dell'incarico, inteso come il tempo intercorrente tra l'udienza di affidamento dell'incarico ed il deposito della relazione peritale, cioè non solo le ore dedicate agli incontri con il giudice, con i consulenti tecnici di parte ed alla redazione della relazione, ma tutto il tempo e le energie complessivamente messe a disposizione per l'organizzazione e l'espletamento del lavoro professionale, compreso quanto dedicato allo studio del fascicolo, agli approfondimenti, alla ricerca e valutazione delle soluzioni prospettabili, all'interazione con le parti del processo e con quelle comunque coinvolte per il raggiungimento dello scopo della perizia, al contemperamento con le altre attività contemporaneamente svolte dal professionista, cosicché nella determinazione dell'ammontare globale delle vacazioni non può essere applicato un rigido criterio orario, come se si trattasse di lavoro a cottimo o a misura eseguito senza interruzioni ed in esclusiva, ma occorre considerare anche tutte quelle attività correlate non esattamente misurabili, la dispersione di tempo ed energie dovuti alle inevitabili molteplici interruzioni e riprese del lavoro, alla discussione in contraddittorio dei singoli aspetti problematici, ai tempi tecnici per la relativa gestione, a quelli per la rilettura critica degli elaborati propri e dei colleghi e per la loro ricomposizione, attività queste del tutto esemplificative e che, notoriamente, occupano molto tempo. Si consideri, peraltro, che la natura dell'indagine avrebbe potuto giustificare anche l'aumento degli onorari, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 115/2002, che rappresenta lo strumento utile per adeguare il compenso laddove il consulente si sia trovato, come nella fattispecie, a dover svolgere un incarico connotato da rilevante importanza e da particolare difficoltà. In tale ottica, va precisato che l'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non abbia profili di unicità, ma quando abbia impegnato in modo rilevante il consulente in un incarico connotato da “eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, caratteristiche che debbono ritenersi pagina 3 di 4 tutte coesistenti nella fattispecie e che si aggiungono, addirittura, se non all'unicità, quantomeno all'inusualità dell'indagine. Pertanto, si ritiene corretta la stima operata dal Giudice della liquidazione di tale corposa e complessa attività diagnostica e valutativa, che ha valorizzato, sia pure in una prospettiva complessiva ed unitaria, i suddetti plurimi fattori di peculiarità e consistenza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, così da giustificare l'applicazione dei parametri a vacazione in considerazione anche dei profili di straordinarietà e rilevanza dell'impegno richiesto al consulente. Si profila irrilevante il lamentato mancato rispetto del termine massimo concesso per effettuare il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio dal momento che il ritardo di soli 20 giorni nel deposito della relazione finale (peraltro, confermativa della bozza) non ha inciso sulle tempistiche processuali. Va, invece, dato atto che il provvedimento di liquidazione è privo di motivazione e ciò ha indotto l'opposizione non essendo state spiegate le ragioni della decisione (neppure per relationem). Si osservi che il provvedimento che determina l'entità del compenso dell'ausiliario del giudice, da assumere nelle forme del decreto, deve essere, come prescritto dall'art. 135 c.p.c., secondo la lettura costituzionalmente orientata, sia pure succintamente, motivato. Anche se la norma indica che il decreto è privo di motivazione, è necessario tenere in considerazione il disposto di cui all'art. 111 Cost., secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Peraltro, nella specifica materia, l'art. 168, 1° comma, del DPR n. 115/2002 testualmente prevede che
“La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”. Costituisce, dunque, grave violazione dei principi basilari del processo l'adozione di un decreto di liquidazione delle competenze del CTU totalmente privo di motivazione perché espressione di un esercizio autoritario della giurisdizione per non essere stato reso noto al destinatario il percorso logico deduttivo sotteso all'attività decisoria. L'esito del giudizio giustifica, in ogni caso, l'irripetibilità delle spese. PTM Il Presidente,
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto impugnato, emesso dal Parte_1 Tribunale di Monza, in data 6 maggio 2025;
2) spese di lite irripetibili. Sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
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