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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti 72100 Brindisi BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85691 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1Con ricorso del 19.5.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 3.4.2025, con cui il Comune di Brindisi accertava l'omesso pagamento di IMU 2021 in relazione a diversi immobili, limitatamente a quello sito in detto Comune alla Indirizzo_1 e distinto in catasto al Numero_1 che assumeva essere immobile di interesse storico vincolato ex L. 1089/1939 e pertanto godesse della riduzione di imposta del 50%. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato in parte qua. Con comparsa del 18.9.2025 si costituiva il Comune di Brindisi replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Il ricorrente ha provato che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico, artistico, culturale ed assoggettato a vincolo ex L. 1089/1939 sulla base del decreto del Ministero dei Beni Culturali del 20.5.1981 che si riferisce all'immobile censito in catasto al fg.190 p.lla 1265 da cui poi è derivata per frazionamento nel 2013 il sub 2, oggetto dell'odierno giudizio. L'allegato decreto sottopone il bene a tutte le disposizioni di tutela della citata legge e ordina la trascrizione del vincolo presso la conservatoria dei RR.II. Si tratta quindi di un vincolo diretto sul bene, in difetto di prova contraria da parte del Comune impositore, che giustifica la riduzione del 50% dell'imposizione IMU ai sensi dell'art. 1 co. 747 L.160/2019. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti della impugnazione e per quanto di ragione. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti 72100 Brindisi BR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85691 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1Con ricorso del 19.5.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 3.4.2025, con cui il Comune di Brindisi accertava l'omesso pagamento di IMU 2021 in relazione a diversi immobili, limitatamente a quello sito in detto Comune alla Indirizzo_1 e distinto in catasto al Numero_1 che assumeva essere immobile di interesse storico vincolato ex L. 1089/1939 e pertanto godesse della riduzione di imposta del 50%. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato in parte qua. Con comparsa del 18.9.2025 si costituiva il Comune di Brindisi replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Il ricorrente ha provato che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico, artistico, culturale ed assoggettato a vincolo ex L. 1089/1939 sulla base del decreto del Ministero dei Beni Culturali del 20.5.1981 che si riferisce all'immobile censito in catasto al fg.190 p.lla 1265 da cui poi è derivata per frazionamento nel 2013 il sub 2, oggetto dell'odierno giudizio. L'allegato decreto sottopone il bene a tutte le disposizioni di tutela della citata legge e ordina la trascrizione del vincolo presso la conservatoria dei RR.II. Si tratta quindi di un vincolo diretto sul bene, in difetto di prova contraria da parte del Comune impositore, che giustifica la riduzione del 50% dell'imposizione IMU ai sensi dell'art. 1 co. 747 L.160/2019. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti della impugnazione e per quanto di ragione. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico