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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2018 promossa da:
nata il [...] in [...] ( ) nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. STOMPANATO C.F._2
LUISA, presso cui elettivamente domicilia;
Attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Controparte_1
MA NT, presso cui elettivamente domicilia;
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 1. con atto di citazione ritualmente notificato al , Persona_1 Controparte_1 deduceva di essere caduta in data 19.02.2014 alle ore 13.10 circa in alla via Controparte_1
Manzoni altezza civico n. 69, mentre camminava sul marciapiede, a causa di un'irregolarità del manto stradale e delle buche presenti, riportando la frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna
(come da diagnosi dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, cui veniva condotta a seguito dell'intervento del 118). Richiesto in via stragiudiziale il risarcimento dei danni al ha chiesto CP_1 nel presente giudizio di accertare la responsabilità del per il sinistro occorsole Controparte_1
e di condannare l'ente al pagamento dei danni come documentati in atti.
2. Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'improcedibilità, Controparte_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea, evidenziando la lacunosità dell'atto di citazione della controparte, l'insussistenza dell'insidia e/o trabocchetto ed il concorso di colpa dell'attrice, insistendo quindi per il rigetto della domanda.
3. Ammesse le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed ammesse le istanze istruttorie nei limiti di cui all'ordinanza del 19.11.2019, all'udienza del 05.05.2022 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della morte dell'attrice avvenuta in data 06.01.2020.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. il giudizio veniva riassunto da erede testamentaria di Parte_1
ed il GU pro tempore fissava nuova udienza di comparizione al 30.03.2023, Persona_1 disponendo la notifica dell'istanza e del decreto. Rinviata in prosieguo la causa, all'udienza del
21.12.2023 il Giudice rimetteva in termini parte attrice ai fini dell'indicazione di un altro teste, attesa la sopravvenuta incapacità a testimoniare assegnando termine fino al 31.01.2024 e rinviava per l'assunzione della prova all'11.04.2024. Decorso inutilmente il termine, all'udienza dell'11.04.2024, comparso soltanto il procuratore di parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'1.10.2024, quando il Giudice riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di legge. Con ordinanza del 16.01.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, ritenendo la necessità di avvalersi di una CTU. Conferito l'incarico, rinviata la causa per l'esame dell'elaborato peritale e per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2025, la causa veniva assegnata alla scrivente con decorrenza dal 15.09.2025. Sostituita l'udienza del 25.09.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 4. La domanda non è fondata e dev'essere rigettata per quanto di ragione.
In punto di diritto, va precisato che la domanda proposta dalla dev'essere ricondotta Per_1 nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., che in adesione alla più recente giurisprudenza trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni o di uso generale, in mancanza di riferimento normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione qualora la stessa rivesta la qualità di custode di una cosa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.04.2003, n. 8935; da ultimo anche Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n.
17946).
La qualificazione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. reca con sé pregnanti conseguenze in punto di onere della prova in quanto tale forma di responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità per le cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, essendo sufficiente, ai fini della sua configurabilità, il rapporto eziologico tra cose ed evento. In altri termini,
l'attore deve dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte affermato che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo,
n ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.03.2020, n. 6651).
Una volta che il danneggiato abbia provato l'evento ed il nesso di causalità, incombe sul custode l'onere di provare liberatoria relativa al caso fortuito, il quale può essere rappresentato tanto da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898); o ancora pagina 3 di 6 quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 04.12.2012, n. 21727).
La responsabilità del custode, in altri termini, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898), qualora il danneggiato, pur potendo avvedersi con ordinaria diligenza della pericolosità della res, accetti ugualmente di utilizzarla (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima che abbia utilizzato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile.
Tanto premesso, dunque, è evidente che anche in tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale il danneggiato non può ritenersi dispensato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-3, 11.03.2001, n. 5910).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, dovendosi evidenziare che l'attrice nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. aveva indicato quale teste la quale, tuttavia, a Parte_1 seguito del ricorso in riassunzione del presente giudizio, interrotto in considerazione della dichiarazione del decesso dell'attrice, è divenuta incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
(“non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”), essendo l'unica erede in via testamentaria di Persona_1
Deve evidenziarsi che, ancorché il precedente GU avesse rimesso in termini parte attrice onde indicare un nuovo testimone, parte attrice non ha indicato alcun nuovo testimone, con la precisazione che l'eventuale sostituzione del teste non sarebbe stata conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui la scrivente ritiene di aderire e che ha graniticamente affermato che “l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245, secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame, con la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire
pagina 4 di 6 i testi deceduti prima dell'assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 cit. (Cass. n. 4071 del 1993)” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 8929).
Ad ogni modo, non può che prendersi atto che nel presente giudizio non è stata assunta la prova testimoniale, tenuto conto delle sopravvenute circostanze di fatto.
In assenza della prova orale, tuttavia, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e la res in custodia né in base alla documentazione fotografica in atti, peraltro scarsamente visibile, né in base alla documentazione medica prodotta dalla , giacché non è in discussione il fatto Per_1 storico dell'evento quanto che la sia caduta in conseguenza di un difetto di custodia della Per_1 strada ascrivibile al convenuto. CP_1
Né, tanto meno, può essere utilizzata a tal fine la consulenza tecnica disposta in quanto, come affermato più volte dalla Corte di cassazione, non si tratta di un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la specifica funzione di aiutare il Giudice a valutare elementi acquisiti o a risolvere questioni che richiedano specifiche conoscenze tecniche. Ne consegue che tale strumento di indagine non vale ad esonerare la parte dal fornire la prova delle proprie allegazioni (cfr. ex plurimis Cass., Sez.
6-L, ord.
n. 10373 del 12.04.2019), prova che – nel caso in esame – non è stata raggiunta.
La domanda risarcitoria, quindi, non è supportata da alcuna evidenza probatoria, non essendo stati forniti elementi di prova determinanti al fine di dimostrare la correlazione sotto il profilo eziologico tra l'evento e la cosa in custodia.
Non essendovi certezza probatoria in merito alla dinamica del sinistro e al nesso tra la dinamica e le lesioni lamentate, la domanda dev'essere rigettata in quanto non provata per non essere stato assolto l'onere probatorio incombendo sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
5. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti ricorrendo nella fattispecie oggetto del presente giudizio “gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto, vale la pena rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità che il Giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per l'intero, per analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dal momento che la suddetta norma, come modificata dall'art. 13, comma I, d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162, aveva circoscritto la compensazione alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o ancora pagina 5 di 6 mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Più precisamente la sentenza del
Giudice delle leggi ha chiaramente affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
Ebbene, è del tutto evidente che nel caso in esame il decesso di e la sopravvenuta Persona_1 incapacità a testimoniare dell'unica teste presente per essere divenuta nel corso del giudizio erede dell'attrice hanno costituito eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili che si sono inevitabilmente riverberati sull'esito della lite, dovendosi ritenere pienamente integranti le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice comunque risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda perché infondata;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, il 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2018 promossa da:
nata il [...] in [...] ( ) nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. STOMPANATO C.F._2
LUISA, presso cui elettivamente domicilia;
Attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Controparte_1
MA NT, presso cui elettivamente domicilia;
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 1. con atto di citazione ritualmente notificato al , Persona_1 Controparte_1 deduceva di essere caduta in data 19.02.2014 alle ore 13.10 circa in alla via Controparte_1
Manzoni altezza civico n. 69, mentre camminava sul marciapiede, a causa di un'irregolarità del manto stradale e delle buche presenti, riportando la frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna
(come da diagnosi dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, cui veniva condotta a seguito dell'intervento del 118). Richiesto in via stragiudiziale il risarcimento dei danni al ha chiesto CP_1 nel presente giudizio di accertare la responsabilità del per il sinistro occorsole Controparte_1
e di condannare l'ente al pagamento dei danni come documentati in atti.
2. Il si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'improcedibilità, Controparte_1 inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea, evidenziando la lacunosità dell'atto di citazione della controparte, l'insussistenza dell'insidia e/o trabocchetto ed il concorso di colpa dell'attrice, insistendo quindi per il rigetto della domanda.
3. Ammesse le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed ammesse le istanze istruttorie nei limiti di cui all'ordinanza del 19.11.2019, all'udienza del 05.05.2022 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della morte dell'attrice avvenuta in data 06.01.2020.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. il giudizio veniva riassunto da erede testamentaria di Parte_1
ed il GU pro tempore fissava nuova udienza di comparizione al 30.03.2023, Persona_1 disponendo la notifica dell'istanza e del decreto. Rinviata in prosieguo la causa, all'udienza del
21.12.2023 il Giudice rimetteva in termini parte attrice ai fini dell'indicazione di un altro teste, attesa la sopravvenuta incapacità a testimoniare assegnando termine fino al 31.01.2024 e rinviava per l'assunzione della prova all'11.04.2024. Decorso inutilmente il termine, all'udienza dell'11.04.2024, comparso soltanto il procuratore di parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'1.10.2024, quando il Giudice riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di legge. Con ordinanza del 16.01.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, ritenendo la necessità di avvalersi di una CTU. Conferito l'incarico, rinviata la causa per l'esame dell'elaborato peritale e per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2025, la causa veniva assegnata alla scrivente con decorrenza dal 15.09.2025. Sostituita l'udienza del 25.09.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 4. La domanda non è fondata e dev'essere rigettata per quanto di ragione.
In punto di diritto, va precisato che la domanda proposta dalla dev'essere ricondotta Per_1 nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., che in adesione alla più recente giurisprudenza trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni o di uso generale, in mancanza di riferimento normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione qualora la stessa rivesta la qualità di custode di una cosa
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.04.2003, n. 8935; da ultimo anche Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n.
17946).
La qualificazione della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. reca con sé pregnanti conseguenze in punto di onere della prova in quanto tale forma di responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità per le cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, essendo sufficiente, ai fini della sua configurabilità, il rapporto eziologico tra cose ed evento. In altri termini,
l'attore deve dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità la quale ha più volte affermato che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo,
n ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.03.2020, n. 6651).
Una volta che il danneggiato abbia provato l'evento ed il nesso di causalità, incombe sul custode l'onere di provare liberatoria relativa al caso fortuito, il quale può essere rappresentato tanto da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898); o ancora pagina 3 di 6 quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 04.12.2012, n. 21727).
La responsabilità del custode, in altri termini, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898), qualora il danneggiato, pur potendo avvedersi con ordinaria diligenza della pericolosità della res, accetti ugualmente di utilizzarla (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima che abbia utilizzato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile.
Tanto premesso, dunque, è evidente che anche in tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale il danneggiato non può ritenersi dispensato dall'onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr.
Cass. civ., Sez. VI-3, 11.03.2001, n. 5910).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, dovendosi evidenziare che l'attrice nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. aveva indicato quale teste la quale, tuttavia, a Parte_1 seguito del ricorso in riassunzione del presente giudizio, interrotto in considerazione della dichiarazione del decesso dell'attrice, è divenuta incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
(“non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”), essendo l'unica erede in via testamentaria di Persona_1
Deve evidenziarsi che, ancorché il precedente GU avesse rimesso in termini parte attrice onde indicare un nuovo testimone, parte attrice non ha indicato alcun nuovo testimone, con la precisazione che l'eventuale sostituzione del teste non sarebbe stata conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui la scrivente ritiene di aderire e che ha graniticamente affermato che “l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245, secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame, con la conseguenza che la parte non può pretendere di sostituire
pagina 4 di 6 i testi deceduti prima dell'assunzione, con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 cit. (Cass. n. 4071 del 1993)” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 8929).
Ad ogni modo, non può che prendersi atto che nel presente giudizio non è stata assunta la prova testimoniale, tenuto conto delle sopravvenute circostanze di fatto.
In assenza della prova orale, tuttavia, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e la res in custodia né in base alla documentazione fotografica in atti, peraltro scarsamente visibile, né in base alla documentazione medica prodotta dalla , giacché non è in discussione il fatto Per_1 storico dell'evento quanto che la sia caduta in conseguenza di un difetto di custodia della Per_1 strada ascrivibile al convenuto. CP_1
Né, tanto meno, può essere utilizzata a tal fine la consulenza tecnica disposta in quanto, come affermato più volte dalla Corte di cassazione, non si tratta di un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la specifica funzione di aiutare il Giudice a valutare elementi acquisiti o a risolvere questioni che richiedano specifiche conoscenze tecniche. Ne consegue che tale strumento di indagine non vale ad esonerare la parte dal fornire la prova delle proprie allegazioni (cfr. ex plurimis Cass., Sez.
6-L, ord.
n. 10373 del 12.04.2019), prova che – nel caso in esame – non è stata raggiunta.
La domanda risarcitoria, quindi, non è supportata da alcuna evidenza probatoria, non essendo stati forniti elementi di prova determinanti al fine di dimostrare la correlazione sotto il profilo eziologico tra l'evento e la cosa in custodia.
Non essendovi certezza probatoria in merito alla dinamica del sinistro e al nesso tra la dinamica e le lesioni lamentate, la domanda dev'essere rigettata in quanto non provata per non essere stato assolto l'onere probatorio incombendo sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
5. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti ricorrendo nella fattispecie oggetto del presente giudizio “gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto, vale la pena rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità che il Giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per l'intero, per analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dal momento che la suddetta norma, come modificata dall'art. 13, comma I, d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162, aveva circoscritto la compensazione alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o ancora pagina 5 di 6 mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Più precisamente la sentenza del
Giudice delle leggi ha chiaramente affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.
Ebbene, è del tutto evidente che nel caso in esame il decesso di e la sopravvenuta Persona_1 incapacità a testimoniare dell'unica teste presente per essere divenuta nel corso del giudizio erede dell'attrice hanno costituito eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili che si sono inevitabilmente riverberati sull'esito della lite, dovendosi ritenere pienamente integranti le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice comunque risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda perché infondata;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, il 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
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