CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2024, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4831 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto BA CI ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen. - per avere, in sede di procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, indotto in errore la Commissione medica competente nella redazione del verbale di visita collegiale ad esso prodromico, con la produzione di un falso certificato medico, attestante patologie inesistenti. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto l'udienza del 17 marzo 2022 (all'esito della quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei suoi confronti) ha avuto luogo in assenza del difensore di fiducia dell'imputata medesima, che non è stato notiziato della sua celebrazione pur in presenza di una rituale richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, formulata da altro difensore nell'interesse di altra imputata. 2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate nonostante la prospettazione difensiva di rilevanti indicatori, come l'incensuratezza e l'età avanzata della prevenuta, l'insussistenza di profitti illeciti derivati dalla consumazione del reato. 3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen. e all'art. 95 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, a causa della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive temporanee introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, ben possibile in favor rei in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata tardivamente, quando la nuova disciplina era ormai in vigore. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Mastroberardino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato, di tal che deve essere rilevata di ufficio l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. l Risulta dagli atti, peraltro anche allegati in copia dalla ricorrente (a cui il collegio ha potuto accedere in ragione della natura del vizio dedotto: cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: in data 28 febbraio 2022 il difensore di IA AR, coimputata nel medesimo procedimento, ha formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, fissato per la data del 17 marzo 2022, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 149/2020; in data 1 marzo 2022 la cancelleria della Corte d'appello di Palermo ha comunicato detta istanza al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, mentre non è documentata, nel fascicolo, analoga notiziazione del difensore di fiducia dell'altra imputata, attuale ricorrente, BA CI;
il 17 marzo 2022 si è tenuta l'udienza dinanzi al giudice di secondo grado, con la discussione orale a cui hanno partecipato il Procuratore generale, il difensore di fiducia dell'imputata IA, sostituito per delega da altro patrocinatore, e, per conto della BA "stante l'assenza dei difensori designati", un difensore d'ufficio prontamente reperito (dunque a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.), che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello;
immediatamente dopo, la Corte d'appello si è ritirata in camera di consiglio e, rientrata in aula, ha pronunciato il dispositivo. L'art. 23 bis del Decreto legge n. 137 del 2020 - in tema di misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176 del 2020, che ha sostituito, abrogandolo ma riproducendone il contenuto, l'art. 23 del Decreto Legge n. 149 del 2020 (citato nell'istanza di trattazione orale dell'imputata IA) e la cui efficacia è stata ripetutamente prorogata sino, da ultimo, a tutto il 31 dicembre 2024 dall'art. 11, settimo comma, del D.L. n.215 del 2023 (e comunque in vigore al tempo della celebrazione del giudizio di appello, oggetto di interesse, in virtù del disposto dell'art. 16 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228) — stabilisce che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Al secondo comma, stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le 2 conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto-legge. Al terzo comma è previsto che alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. Al quarto comma, e per quanto di più specifico interesse in questa sede, sancisce poi che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 2.Anche se la normativa nulla esplicitamente disponga in relazione alle formalità prodromiche all'assicurazione del diritto al contraddittorio che pertiene a tutti i protagonisti del processo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio ritiene di dare continuità, ha statuito che proprio l'esigenza di salvaguardia del pieno dispiegamento del diritto partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, di valenza costituzionale, imponga che a ciascuna delle parti sia comunicata (come, del resto, accaduto nel caso di specie con l'immediato inoltro all'ufficio di Procura) la richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse;
in mancanza, la sentenza eventualmente pronunciata in difetto di tale comunicazione, che non abbia consentito e a cui non sia comunque seguita la partecipazione effettiva del difensore di una delle parti (di fiducia o, quanto all'imputato, anche di ufficio ma) regolarmente nominato, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla difesa fiduciaria della ricorrente, in quanto verificatasi nel corso del giudizio, con la presentazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 180 cod. proc. pen. e che non può essere sanata dall'intervenuta designazione di un sostituto del difensore, a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Nacea e altro, Rv. 282897; sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750, citata anche dalla difesa della ricorrente;
sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599). 3. Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), di tal che l'obbligo della immediata declaratoria di una causa estintiva del reato, di cui all'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., in particolare per l'intervenuta prescrizione (e solo laddove il calcolo del termine a prescrivere non richieda specifici accertamenti, da ritenersi di stretta competenza del giudice del merito), 3 deve prevalere sulla statuizione relativa alla nullità, anche se assoluta (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). Il reato contestato a BA CI è stato commesso il 25 novembre 2010 e, in base agli atti resi disponibili al collegio, è da ritenersi che il corso della prescrizione sia stato sospeso, nel giudizio, soltanto a causa dell'emergenza Covid, che ha determinato il rinvio del processo di primo grado dall'udienza del 20 marzo 2020 a quella del 9 giugno 2020. Anche a tener conto dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), il termine massimo di prescrizione, alla data dell'udienza odierna, risulta abbondantemente spirato. Ne consegue, come detto, l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 12/01/2024 Il consi iere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4831 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto BA CI ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. - in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen. - per avere, in sede di procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, indotto in errore la Commissione medica competente nella redazione del verbale di visita collegiale ad esso prodromico, con la produzione di un falso certificato medico, attestante patologie inesistenti. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente indispensabili ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto l'udienza del 17 marzo 2022 (all'esito della quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei suoi confronti) ha avuto luogo in assenza del difensore di fiducia dell'imputata medesima, che non è stato notiziato della sua celebrazione pur in presenza di una rituale richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, formulata da altro difensore nell'interesse di altra imputata. 2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate nonostante la prospettazione difensiva di rilevanti indicatori, come l'incensuratezza e l'età avanzata della prevenuta, l'insussistenza di profitti illeciti derivati dalla consumazione del reato. 3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all'art. 545 bis cod. proc. pen. e all'art. 95 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, a causa della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive temporanee introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, ben possibile in favor rei in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata tardivamente, quando la nuova disciplina era ormai in vigore. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Mastroberardino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato, di tal che deve essere rilevata di ufficio l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. l Risulta dagli atti, peraltro anche allegati in copia dalla ricorrente (a cui il collegio ha potuto accedere in ragione della natura del vizio dedotto: cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: in data 28 febbraio 2022 il difensore di IA AR, coimputata nel medesimo procedimento, ha formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, fissato per la data del 17 marzo 2022, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 149/2020; in data 1 marzo 2022 la cancelleria della Corte d'appello di Palermo ha comunicato detta istanza al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, mentre non è documentata, nel fascicolo, analoga notiziazione del difensore di fiducia dell'altra imputata, attuale ricorrente, BA CI;
il 17 marzo 2022 si è tenuta l'udienza dinanzi al giudice di secondo grado, con la discussione orale a cui hanno partecipato il Procuratore generale, il difensore di fiducia dell'imputata IA, sostituito per delega da altro patrocinatore, e, per conto della BA "stante l'assenza dei difensori designati", un difensore d'ufficio prontamente reperito (dunque a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.), che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello;
immediatamente dopo, la Corte d'appello si è ritirata in camera di consiglio e, rientrata in aula, ha pronunciato il dispositivo. L'art. 23 bis del Decreto legge n. 137 del 2020 - in tema di misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176 del 2020, che ha sostituito, abrogandolo ma riproducendone il contenuto, l'art. 23 del Decreto Legge n. 149 del 2020 (citato nell'istanza di trattazione orale dell'imputata IA) e la cui efficacia è stata ripetutamente prorogata sino, da ultimo, a tutto il 31 dicembre 2024 dall'art. 11, settimo comma, del D.L. n.215 del 2023 (e comunque in vigore al tempo della celebrazione del giudizio di appello, oggetto di interesse, in virtù del disposto dell'art. 16 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228) — stabilisce che fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Al secondo comma, stabilisce che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le 2 conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto-legge. Al terzo comma è previsto che alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. Al quarto comma, e per quanto di più specifico interesse in questa sede, sancisce poi che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 2.Anche se la normativa nulla esplicitamente disponga in relazione alle formalità prodromiche all'assicurazione del diritto al contraddittorio che pertiene a tutti i protagonisti del processo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio ritiene di dare continuità, ha statuito che proprio l'esigenza di salvaguardia del pieno dispiegamento del diritto partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, di valenza costituzionale, imponga che a ciascuna delle parti sia comunicata (come, del resto, accaduto nel caso di specie con l'immediato inoltro all'ufficio di Procura) la richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse;
in mancanza, la sentenza eventualmente pronunciata in difetto di tale comunicazione, che non abbia consentito e a cui non sia comunque seguita la partecipazione effettiva del difensore di una delle parti (di fiducia o, quanto all'imputato, anche di ufficio ma) regolarmente nominato, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla difesa fiduciaria della ricorrente, in quanto verificatasi nel corso del giudizio, con la presentazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 180 cod. proc. pen. e che non può essere sanata dall'intervenuta designazione di un sostituto del difensore, a norma dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Nacea e altro, Rv. 282897; sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750, citata anche dalla difesa della ricorrente;
sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037; sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599). 3. Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), di tal che l'obbligo della immediata declaratoria di una causa estintiva del reato, di cui all'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., in particolare per l'intervenuta prescrizione (e solo laddove il calcolo del termine a prescrivere non richieda specifici accertamenti, da ritenersi di stretta competenza del giudice del merito), 3 deve prevalere sulla statuizione relativa alla nullità, anche se assoluta (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). Il reato contestato a BA CI è stato commesso il 25 novembre 2010 e, in base agli atti resi disponibili al collegio, è da ritenersi che il corso della prescrizione sia stato sospeso, nel giudizio, soltanto a causa dell'emergenza Covid, che ha determinato il rinvio del processo di primo grado dall'udienza del 20 marzo 2020 a quella del 9 giugno 2020. Anche a tener conto dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), il termine massimo di prescrizione, alla data dell'udienza odierna, risulta abbondantemente spirato. Ne consegue, come detto, l'immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 12/01/2024 Il consi iere estensore Il Presidente