TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3008/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3008/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TOSETTO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. TOSETTO ANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti nelle note scritte del 16.04.2025 per l'udienza del
06.05.2025:
“ i IGnori e chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori e in CA (PD) in data 14.4.2012, atto trascritto Parte_1 Controparte_1
nell'apposito registro tenuto dal Comune di CA (PD) - anno 2012, parte 2, serie A, numero 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare la sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze previste dalle leggi vigenti. 2) La casa coniugale, sita in Limena (PD), via Rossi, n. 35, int. 4, in comproprietà tra i IGg.ri Pt_1
e continuerà a rimanere assegnata in uso alla IG.ra , unitamente
[...] Controparte_1 Parte_1 ai relativi arredi e corredi, affinchè quest'ultima vi abiti assieme alla figlia . Persona_1
3) I IGg.ri e sin d'ora pattuiscono che non appena la IG.ra vrà Parte_1 Controparte_1 Pt_1
trovato una nuova idonea soluzione abitativa per sé e la figlia, l'immobile sito in Limena (PD), via
Rossi, n. 35, int. 4, verrà venduto al suo prezzo di mercato ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà suddiviso nella misura del 70% a favore della IG.ra e del 30% a favore del IG. Parte_1
. Controparte_1
4) Le rate del mutuo relativo all'immobile sito in Limena (PD), via Rossi, n. 35, int.4, oggi pari ad €
524,00 mensili, graveranno mensilmente sul IG. per il 60% del loro ammontare, mentre la CP_1 residua quota del 40% verrà sostenuta da parte della IG.ra Pt_1
5) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le questioni di natura ordinaria, che potranno essere assunte separatamente. I genitori si impegnano altresì a cooperare tra di essi per garantire l'equilibrata crescita psicofisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano a concordare comunemente le attività ricreative, di scuola, indirizzo di studi ecc., e ciò faranno tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, rispettandone la sensibilità e le eIGenze e tenendo in debito conto i mutamenti che esse subiranno negli anni. La minore rimane Persona_1
collocata prevalentemente presso la madre, IG.ra . Parte_1
6) Il IG. terrà con sé la figlia il mercoledì dal momento dell'uscita della stessa da Controparte_1
scuola, fino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna, oltre che, a weekend alterni, dal venerdì, dal momento dell'uscita da scuola, alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Quanto alle festività, i ricorrenti concordano che la figlia trascorra le ricorrenze (Natale, Pasqua ecc.) con ciascuno dei genitori Per_ secondo il criterio dell'alternanza degli anni. Per quanto concerne il 2025, trascorrerà Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo con il padre, Natale con il padre e la Notte di San Silvestro con la madre, oltre a sette giorni delle vacanze natalizie, consecutivi o meno, con ciascun genitore. Il compleanno della figlia, a prescindere dal diritto di visita, verrà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori,
Per_ fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti. A prescindere dal diritto di visita, trascorrerà
l'intera giornata con il genitore che festeggia il proprio compleanno. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per almeno due settimane, consecutive o non, secondo il calendario che verrà di volta in volta concordato tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. 7) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario per la figlia, l'importo mensile di € 350,00 entro e non oltre il 15° giorno di ogni mese.
Tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno nella misura del 100% della variazione degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, per la cui disciplina si rimanda al Protocollo datato 17.1.2017 in uso presso il Tribunale di Padova, sono poste a carico del IG. nella misura del Controparte_1
60% e della IG.ra nella restante misura del 40%. Parte_1
8) L'Assegno Unico ed Universale per figli a carico resta interamente attribuito alla IG.ra , Parte_1
mentre le detrazioni per figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori. A tal fine i IGg.ri Pt_1
e si impegnano a consegnarsi reciprocamente, previa richiesta, la documentazione CP_1 necessaria per ottenere i predetti benefici.
9) I ricorrenti si prestano reciproco assenso per la richiesta alle Autorità competenti del passaporto e/o della carta d'identità individuale per la figlia minore, in conformità al Regolamento CE
444/2009.
10) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.”
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 14/04/2012 in CA (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte 2, Serie A, n. 1, anno
2012.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 18.09.2013 in Camposampiero Persona_1
(PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 20.12.2022 e la separazione è stata omologata in medesima data.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/04/2012 in CA (PD) e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte 2, Serie A, n. 1,
anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 1/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3008/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TOSETTO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. TOSETTO ANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte delle parti nelle note scritte del 16.04.2025 per l'udienza del
06.05.2025:
“ i IGnori e chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori e in CA (PD) in data 14.4.2012, atto trascritto Parte_1 Controparte_1
nell'apposito registro tenuto dal Comune di CA (PD) - anno 2012, parte 2, serie A, numero 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare la sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze previste dalle leggi vigenti. 2) La casa coniugale, sita in Limena (PD), via Rossi, n. 35, int. 4, in comproprietà tra i IGg.ri Pt_1
e continuerà a rimanere assegnata in uso alla IG.ra , unitamente
[...] Controparte_1 Parte_1 ai relativi arredi e corredi, affinchè quest'ultima vi abiti assieme alla figlia . Persona_1
3) I IGg.ri e sin d'ora pattuiscono che non appena la IG.ra vrà Parte_1 Controparte_1 Pt_1
trovato una nuova idonea soluzione abitativa per sé e la figlia, l'immobile sito in Limena (PD), via
Rossi, n. 35, int. 4, verrà venduto al suo prezzo di mercato ed il ricavato, previa estinzione del mutuo, verrà suddiviso nella misura del 70% a favore della IG.ra e del 30% a favore del IG. Parte_1
. Controparte_1
4) Le rate del mutuo relativo all'immobile sito in Limena (PD), via Rossi, n. 35, int.4, oggi pari ad €
524,00 mensili, graveranno mensilmente sul IG. per il 60% del loro ammontare, mentre la CP_1 residua quota del 40% verrà sostenuta da parte della IG.ra Pt_1
5) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le questioni di natura ordinaria, che potranno essere assunte separatamente. I genitori si impegnano altresì a cooperare tra di essi per garantire l'equilibrata crescita psicofisica della figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano a concordare comunemente le attività ricreative, di scuola, indirizzo di studi ecc., e ciò faranno tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, rispettandone la sensibilità e le eIGenze e tenendo in debito conto i mutamenti che esse subiranno negli anni. La minore rimane Persona_1
collocata prevalentemente presso la madre, IG.ra . Parte_1
6) Il IG. terrà con sé la figlia il mercoledì dal momento dell'uscita della stessa da Controparte_1
scuola, fino a dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna, oltre che, a weekend alterni, dal venerdì, dal momento dell'uscita da scuola, alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Quanto alle festività, i ricorrenti concordano che la figlia trascorra le ricorrenze (Natale, Pasqua ecc.) con ciascuno dei genitori Per_ secondo il criterio dell'alternanza degli anni. Per quanto concerne il 2025, trascorrerà Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo con il padre, Natale con il padre e la Notte di San Silvestro con la madre, oltre a sette giorni delle vacanze natalizie, consecutivi o meno, con ciascun genitore. Il compleanno della figlia, a prescindere dal diritto di visita, verrà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori,
Per_ fatti salvi eventuali e diversi accordi tra le parti. A prescindere dal diritto di visita, trascorrerà
l'intera giornata con il genitore che festeggia il proprio compleanno. Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per almeno due settimane, consecutive o non, secondo il calendario che verrà di volta in volta concordato tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. 7) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario per la figlia, l'importo mensile di € 350,00 entro e non oltre il 15° giorno di ogni mese.
Tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno nella misura del 100% della variazione degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, per la cui disciplina si rimanda al Protocollo datato 17.1.2017 in uso presso il Tribunale di Padova, sono poste a carico del IG. nella misura del Controparte_1
60% e della IG.ra nella restante misura del 40%. Parte_1
8) L'Assegno Unico ed Universale per figli a carico resta interamente attribuito alla IG.ra , Parte_1
mentre le detrazioni per figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori. A tal fine i IGg.ri Pt_1
e si impegnano a consegnarsi reciprocamente, previa richiesta, la documentazione CP_1 necessaria per ottenere i predetti benefici.
9) I ricorrenti si prestano reciproco assenso per la richiesta alle Autorità competenti del passaporto e/o della carta d'identità individuale per la figlia minore, in conformità al Regolamento CE
444/2009.
10) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.”
FATTO E DIRITTO
I IGg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 14/04/2012 in CA (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte 2, Serie A, n. 1, anno
2012.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 18.09.2013 in Camposampiero Persona_1
(PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 20.12.2022 e la separazione è stata omologata in medesima data.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/04/2012 in CA (PD) e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte 2, Serie A, n. 1,
anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 1/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti