Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/12/2025, n. 22114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22114 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2024, proposto da
RC PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
- della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 5843;
per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento
- del giudizio collegiale negativo e dei giudizi individuali negativi espressi dalla commissione per l'abilitazione scientifica nazionale (a.s.n.), ad esito della rivalutazione effettuata in esecuzione della predetta sentenza, pubblicati sul sito web istituzionale dell'a.s.n. in data 13 dicembre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. LI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente impugna il giudizio negativo al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare, effettuato in forza della sentenza di questo TAR Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 5843, che disponeva l’annullamento della precedente valutazione negativa all’abilitazione scientifica e ordinava all’amministrazione la rivalutazione del candidato con una commissione di diversa composizione.
2) All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone nuovamente l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
- Nullità della nuova valutazione per violazione/e elusione del giudicato amministrativo.
- In subordine, l’annullamento per eccesso di potere, per carenze di motivazione, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, nonché per violazione del D.M. n. 120 del 2016.
3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 29/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
6. Prima di procedere alla trattazione, occorre brevemente ricostruire la vicenda che fa da sfondo al presente giudizio.
In origine, l’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di docente di II fascia per il settore concorsuale (s.c.) 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare nell’ambito del sesto quadrimestre della tornata 2018. La Commissione ha accertato il superamento di due dei tre indicatori che misurano l’impatto della produzione scientifica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. n. 120 del 2016, nonché il possesso di sei degli otto titoli individuati in sede di prima riunione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95 del 2016. Tuttavia, al ricorrente veniva negata l’abilitazione scientifica poiché la Commissione conclusivamente riteneva che « le pubblicazioni presentate non dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e non si possono ritenere di qualità elevata in relazione al settore concorsuale relativamente al ruolo di II Fascia. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, la commissione ritiene che il candidato (…) non presenti pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca in relazione al SC. (…) Conseguentemente la commissione alla unanimità ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ».
A seguito dell’impugnazione avverso il provvedimento di diniego, il Tribunale con la sentenza 10 maggio 2022, n. 5843, accoglieva il ricorso e ordinava all’amministrazione di procedere alla nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, al fine di procedere ad una nuova valutazione del candidato. In particolare il Tribunale accoglieva il ricorso e censurava il giudizio della Commissione per difetto di motivazione nella parte in cui rilevava la « mancanza di originalità o di innovatività delle pubblicazioni presentate – che viceversa avrebbe dovuto valutare il contenuto delle pubblicazioni ».
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (si veda, tra le molte Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che neppure tali giudizi individuali supplissero al difetto motivazionale poiché formulati «in modo letteralmente identico o sostanzialmente sovrapponibile», non permettendo complessivamente al candidato di «comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale».
Pertanto all’accoglimento del ricorso seguiva, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente.
8. Nel caso in esame, la nuova Commissione, nominata con D.D. n. 653 del 16 maggio 2023, si esprimeva nuovamente per il diniego dell’abilitazione scientifica. La Commissione riconosceva n. sei titoli su otto. Tuttavia, rispetto alla produzione scientifica, affermava che « La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato mostra che i lavori sono coerenti con il SSD, il candidato è sempre primo autore ma che gli original articles sono solo 2 uno dei quali pubblicato su una rivista in assenza di IF nel l’anno di pubblicazione. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è insoddisfacente in quanto solo il 40% si colloca nel quartile di eccellenza Q1. Prendendo in considerazione le pubblicazioni presentate dal candidato nella loro globalità si può sottolineare che esse non mostrano impatto sulla attività scientifica internazionale come dimostrato dall’esiguo numero di citazioni. Alla luce di tutto ciò non emergono elementi che mostrino che il candidato abbia raggiunto una maturità scientifica per il ruolo di Professore di Seconda Fascia ».
9. Il Collegio osserva che, nel caso in esame, come correttamente argomentato dal ricorrente, la Commissione non ha ottemperato al dictum espresso dalla sentenza di questo Tribunale oggetto di ottemperanza. Appare evidente come la Commissione, nel giudizio collegiale, abbia rivalutato per intero la produzione scientifica del candidato, non circoscrivendo la nuova valutazione all’innovatività e originalità dei lavori come prescritto dalla sentenza da ottemperare. La nuova Commissione ritiene difatti che le pubblicazioni «non mostrano impatto sulla attività scientifica internazionale come dimostrato dall’esiguo numero di citazioni »; « che i lavori sono coerenti con il SSD, il candidato è sempre primo autore ma che gli original articles sono solo 2 uno dei quali pubblicato su una rivista in assenza di IF nel l’anno di pubblicazione» ; la collocazione editoriale, la cui valutazione negativa è ritenuta criterio prevalente del diniego, è ritenuta come « insoddisfacente in quanto solo il 40% si colloca nel quartile di eccellenza Q1», conclusivamente ritenendo che le pubblicazioni presentate dal candidato «nella loro globalità (…)non mostrano impatto sulla attività scientifica internazionale come dimostrato dall’esiguo numero di citazioni». Alla luce di tutto ciò «non emergono elementi che mostrino che il candidato abbia raggiunto una maturità scientifica per il ruolo di Professore di Seconda Fascia».
Dello stesso tenore, i giudizi individuali.
I giudizi dei Commissari Gargiulo («La maggior parte delle pubblicazioni (9 su 12) sono lettere all’editore, case report, editoriali o review. Solo i lavori 5 e 8 presentano le caratteristiche di ricerca scientifica, nello specifico il lavoro 5 analizza una casistica di pazienti sottoposti ad intervento di plastica valvolare mitralica per patologia degenerativa o quale conseguenza degli esiti della malattia reumatica, mentre il lavoro 8 è uno studio sperimentale che utilizza un modello preclinico animale ove valutare l’efficacia della legatura dell’arteria mammaria interna nel determinare una neoangiogenesi miocardica. Si rileva peraltro che entrambi i lavori sono sta ti pubblicati su riviste il lavoro 5 in Q2 ed il lavoro 8 in Q3. I prodotti della ricerca presentati non presentano caratteristiche di rigore metodologico ed originalità che supportino l’evidenza di una maturità scientifica idonea al ruolo di Professore di Seconda Fascia») e del Commissario Gerosa («La maggior parte delle pubblicazioni (9 su 12), pari al 75%, sono peraltro mere lettere all’editore (11), case report (2,3,10) editoriali (6,12) o review (4,7,9). Solo i lavori 5 e 8 presentano le caratteristiche di ricerca scientifica, nello specifico il lavoro 5 analizza una casistica di pazienti sottoposti ad intervento di plastica valvolare mitralica per patologia degenerativa o quale conseguenza degli esiti della malattia reumatica, mentre il lavoro 8 è uno studio sperimentale che utilizza un modello preclinico animale ove valutare l’efficacia della legatura dell’arteria mammaria interna nel determinare una neoangiogenesi miocardica. Si rileva peraltro che entrambi i lavori sono stati pubblicati su riviste dei quartili non di eccellenza (rispettivamente il lavoro 5 in Q2 ed il lavoro 8 in Q3), più specificatamente, il lavoro sperimentale 8 non ha portato ad alcuna conclusione in quanto fallace il modello sperimentale utilizzato. I prodotti della ricerca presentati, per la natura degli stessi, non presentano dunque caratteristiche di rigore metodologico ed originalità tali da comprovare che il Candidato abbia raggiunto la maturità scientifica per ottenere l’idoneità a Professore di Seconda Fascia ») risultano sostanzialmente sovrapponibili. Inoltre, i giudizi del Commissario Cordova («a fronte di una collocazione editoriale discreta e coerente con il settore MED 26 le pubblicazioni sono costituite nella quasi totalità da review (N°2, 4, 7, 9), Case report (N°3, 10,) Lettere ed editoriali (6, 11, 12) soltanto le pubblicazioni n°5 e N°8 sono articoli originali e la N°8 è stata pubblicata su una rivista non impattata nel 2012. Lettere, review e case report sono pubblicazioni che hanno un basso impatto nella comunità scientifica e non sono un mezzo che trasmette ricerche scientifiche di valore supportate da dati statistici validati »), del Commissario Puma (« La disamina delle pubblicazioni presentate ai fini dell'art.7 DM 120/2016 mostra costantemente un significativo contributo del Candidato, primo autore in tutti i lavori selezionati. Un prodotto è un libro del quale il Candidato ha curato la produzione (tal e prodotto è inserito nella lista dei lavori non valutabili). La gran maggioranza dei prodotti valutabili, ben 9/11, ha impatto scientifico relativo, trattandosi di case report (2,3,10), lettere all’editore (11), review (4,7,9) e editoriali (6,12). Questi ultimi, tra l’altro, dovrebbero essere per tipologia esclusi dalla valutazione. Solo i lavori 5 e 8 presentano le caratteristiche di ricerca scientifica, pubblicate su riviste posizionate in quartili non eccellenti (un Q2 ed un Q3): uno è un lavoro sperimentale su animale il cui protocollo si è rivelato fallimentare (8); l’altro è una “case series analysis” . Dall’analisi dei prodotti di ricerca presentati, si evince come il Candidato non abbia al momento raggiunto la maturità scientifica minima per ottenere l’idoneità a Professore di Seconda Fascia») e del Commissario Raco («La valutazione delle 12 pubblicazioni presentate mette in evidenza come 5 di queste si collochino nel 1° quartile, 3 nel secondo quartile e 3 nel terzo quartile, una pubblicazione, essendo un libro, non può essere inserita in alcun quartile. Il candidato ha un ruolo definito ed apprezzabile essendo primo autore in tutti i lavori presentati (…). Delle 11 pubblicazioni, utili ai fini della valutazione 9 hanno scarso valore scientifico per originalità e innovatività essendo una lettera all’ editore, 3 case report, 2 editoriali e 3 review. Due pubblicazioni mostrano caratteristiche di ricerca scientifica, peraltro pubblicati su riviste con quartili non di eccellenza. (…) La valutazione curriculare nel complesso e delle pubblicazioni presentate non individua un profilo curriculare e scientifico tale da conseguire l’idoneità a professore di II fascia»), al pari dei primi due giudizi, non motivano adeguatamente sulle singole pubblicazioni, come richiesto nella sentenza da eseguire, le quali non vengono trattate neppure sinteticamente. La motivazione, dunque, oltre che essere del tutto apodittica, non permette di valutarne l’intrinseca logicità (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 10 febbraio 2020, n.1758; 19 giugno 2020, n. 6796; Sez. IV, 1° marzo 2023, n. 3500) e non rivolge alcun cenno rilevante all’innovatività e all’originalità della produzione scientifica del candidato, come richiesto espressamente nella sentenza ottemperanda.
Eloquente è a tal fine, lo stralcio del giudizio individuale del Commissario Cordova che, chiaramente, afferma di essersi astenuta dal giudizio sull’innovatività come richiesto dalla sentenza ottemperanda, precisando: « In quanto componente della Commissione non appartenente al SSD MED26 io non entrerò nel merito della innovatività della produzione scientifica ma ho effettuato una analisi orientata alla valutazione della collocazione editoriale delle pubblicazioni del candidato e al suo contributo alla produzione scientifica utilizzando i criteri della VQR ».
10. Appare evidente come la Commissione abbia proceduto ad una riedizione integrale del giudizio sul candidato, travalicando i limiti imposti dal giudicato, il quale stabiliva che, conformemente alla costante e condivisa giurisprudenza di questo Tribunale, l’attività di rivalutazione dovesse essere necessariamente circoscritta entro i confini segnati dal dictum giudiziale. La pronuncia ottemperanda affermava testualmente che: «E’ agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancanza di originalità o di innovatività delle pubblicazioni presentate –
che va “motivata valutando il contenuto delle pubblicazioni”…… reso evidente dal fatto che nessuno dei Commissari si è minimamente soffermato ad analizzare il contenuto delle pubblicazioni sottoposte a valutazione…… All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo all’Amministrazione soccombente, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente».
È dunque chiaro che il TAR aveva imposto puntuali limiti all’azione della nuova Commissione, cui era demandato unicamente l’esame degli specifici profili indicati nel provvedimento giurisdizionale, senza possibilità di procedere ad una valutazione complessiva e discrezionale della domanda. Non può, pertanto, essere condivisa la motivazione addotta dall’Amministrazione resistente, secondo la quale, «non avendo il TAR specificato la natura dell’accertamento né limitato la discrezionalità tecnica della nuova Commissione, quest’ultima non poteva che procedere ad una valutazione globale della domanda presentata dal candidato», poiché contrasta frontalmente con la piana lettura della sentenza ottemperanda, che, come ricordato, espressamente circoscrive l’attività della Commissione «nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale».
11. Tale violazione del giudicato si palesa nell’attività della Commissione volta all’ulteriore rivalutazione dei titoli posseduti dal candidato, negando persino il riconoscimento di due titoli (di cui alla lettera c) ed h)), che invece erano stati riconosciuti nel precedente giudizio.
12. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina inevitabilmente l’assorbimento del secondo motivo, relativo ad ulteriori vizi relativi al giudizio sulla collocazione editoriale, che non avrebbe, però, dovuto costituire oggetto di una rinnovata valutazione da parte della Commissione.
13. Il gravame sul punto merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., e la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, per l’ultima volta, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte dalla prima commissione - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, nei limiti definiti dalla sentenza ottemperanza (motivazione in ordine alla originalità e innovatività delle pubblicazioni previo esame del contenuto delle stesse ed esposizione delle relative valutazioni) e tenuto conto dei rilievi di questo Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini di una nuova valutazione delle domande del candidato odierno ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI EL | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO