CASS
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 16459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16459 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AO MA RA GI R.G.N. 40280/2024 AR NI GE SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AN nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE RIESAME di Catanzaro;
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria dell' Avv. Generale Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da HI AN avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 20 maggio 2024. In motivazione viene rappresentato che: a) HI è sottoposto alla custodia cautelare in carcere da agosto del 2022 in riferimento alla contestazione di incendio doloso aggravato dal finalismo o dal metodo mafioso;
b) in primo grado, con rito abbreviato, è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
c) la domanda non contiene reali elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni in materia di libertà e vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – HI AN. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che: a) era stata chiesta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
b) il fatto di reato è derivato da una situazione contingente;
c) la proposta di arresti domiciliari non è correlata al mero decorso del tempo ma si unisce alla possibilità di essere accolto in una struttura di volontariato in un ambito di tipo riparativo;
c) il luogo ove verrebbe accolto il HI è diverso e distante da quello ove sono maturati i fatti;
d) l’avvenuta quantificazione della pena in primo grado, rapportata al periodo già Penale Sent. Sez. 1 Num. 16459 Anno 2025 Presidente: HI MO Relatore: GI RA Data Udienza: 29/01/2025 sofferto, rende maggiormente adeguata la misura richiesta. Non poteva, pertanto, affermarsi che la domanda era mera riproposizione di altra istanza già disattesa, come invece ritenuto dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come osservato anche nella requisitoria scritta dell'Avv. Generale, il Tribunale ha espresso una mera apparenza di motivazione, omettendo di valutare in concreto gli elementi di novità prospettati dall'istante (in particolare il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari diverso e distante da quello di commissione del reato) . Anche in ragione della notevole entità del tempo già decorso - rispetto alla entità della pena inflitta - la presunzione 'relativa' di adeguatezza della custodia in carcere non può esimere il giudice cautelare dalla verifica in concreto degli elementi prospettati dalla difesa, verifica che nel caso in esame non risulta realizzata. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/01/2025. Il Presidente MO HI
vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria dell' Avv. Generale Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da HI AN avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 20 maggio 2024. In motivazione viene rappresentato che: a) HI è sottoposto alla custodia cautelare in carcere da agosto del 2022 in riferimento alla contestazione di incendio doloso aggravato dal finalismo o dal metodo mafioso;
b) in primo grado, con rito abbreviato, è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
c) la domanda non contiene reali elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni in materia di libertà e vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – HI AN. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che: a) era stata chiesta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
b) il fatto di reato è derivato da una situazione contingente;
c) la proposta di arresti domiciliari non è correlata al mero decorso del tempo ma si unisce alla possibilità di essere accolto in una struttura di volontariato in un ambito di tipo riparativo;
c) il luogo ove verrebbe accolto il HI è diverso e distante da quello ove sono maturati i fatti;
d) l’avvenuta quantificazione della pena in primo grado, rapportata al periodo già Penale Sent. Sez. 1 Num. 16459 Anno 2025 Presidente: HI MO Relatore: GI RA Data Udienza: 29/01/2025 sofferto, rende maggiormente adeguata la misura richiesta. Non poteva, pertanto, affermarsi che la domanda era mera riproposizione di altra istanza già disattesa, come invece ritenuto dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come osservato anche nella requisitoria scritta dell'Avv. Generale, il Tribunale ha espresso una mera apparenza di motivazione, omettendo di valutare in concreto gli elementi di novità prospettati dall'istante (in particolare il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari diverso e distante da quello di commissione del reato) . Anche in ragione della notevole entità del tempo già decorso - rispetto alla entità della pena inflitta - la presunzione 'relativa' di adeguatezza della custodia in carcere non può esimere il giudice cautelare dalla verifica in concreto degli elementi prospettati dalla difesa, verifica che nel caso in esame non risulta realizzata. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/01/2025. Il Presidente MO HI