Articolo 13 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
Art. 13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) saranno indicate le quantita' minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestivita' delle consegne;
b) sara' adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';
c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;
d) sara' disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attivita' di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarita' di tali prodotti;
e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanita'.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992