CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 8660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8660 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24268/2023 R.G., proposto da OS LIPARI;
IM UL;
IU UL;
ME UL;
MA UL;
OG UL;
AN UL;
TO UL;
TO UL;
RI UL;
rappresentati e difesi dall’Avv. Nicolò Clemenza, in virtù di procure conferite con atti separati ed allegate al fascicolo telematico del ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrenti- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 8660 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 07/04/2026 2 AO ZI est. Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1345/2023 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 17 luglio 2023; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026 dal Consigliere AO ZI;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. FATTI DI CAUSA 1. Il 31 maggio 1977 IM LÈ fu assassinato in un agguato mafioso. Il 20 marzo 2004, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, chiese il rinvio a giudizio di LU AG e GI EN, rispettivamente quale autore materiale e complice non esecutore dell’omicidio. Il 17 ottobre 2008 si celebrò l’udienza preliminare per la quale si costituirono parti civili taluni congiunti della vittima, mentre altri non erano stati identificati o erano premorti alla celebrazione del processo. Tra coloro che non si costituirono parte civile, figurarono: il figlio della vittima, NA LÈ, il quale era deceduto nel 1981; la moglie della vittima, IU TA;
un fratello della vittima, LV LÈ, deceduto nel 2006; un altro fratello della vittima, NA LÈ, deceduto nel settembre del 2008. Tra il 2012 e il 2015, i congiunti ed eredi di costoro (precisamente, OS RI, IM LÈ classe 1976, ME LÈ e IU 3 AO ZI est. LÈ: moglie e figli di NA LÈ, figlio della vittima;
TO LÈ, AN LÈ, nonché i predetti IM LÈ classe 1976, ME LÈ e IU LÈ: figli e nipoti di IU TA, moglie della vittima;
OG LÈ, MA LÈ e TO TA: figli e moglie di LV LÈ, fratello della vittima;
ON LÈ e RI LÈ, figli di NA LÈ, fratello della vittima) adirono con distinte azioni di condanna il Tribunale di Palermo, facendo valere nei confronti degli autori del reato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o coniugale già acquisito dai loro danti causa (ma da questi non esercitato) e da loro acquistato iure successionis. Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per le somme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito da NA LÈ, figlio della vittima primaria), € 327.990,00 (quale risarcimento del danno subito da IU TA, moglie della vittima primaria), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subito da LV LÈ, fratello della vittima primaria) ed € 199.833,08 (quale risarcimento del danno subito da NA LÈ, altro fratello della vittima primaria). Tra il 2015 e il 2017, sulla scorta di tali provvedimenti, gli aventi causa da NA LÈ, IU TA, LV LÈ e NA LÈ formularono istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/1999, ma tali istanze furono respinte dal Comitato costituito presso il Ministero dell’Interno, sul rilievo che, sebbene l’art.4 della predetta legge riconosca il diritto di accesso al fondo – oltre che alle persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni e ai successori a titolo universale 4 AO ZI est. delle persone a cui favore è stata emessa tale sentenza – anche alle persone fisiche costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da reato, tuttavia tale ultima previsione sarebbe «limitata alle sole azioni promosse iure proprio dal titolare del diritto al risarcimento». Poiché i danti causa dei richiedenti, per il risarcimento del danno subìto dai quali questi ultimi avevano agito iure successionis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale esitato nella condanna risarcitoria dei responsabili dell’omicidio, né avevano ottenuto eguale condanna in sede civile, doveva negarsi il diritto ad accedere al Fondo da parte degli eredi. 2. Con ricorso del 20 dicembre 2017, OS RI, IM LÈ classe 1976, ME LÈ, IU LÈ, TO LÈ, AN LÈ, OG LÈ, MA LÈ, TO TA, ON LÈ e RI LÈ convennero dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell’Interno, Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, chiedendo l’annullamento delle delibere di reiezione dell’istanza di accesso al Fondo e la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale annullò le predette delibere, accertò il diritto dei ricorrenti di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e rimise all’Amministrazione la valutazione degli ulteriori presupposti;
affermò, in proposito, il primo giudice che legittimati all’accesso al Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.512 del 1999 “sono sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell’accertamento del 5 AO ZI est. diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis il Giudice civile”. 3. La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello, la quale, con sentenza 17 luglio 2023, n. 1345, traendo argomento, sul piano letterale, dal disposto dell’art. 4 cit., nonché, sul piano sistematico, dalla distinzione tra diritto al risarcimento del danno e diritto di accesso al Fondo, ha ritenuto assorbente, in funzione dell’esclusione di tale diritto in capo agli appellati, la circostanza che i congiunti della vittima “primaria”, per i quali essi avevano agito iure hereditatis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale definito con la sentenza di condanna risarcitoria, né avevano ottenuto analoga sentenza in un autonomo giudizio civile. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte panormita hanno proposto ricorso OS RI e IM, IU, ME, MA, OG, AN, TO, TO e RI LÈ, sulla base di due motivi. il Ministero dell’Interno - Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, benché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale (in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 19 novembre 2025, n. 30505. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza. 6 AO ZI est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 512 del 1999. I ricorrenti deducono che, alla luce della predetta norma, non vi sarebbe luogo a distinguere, ai fini della legittimazione all’accesso al Fondo, tra i congiunti che abbiano agito in sede civile iure proprio e quelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis, non avendolo potuto fare il dante causa prima di morire. In tal senso dovrebbe trarsi argomento anche dall’art. 5, comma 3, della legge in esame, secondo cui “nel giudizio civile l’attore notifica al Fondo l’atto di citazione, prima della costituzione delle parti”, senza far distinzione alcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis;
anche l’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 284/2001 (ratione temporis vigente ed oggi abrogato) prevede(va), del resto, che la domanda di accesso contenga, in primis, “la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge” e stabili(va) che “tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale”, non facendo alcuna distinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito, o no, parte civile. 1.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per vizio di motivazione “sotto il profilo dell’errore logico riscontrabile nel ragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sue conclusioni”, il quale conduce “alla paradossale ed illegittima conclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno, poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non quella contro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autori del reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelli 7 AO ZI est. conosciuti), di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, ad ottenere il risarcimento del danno, nonostante loro riconosciuto dai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria”. 2. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo. 2.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999, hanno diritto di accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, a) le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati dei predetti reati. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo hanno, inoltre, diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, b) le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché c) i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al medesimo articolo. Secondo l’interpretazione dell’Avvocatura erariale, posta a fondamento delle delibere di reiezione delle istanze di accesso al Fondo presentate dai ricorrenti, la categoria sub c) sarebbe circoscritta ai soli successori di persone già costituitesi parte civile nel processo penale, mentre la categoria sub b) sarebbe limitata alle persone fisiche che hanno agito in sede civile per i danni subìti iure proprio, non 8 AO ZI est. comprendendo quindi quelle che hanno agito per far valere, iure hereditatis, il diritto risarcitorio già acquisito nella sfera giuridica dei propri danti causa, ma da questi non esercitato o non potuto esercitare. Questa interpretazione – come bene osservato dal Pubblico Ministero – non trova alcun riscontro nella lettera della legge, la quale, avuto riguardo al senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi), per un verso, attribuisce il diritto di accesso ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa un sentenza di condanna risarcitoria secondo le previsioni dell’art. 4, sia che tale condanna sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l’esercizio dell’ordinaria azione civile;
per altro verso, riconosce il medesimo diritto alle persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di tipo mafioso, accertati in un giudizio penale, senza distinguere, al riguardo, se si agisca iure proprio o iure successionis. 2.2. Del tutto erroneo è dunque l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la reiezione dalla pretesa dei ricorrenti sarebbe stata imposta, tra l’altro, dal tenore letterale dell’art.4 in esame, giacché, tutt’al contrario, proprio l’artificiosa introduzione, in sede esegetica, della distinzione tra azioni iure proprio e azioni iure successionis costituisce un’addizione del tutto estranea al testuale tessuto precettivo della norma ed esorbita dai limiti dell’operazione interpretativa. 2.3. Una simile forzatura del testo della legge, poi, già di per sé non consentita all’interprete, risulta ancor più ingiustificata se si consideri 9 AO ZI est. che essa espone la regola in esame a seri dubbi di costituzionalità, discriminando le persone danneggiate dal reato diverse dalla vittima primaria secondo che esercitino il loro diritto risarcitorio in sede penale (ove, senza timore di perdere l’ulteriore diritto di accesso al fondo, potrebbero chiedere all’autore del reato sia il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale subìto in proprio, sia quello acquisito iure hereditatis da altri congiunti della vittima primaria, premorti alla celebrazione del giudizio) oppure in sede civile, ove invece il diritto di accesso al fondo sarebbe subordinato all’esercizio dell’azione iure proprio. 2.4. In tal modo interpretata, la norma sarebbe pertanto del tutto irragionevole perché la circostanza che l’esercizio dell’azione risarcitoria sia effettuato dal titolare originario del diritto o da colui che lo abbia acquisito in via ereditaria dal titolare, non incide sulla natura dello stesso, quale diritto alla liquidazione pecuniaria della conseguenza pregiudizievole di un evento lesivo costituito da un reato di tipo mafioso. 3. Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, avverso l’ordinanza del 7 maggio 2018 del Tribunale di Palermo. 4. Stante la peculiarità della questione e l’esito alterno dei gradi di merito, le spese del grado d’appello e quelle del presente grado di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti. 10 AO ZI est.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, avverso l’ordinanza del 7 maggio 2018 del Tribunale di Palermo. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado d’appello e del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il giorno 10 febbraio 2026. Il Consigliere estensore AO ZI Il Presidente FF GA ON SC
IM UL;
IU UL;
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MA UL;
OG UL;
AN UL;
TO UL;
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rappresentati e difesi dall’Avv. Nicolò Clemenza, in virtù di procure conferite con atti separati ed allegate al fascicolo telematico del ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrenti- nei confronti di Civile Sent. Sez. 3 Num. 8660 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 07/04/2026 2 AO ZI est. Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato- per la cassazione della sentenza n. 1345/2023 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 17 luglio 2023; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026 dal Consigliere AO ZI;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. FATTI DI CAUSA 1. Il 31 maggio 1977 IM LÈ fu assassinato in un agguato mafioso. Il 20 marzo 2004, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia, chiese il rinvio a giudizio di LU AG e GI EN, rispettivamente quale autore materiale e complice non esecutore dell’omicidio. Il 17 ottobre 2008 si celebrò l’udienza preliminare per la quale si costituirono parti civili taluni congiunti della vittima, mentre altri non erano stati identificati o erano premorti alla celebrazione del processo. Tra coloro che non si costituirono parte civile, figurarono: il figlio della vittima, NA LÈ, il quale era deceduto nel 1981; la moglie della vittima, IU TA;
un fratello della vittima, LV LÈ, deceduto nel 2006; un altro fratello della vittima, NA LÈ, deceduto nel settembre del 2008. Tra il 2012 e il 2015, i congiunti ed eredi di costoro (precisamente, OS RI, IM LÈ classe 1976, ME LÈ e IU 3 AO ZI est. LÈ: moglie e figli di NA LÈ, figlio della vittima;
TO LÈ, AN LÈ, nonché i predetti IM LÈ classe 1976, ME LÈ e IU LÈ: figli e nipoti di IU TA, moglie della vittima;
OG LÈ, MA LÈ e TO TA: figli e moglie di LV LÈ, fratello della vittima;
ON LÈ e RI LÈ, figli di NA LÈ, fratello della vittima) adirono con distinte azioni di condanna il Tribunale di Palermo, facendo valere nei confronti degli autori del reato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o coniugale già acquisito dai loro danti causa (ma da questi non esercitato) e da loro acquistato iure successionis. Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per le somme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito da NA LÈ, figlio della vittima primaria), € 327.990,00 (quale risarcimento del danno subito da IU TA, moglie della vittima primaria), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subito da LV LÈ, fratello della vittima primaria) ed € 199.833,08 (quale risarcimento del danno subito da NA LÈ, altro fratello della vittima primaria). Tra il 2015 e il 2017, sulla scorta di tali provvedimenti, gli aventi causa da NA LÈ, IU TA, LV LÈ e NA LÈ formularono istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/1999, ma tali istanze furono respinte dal Comitato costituito presso il Ministero dell’Interno, sul rilievo che, sebbene l’art.4 della predetta legge riconosca il diritto di accesso al fondo – oltre che alle persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni e ai successori a titolo universale 4 AO ZI est. delle persone a cui favore è stata emessa tale sentenza – anche alle persone fisiche costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da reato, tuttavia tale ultima previsione sarebbe «limitata alle sole azioni promosse iure proprio dal titolare del diritto al risarcimento». Poiché i danti causa dei richiedenti, per il risarcimento del danno subìto dai quali questi ultimi avevano agito iure successionis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale esitato nella condanna risarcitoria dei responsabili dell’omicidio, né avevano ottenuto eguale condanna in sede civile, doveva negarsi il diritto ad accedere al Fondo da parte degli eredi. 2. Con ricorso del 20 dicembre 2017, OS RI, IM LÈ classe 1976, ME LÈ, IU LÈ, TO LÈ, AN LÈ, OG LÈ, MA LÈ, TO TA, ON LÈ e RI LÈ convennero dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell’Interno, Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, chiedendo l’annullamento delle delibere di reiezione dell’istanza di accesso al Fondo e la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale annullò le predette delibere, accertò il diritto dei ricorrenti di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e rimise all’Amministrazione la valutazione degli ulteriori presupposti;
affermò, in proposito, il primo giudice che legittimati all’accesso al Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.512 del 1999 “sono sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell’accertamento del 5 AO ZI est. diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis il Giudice civile”. 3. La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello, la quale, con sentenza 17 luglio 2023, n. 1345, traendo argomento, sul piano letterale, dal disposto dell’art. 4 cit., nonché, sul piano sistematico, dalla distinzione tra diritto al risarcimento del danno e diritto di accesso al Fondo, ha ritenuto assorbente, in funzione dell’esclusione di tale diritto in capo agli appellati, la circostanza che i congiunti della vittima “primaria”, per i quali essi avevano agito iure hereditatis, non si erano costituiti parte civile nel processo penale definito con la sentenza di condanna risarcitoria, né avevano ottenuto analoga sentenza in un autonomo giudizio civile. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte panormita hanno proposto ricorso OS RI e IM, IU, ME, MA, OG, AN, TO, TO e RI LÈ, sulla base di due motivi. il Ministero dell’Interno - Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, benché intimato, non ha svolto difese in sede di legittimità. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale (in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 19 novembre 2025, n. 30505. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza. 6 AO ZI est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 512 del 1999. I ricorrenti deducono che, alla luce della predetta norma, non vi sarebbe luogo a distinguere, ai fini della legittimazione all’accesso al Fondo, tra i congiunti che abbiano agito in sede civile iure proprio e quelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis, non avendolo potuto fare il dante causa prima di morire. In tal senso dovrebbe trarsi argomento anche dall’art. 5, comma 3, della legge in esame, secondo cui “nel giudizio civile l’attore notifica al Fondo l’atto di citazione, prima della costituzione delle parti”, senza far distinzione alcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis;
anche l’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 284/2001 (ratione temporis vigente ed oggi abrogato) prevede(va), del resto, che la domanda di accesso contenga, in primis, “la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge” e stabili(va) che “tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale”, non facendo alcuna distinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito, o no, parte civile. 1.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per vizio di motivazione “sotto il profilo dell’errore logico riscontrabile nel ragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sue conclusioni”, il quale conduce “alla paradossale ed illegittima conclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno, poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non quella contro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autori del reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelli 7 AO ZI est. conosciuti), di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, ad ottenere il risarcimento del danno, nonostante loro riconosciuto dai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria”. 2. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo. 2.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999, hanno diritto di accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, a) le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati dei predetti reati. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo hanno, inoltre, diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, b) le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché c) i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al medesimo articolo. Secondo l’interpretazione dell’Avvocatura erariale, posta a fondamento delle delibere di reiezione delle istanze di accesso al Fondo presentate dai ricorrenti, la categoria sub c) sarebbe circoscritta ai soli successori di persone già costituitesi parte civile nel processo penale, mentre la categoria sub b) sarebbe limitata alle persone fisiche che hanno agito in sede civile per i danni subìti iure proprio, non 8 AO ZI est. comprendendo quindi quelle che hanno agito per far valere, iure hereditatis, il diritto risarcitorio già acquisito nella sfera giuridica dei propri danti causa, ma da questi non esercitato o non potuto esercitare. Questa interpretazione – come bene osservato dal Pubblico Ministero – non trova alcun riscontro nella lettera della legge, la quale, avuto riguardo al senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi), per un verso, attribuisce il diritto di accesso ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa un sentenza di condanna risarcitoria secondo le previsioni dell’art. 4, sia che tale condanna sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l’esercizio dell’ordinaria azione civile;
per altro verso, riconosce il medesimo diritto alle persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di tipo mafioso, accertati in un giudizio penale, senza distinguere, al riguardo, se si agisca iure proprio o iure successionis. 2.2. Del tutto erroneo è dunque l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la reiezione dalla pretesa dei ricorrenti sarebbe stata imposta, tra l’altro, dal tenore letterale dell’art.4 in esame, giacché, tutt’al contrario, proprio l’artificiosa introduzione, in sede esegetica, della distinzione tra azioni iure proprio e azioni iure successionis costituisce un’addizione del tutto estranea al testuale tessuto precettivo della norma ed esorbita dai limiti dell’operazione interpretativa. 2.3. Una simile forzatura del testo della legge, poi, già di per sé non consentita all’interprete, risulta ancor più ingiustificata se si consideri 9 AO ZI est. che essa espone la regola in esame a seri dubbi di costituzionalità, discriminando le persone danneggiate dal reato diverse dalla vittima primaria secondo che esercitino il loro diritto risarcitorio in sede penale (ove, senza timore di perdere l’ulteriore diritto di accesso al fondo, potrebbero chiedere all’autore del reato sia il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale subìto in proprio, sia quello acquisito iure hereditatis da altri congiunti della vittima primaria, premorti alla celebrazione del giudizio) oppure in sede civile, ove invece il diritto di accesso al fondo sarebbe subordinato all’esercizio dell’azione iure proprio. 2.4. In tal modo interpretata, la norma sarebbe pertanto del tutto irragionevole perché la circostanza che l’esercizio dell’azione risarcitoria sia effettuato dal titolare originario del diritto o da colui che lo abbia acquisito in via ereditaria dal titolare, non incide sulla natura dello stesso, quale diritto alla liquidazione pecuniaria della conseguenza pregiudizievole di un evento lesivo costituito da un reato di tipo mafioso. 3. Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, avverso l’ordinanza del 7 maggio 2018 del Tribunale di Palermo. 4. Stante la peculiarità della questione e l’esito alterno dei gradi di merito, le spese del grado d’appello e quelle del presente grado di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti. 10 AO ZI est.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, avverso l’ordinanza del 7 maggio 2018 del Tribunale di Palermo. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado d’appello e del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il giorno 10 febbraio 2026. Il Consigliere estensore AO ZI Il Presidente FF GA ON SC