Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23353 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7150 del 2024, proposto da Associazione Tredici 2010 Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali, Stefano Cionini, Massimo Lualdi, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli ultimi due in Legnano, alla via Tormato Taramelli n. 11/C, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ispettorato Territoriale della Campania Ministero Imprese e Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di nullità, annullamento o disapplicazione:
a) della nota assunta dall’IT Campania con prot. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011092.22-04-2024 notificata in data 22/04/2024, recante “Preavviso di Dinego” dell’istanza acquisita al prot. 0009986 del 18/04/2014 di aggiornamento delle schede tecniche “B” e “C” relative all’impianto radiofonico operante sulla frequenza 106,700 MHz da Vomero (NA), località Camaldolilli;
b) della nota assunta dall’IT Campania con prot. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0010686.22-04-2024 notificata in data 22/04/2024, del medesimo contenuto della precedente nota di cui al punto a), quindi recante “Preavviso di Dinego” dell’istanza acquisita al prot. 0009986 del 18/04/2014 di aggiornamento delle schede tecniche “B” e “C” relative all’impianto radiofonico operante sulla frequenza 106,700 MHz da Vomero (NA), località Camaldolilli;
c) della nota assunta dall’IT Campania con prot. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024220.27-05-2024 notificata in data 27/05/2024, recante “Reiterazione Preavviso di Dinego” dell’istanza acquisita al prot. 0009986 del 18/04/2014 di aggiornamento delle schede tecniche “B” e “C” relative all’impianto radiofonico operante sulla frequenza 106,700 MHz da Vomero (NA), località Camaldolilli;
d) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ispettorato Territoriale della Campania Ministero Imprese e Made in Italy;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna il preavviso di rigetto prot. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011092.22-04-2024 e le successive comunicazioni di conferma e reiterazione dello stesso prott. nn. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0010686.22-04-2024 e mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024220.27-05-2024, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento;
-si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
-alla udienza pubblica del 16 dicembre 2025, dato avviso alle parti, ex art 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse, attesa l’assenza di carattere lesivo degli atti impugnati, tutti aventi natura di preavvisi di rigetto, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
- nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. Questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale (in questi termini Cons. Stato, sez. V, n. 7205/2024);
- nel caso in esame il preavviso di rigetto, come le successive comunicazioni di conferma e reiterazione dello stesso, sono atti di natura interlocutoria e propulsiva, volti a stimolare il contraddittorio (mediante l’assegnazione di un termine per la formulazione di osservazioni presente in ognuno degli atti impugnati) e, per tale ragione, inidonei a determinare un arresto procedimentale e a far sorgere un obbligo di immediata e autonoma impugnazione, potendo i vizi di tali atti essere fatti valere solo mediante l’impugnazione del provvedimento finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 7966/2024);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse alla decisione, essendo con esso stati gravati atti non definitivi e non immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente.
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di giudizio attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AR, Presidente
Monica AL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TA AR |
IL SEGRETARIO