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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3356/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19326/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00387189 34 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3379/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Regione NI e Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, obbligo di deposito dell'originale della presunta relata di notifica;
- violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n° 241, nonche' dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- nullita' dell'atto impugnato per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, l. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95;
- intervenuta decadenza dell'azione di riscossione. violazione dell'art. 1, comma 163, legge 296/2006;
- intervenuta prescrizione del ruolo contenuto nella cartella di pagamento ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 febbraio 1982, n° 953 cosi' come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. principio ribadito dalla sentenza della corte di cassazione n° 23397/16.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento;
- spese distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione NI.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'ecezione di nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento. Nella documentazione in atti non è presente la notifica dell'atto prodromico all'atto impugnato. Regione NI rimane contumace.
Riconosce per Agenzia delle entrate Riscossione la carenza di legittimazione passiva.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna Regione NI al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in euro 100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avv.to avv. Difensore_1 che si dichiara anticipatario.
Spese nulle per Agenzia delle entrate Riscossione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19326/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00387189 34 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3379/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Regione NI e Agenzia delle Entrate – Riscossione impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, obbligo di deposito dell'originale della presunta relata di notifica;
- violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n° 241, nonche' dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- nullita' dell'atto impugnato per violazione di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, l. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95;
- intervenuta decadenza dell'azione di riscossione. violazione dell'art. 1, comma 163, legge 296/2006;
- intervenuta prescrizione del ruolo contenuto nella cartella di pagamento ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 febbraio 1982, n° 953 cosi' come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. principio ribadito dalla sentenza della corte di cassazione n° 23397/16.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento;
- spese distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Regione NI.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'ecezione di nullità della cartella di pagamento impugnata – omessa notifica degli avvisi di accertamento. Nella documentazione in atti non è presente la notifica dell'atto prodromico all'atto impugnato. Regione NI rimane contumace.
Riconosce per Agenzia delle entrate Riscossione la carenza di legittimazione passiva.
Assorbiti gli altri motivi.
Nel caso in esame il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna Regione NI al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in euro 100,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione all' avv.to avv. Difensore_1 che si dichiara anticipatario.
Spese nulle per Agenzia delle entrate Riscossione.