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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4581 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (c.f.: , N.Q. di Parte_1 C.F._1
curatore di nato a [...] il Persona_1
10.02.2013 (c.f.: residente in [...]
Emanuele, n. 274, Giardini Naxos ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via XXIV Maggio, n. 5, in giudizio da sé medesima, avendo qualità e titolo, giusto decreto del 15.09.2023 nel proc. n.
2430/2023 del Tribunale civile di Messina, pec:
email.: Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
c.f.: , ivi residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Pippo Romeo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pagano (c.f.: ), e C.F._4
dell'Avv. Maria Ausiliatrice Pagano (c.f.: ), dai C.F._5
1 quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento tramite PEC: e Email_3
PEC: o tramite fax al n. 090674344; Email_4
PARTE RESISTENTE
E
, c.f.: , nata a Controparte_2 C.F._6
CI in Polonia (ZZ) il 27.03.1986, residente a [...]
(Me) in Via Vittorio Emanuele n 274, elettivamente domiciliata in
Messina, via L. Manara, presso lo studio dell'avv. Marcella De Luca, (c.f.:
), tel./fax: 090/3353875, email: C.F._7
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_5
atti; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, l'avv. Parte_1
, quale curatore speciale del minore
[...] Persona_1
nato a [...] il [...], chiedeva che fosse dichiarato
[...]
giudizialmente che era padre del predetto minore, Controparte_1
come da lui stesso affermato in una scrittura privata datata 12.11.2013, ove si faceva riferimento ad un esame del DNA eseguito il 24.04.2013 ma nel quale non venivano indicati i soggetti dai quali erano stati prelevati i campioni biologici. Esponeva che, con precedente sentenza pubblicata il
26.03.2024, era stato dichiarato inefficace il riconoscimento del minore effettuato da il quale aveva ritenuto erroneamente di Persona_2
2 essere il padre del bambino, circostanza che era stata smentita a seguito di un esame del DNA effettuato utilizzando anche un campione biologico del minore perfettamente corrispondente a quello sul quale era stato effettuato il precedente esame del DNA datato 24.04.2013 e ciò confermava che lo ra il padre. Chiedeva, altresì, che al cognome del minore fosse CP_1
aggiunto quello del padre. Chiedeva, infine, che fosse valutata l'opportunità di porre a carico dello n congruo assegno. CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
Con comparsa depositata il 16.01.2025, si costituiva
[...]
, il quale dichiarava di non opporsi all'accertamento della verità CP_1
biologica della paternità ma eccepiva che a tal fine erano inutilizzabili i documenti prodotti dalla controparte ed evidenziava che la dichiarazione da lui sottoscritta era stata compilata su pressione fisica e psicologica della e dell' . Rilevava, infine, che era estranea al presente Per_1 Per_2
giudizio, volto alla dichiarazione giudiziale di paternità, la domanda diretta alla fissazione di un assegno di mantenimento a carico del soggetto ritenuto padre.
Con comparsa tempestivamente depositata il 20.01.2025, si costituiva la quale aderiva alle domande Controparte_2
proposte dal curatore speciale. Evidenziava che in data 04.03.2014 ella aveva contratto matrimonio con il quale aveva Persona_2
riconosciuto come proprio il figlio da lei generato circa un anno prima, ritenendo di essere il padre biologico, mentre in realtà questo si identificava nello presso il quale ella aveva lavorato come domestica, come CP_1
era stato accertato con un test del DNA. Rilevava che lo stesso CP_1
aveva ammesso in una scrittura privata la propria paternità ed aveva nominato il minore proprio erede. Rilevava che il bambino era affetto, sin
3 dalla nascita, da gravi deficit cognitivi e relazionali e gli era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico per il quale era stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua. Evidenziava, poi, che lo ra stato presente nella vita del figlio e, con contratto del CP_1
20.10.2020, aveva concesso in comodato gratuito a lei ed al marito un proprio immobile a Giardini Naxos, ma non aveva mai provveduto al suo mantenimento. Tenuto conto della grave malattia di cui soffriva il minore e del fatto che lo stesso aveva sempre vissuto con la madre e con il di lei marito, chiedeva che il figlio minore, dopo la dichiarazione giudiziale di paternità, fosse affidato in via esclusiva o superesclusiva alla madre, nella casa ove viveva, e che fosse posto a carico dello l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad € 800,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. lo CP_1
contestava quanto affermato dalla convenuta Controparte_2
negando, in particolare, che la stessa avesse svolto nell'anno 2012 l'attività di domestica presso di lui, in quanto la stessa lavorava, invece, per tale e negando, altresì, che nel medesimo periodo egli Persona_3
avesse instaurato con lei una relazione sentimentale, posto che la Per_1
già conviveva con mentre lui risiedeva in Svizzera per Persona_4
motivi di lavoro. Disconosceva, poi, la documentazione prodotta dalla controparte e contestava, altresì, la richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, non essendovi concrete ragioni per escludere l'affidamento condiviso. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento e che fosse dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa che la deteneva in forza di un comodato gratuito ormai cessato ed in Per_1
4 relazione al quale era pendente altro giudizio volto alla restituzione del bene.
Con memoria depositata il 13.02.2025, parte ricorrente eccepiva l'irrilevanza delle argomentazioni contenute nella memoria depositata dal resistente il 10.02.2025, che non dimostravano che egli non era il padre del minore, né che non vi fosse stata una relazione clandestina tra lo CP_1
e la Per_1
All'udienza del 20.02.205 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente che era Controparte_1
rappresentato in udienza dal procuratore costituito. Quest'ultimo eccepiva la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale, atteso che la nomina in atti non si poteva riferire al presente procedimento, nonché
l'inammissibilità della domanda avanzata da Controparte_2
atteso che l'inammissibilità della domanda principale travolgeva la domanda riconvenzionale;
eccepiva, inoltre, la tardività delle deduzioni svolte da parte ricorrente nella memoria depositata il 13.02.2025, atteso che tale memoria avrebbe dovuto essere riservata esclusivamente alla prova contraria. L'avv. osservava che Parte_1 CP_2
aveva aderito alla domanda avanzata dal curatore e ciò superava
[...]
ogni eventuale problema relativo alla legittimazione ad agire della deducente;
osservava che numerosi elementi convergevano nel senso che lo era il padre del minore e che le CP_1 Persona_1
deduzioni di controparte sull'interesse del predetto minore da valutare ai fini della pronuncia di impugnazione del riconoscimento effettuato dall'OV erano irrilevanti a seguito della sentenza che aveva accertato che l'OV non era il padre del minore. Il procuratore di CP_2
ribadiva la richiesta di accertamento della paternità dello
[...]
5 come da domanda spiegata sin dalla comparsa di costituzione CP_1
tempestivamente depositata, ed osservava che il rapporto biologico di paternità emergeva da innumerevoli elementi probatori, mentre il suo accertamento rispondeva all'interesse del minore.
Il Giudice delegato, sulle istanze ed eccezioni dei procuratori delle parti, provvedeva, quindi, come segue: “rilevato che le eccezioni relative alla carenza di legittimazione attiva dell'avv. quale Parte_1
curatore speciale del minore potranno essere decise unitamente al merito, pur dovendosi sin d'ora sottolineare che il difetto di legittimazione non pregiudica di per sé la rituale instaurazione del procedimento e la possibilità che nello stesso vengano formulate domande riconvenzionali da altre parti;
rilevato che la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
risulta del tutto rituale, poiché proposta nel termine CP_2
previsto dalla legge per le domande riconvenzionali, vale a dire nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre appare improprio il richiamo effettuato dal convenuto a quelle pronunce che hanno Controparte_1
talvolta affermato che la domanda riconvenzionale viene travolta dall'inammissibilità della domanda principale, sia perché nella specie non si è al cospetto di un procedimento instaurato irritualmente, sia, soprattutto, perché la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
non è stata rivolta nei confronti di parte ricorrente, che
[...]
avrebbe proposto la domanda inammissibile, ma nei confronti dell'altro resistente, costituendo quella che si suole definire come “domanda riconvenzionale trasversale”, il cui esame certamente non può dipendere dalla ammissibilità della domanda principale;
rilevato che non occorre soffermarsi in questa sede neppure sull'eventuale rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis .17 c.p.c., atteso che il presente procedimento ha ad oggetto
6 diritti indisponibili e che l'art. 473 bis .19 c.p.c. stabilisce al primo comma che le decadenze previste dagli artt. 473 bis .14 e 473 bis .17 c.p.c. operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili;
ritenuto che
sia superfluo esaminare in questa sede per quale motivo abbia riconosciuto il figlio come proprio, se tale condotta Persona_2
fosse consapevolmente finalizzata ad alterare uno stato familiare e se sussistesse un interesse del minore a vedere accertato che Persona_2
non era suo padre, atteso che l'interesse del minore poteva e doveva essere esaminato sia al momento della nomina del curatore speciale incaricato di agire per impugnare il riconoscimento, sia al momento della emissione della sentenza sulla domanda di impugnazione del riconoscimento, ma non anche nel presente procedimento avente un diverso oggetto;
ritenuto che
sia irrilevante accertare in questa sede se vi siano elementi per affermare che abbia avuto relazioni con uomini diversi Controparte_2
dall' al momento del concepimento del bambino e se la domanda Per_2
nei confronti dello sia verosimile, alla luce delle relazioni CP_1
esistenti tra le parti, atteso che è stato da tempo abolito il giudizio di ammissibilità della domanda originariamente previsto nell'art. 274 c.c., dopo che il legislatore ha preso atto che ormai gli accertamenti tecnici sui materiali biologici consentono di accertare l'esistenza di un rapporto biologico di filiazione in modo assolutamente certo;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è possibile neppure affermare l'esistenza di una graduatoria tra i diversi mezzi di prova, con la necessità di espletare previamente le prove testimoniali e solo successivamente gli accertamenti tecnici, atteso che le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo
7 meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007); ritenuto che, avendo il resistente
[...]
contestato l'attendibilità della documentazione offerta dalla CP_1
controparte che si riferisce ad accertamenti su campioni biologici del DNA acquisiti fuori dal processo (anche se in parte utilizzati, in mancanza di contestazioni delle parti, nel menzionato procedimento di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), sia necessario compiere anche in questa sede i necessari accertamenti tecnici avendo la parte diritto alla formazione della prova nel procedimento;
ritenuto, pertanto, che debba essere disposta C.T.U., per il compimento di tutti gli accertamenti diagnostici di tipo ematologico – genetico, necessari sulla persona del minore e del resistente nonché, ove utile o necessario, Controparte_1
anche sulla persona di al fine di valutare la Controparte_2
compatibilità genetica tra il minore ed il resistente Controparte_1
rispetto al rapporto di filiazione, indicando la probabilità statistica di paternità;
ritenuto che
sia necessario altresì acquisire informazioni sulla capacità economica dello per potere decidere, ove venga CP_1
accertato il rapporto di filiazione, con riferimento alla domanda volta al mantenimento del minore;
P.Q.M.
Dispone C.T.U. per compiere gli accertamenti di cui in parte motiva;
[…] richiede all'INPS di Messina informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale di
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, negli ultimi tre anni;
richiede all'Agenzia delle C.F._3
Entrate di Messina informazioni sui redditi dichiarati da
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, negli ultimi tre anni;
rinvia la causa all'udienza del C.F._3
16.09.2025 ore 09,00”
8 In data 10.09.2025 il nominato C.T.U. dott. prof. Per_5
depositava la chiesta relazione, nella quale evidenziava che il
[...]
convenuto regolarmente convocato per l'inizio delle Controparte_1
operazioni di consulenza non si era presentato per sottoporsi al prelievo di campione biologico per l'esecuzione delle indagini di laboratorio finalizzate alla determinazione del rapporto di paternità/non paternità nei confronti del minore che, invece, presente con la madre Persona_6
era stato sottoposte, comunque, a prelievo. Controparte_2
Alla successiva udienza del 16.09.2025 il Giudice delegato, su richiesta del curatore ricorrente e del procuratore della resistente
[...]
chiedeva al C.T.U., dott. prof. , di CP_2 Persona_5
produrre gli accertamenti compiuti sui campioni biologici di madre e figlio e di comparare detti accertamenti con i dati relativi all'accertamento eseguito stragiudizialmente in data 24.04.2013 presso la IRMA di Acireale, al fine di verificare se via fosse una compatibilità genetica tra il campione biologico riferibile allo esaminato nel 2013 ed il campione CP_1
biologico del figlio minore acquisito in sede di C.T.U..
In data 08.11.2025 il C.T.U. depositava la relazione sugli ulteriori accertamenti richiesti, nella quale concludeva affermando che “i risultati delle indagini in precedenza trascritti circa il “duo” figlio/madre, composto da (figlio) e (madre), Persona_1 Controparte_2
divenuto comparativamente “trio” con i risultati dell'analisi eseguita su
(padre presunto) in altro laboratorio (IRMA di Controparte_1
Acireale) in epoca precedente (24.4.2013), documentano che l'assetto genotipico di è compatibile con quello di Controparte_1 [...]
per tutti i sistemi di marcatori genetici studiati ed oggi Persona_1
messi a confronto” e che dal calcolo biostatistico effettuato aveva
9 dimostrato che la probabilità che fosse il padre vero di Controparte_1
era pari al 99.999998%. Persona_1
Alla successiva udienza del 27.11.2025 l'avv. Parte_1
, quale curatore speciale del minore
[...] Persona_1
ed il procurare della resistente chiedevano Controparte_2
concordemente che fosse emessa sentenza non definitiva sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendovi urgenza, nell'interesse del minore, alla emissione di una pronuncia sullo stato, con prosecuzione del giudizio per il compimento di tutti gli accertamenti necessari per la determinazione dell'obbligo di mantenimento a carico dello Il CP_1
Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata completata e che la causa fosse matura per la decisione, visto l'art. 473 bis .28 c.p.c., fissava l'udienza dell'11.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Vanno, in primo luogo ribadite le argomentazioni esposte dal
Giudice delegato all'udienza del 20.02.2025 sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente In particolare, quest'ultimo ha Controparte_1
eccepito la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale, atteso che la nomina in atti non si poteva riferire al presente procedimento.
Tale eccezione appare fondata, poiché il decreto di nomina di curatore speciale prodotto in atti, datato 15.09.2023, si riferisce, come risulta dalla istanza del Pubblico Ministero, alla procedura all'epoca pendente davanti al Tribunale di Messina di impugnazione del
10 riconoscimento per difetto di veridicità, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 264 c.c., la impugnazione del riconoscimento da parte del figlio minore può essere promossa da un curatore speciale su istanza del
P.M., mentre nell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità non
è di regola prevista la nomina di un curatore speciale, prevedendo l'art. 273
c.c. che quando il figlio è minore sia il genitore esercente la responsabilità a proporre l'azione.
Infondata appare, viceversa, l'eccezione dello secondo CP_1
cui avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile anche la domanda riconvenzionale avanzata da Non è, infatti, Controparte_2
condivisibile l'argomentazione secondo cui l'inammissibilità della domanda principale avrebbe travolto anche la domanda riconvenzionale.
Invero, la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
risulta del tutto rituale, poiché proposta nel termine previsto dalla legge per le domande riconvenzionali, mentre nessuna norma prevede l'inammissibilità di tale domanda, non potendosi, peraltro, porre alcun collegamento tra la domanda avanzata da parte ricorrente e la domanda avanzata dalla resistente nei confronti dell'altro Controparte_2
resistente trattandosi di domanda “riconvenzionale Controparte_1
trasversale”, il cui esame certamente non può dipendere dalla ammissibilità della domanda principale.
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla resistente Controparte_2
meriti accoglimento.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 273 c.c., l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in
11 cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all'esercizio di detto potere;
per tale motivo, nonostante il carattere "personalissimo" (ex art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la suddetta sostituzione processuale da parte della persona esercente la responsabilità genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando il figlio raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o comunicata alle altre parti ai sensi dell'art. 300
c.p.c., primo comma (Cass. civ. 14.05.2005 n. 10131).
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269
c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto il diritto a conseguire lo status di figlio nei confronti del genitore che non ha effettuato un riconoscimento spontaneo. Ciò non significa, però, che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4° comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi
12 dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I
21.09.2001 n. 11934). L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento e poiché l'art. 253 c.c. stabilisce che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”, ciò significa che l'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non si può esperire quando il figlio abbia lo status di figlio nato nel matrimonio o, comunque, quando il figlio sia stato già riconosciuto da soggetto diverso da quello rispetto al quale viene affermata l'esistenza del rapporto biologico di filiazione;
infatti
è pacifico che in simili casi occorre previamente rimuovere il rapporto di filiazione con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per potere attribuire efficacia al riconoscimento della filiazione da parte di altro soggetto o per potere procedere nei confronti di altro soggetto con azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (Cass. 3 giugno 1978 n.
2782). Alla base del divieto in questione vi è l'esigenza di evitare che tramite la presenza di differenti titoli di accertamento della filiazione venga meno la certezza circa lo status giuridico della persona con conseguente confusione nei rapporti giuridici. In aderenza alla ratio della norma si ritiene, poi, che il divieto sancito dall'art. 253 c.c. valga anche ad impedire il contrasto del nuovo riconoscimento con un precedente riconoscimento e, quindi, un contrasto con un precedente status di figlio. Infine, va osservato che la rimozione del precedente rapporto di filiazione costituisce condizione di accoglimento della domanda e non condizione di proponibilità, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte a sezioni
13 unite nella sentenza 22.03.2023 n. 8268, ove il giudice di legittimità, dopo avere ribadito che gli accertamenti relativi allo stato delle persone non possono essere compiuti con una pronuncia incidentale e che, per tale motivo, la legge richiede espressamente di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, ha affermato il principio di diritto che, a fronte della contemporanea pendenza di un procedimento di disconoscimento di paternità e di un altro procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di altra paternità, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, va disposta la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c., che non stravolge l'attuale assetto normativo “duale” e previene il conflitto di giudicati, mentre non può essere dichiarata l'improponibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità che potrebbe, peraltro, essere proposta cumulativamente all'azione di disconoscimento, pur dovendosi attendere, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza parziale di disconoscimento prima di potere esaminare la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
In ogni caso, nella fattispecie in esame risulta che con sentenza n.
738/2024 pubbl. il 26/03/2024 ed ormai irrevocabile, il Tribunale di
Messina, in accoglimento dell'impugnazione per difetto di veridicità, ha dichiarato che “ nato in [...] il [...], non è Parte_2
padre del minore , nato a [...] il Persona_7
10/02/2013” e conseguentemente ha dichiarato “inefficace il riconoscimento effettuato dal primo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Calatabiano (atto n. 2 parte I SA anno 2013)”, sicché non vi è più alcun ostacolo all'eventuale accertamento di un diverso rapporto di filiazione.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile
14 fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99%.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007). La parte resta, naturalmente, libera di sottrarsi ai prelievi necessari per l'esperimento probatorio, ma dalle motivazioni di tale rifiuto il giudice potrà trarre elementi di prova, essendo pacifico che, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di rifiutare il consenso al prelievo stesso è lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio (Cass. civ. 05.06.2018 n. 14458; Cass. civ. 21.12.2015 n. 25675;
Cass. civ. sez. I 27.02.2002 n. 2907; Cass. civ. sez. I 25.02.2002 n. 2749).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il rifiuto ingiustificato dell'asserito padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che
15 il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. civ. 25.03.2015 n.
6025; Cass. civ. 27.07.2017 n. 18626; Cass. civ. 08.11.2019 n. 28886;
Cass. civ. 03.03.2022 n. 7092).
Nella fattispecie in esame è stato disposto l'espletamento di indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto figlio, della madre e del resistente presunto Controparte_2 Controparte_1
padre, ma quest'ultimo si è rifiutato di sottoporsi all'indagine, non presentandosi alle operazioni di consulenza, benché regolarmente convocato dal nominato C.T.U., come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. In data 13.09.2025 i procuratori di Controparte_1
hanno depositato missiva depositata il 24.06.2025, nella quale dichiaravano di rinunciare al mandato difensivo, affermando che nel colloquio professionale del 23.06.2025, vale a dire lo stesso giorno nel quale lo ra stato convocato davanti al C.T.U., essi avevano “constatato CP_1
un Sua difficoltà intellettiva, cognitiva ed espressiva, in passato non riscontrata, in ordine agli argomenti processuali oggetto del colloquio, rendendo ciò impossibile l'interlocuzione e l'apprensione di ogni sua decisione personale e processuale”. Va, nondimeno, osservato che tale missiva non vale ad infirmare il valore sintomatico del comportamento tenuto dallo sia perché gli stessi procuratori non hanno mai CP_1
giustificato l'assenza dello stesso alle operazioni peritali con una sua eventuale incapacità di agire, sia soprattutto, poiché si tratta di uno scritto proveniente dagli stessi legali della parte, privi di specifiche conoscenze mediche, mentre non risulta acquisito agli atti alcun documento proveniente da professionista medico che dia riscontro a quanto asserito dai predetti legali.
16 La circostanza che il convenuto si sia rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA assume, invero, un decisivo valore indiziario, tenuto conto del fatto che tale rifiuto è privo di qualsiasi valida giustificazione. Inoltre, il valore sintomatico di tale rifiuto trova conforto nei successivi accertamenti compiuti, che dimostrano autonomamente la sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, il convenuto pur avendo eccepito, Controparte_1
nella comparsa di costituzione, l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte, ha ammesso di avere effettuato il 24.04.2013 un esame del
DNA, come, peraltro, risulta sia dalla relazione relativa agli esiti di tale esame, prodotta da parte ricorrente, sia dalla dichiarazione, mai disconosciuta, allegata a tale relazione e sottoscritta dallo nella CP_1
quale lo stesso ha acconsentito al prelievo di un campione biologico sulla sua persona. Invero, lo ha sostenuto che tale accertamento non CP_1
avrebbe potuto essere utilizzato in quanto era stato posto in essere “su pressione fisica e psicologica di e Controparte_2 [...]
e per il fatto che il campione biologico del minore era stato Parte_2
fornito dalla madre e non vi era alcuna garanzia che appartenesse al figlio
Nondimeno, a prescindere dal fatto che lo on Persona_1 CP_1
ha fornito alcuna prova delle asserite minacce subite sia con riferimento alla sottoposizione all'esame del DNA, sia con riferimento alla dichiarazione datata 12.11.2013, da lui sottoscritta, ed avente il contenuto di una vera e propria confessione relativamente alla sussistenza del rapporto di filiazione, va osservato che nel presente giudizio è stato chiesto al C.T.U. anche di verificare la compatibilità tra il campione biologico prelevato sulla persona dello n data 24.04.2013 ed il campione CP_1
biologico prelevato dallo stesso C.T.U. sulla persona del minore
[...]
Orbene, tale accertamento ha consentito di appurare che Persona_1
“che l'assetto genotipico di è compatibile con quello Controparte_1
17 di per tutti i sistemi di marcatori genetici Persona_1
studiati ed oggi messi a confronto” e che “la probabilità che
[...]
sia il padre vero di è pari al CP_1 Persona_1
99.999998%”.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra nato a [...] Controparte_1
(ME) il 26.04.1946, e nato a [...] il Persona_1
10.02.2013.
Quanto al cognome del figlio, l'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, mentre l'art. 262 c.c., novellato dal D. Lgs. 154/2013, stabilisce che il figlio può conservare il cognome materno oppure assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. La possibilità di conservare il cognome materno costituisce, pertanto, un diritto del figlio, il quale può preferire tale opzione specie allorquando, come nel caso in esame, già da tempo si identifichi con quel cognome. Di conseguenza, va accolta la richiesta avanzata sia dalla ricorrente sia da diretta al mantenimento del cognome materno, Controparte_2
al quale va aggiunto, posponendolo, il cognome dello CP_1
Quanto, infine, alle altre domande, ai sensi dell'art. 277 comma 2
c.c., dirette ad ottenere la condanna dello a versare un assegno CP_1
di mantenimento ed alla disciplina dell'affidamento, sia parte ricorrente che hanno chiesto l'espletamento di una ulteriore Controparte_2
attività istruttoria, sicché occorre pronunciare sentenza non definitiva, provvedendo con separata ordinanza in ordine all'ulteriore corso per la trattazione delle altre domande e riservando alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese di lite.
18
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 7 novembre
2024 dall'avv. , quale curatore speciale del minore Parte_1
, nato a [...] il [...], nei confronti Persona_1
di e di così provvede: 1) Controparte_1 Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'avv. , Parte_1
quale curatore speciale del minore , nato a Persona_1
Taormina il 10.02.2013; 2) dichiara che nato a Controparte_1
RO LD (ME) il 26.04.1946, è padre di Persona_1
nato a [...] il [...]; 3) dispone che
[...] Persona_1
aggiunga il cognome paterno posponendolo a quello materno;
3)
[...]
provvede sull'ulteriore corso della causa con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite;
4) dispone che dopo il passaggio in cosa giudicata, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 48
D.P.R. 396/2000, sia comunicata, a cura del procuratore della Repubblica,
o sia notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne farà annotazione nell'atto di nascita di Persona_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16/12/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4581 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (c.f.: , N.Q. di Parte_1 C.F._1
curatore di nato a [...] il Persona_1
10.02.2013 (c.f.: residente in [...]
Emanuele, n. 274, Giardini Naxos ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via XXIV Maggio, n. 5, in giudizio da sé medesima, avendo qualità e titolo, giusto decreto del 15.09.2023 nel proc. n.
2430/2023 del Tribunale civile di Messina, pec:
email.: Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], Controparte_1
c.f.: , ivi residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Pippo Romeo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pagano (c.f.: ), e C.F._4
dell'Avv. Maria Ausiliatrice Pagano (c.f.: ), dai C.F._5
1 quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento tramite PEC: e Email_3
PEC: o tramite fax al n. 090674344; Email_4
PARTE RESISTENTE
E
, c.f.: , nata a Controparte_2 C.F._6
CI in Polonia (ZZ) il 27.03.1986, residente a [...]
(Me) in Via Vittorio Emanuele n 274, elettivamente domiciliata in
Messina, via L. Manara, presso lo studio dell'avv. Marcella De Luca, (c.f.:
), tel./fax: 090/3353875, email: C.F._7
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_5
atti; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, l'avv. Parte_1
, quale curatore speciale del minore
[...] Persona_1
nato a [...] il [...], chiedeva che fosse dichiarato
[...]
giudizialmente che era padre del predetto minore, Controparte_1
come da lui stesso affermato in una scrittura privata datata 12.11.2013, ove si faceva riferimento ad un esame del DNA eseguito il 24.04.2013 ma nel quale non venivano indicati i soggetti dai quali erano stati prelevati i campioni biologici. Esponeva che, con precedente sentenza pubblicata il
26.03.2024, era stato dichiarato inefficace il riconoscimento del minore effettuato da il quale aveva ritenuto erroneamente di Persona_2
2 essere il padre del bambino, circostanza che era stata smentita a seguito di un esame del DNA effettuato utilizzando anche un campione biologico del minore perfettamente corrispondente a quello sul quale era stato effettuato il precedente esame del DNA datato 24.04.2013 e ciò confermava che lo ra il padre. Chiedeva, altresì, che al cognome del minore fosse CP_1
aggiunto quello del padre. Chiedeva, infine, che fosse valutata l'opportunità di porre a carico dello n congruo assegno. CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
Con comparsa depositata il 16.01.2025, si costituiva
[...]
, il quale dichiarava di non opporsi all'accertamento della verità CP_1
biologica della paternità ma eccepiva che a tal fine erano inutilizzabili i documenti prodotti dalla controparte ed evidenziava che la dichiarazione da lui sottoscritta era stata compilata su pressione fisica e psicologica della e dell' . Rilevava, infine, che era estranea al presente Per_1 Per_2
giudizio, volto alla dichiarazione giudiziale di paternità, la domanda diretta alla fissazione di un assegno di mantenimento a carico del soggetto ritenuto padre.
Con comparsa tempestivamente depositata il 20.01.2025, si costituiva la quale aderiva alle domande Controparte_2
proposte dal curatore speciale. Evidenziava che in data 04.03.2014 ella aveva contratto matrimonio con il quale aveva Persona_2
riconosciuto come proprio il figlio da lei generato circa un anno prima, ritenendo di essere il padre biologico, mentre in realtà questo si identificava nello presso il quale ella aveva lavorato come domestica, come CP_1
era stato accertato con un test del DNA. Rilevava che lo stesso CP_1
aveva ammesso in una scrittura privata la propria paternità ed aveva nominato il minore proprio erede. Rilevava che il bambino era affetto, sin
3 dalla nascita, da gravi deficit cognitivi e relazionali e gli era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico per il quale era stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua. Evidenziava, poi, che lo ra stato presente nella vita del figlio e, con contratto del CP_1
20.10.2020, aveva concesso in comodato gratuito a lei ed al marito un proprio immobile a Giardini Naxos, ma non aveva mai provveduto al suo mantenimento. Tenuto conto della grave malattia di cui soffriva il minore e del fatto che lo stesso aveva sempre vissuto con la madre e con il di lei marito, chiedeva che il figlio minore, dopo la dichiarazione giudiziale di paternità, fosse affidato in via esclusiva o superesclusiva alla madre, nella casa ove viveva, e che fosse posto a carico dello l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad € 800,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. lo CP_1
contestava quanto affermato dalla convenuta Controparte_2
negando, in particolare, che la stessa avesse svolto nell'anno 2012 l'attività di domestica presso di lui, in quanto la stessa lavorava, invece, per tale e negando, altresì, che nel medesimo periodo egli Persona_3
avesse instaurato con lei una relazione sentimentale, posto che la Per_1
già conviveva con mentre lui risiedeva in Svizzera per Persona_4
motivi di lavoro. Disconosceva, poi, la documentazione prodotta dalla controparte e contestava, altresì, la richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, non essendovi concrete ragioni per escludere l'affidamento condiviso. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento e che fosse dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione della casa che la deteneva in forza di un comodato gratuito ormai cessato ed in Per_1
4 relazione al quale era pendente altro giudizio volto alla restituzione del bene.
Con memoria depositata il 13.02.2025, parte ricorrente eccepiva l'irrilevanza delle argomentazioni contenute nella memoria depositata dal resistente il 10.02.2025, che non dimostravano che egli non era il padre del minore, né che non vi fosse stata una relazione clandestina tra lo CP_1
e la Per_1
All'udienza del 20.02.205 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente che era Controparte_1
rappresentato in udienza dal procuratore costituito. Quest'ultimo eccepiva la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale, atteso che la nomina in atti non si poteva riferire al presente procedimento, nonché
l'inammissibilità della domanda avanzata da Controparte_2
atteso che l'inammissibilità della domanda principale travolgeva la domanda riconvenzionale;
eccepiva, inoltre, la tardività delle deduzioni svolte da parte ricorrente nella memoria depositata il 13.02.2025, atteso che tale memoria avrebbe dovuto essere riservata esclusivamente alla prova contraria. L'avv. osservava che Parte_1 CP_2
aveva aderito alla domanda avanzata dal curatore e ciò superava
[...]
ogni eventuale problema relativo alla legittimazione ad agire della deducente;
osservava che numerosi elementi convergevano nel senso che lo era il padre del minore e che le CP_1 Persona_1
deduzioni di controparte sull'interesse del predetto minore da valutare ai fini della pronuncia di impugnazione del riconoscimento effettuato dall'OV erano irrilevanti a seguito della sentenza che aveva accertato che l'OV non era il padre del minore. Il procuratore di CP_2
ribadiva la richiesta di accertamento della paternità dello
[...]
5 come da domanda spiegata sin dalla comparsa di costituzione CP_1
tempestivamente depositata, ed osservava che il rapporto biologico di paternità emergeva da innumerevoli elementi probatori, mentre il suo accertamento rispondeva all'interesse del minore.
Il Giudice delegato, sulle istanze ed eccezioni dei procuratori delle parti, provvedeva, quindi, come segue: “rilevato che le eccezioni relative alla carenza di legittimazione attiva dell'avv. quale Parte_1
curatore speciale del minore potranno essere decise unitamente al merito, pur dovendosi sin d'ora sottolineare che il difetto di legittimazione non pregiudica di per sé la rituale instaurazione del procedimento e la possibilità che nello stesso vengano formulate domande riconvenzionali da altre parti;
rilevato che la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
risulta del tutto rituale, poiché proposta nel termine CP_2
previsto dalla legge per le domande riconvenzionali, vale a dire nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione, mentre appare improprio il richiamo effettuato dal convenuto a quelle pronunce che hanno Controparte_1
talvolta affermato che la domanda riconvenzionale viene travolta dall'inammissibilità della domanda principale, sia perché nella specie non si è al cospetto di un procedimento instaurato irritualmente, sia, soprattutto, perché la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
non è stata rivolta nei confronti di parte ricorrente, che
[...]
avrebbe proposto la domanda inammissibile, ma nei confronti dell'altro resistente, costituendo quella che si suole definire come “domanda riconvenzionale trasversale”, il cui esame certamente non può dipendere dalla ammissibilità della domanda principale;
rilevato che non occorre soffermarsi in questa sede neppure sull'eventuale rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis .17 c.p.c., atteso che il presente procedimento ha ad oggetto
6 diritti indisponibili e che l'art. 473 bis .19 c.p.c. stabilisce al primo comma che le decadenze previste dagli artt. 473 bis .14 e 473 bis .17 c.p.c. operano solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili;
ritenuto che
sia superfluo esaminare in questa sede per quale motivo abbia riconosciuto il figlio come proprio, se tale condotta Persona_2
fosse consapevolmente finalizzata ad alterare uno stato familiare e se sussistesse un interesse del minore a vedere accertato che Persona_2
non era suo padre, atteso che l'interesse del minore poteva e doveva essere esaminato sia al momento della nomina del curatore speciale incaricato di agire per impugnare il riconoscimento, sia al momento della emissione della sentenza sulla domanda di impugnazione del riconoscimento, ma non anche nel presente procedimento avente un diverso oggetto;
ritenuto che
sia irrilevante accertare in questa sede se vi siano elementi per affermare che abbia avuto relazioni con uomini diversi Controparte_2
dall' al momento del concepimento del bambino e se la domanda Per_2
nei confronti dello sia verosimile, alla luce delle relazioni CP_1
esistenti tra le parti, atteso che è stato da tempo abolito il giudizio di ammissibilità della domanda originariamente previsto nell'art. 274 c.c., dopo che il legislatore ha preso atto che ormai gli accertamenti tecnici sui materiali biologici consentono di accertare l'esistenza di un rapporto biologico di filiazione in modo assolutamente certo;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è possibile neppure affermare l'esistenza di una graduatoria tra i diversi mezzi di prova, con la necessità di espletare previamente le prove testimoniali e solo successivamente gli accertamenti tecnici, atteso che le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo
7 meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007); ritenuto che, avendo il resistente
[...]
contestato l'attendibilità della documentazione offerta dalla CP_1
controparte che si riferisce ad accertamenti su campioni biologici del DNA acquisiti fuori dal processo (anche se in parte utilizzati, in mancanza di contestazioni delle parti, nel menzionato procedimento di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), sia necessario compiere anche in questa sede i necessari accertamenti tecnici avendo la parte diritto alla formazione della prova nel procedimento;
ritenuto, pertanto, che debba essere disposta C.T.U., per il compimento di tutti gli accertamenti diagnostici di tipo ematologico – genetico, necessari sulla persona del minore e del resistente nonché, ove utile o necessario, Controparte_1
anche sulla persona di al fine di valutare la Controparte_2
compatibilità genetica tra il minore ed il resistente Controparte_1
rispetto al rapporto di filiazione, indicando la probabilità statistica di paternità;
ritenuto che
sia necessario altresì acquisire informazioni sulla capacità economica dello per potere decidere, ove venga CP_1
accertato il rapporto di filiazione, con riferimento alla domanda volta al mantenimento del minore;
P.Q.M.
Dispone C.T.U. per compiere gli accertamenti di cui in parte motiva;
[…] richiede all'INPS di Messina informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale di
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, negli ultimi tre anni;
richiede all'Agenzia delle C.F._3
Entrate di Messina informazioni sui redditi dichiarati da
[...]
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, negli ultimi tre anni;
rinvia la causa all'udienza del C.F._3
16.09.2025 ore 09,00”
8 In data 10.09.2025 il nominato C.T.U. dott. prof. Per_5
depositava la chiesta relazione, nella quale evidenziava che il
[...]
convenuto regolarmente convocato per l'inizio delle Controparte_1
operazioni di consulenza non si era presentato per sottoporsi al prelievo di campione biologico per l'esecuzione delle indagini di laboratorio finalizzate alla determinazione del rapporto di paternità/non paternità nei confronti del minore che, invece, presente con la madre Persona_6
era stato sottoposte, comunque, a prelievo. Controparte_2
Alla successiva udienza del 16.09.2025 il Giudice delegato, su richiesta del curatore ricorrente e del procuratore della resistente
[...]
chiedeva al C.T.U., dott. prof. , di CP_2 Persona_5
produrre gli accertamenti compiuti sui campioni biologici di madre e figlio e di comparare detti accertamenti con i dati relativi all'accertamento eseguito stragiudizialmente in data 24.04.2013 presso la IRMA di Acireale, al fine di verificare se via fosse una compatibilità genetica tra il campione biologico riferibile allo esaminato nel 2013 ed il campione CP_1
biologico del figlio minore acquisito in sede di C.T.U..
In data 08.11.2025 il C.T.U. depositava la relazione sugli ulteriori accertamenti richiesti, nella quale concludeva affermando che “i risultati delle indagini in precedenza trascritti circa il “duo” figlio/madre, composto da (figlio) e (madre), Persona_1 Controparte_2
divenuto comparativamente “trio” con i risultati dell'analisi eseguita su
(padre presunto) in altro laboratorio (IRMA di Controparte_1
Acireale) in epoca precedente (24.4.2013), documentano che l'assetto genotipico di è compatibile con quello di Controparte_1 [...]
per tutti i sistemi di marcatori genetici studiati ed oggi Persona_1
messi a confronto” e che dal calcolo biostatistico effettuato aveva
9 dimostrato che la probabilità che fosse il padre vero di Controparte_1
era pari al 99.999998%. Persona_1
Alla successiva udienza del 27.11.2025 l'avv. Parte_1
, quale curatore speciale del minore
[...] Persona_1
ed il procurare della resistente chiedevano Controparte_2
concordemente che fosse emessa sentenza non definitiva sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendovi urgenza, nell'interesse del minore, alla emissione di una pronuncia sullo stato, con prosecuzione del giudizio per il compimento di tutti gli accertamenti necessari per la determinazione dell'obbligo di mantenimento a carico dello Il CP_1
Giudice delegato, ritenuto che l'istruttoria fosse stata completata e che la causa fosse matura per la decisione, visto l'art. 473 bis .28 c.p.c., fissava l'udienza dell'11.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza dell'11.12.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Vanno, in primo luogo ribadite le argomentazioni esposte dal
Giudice delegato all'udienza del 20.02.2025 sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente In particolare, quest'ultimo ha Controparte_1
eccepito la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale, atteso che la nomina in atti non si poteva riferire al presente procedimento.
Tale eccezione appare fondata, poiché il decreto di nomina di curatore speciale prodotto in atti, datato 15.09.2023, si riferisce, come risulta dalla istanza del Pubblico Ministero, alla procedura all'epoca pendente davanti al Tribunale di Messina di impugnazione del
10 riconoscimento per difetto di veridicità, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 264 c.c., la impugnazione del riconoscimento da parte del figlio minore può essere promossa da un curatore speciale su istanza del
P.M., mentre nell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità non
è di regola prevista la nomina di un curatore speciale, prevedendo l'art. 273
c.c. che quando il figlio è minore sia il genitore esercente la responsabilità a proporre l'azione.
Infondata appare, viceversa, l'eccezione dello secondo CP_1
cui avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile anche la domanda riconvenzionale avanzata da Non è, infatti, Controparte_2
condivisibile l'argomentazione secondo cui l'inammissibilità della domanda principale avrebbe travolto anche la domanda riconvenzionale.
Invero, la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
risulta del tutto rituale, poiché proposta nel termine previsto dalla legge per le domande riconvenzionali, mentre nessuna norma prevede l'inammissibilità di tale domanda, non potendosi, peraltro, porre alcun collegamento tra la domanda avanzata da parte ricorrente e la domanda avanzata dalla resistente nei confronti dell'altro Controparte_2
resistente trattandosi di domanda “riconvenzionale Controparte_1
trasversale”, il cui esame certamente non può dipendere dalla ammissibilità della domanda principale.
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla resistente Controparte_2
meriti accoglimento.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 273 c.c., l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in
11 cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all'esercizio di detto potere;
per tale motivo, nonostante il carattere "personalissimo" (ex art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la suddetta sostituzione processuale da parte della persona esercente la responsabilità genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando il figlio raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o comunicata alle altre parti ai sensi dell'art. 300
c.p.c., primo comma (Cass. civ. 14.05.2005 n. 10131).
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269
c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto il diritto a conseguire lo status di figlio nei confronti del genitore che non ha effettuato un riconoscimento spontaneo. Ciò non significa, però, che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4° comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi
12 dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I
21.09.2001 n. 11934). L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento e poiché l'art. 253 c.c. stabilisce che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”, ciò significa che l'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non si può esperire quando il figlio abbia lo status di figlio nato nel matrimonio o, comunque, quando il figlio sia stato già riconosciuto da soggetto diverso da quello rispetto al quale viene affermata l'esistenza del rapporto biologico di filiazione;
infatti
è pacifico che in simili casi occorre previamente rimuovere il rapporto di filiazione con il vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per potere attribuire efficacia al riconoscimento della filiazione da parte di altro soggetto o per potere procedere nei confronti di altro soggetto con azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (Cass. 3 giugno 1978 n.
2782). Alla base del divieto in questione vi è l'esigenza di evitare che tramite la presenza di differenti titoli di accertamento della filiazione venga meno la certezza circa lo status giuridico della persona con conseguente confusione nei rapporti giuridici. In aderenza alla ratio della norma si ritiene, poi, che il divieto sancito dall'art. 253 c.c. valga anche ad impedire il contrasto del nuovo riconoscimento con un precedente riconoscimento e, quindi, un contrasto con un precedente status di figlio. Infine, va osservato che la rimozione del precedente rapporto di filiazione costituisce condizione di accoglimento della domanda e non condizione di proponibilità, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte a sezioni
13 unite nella sentenza 22.03.2023 n. 8268, ove il giudice di legittimità, dopo avere ribadito che gli accertamenti relativi allo stato delle persone non possono essere compiuti con una pronuncia incidentale e che, per tale motivo, la legge richiede espressamente di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, ha affermato il principio di diritto che, a fronte della contemporanea pendenza di un procedimento di disconoscimento di paternità e di un altro procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di altra paternità, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, va disposta la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c., che non stravolge l'attuale assetto normativo “duale” e previene il conflitto di giudicati, mentre non può essere dichiarata l'improponibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità che potrebbe, peraltro, essere proposta cumulativamente all'azione di disconoscimento, pur dovendosi attendere, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza parziale di disconoscimento prima di potere esaminare la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
In ogni caso, nella fattispecie in esame risulta che con sentenza n.
738/2024 pubbl. il 26/03/2024 ed ormai irrevocabile, il Tribunale di
Messina, in accoglimento dell'impugnazione per difetto di veridicità, ha dichiarato che “ nato in [...] il [...], non è Parte_2
padre del minore , nato a [...] il Persona_7
10/02/2013” e conseguentemente ha dichiarato “inefficace il riconoscimento effettuato dal primo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Calatabiano (atto n. 2 parte I SA anno 2013)”, sicché non vi è più alcun ostacolo all'eventuale accertamento di un diverso rapporto di filiazione.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile
14 fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99%.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007). La parte resta, naturalmente, libera di sottrarsi ai prelievi necessari per l'esperimento probatorio, ma dalle motivazioni di tale rifiuto il giudice potrà trarre elementi di prova, essendo pacifico che, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di rifiutare il consenso al prelievo stesso è lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio (Cass. civ. 05.06.2018 n. 14458; Cass. civ. 21.12.2015 n. 25675;
Cass. civ. sez. I 27.02.2002 n. 2907; Cass. civ. sez. I 25.02.2002 n. 2749).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il rifiuto ingiustificato dell'asserito padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che
15 il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. civ. 25.03.2015 n.
6025; Cass. civ. 27.07.2017 n. 18626; Cass. civ. 08.11.2019 n. 28886;
Cass. civ. 03.03.2022 n. 7092).
Nella fattispecie in esame è stato disposto l'espletamento di indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto figlio, della madre e del resistente presunto Controparte_2 Controparte_1
padre, ma quest'ultimo si è rifiutato di sottoporsi all'indagine, non presentandosi alle operazioni di consulenza, benché regolarmente convocato dal nominato C.T.U., come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. In data 13.09.2025 i procuratori di Controparte_1
hanno depositato missiva depositata il 24.06.2025, nella quale dichiaravano di rinunciare al mandato difensivo, affermando che nel colloquio professionale del 23.06.2025, vale a dire lo stesso giorno nel quale lo ra stato convocato davanti al C.T.U., essi avevano “constatato CP_1
un Sua difficoltà intellettiva, cognitiva ed espressiva, in passato non riscontrata, in ordine agli argomenti processuali oggetto del colloquio, rendendo ciò impossibile l'interlocuzione e l'apprensione di ogni sua decisione personale e processuale”. Va, nondimeno, osservato che tale missiva non vale ad infirmare il valore sintomatico del comportamento tenuto dallo sia perché gli stessi procuratori non hanno mai CP_1
giustificato l'assenza dello stesso alle operazioni peritali con una sua eventuale incapacità di agire, sia soprattutto, poiché si tratta di uno scritto proveniente dagli stessi legali della parte, privi di specifiche conoscenze mediche, mentre non risulta acquisito agli atti alcun documento proveniente da professionista medico che dia riscontro a quanto asserito dai predetti legali.
16 La circostanza che il convenuto si sia rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA assume, invero, un decisivo valore indiziario, tenuto conto del fatto che tale rifiuto è privo di qualsiasi valida giustificazione. Inoltre, il valore sintomatico di tale rifiuto trova conforto nei successivi accertamenti compiuti, che dimostrano autonomamente la sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, il convenuto pur avendo eccepito, Controparte_1
nella comparsa di costituzione, l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte, ha ammesso di avere effettuato il 24.04.2013 un esame del
DNA, come, peraltro, risulta sia dalla relazione relativa agli esiti di tale esame, prodotta da parte ricorrente, sia dalla dichiarazione, mai disconosciuta, allegata a tale relazione e sottoscritta dallo nella CP_1
quale lo stesso ha acconsentito al prelievo di un campione biologico sulla sua persona. Invero, lo ha sostenuto che tale accertamento non CP_1
avrebbe potuto essere utilizzato in quanto era stato posto in essere “su pressione fisica e psicologica di e Controparte_2 [...]
e per il fatto che il campione biologico del minore era stato Parte_2
fornito dalla madre e non vi era alcuna garanzia che appartenesse al figlio
Nondimeno, a prescindere dal fatto che lo on Persona_1 CP_1
ha fornito alcuna prova delle asserite minacce subite sia con riferimento alla sottoposizione all'esame del DNA, sia con riferimento alla dichiarazione datata 12.11.2013, da lui sottoscritta, ed avente il contenuto di una vera e propria confessione relativamente alla sussistenza del rapporto di filiazione, va osservato che nel presente giudizio è stato chiesto al C.T.U. anche di verificare la compatibilità tra il campione biologico prelevato sulla persona dello n data 24.04.2013 ed il campione CP_1
biologico prelevato dallo stesso C.T.U. sulla persona del minore
[...]
Orbene, tale accertamento ha consentito di appurare che Persona_1
“che l'assetto genotipico di è compatibile con quello Controparte_1
17 di per tutti i sistemi di marcatori genetici Persona_1
studiati ed oggi messi a confronto” e che “la probabilità che
[...]
sia il padre vero di è pari al CP_1 Persona_1
99.999998%”.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra nato a [...] Controparte_1
(ME) il 26.04.1946, e nato a [...] il Persona_1
10.02.2013.
Quanto al cognome del figlio, l'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, mentre l'art. 262 c.c., novellato dal D. Lgs. 154/2013, stabilisce che il figlio può conservare il cognome materno oppure assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. La possibilità di conservare il cognome materno costituisce, pertanto, un diritto del figlio, il quale può preferire tale opzione specie allorquando, come nel caso in esame, già da tempo si identifichi con quel cognome. Di conseguenza, va accolta la richiesta avanzata sia dalla ricorrente sia da diretta al mantenimento del cognome materno, Controparte_2
al quale va aggiunto, posponendolo, il cognome dello CP_1
Quanto, infine, alle altre domande, ai sensi dell'art. 277 comma 2
c.c., dirette ad ottenere la condanna dello a versare un assegno CP_1
di mantenimento ed alla disciplina dell'affidamento, sia parte ricorrente che hanno chiesto l'espletamento di una ulteriore Controparte_2
attività istruttoria, sicché occorre pronunciare sentenza non definitiva, provvedendo con separata ordinanza in ordine all'ulteriore corso per la trattazione delle altre domande e riservando alla sentenza definitiva anche la pronuncia sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 7 novembre
2024 dall'avv. , quale curatore speciale del minore Parte_1
, nato a [...] il [...], nei confronti Persona_1
di e di così provvede: 1) Controparte_1 Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'avv. , Parte_1
quale curatore speciale del minore , nato a Persona_1
Taormina il 10.02.2013; 2) dichiara che nato a Controparte_1
RO LD (ME) il 26.04.1946, è padre di Persona_1
nato a [...] il [...]; 3) dispone che
[...] Persona_1
aggiunga il cognome paterno posponendolo a quello materno;
3)
[...]
provvede sull'ulteriore corso della causa con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite;
4) dispone che dopo il passaggio in cosa giudicata, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 48
D.P.R. 396/2000, sia comunicata, a cura del procuratore della Repubblica,
o sia notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne farà annotazione nell'atto di nascita di Persona_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16/12/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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