Articolo 35 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 ottobre 1967
Art. 35. Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente