Art. 2. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti e' obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160 ; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti e' obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160 ; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.