Articolo 2 della Legge 6 febbraio 1992, n. 66
Articolo 1
Versione
11 febbraio 1992
Art. 2. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti e' obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160 ; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1992