CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 40694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40694 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN MA DE AN SE SC R.G.N. 25765/2025 RO ZZ SENTENZA Sul ricorso proposto da: BD LE nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SC;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN AT, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. ISABELLA COLOMBO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ED ME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo 2025, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per i reati di rapina, lesioni, resistenza e danneggiamento, eccependo:
1.1 inosservanza degli artt. 512 e 526 comma 1-bis cod. proc. pen.; la Corte di appello non aveva considerato che la persona offesa OP non era mai stato rintracciato nemmeno subito dopo i fatti contestati all’imputato, tanto che il Pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto che si procedesse con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza, ma che tale iter non si era perfezionato proprio perché la presunta persona offesa non era stata reperita, così come nelle successive udienze;
era quindi evidente che OP si era deliberatamente e scientemente sottratto al suo esame testimoniale, e ciò comportava che non poteva essere provata la colpevolezza dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si era volontariamente sottratto all’audizione come teste, come da costante giurisprudenza nazionale e convenzionale ex art. 6 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. A norma dell'art. 512 cod. proc. pen. «Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”; l'irreperibilità Penale Sent. Sez. 2 Num. 40694 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: SC SE Data Udienza: 29/10/2025 sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470; cfr. pure Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T., Rv. 280669 – 01 - 02). Quanto alle condizioni per ritenere integrata detta irripetibilità, l'esegesi di questa Corte si è attestata nell'esigere estremo rigore nell'effettuazione delle ricerche del teste da escutere, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazione dell'irreperibilità, ragion per cui, «ai fini della lettura e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili, è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155), non essendo sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601; Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109)» Nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello che dà atto dei tentativi di ricerca della persona offesa (pag.3 della motivazione), il ricorrente non chiarisce quali altre ricerche non sarebbero state effettuate o quali avrebbero dovuto esserlo, con conseguente genericità del ricorso. E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti” (Sez.5, n. 11248 del 13/03/2025, Rv. 287755); peraltro, la motivazione con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati contestati non si basano solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle degli operanti intervenuti e dalle lesioni riscontrate 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE SC GIOVAN VE 2
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SC;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN AT, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. ISABELLA COLOMBO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ED ME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo 2025, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per i reati di rapina, lesioni, resistenza e danneggiamento, eccependo:
1.1 inosservanza degli artt. 512 e 526 comma 1-bis cod. proc. pen.; la Corte di appello non aveva considerato che la persona offesa OP non era mai stato rintracciato nemmeno subito dopo i fatti contestati all’imputato, tanto che il Pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto che si procedesse con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza, ma che tale iter non si era perfezionato proprio perché la presunta persona offesa non era stata reperita, così come nelle successive udienze;
era quindi evidente che OP si era deliberatamente e scientemente sottratto al suo esame testimoniale, e ciò comportava che non poteva essere provata la colpevolezza dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si era volontariamente sottratto all’audizione come teste, come da costante giurisprudenza nazionale e convenzionale ex art. 6 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. A norma dell'art. 512 cod. proc. pen. «Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”; l'irreperibilità Penale Sent. Sez. 2 Num. 40694 Anno 2025 Presidente: VE GIOVAN Relatore: SC SE Data Udienza: 29/10/2025 sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470; cfr. pure Sez. 5, n. 4945 del 20/01/2021, T., Rv. 280669 – 01 - 02). Quanto alle condizioni per ritenere integrata detta irripetibilità, l'esegesi di questa Corte si è attestata nell'esigere estremo rigore nell'effettuazione delle ricerche del teste da escutere, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazione dell'irreperibilità, ragion per cui, «ai fini della lettura e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili, è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155), non essendo sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601; Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109)» Nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello che dà atto dei tentativi di ricerca della persona offesa (pag.3 della motivazione), il ricorrente non chiarisce quali altre ricerche non sarebbero state effettuate o quali avrebbero dovuto esserlo, con conseguente genericità del ricorso. E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti” (Sez.5, n. 11248 del 13/03/2025, Rv. 287755); peraltro, la motivazione con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati contestati non si basano solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle degli operanti intervenuti e dalle lesioni riscontrate 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE SC GIOVAN VE 2