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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 372/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 3.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.7.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Manna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia al Corso Risorgimento n.
6;
- ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
e p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2 e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti e con esso elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale INPS siti in
Isernia alla Via XXIV Maggio n. 251;
- resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”. Il
Tribunale, inoltre, ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
.9400.08/08/2022.0060650, notificata in data 30.8.2022, l' ingiungeva a CP_1 CP_1
, in qualità di legale rapp.te p.t. della “Emmetti Costruzioni Srl”, il Parte_1 pagamento della somma di € 18.506,60, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L 12 settembre
1983, n. 463 e succ. mod. per l'anno 2016 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali).
Pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221, Pt_1 deducendo l'illegittimità della stessa, da un lato, per omessa notifica dell'atto presupposto di contestazione della violazione e conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, e dall'altro, per violazione dell'art. 11 della Legge n.
689/81, stante la carenza di adeguata motivazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
la ricorrente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “sospendere l'esecutorietà dell'impugnata Ordinanza-ingiunzione n. OI –
000367221 – Prot. 9400.08/08/2022.0060650 perché manifestamente illegittima;
CP_1
- annullare l'Ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650 per le ragioni tutte di cui al ricorso;
- in via gradata, CP_1 rimettere in termini la ricorrente per consentire alla stessa di sanare la posizione contributiva contestata di cui all'Ordinanza-ingiunzione n. OI - 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650; - in via ulteriormente gradata, rideterminare CP_1
l'importo della sanzione dell'Ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650 riducendola al minimo edittale di €. 10.000,00”, con CP_1 vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutte le avverse istanze, eccezioni e CP_1 conclusioni, chiedeva, in caso di persistente mancato pagamento estintivo nelle more giudiziali e previa revoca della sospensiva per carenza dei presupposti legali, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Le parti, nelle citate note, rappresentando che nelle more del giudizio la aveva Pt_1 provveduto al pagamento della somma in misura ridotta, così come rideterminata in ossequio all'art. 23, comma 1, D.L. 04.05.2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023 n. 85, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
*****
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione
Pag. 3 di 4 della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti
e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n.
19845/2019; n 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 2, n.
1257/2023).
Orbene, nel caso di specie, è evidente il venir meno della posizione di contrasto, alla luce dell'avvenuto pagamento da parte della della somma rideterminata Pt_1 dall' (come documentalmente provato in atti) nonché delle stesse richieste delle CP_1 parti.
Pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia in data 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Pag. 4 di 4
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 372/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 3.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.7.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Manna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia al Corso Risorgimento n.
6;
- ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
e p. iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato P.IVA_1 P.IVA_2 e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti e con esso elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale INPS siti in
Isernia alla Via XXIV Maggio n. 251;
- resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”. Il
Tribunale, inoltre, ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
.9400.08/08/2022.0060650, notificata in data 30.8.2022, l' ingiungeva a CP_1 CP_1
, in qualità di legale rapp.te p.t. della “Emmetti Costruzioni Srl”, il Parte_1 pagamento della somma di € 18.506,60, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L 12 settembre
1983, n. 463 e succ. mod. per l'anno 2016 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali).
Pag. 2 di 4 Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221, Pt_1 deducendo l'illegittimità della stessa, da un lato, per omessa notifica dell'atto presupposto di contestazione della violazione e conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, e dall'altro, per violazione dell'art. 11 della Legge n.
689/81, stante la carenza di adeguata motivazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
la ricorrente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “sospendere l'esecutorietà dell'impugnata Ordinanza-ingiunzione n. OI –
000367221 – Prot. 9400.08/08/2022.0060650 perché manifestamente illegittima;
CP_1
- annullare l'Ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650 per le ragioni tutte di cui al ricorso;
- in via gradata, CP_1 rimettere in termini la ricorrente per consentire alla stessa di sanare la posizione contributiva contestata di cui all'Ordinanza-ingiunzione n. OI - 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650; - in via ulteriormente gradata, rideterminare CP_1
l'importo della sanzione dell'Ordinanza-ingiunzione n. OI – 000367221 – Prot.
9400.08/08/2022.0060650 riducendola al minimo edittale di €. 10.000,00”, con CP_1 vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutte le avverse istanze, eccezioni e CP_1 conclusioni, chiedeva, in caso di persistente mancato pagamento estintivo nelle more giudiziali e previa revoca della sospensiva per carenza dei presupposti legali, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Le parti, nelle citate note, rappresentando che nelle more del giudizio la aveva Pt_1 provveduto al pagamento della somma in misura ridotta, così come rideterminata in ossequio all'art. 23, comma 1, D.L. 04.05.2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023 n. 85, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
*****
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione
Pag. 3 di 4 della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti
e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n.
19845/2019; n 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 2, n.
1257/2023).
Orbene, nel caso di specie, è evidente il venir meno della posizione di contrasto, alla luce dell'avvenuto pagamento da parte della della somma rideterminata Pt_1 dall' (come documentalmente provato in atti) nonché delle stesse richieste delle CP_1 parti.
Pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia in data 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Pag. 4 di 4