Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2024, proposto da
ER RI CA VE e Im.Co.Tur. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto “Comunicazione di inefficacia amministrativa” del 31.10.2023, Prot. 40800 del 28.9.2023 del Comune di Tarquinia Rif. SCIA 4242/2023 (erroneamente indicata dal Comune 400/2023), afferente interventi in sanatoria eseguiti sugli edifici distinti in catasto al foglio 76 partt.269 e 64 in Loc. Doganaccia, snc oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 168/2019, anche disponendo, se ritenuto, il riesame della SCIA 400/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. UI Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso notificato il 27 dicembre 2023 e depositato il 25 gennaio 2024, ER RI CA VE e la società IM.CO.TUR. S.r.l. hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando (senza la proposizione di separati motivi in diritto): 1) di essere stati attinti da un’ordinanza di demolizione (n. 168/2019, sub doc. 2 allegato al ricorso, avente ad oggetto le seguenti opere: “ 1. ristrutturazione di un manufatto ad uso magazzino/deposito tramite il rifacimento totale della copertura con struttura portante lignea a due orditure di dimensioni 37,00 x 8,70 mt. circa con altezza in gronda 3,30 mt. circa; 2. sostituzione totale di una parte della copertura con struttura portante lignea a due orditure di un manufatto composto da più corpi di fabbrica e n. 3 piani fuori terra. Al piano terra la destinazione d’uso è magazzino/deposito e in parte stalle, i restanti piani ad uso abitazione; 3. realizzazione di una tettoria in ferro ad uso ricovero attrezzi agricoli di dimensioni 20,10 x 4,00 mt circa ad una falda con altezza minima 3,00 mt e altezza massima 3,30 mt circa; 4. ristrutturazione edilizia e ampiamento di un manufatto ad uso magazzino/deposito di dimensioni 17,00 x 7,50 mt. circa. L’intervento ha riguardato inoltre la sostituzione integrale della copertura lignea e la modifica dei prospetti oltre che la sostituzione degli infissi e il rifacimento delle finiture interne ”); 2) di avere impugnato tale ordinanza, con ricorso respinto dalla sentenza n. 2878 del 14 marzo 2022 di questo T.A.R., confermata da Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 23; 3) di avere presentato, in data 17 aprile 2023, per tramite di professionista incaricato, istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 ed in data 28 settembre 2023 S.C.I.A. in Sanatoria “ in riferimento all’ordinanza di demolizione n. 168/2019 ” (così il ricorso a p. 3), ove si afferma, tra l’altro: “ lo stato attuale dell’immobile risulta in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento): permesso di costruire /licenza edil./concessione edilizia n. 21158 del 23/06/2006 ” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente); 4) che il Comune di Tarquinia, con l’atto gravato mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, ha comunicato l’inefficacia amministrativa della S.C.I.A. in esame, disponendo la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati, affermando, tra l’altro, che “ Si segnalano infine le seguenti incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni del titolare e del progettista sulla modulistica SCIA depositata […] mancata corrispondenza dei titoli edilizi abilitativi di riferimento dichiarati al punto f) della modulistica SCIA: il permesso di costruire n. 21158 del 23.06.2006 non esiste, e la SCIA paesaggistica n. 3869 del 17.04.2023 non è un titolo edilizio abilitativo ” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente); 5) che il Comune avrebbe errato, in quanto l’esistenza del permesso di costruire sarebbe dimostrata dalla documentazione richiamata nelle pagine da 5 a 6 del ricorso; 6) che l’ordinanza impugnata recherebbe determinazioni erronee in relazione a tutti e quattro gli edifici di cui all’istanza, come da doglianze articolare da p. 6 a p. 14 del gravame.
2. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4. La S.C.I.A. oggetto della comunicazione di inefficacia gravata con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata presentata ai sensi dell’art. 37 e riguardava “ opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle coperture di edifici agricoli e residenziale (da completare demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore di manufatto agricolo, realizzazione di tettoia per ricovero macchine, da demolire) ”, realizzate, a dire dei ricorrenti, in difformità al permesso di costruire n. 21158 del 23 giugno 2006, nonché dalla “ S.C.I.A. paesaggistica ” n. 3869 del 17 aprile 2023.
4.1. La motivazione del provvedimento gravato si è concentrata singolarmente sui 4 distinti edifici oggetto della S.C.I.A., individuando, per ciascuno, le ragioni ostative alla sanatoria (chiarendo che il primo, il terzo e il quarto risulterebbero essere stati edificati in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, nonché degli adempimenti di legge per gli interventi strutturali in zona sismica, mentre il secondo “ in assenza di: Segnalazione Certificata Inizio Attività, Autorizzazione Paesaggistica, Parere Archeologico ed Autorizzazione Sismica ”) ed elencando, in conclusione, una serie di “ incongruenze ” comuni a tutti i suddetti edifici, fra le quali spicca, come supra anticipato, quella relativa all’inesistenza del permesso di costruire n. 21158 del 23 giugno 2006.
4.2. I rilievi dei ricorrenti, secondo cui il contratto d’area stipulato con i Comuni di Montalto di Castro e di Tarquinia equivarrebbe a un permesso di costruire non vale di per sé, in difetto di più specifiche deduzioni, a provare che le opere oggetto dell’istanza ex art. 37 D.P.R. 380/2001 siano oggetto di tale ipotetico titolo, non corrispondendo la numerazione n. 21158/2006 indicata nella S.C.I.A. sub doc. 5 a un permesso di costruire, ma agli estremi di una comunicazione (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), nella quale pur leggendosi “ con la presente siamo a convocarle che con nota del Responsabile Unico del Contratto d’Area Montalto di Castro – Tarquinia […] , acquisita al protocollo generale in data 26/7/2006, con il numero 20176, che si allega in copia, è stato comunicato ufficialmente che la firma del 1° Protocollo Aggiuntivo avvenuta in data 23/6/206 relativo al progetto da Lei proposto, equivale a Permesso a costruire sulla base della normativa vigente in materia e dell’Accordo tra le Amministrazioni sottoscritto il 14/7/2000 ”) non si rinviene, così come nel contratto d’area e nel Primo protocollo aggiuntivo allo stesso, alcuna analitica descrizione degli edifici oggetto di tale progetto (cfr. docc. 6 e 7 di parte ricorrente).
4.2.1. Né i ricorrenti hanno fornito alcun chiarimento circa l’avvenuto rispetto dei termini di cui al doc. 8 allegato al ricorso.
4.3. Non risultano, poi, in alcun modo chiarite – a smentire ulteriormente l’efficacia anche indiziaria della documentazione prodotta da parte ricorrente – le ragioni per cui, all’atto dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 168/2019 (avente ad oggetto le medesime opere di cui alla S.C.I.A. ex art. 37 D.P.R. 380/2001), i ricorrenti non abbiano rappresentato la preesistenza del presunto titolo edilizio, la quale non risulta, per giunta, nell’elaborato del verificatore depositato nel giudizio definito dalla sentenza n. 2878/2022 di questo T.A.R., come confermata dalla sopra richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 23/2023.
5. In sostanza (in disparte quanto ammesso dai ricorrenti a p. 10 del ricorso, circa l’intervenuta demolizione dell’edificio n. 3 del provvedimento impugnato), non risulta in alcun modo superata una autonoma ratio decidendi del gravato provvedimento, la cui conferma è di per sé idonea, dal momento che l’accoglimento delle ulteriori censure non caducherebbe in ogni caso la determinazione impugnata (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405)), a giustificare il rigetto del ricorso, relativa alla mancanza di un titolo edilizio rispetto al quale le opere di cui alla S.C.I.A. costituirebbero manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Per tale ragione, il ricorso deve essere respinto.
7. Nulla deve disporsi sulle spese in difetto di costituzione del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UI Edoardo Fiorani | NT GI |
IL SEGRETARIO