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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2981/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19414/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001547440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00015474 40 000, relativa ad omesso pagamento Tassa automobilistica anno 2019.
A sostegno del ricorso deduceva la intervenuta prescrizione e la decadenza del diritto alla riscossione.
Eccepiva la omessa notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, anche a prescindere dalle altre questioni sollevate dalle parti, dall'esame degli atti di causa appare evidente che non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica, da parte dell'ente impositore, dell'atto prodromico alla cartella.
L'attività posta in essere dall'ente riscossore non appare dunque sorretta dalla esistenza di un valido titolo, visto che, pur in presenza di regolare notifica, la Regione Campania non si è costituita e non ha dato prova di avere seguito l'iter procedimentale corretto per notificare al ricorrente l'atto prodromico alla impugnata cartella
Il ricorso va dunque accolto con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19414/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001547440000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00015474 40 000, relativa ad omesso pagamento Tassa automobilistica anno 2019.
A sostegno del ricorso deduceva la intervenuta prescrizione e la decadenza del diritto alla riscossione.
Eccepiva la omessa notifica di atti prodromici e il difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agente della Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, anche a prescindere dalle altre questioni sollevate dalle parti, dall'esame degli atti di causa appare evidente che non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica, da parte dell'ente impositore, dell'atto prodromico alla cartella.
L'attività posta in essere dall'ente riscossore non appare dunque sorretta dalla esistenza di un valido titolo, visto che, pur in presenza di regolare notifica, la Regione Campania non si è costituita e non ha dato prova di avere seguito l'iter procedimentale corretto per notificare al ricorrente l'atto prodromico alla impugnata cartella
Il ricorso va dunque accolto con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite