Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1263/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonangelo Imperatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, via
Partenope n. 5;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare che lo stato patologico della sig.ra è Parte_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento in sentenza della percentuale di invalidità pari
o superiore al 74% secondo legge e per l'effetto riconoscere e condannare con sentenza l' CP_1 al pagamento della prestazione previdenziale - assegno di invalidità - così come richiesta nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
con vittoria di spese.
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.02.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, sebbene sinteticamente, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. , non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro Persona_1 patologico, avendo erroneamente valutato parte della documentazione sanitaria prodotta, dalla quale emergerebbero talune patologie non considerate dal consulente.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta delle emergenze documentali e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona della ricorrente, formulava la seguente diagnosi: “artropatia psoriasica e fibromialgia;
obesità di I grado;
gastrite cronica ed esofagite da incontinenza cardiale;
ipertensione arteriosa”. Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. così osservava: “L'artropatia psoriasica è una malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni di soggetti affetti da psoriasi o con familiari interessati da questa malattia. Fa parte del gruppo delle “spondiloartiti sieronegative”.
Sul piano valutativo si farà riferimento al danno funzionale articolare, senza trascurare però la considerazione delle eventuali manifestazioni cutanee.
L'artropatia psoriasica, neppure nelle forme più gravi, è considerata quale voce autonoma tabellata ed è, nel contempo, alquanto difficile collegarla analogicamente ad altre patologie, specie ai fini di riconoscere una condizione di invalidità ad essa correlata.
Nel caso in esame, si tratta di una forma poliartitrica con un impegno funzionale moderato e con manifestazioni cutanee minime. Al momento dell'attuale visita medica, sono obiettivabili minime lesioni cutanee eritematose ai gomiti e alle ginocchia.
In considerazione del danno funzionale articolare e alla gravità ed estensione delle lesioni cutanee, procedendo per via analogica e prendendo come riferimento l'artrite reumatoide contemplata al codice 9303 della Tabella, riteniamo che a tale infermità si possa riconoscere un tasso di invalidità permanente pari al 50%.
Al raggiungimento di tale percentuale di invalidità, concorre la riferita fibromialgia, a scarsa espressività clinica-funzionale, già riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile ASL distretto di Acerra in data 10.10.2020 e, data l'età dell'esaminanda,
l'impegno artrosico, comunque non documentato strumentalmente.
La gastrite cronica e l'esofagite da incontinenza cardiale sono ben documentata Cfr. frontespizio di cartella clinica casa di cura “Villa dei Fiori” – Acerra. Ricovero: 9.11.2009 –
13.11.2009 e frontespizio di cartella clinica casa di cura “Villa dei Fiori” – Acerra. Ricovero:
11.01.2016 – 15.01.2016).
A tale malattia, non espressamente contemplata dalla Tabella Ministeriale, riteniamo si possa riconoscere, per via analogica, un tasso di invalidità pari al 10%, prendendo come riferimento
l'infermità prevista al codice 6454 della stessa Tabella (ulcera gastrica o duodenale II classe).
L'esaminanda è attualmente affetta da obesità I grado (BMI = 33,8). L'obesità non è tabellata;
avuto riguardo a quanto previsto nella Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, a tale minorazione riteniamo si possa riconoscere un tasso di invalidità permanente pari al 20% (Obesità con BMI = 35 – 39.
L'entità del pregiudizio indotto dall'ipertensione arteriosa è direttamente correlata all'entità e alla pluralità degli effetti sugli organi bersaglio da essa colpiti a seconda del suo stadio.
In pratica, la valutazione percentuale del danno permanente dovrà prendere in considerazione la natura e la gravità della compromissione di uno o più apparati funzionali obiettivamente colpiti dalla patologia ipertensiva di base, con particolare riferimento alla patologia cardiaca, renale, cerebrale e visiva.
La Tabella Ministeriale non prevede alcun riferimento all'ipertensione arteriosa. Ai fini valutativi si può operare una classificazione dell'ipertensione arteriosa in tre stadi: 1) Stadio I: ipertensione arteriosa senza danno d'organo (11-20%); 2) Stadio II: ipertensione arteriosa con danno d'organo iniziale, ipertrofia ventricolare sinistra adeguata, iniziale retinopatia, assenza di segni di nefropatia, assenza di segni di artropatia avanzata, assenza di complicanze neurologiche
(41-50%); 3) Stadio III: ipertensione arteriosa con danno d'organo marcato (71-100%).
Nel caso in esame, per quanto documentato e clinicamente obiettivato, l'ipertensione decorre asintomatica, senza danno d'organo, è ben controllata farmacologicamente.
Orbene, per tutto quanto sopra discusso, appare equo valutare tale minorazione con un tasso di invalidità permanente pari al 15%. …
Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al
D.M. Sanità 5 febbraio 1992, proponiamo di riconoscere l'esaminanda invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66% (sessantasei per cento).”.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, si assume che il c.t.u. non avrebbe considerato alcune patologie “alopecia (cfr. rilievo fotografico); osteoartrosi diffusa con deficit deambulatorio (cfr. rilievo fotografico); obesità sicuramente non di primo grado (cfr. rilievo fotografico); sindrome ansiosa depressiva determinata da soggetto affetto da alopecia e portatore di parrucca (cfr. rilievo fotografico)” (vd.si pag. 3 del ricorso).
Ebbene si evidenzia, in primis, come la parte abbia del tutto omesso di dedurre come la eventuale considerazione di tali patologie possa incidere sulla valutazione complessiva del grado invalidante accertato dal c.t.u., ovvero che le stesse siano di gravità tale da determinare il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Ma, in ogni caso, le dedotte infermità non trovano alcun riscontro nella documentazione medica agli atti.
È evidente, dunque, che non vi sia stata alcuna omissione o deficienza diagnostica, avendo ben il consulente valutato tutta la documentazione disponibile ed effettuato un accurato esame obbiettivo sulla persona della ricorrente.
Dunque, le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
5. In conclusione, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
6. Tenuto conto della complessiva vicenda processuale e dello stato patologico comunque accertato, va disposta la compensazione della metà delle spese delle due fasi di giudizio, la restante parte, da liquidarsi complessivamente come in dispositivo, sono poste a carico del soccombente. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio – compensate della metà
– che si liquidano in complessivi € 1.933,50, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno