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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16040 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 41954 del ruolo generale dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore e rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Patrizio Vannutelli e Andrea Vannutelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
C.F. e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ) in persona del procuratore speciale rappresentata CP_4 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Marika Miceli giusta procura in atti 1 TERZA INTERVENUTA EX ART 111 C.P.C.
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per l'attrice :“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_1
Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale
1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. nella fattispecie portata all'esame e, per l'effetto, dichiarare nei confronti dell'odierna attrice l'inefficacia del seguente atto dispositivo che si estende all'accordo che vi ha dato causa:
- atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis), con cui il IG.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
in esecuzione degli accordi di separazione riportati nel verbale C.F._2 presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, ha trasferito alla IG.ra , nata CP_1
a Genova e residente in [...], C.F. , nell'ambito C.F._1 della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
2 172,29)”.
In subordine:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza per simulazione assoluta (artt. 1414 c.c. e ss.) dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis)con ogni conseguente statuizione dell'atto dispositivo.
3. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola;
In via istruttoria
4. Ordinare ai IGnori e , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione CP_2 CP_1 in giudizio del ricorso per la separazione personale dei coniugi, in uno ai relativi allegati depositati presso il Tribunale di Roma, nonché della copia del verbale presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 (R.G. n. 71519/2015 – Sez. I, Separazione/Famiglia).
4. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per la convenuta : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: CP_1
1) rigettare tutte le domande formulate dalla in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data
09.03.2021 ai nn. di Registro Generale 29180 – Registro Particolare 20162, presso i RR.II. Ufficio
Provinciale di Roma 1, in favore di e
contro
Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_1
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre Spese C.P.A. e IVA.”. CP_5
Conclusioni per la intervenuta per essa, Controparte_3 quale mandataria, : “ CP_4
In via istruttoria:
1) ove l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere provata la valutazione effettuata in base ai parametri
“medi” MI (cfr. doc. n. 06 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c) chiede disporsi CTU estimativa del valore di mercato dei beni oggetto di revocatoria al momento del revocando atto di trasferimento;
ai fini dell'ammissibilità della richiesta di CTU estimativa, si rileva, diversamente
3 da quanto sostenuto da parte convenuta sono labialmente e senza alcun supporto probatorio, come sia irrilevante l'agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti eseguiti in attuazione di accordi di separazione, che comporta l'esenzione dal pagamento delle imposte. Infatti, qualora la controparte, nell'atto di trasferimento, avesse indicato – in luogo del valore catastale – il valore di mercato dei beni trasferiti, ne sarebbe conseguito logicamente l'obbligo di corrispondere al venditore un corrispettivo pari a tale valore di mercato, e non già al solo valore catastale.
In via principale:
1. Accertare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare nei confronti di , quale scissionaria e per essa la mandataria CP_3 CP_4
l'inefficacia del seguente atto dispositivo che si estende all'accordo che vi ha dato causa:
[...]
- atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis), con cui il IG.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
in esecuzione degli accordi di separazione riportati nel verbale C.F._2 presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, ha trasferito alla IG.ra , nata CP_1
a Genova e residente in [...], C.F. , nell'ambito C.F._1 della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
4 2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
172,29)”.
In subordine:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza per simulazione assoluta (artt. 1414 c.c. e ss.) dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis) con ogni conseguente statuizione dell'atto dispositivo.
3. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola;
4. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove spiegate da parte convenuta costituita qualora non si riporti agli atti e chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e dinanzi il Tribunale di Roma esponendo che: CP_1 CP_2
- era creditrice nei confronti della società in Parte_1 CP_6 persona dell'Amministratore Unico , con sede legale in Roma alla Via Cassia n. 583 Controparte_7 per la complessiva somma di € 570.291, oltre interessi successivi al 30.04.2018;
- in relazione ai suddetti rapporti, i soci , , , Parte_2 Parte_3 CP_2
, e erano solidalmente responsabili in virtù della Parte_4 Parte_5 Controparte_7 garanzia autonoma a prima richiesta sottoscritta in data 12.9.2012 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 240.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società derivanti da operazione bancarie di qualsiasi natura (doc. n. 03); CP_8
Contr
- con raccomandata a/r del 28.03.2018, aveva comunicato alla società correntista ed ai fideiussori la revoca di tutti gli affidamenti, ed aveva invitato gli stessi ad effettuare il pagamento delle somme dovute. Successivamente, con lettera raccomandata a.r. dell'11.06.2018 la Pt_1 aveva comunicato ai debitori il trasferimento a contenzioso dei rapporti in oggetto. Infine, con ulteriore lettera raccomandata a.r. del 9.7.2018 (doc. n. 06), la aveva comunicato alla società Pt_1 correntista il passaggio a sofferenza dell'esposizione derivante dalle singole partite sul conto corrente n. 64985, precisando l'ammontare del saldo debitore finale di Euro 570.291,43;
5 - nonostante i ripetuti inviti al pagamento spontaneo, i debitori non avevano provveduto al pagamento e successivamente, la società era stata dichiarata fallita con sentenza del CP_8
14.1.2019;
- stante il mancato adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte, la Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo
[...] di pagamento provvisoriamente esecutivo n. 12847/2019 del 21/06/2019 – 8/07/2019 (RG n.
36757/2019) nei confronti di , , , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , quali fideiussori a prima richiesta della , per
[...] Parte_5 Controparte_7 CP_8
l'importo di € 240.000,00, oltre interessi come da domanda monitoria e spese liquidate per la fase monitoria, pari ad € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- contro suddetto decreto i garanti , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_7 Pt_2
e avevano proposto opposizione;
[...] CP_2
- ottenuto il provvedimento favorevole, la Banca aveva svolto le opportune indagini in merito alle capacità patrimoniali del fideiussore , onde procedere al recupero del credito nei CP_2 confronti del coobbligato ed era emersa l'esistenza di un atto di trasferimento di immobili del
28.4.16 Rep. n. 58390 – Racc. n. 20847 a Notaio Dott. di Roma ( Persona_1 doc.11) , trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (doc. n. 11 bis), in esecuzione degli accordi di separazione consensuale riportati nel verbale presidenziale del 26.1.16, omologato dal
Tribunale di Roma (Sez. I, Separazioni/Famiglia) il 4.3.16, nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, con cui aveva trasferito a CP_2
(sua ex coniuge) nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali CP_1
e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
6 - box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
172,29)”;
Sulla base di tali premesse in fatto l'attrice deduceva che, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. tali atti andavano revocati. In subordine deduceva, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., la sussistenza anche tutte le condizioni di cui agli artt. 1414
c.c. e ss. per l'esperimento di una azione di nullità per simulazione assoluta.
Si costituiva oltre i termini ex art. 166 c.p.c. in data 23.12.2020 chiedendo il rigetto CP_1 delle domande attoree ed esponendo :
-di avere contratto matrimonio con il in data 2.5.1981, in regime di comunione dei beni CP_2
(Doc.1) e con successiva convenzione matrimoniale del 30.07.1997 (Rep.53426 – Racc. 9397) avevano mutato il regime in separazione dei beni (Doc.2);
- i coniugi, dopo una crisi coniugale durata anni che li aveva portati ad essere sempre più distanti fra loro, erano pervenuti alla decisione di separarsi. All'esito di una lunga e articolata trattativa fra le parti, i coniugi erano pervenuti, nel corso del 2015, ad un accordo di separazione, formalizzato in un ricorso di separazione consensuale (Doc.4), con il quale avevano concordato in sintesi:
1) l'assegnazione alla moglie della casa coniugale sita in Roma, Via Cassia n.583, Int.2, con tutti gli arredi ed altri beni mobili in essa contenuti;
2) il versamento, a carico del ed in favore della dell'importo di €.350,00 mensili, a CP_2 CP_1 titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia , da eseguirsi, entro il giorno 5 Per_2 del mese e fino all'indipendenza economica, oltre al 70% delle spese straordinarie concordate;
3) il trasferimento, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali fra coniugi ed anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento per la moglie, senza corrispettivo alcuno e in esecuzione degli accordi di separazione: - della quota di comproprietà, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari site in Roma, Via Cassia n.583 dell'appartamento int. 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 218, Particella 45, Sub. 505 e del
7 locale box al piano S1, distinto con il n.9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al
Foglio 218, Particella 45, Sub. 507; - della piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in
Roma, Via San Felice Circeo s.n.c. locale box al piano S1, distinto con il n.21, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 209, Particella 2777, Sub. 22 da eseguirsi entro trenta giorni dall'omologazione del verbale di separazione, a cura e spese del CP_2
4) la concessione dalla moglie al marito, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici ed anche in luogo del versamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento in proprio favore, della locazione, ad uso ufficio, dell'immobile sito in Roma, Via Cassia n.583, piano seminterrato, int. A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 218, Particella 45,
Sub. 506, da disciplinare tramite contratto di locazione, nel rispetto di determinate condizioni essenziali: (i) locazione ad uso promiscuo abitazione ed ufficio;
(ii) durata di 6 anni + 6 anni, con rinuncia al diniego di rinnovo alla prima scadenza;
(iii) canone mensile di €.450,00, aggiornabile in base al 75% delle variazioni ISTAT;
(iv) rinuncia al deposito cauzionale;
5) la definizione, con tali accordi, di ogni altra questione patrimoniale, economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto matrimoniale;
- le condizioni di separazione erano state omologate dal Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 28.01.2016 (Doc.5). In esecuzione degli accordi, i coniugi avevano successivamente dato luogo in data 28.4.2016 al trasferimento immobiliare concordato in esecuzione degli accordi di separazione, con l'atto a rogito notaio oggetto di revocatoria e in Persona_1 data 01.04.2016, alla locazione ad uso promiscuo dell'immobile di Via Cassia n.583, piano
A (Doc.6), registrata in data 27.04.2016 (Doc.7); Controparte_6
- con tale assetto di accordi, le parti, nell'ambito della separazione ed anche in luogo del contributo di mantenimento, avevano inteso a) da un lato, realizzare l'attribuzione alla moglie, priva di occupazione lavorativa , della quota di comproprietà della casa coniugale e relativo box auto, anche in considerazione del fatto che tali immobili erano stati costruiti da società riconducibile alla famiglia della (Vistaverde s.r.l.; Doc.8), acquistati dalla (Doc.9) con provvista CP_1 CP_1 paterna (Doc.10) e divenuti in comproprietà con il per effetto del regime di comunione dei CP_2 beni, come dichiarato nell'atto stesso nonchè della proprietà di un box auto, al fine di consentire alla la possibilità di trarre un'eventuale rendita integrativa attraverso la relativa locazione;
b) CP_1 dall'altro, attraverso la locazione ad uso promiscuo dell'immobile di Via Cassia n.583, piano seminterrato, int. A, garantire alla moglie, priva di occupazione lavorativa, un'entrata fissa mensile di €.450,00, per il proprio mantenimento e al marito, la continuità dell'attività lavorativa, nel
8 medesimo luogo dove era già svolta l'attività professionale di commercialista (Doc.11), e al contempo una sistemazione abitativa (Doc.12);
- successivamente, il a decorrere dal mese di febbraio 2018, si era reso inadempiente nel CP_2 pagamento del contributo di mantenimento relativo alla figlia e, pertanto, la , Per_2 CP_1 previa notifica del titolo esecutivo e del precetto (Doc.13), aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nei confronti del (Doc.14), definita con ordinanza di assegnazione CP_2 del 21.06.2019 (Doc.15);
- non ricorrevano i presupposti ex art. 2901 c.c. né la nullità dell'atto dispositivo per simulazione in quanto l'atto di trasferimento era stato concretamente attuato, così come erano stati attuati tutti gli altri accordi di separazione, sia precedenti sia contestuali alla firma del ricorso.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2020 parte attrice chiedeva che si dichiarasse la contumacia di ed esibiva l'originale dell'atto di citazione notificato al convenuto CP_2 ex art.140 c.p.c., già depositato;
contestava le difese di cui alla comparsa di risposta e i documenti 6
e 7 allegati in quanto non conformi all'originale e chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.. Il procuratore di parte convenuta si riportava alla comparsa di risposta e si associava alla richiesta di assegnazione dei termini. Il Giudice dichiarava la contumacia di premesso che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento CP_2 prodotto in copia doveva essere motivato per essere ammissibile, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 7.4.2021.
Con ordinanza del 7.4.2021 il giudice sciogliendo la riserva di cui all'udienza svolta mediante trattazione scritta del 7.4.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111c.p.c. del 29.11.2022 si costituiva la Controparte_3
e per essa quale mandataria la . resasi beneficiaria di un compendio
[...] CP_4 di attività e passività (“Compendio Scisso”), con effetto dal 1° dicembre 2020, in forza di un atto di scissione stipulato con in data 25 novembre 2020 innanzi al Parte_1 dott. notaio in rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese Persona_3 Pt_1 di Arezzo-Siena e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020 (l'“Atto di
Scissione” – doc. n. 03). La al fine di tutelare e fare valere tutti i diritti di credito di cui essa CP_3 era divenuta titolare esclusiva, reiterava e faceva proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate dall'attrice.
9 Indi la causa, assegnata ad altro giudice in data 9.1.2025 a causa di persistente vacanza del ruolo, era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della udienza cartolare del 12.6.2025.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'intervento spiegato da successore a titolo particolare CP_3 relativamente al credito tutelato con l'odierna iniziativa, occorre precisare che l'art. 111, comma 1
c.p.c. stabilisce la regola secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Il comma 3 della stessa disposizione, inoltre, prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano.
Non essendosi nella specie realizzati i detti presupposti e non essendovi stato in particolare l'assenso all'estromissione ad opera delle altre parti, la pronuncia – destinata in ogni caso a spiegare effetti
3. La domanda revocatoria proposta da parte attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Si premette in iure che, ai fini dell'accoglimento della stessa, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni), declinato in maniera diversa a seconda che l'atto sia a titolo oneroso o gratuito , ovvero successivo o precedente al sorgere del credito.
3.1. Quanto al requisito sub 1), che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr. Cass.,
Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471 citata) e anche un credito solo eventuale, in veste di credito litigioso (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440).
Nella fattispecie sussiste un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui l'attrice chiede dichiararsi l'inefficacia.
E infatti è pacifico che la fideiussione sia stata prestata dal convenuto in data CP_2
12.9.2012 sino alla concorrenza di € 240.000,00 (doc. 3 di parte attrice).
L'atto dispositivo posto in essere dalle parti, in esecuzione alle condizioni di separazione stabilite nel verbale di separazione del 26.1.2016 omologato con decreto del Tribunale in data 4.3.2016 (doc.
5 di parte convenuta), risale alla data del 28.4.2016, ossia al momento in cui è stato stipulato l'atto
10 pubblico con cui il ha trasferito alla la sua quota di comproprietà pari alla metà delle CP_2 CP_1 seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via Cassia n. 583: - appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto,
A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, Controparte_6 particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro
510,36);
- box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via San
Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro 172,29)
(doc. 11 di parte attrice).
E infatti, ai fini della determinazione del momento di insorgenza del credito della attrice, occorre considerare che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse agli affidamenti regolamentati in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (così Cass.
10522/2020).
3.2. Quanto al cosiddetto eventus damni, deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema
Corte, questo ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III,
15/06/1995, n. 6777) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del
11 patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I,
24/7/2003, n. 11471).
E' infatti incontestato il fatto che il disponente all'esito dell'atto dispositivo si sia spogliato di tutto il suo patrimonio ( vedi doc. 12 attrice ).
Del resto, nulla ha dimostrato il debitore, essendo rimasto contumace nel presente giudizio, in ordine alla capienza del suo eventuale patrimonio residuo.
3.3.Sulla base delle risultanze acquisite, si deve infine ritenere sussistente anche il requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore, sufficiente ove, come nella specie, l'atto dispositivo sia successivo all'insorgenza del credito.
Va infatti considerato che il all'epoca della conclusione degli accordi di separazione, così CP_2 come al momento dei trasferimenti immobiliari, era socio della società debitrice principale ed era quindi ben consapevole, oltre che dell'indebitamento di quest'ultima, dell'incidenza che gli atti posti in essere avrebbero avuto sulla garanzia di adempimento offerta tramite il proprio patrimonio.
3.4. Occorre poi stabile se l'atto di trasferimento a seguito di separazione personale del 28.4.2016 sia qualificabile o meno come atto a titolo oneroso. E ciò in particolare per verificare se sia necessaria la ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni anche in capo al beneficiario dell'atto stesso e, dunque se debba trovare o meno applicazione la disciplina differenziata prevista dall'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c..
Richiamando i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, si deve pertanto valutare se, in concreto, l'atto si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione
"solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 10443/2019).
In particolare, si è infatti affermato (così da ultimo Cass. 17908/2019):
- che “le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di
"donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e
12 morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto)”;
- e che “tali attribuzioni […] svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali”; con la conseguenza “che la qualificazione dell'atto dispositivo […] come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi”.
Ciò comporta a sua volta che la verifica debba essere compiuta tenendo anche conto che
“l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione”.
Più nello specifico, per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, deve quindi “tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola "non solo" dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti” (così, ancora, la già citata Cass. 17908/2019).
Poste queste premesse, ritiene l'odierno giudicante che nella specie emergano elementi sufficienti a dare evidenza della richiamata funzione "solutorio-compensativa" e dunque dell'onerosità – nel senso già chiarito – dell'atto dispositivo. Con la conseguenza che esso in virtù della predetta funzione deve essere qualificato come atto a titolo oneroso.
E infatti nelle condizioni di separazione si legge che i trasferimenti di detti immobili sono stati effettuati “… nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento per la moglie” …. “i coniugi
13 dichiarano che, con gli accordi innanzi indicati, hanno inteso definire consensualmente i loro rapporti patrimoniali ed ogni altra questione economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto di matrimonio…” (doc. 5 di parte convenuta).
Pertanto, nonostante la entità delle attribuzioni patrimoniali , avuto riguardo alle esigenze di mantenimento della , in parte soddisfatte anche dal canone dello studio-abitazione concesso CP_1 in locazione all' ex marito , vi è evidenza del fatto che la funzione dell'atto dispositivo oggetto di controversia sia stata, quantomeno in via prevalente , quella di ricondurre ad equilibrio la situazione economico patrimoniale dei coniugi.
Gli accordi hanno infatti al contempo consentito al la continuità dell'attività lavorativa, nel CP_2 medesimo luogo dove aveva sempre svolto l'attività professionale di commercialista (doc. 11 convenuta ), e al contempo una sistemazione abitativa, a fronte di un corrispettivo assai contenuto
(doc.12 convenuta).
3.5. In definitiva, dunque, essendo qualificabile l'atto dispositivo come oneroso, è necessario verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo alla beneficiaria dell'atto stesso.
Infatti dalla natura di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito ( come visto sia gli accordi di separazione che l'atto di trasferimento sono successivi alla prestazione di fideiussione ), consegue che l'attrice deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. Civ. 21/4/
2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n.
11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748). L'elemento in questione è integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000). La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Ebbene parte attrice ha allegato che la non avrebbe potuto ignorare alla data dell'atto CP_1 dispositivo che il coniuge aveva prestato fideiussione in favore della società e la sua qualità CP_8 di socio delle predetta , poiché la (oggi fallita) sin dalla sua costituzione, aveva la propria CP_8 sede legale proprio presso l'abitazione della sita in Roma alla Via Cassia n. 583 (vedi visura CP_1
Contr in atti ) e che inviava ivi le comunicazioni relative al rapporto in essere.
14 La , per contestare l'assunto avversario secondo cui il anche dopo la separazione CP_1 CP_2 avrebbe mantenuto la propria residenza in Via Cassia 583 ove è la abitazione familiare, ha documentato che in realtà egli è residente in [...] , piano S1 interno A (vedi certificato di residenza doc. 12 di parte convenuta) in virtù del contratto di locazione stipulato con la stessa in data 1.4.2016 (vd. doc.6 di parte convenuta) sempre in esecuzione delle condizioni di CP_1 separazione del 26.1.2016 omologato con decreto del Tribunale in data 4.3.2016, mentre la stessa risiede nell'immobile oggetto di causa sito in Via Cassia 583 interno 2. .
Orbene a via Cassia 583 piano S1 si collocava lo studio professionale del sicché non può CP_2
Con ritenersi provato che la avesse sede presso la abitazione della e ciò vale anche per le CP_1 altre società indicate dall'attrice ( Omega 4 Srl, società facente capo agli stessi soci della - CP_8 doc. n. 03, doc. n. 04, pag. 2 Controparte_10 Controparte_11
, la e la in liquidazione facenti
[...] CP_12 CP_11 Controparte_13 capo al doc. n. 05, pagg. 2 e 3). Si precisa che parte convenuta ha documentato che anche CP_2 prima della separazione il conduceva in locazione l'ufficio in virtù di Contratto di Locazione CP_2 commerciale del 02.10.2000 (Doc.ti 20 e 21), attraverso la Polinnia s.r.l., società di elaborazione di dati fiscali collegata all'attività professionale del ( vedi relativa visura Doc.16). CP_2
Quanto poi alle precedenti partecipazioni societarie della in società , documentate al fine di CP_1 dimostrare che la non era una “sprovveduta” e che quindi sarebbe inverosimile che la CP_1 stessa non fosse mai venuta a conoscenza delle vicende societarie che interessavano il proprio coniuge, sia prima che dopo la separazione , si evidenzia che si tratta di partecipazioni e qualifiche Con risalenti , tutte cessate prima della vicenda della ( dalla visura in atti la partecipazione del CP_2
Con Con nella risulta risalire al novembre 2011) e in ogni caso non in relazione con la ( si veda quanto emerge dalle visure in atti :4 cessate dal 1998 al 2002; 2 cessate dal 2009 al 2011, solo la
Polinnia s.r.l. è stata messa in liquidazione nel 2016).
D'altro canto la attrice ha inviato la lettera di messa in mora il 28.3.2018 (doc. 4 di parte Pt_1 attrice), la lettera di revoca degli affidamenti in data 11.6.2018 ( doc. 5 di parte attrice), la comunicazione del 9.7.2018 relativa alla chiusura del rapporto infruttifero n. 64985 (doc. 6 di parte attrice) nonché ha notificato decreto ingiuntivo n. 12847/2019 del 21.06.2019 R.G. 36757/2016 del
21.06.2019 in data 22.7.2019 e quindi oltre due anni dopo la separazione dei convenuti.
Il rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo ha valore indiziante della scientia damni se il contesto in cui si colloca si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass. Sez. 3, 29/05/2013, n. 13447).
Come evidenziato la cessata convivenza tra i due coniugi per la intervenuta separazione personale,
15 ben due anni prima delle iniziative assunte dalla banca verso i fideiussori e la giustificazione causale del trasferimento, destinato a definire i rapporti patrimoniali ed ogni altra questione economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto di matrimonio , comportano che l'elemento indiziario del rapporto di coniugio non sia sufficiente a fornire prova della conoscenza , da parte della convenuta , del pregiudizio recato dall'atto alle ragioni dei creditori e, dunque, CP_1
a ritenere non adeguatamente assolto l'onere della prova gravante sul creditore.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata, difettando il requisito della scientia damni in capo alla convenuta . CP_1
3. La attrice ha proposto in via subordinata domanda di simulazione assoluta dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n. 58390 –
Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, trascritto Persona_1 presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16. La stessa risulta infondata e va quindi rigettata per i seguenti motivi.
L'accertamento della simulazione assoluta deve essere svolto solo in relazione all'atto dispositivo, accertamento che presuppone che, chi agisce in giudizio, alleghi e provi l'esistenza di una comune volontà finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti.
Nella specie, non risulta tuttavia provata la circostanza che le parti (i due convenuti CP_2
e ) non abbiano in realtà voluto effettuare il trasferimento della proprietà. CP_1
Anzi, contrariamente, nel corso del giudizio la convenuta ha allegato e dato prova che tali trasferimenti rientravano tra gli accordi di separazione e che tale trasferimento è stato concretamente attuato, così come sono stati attuati tutti gli altri accordi deponendo quindi tali circostanze nella direzione della piena volontà dei contraenti di rendere effettivo il trasferimento, restando priva di riscontro la tesi attorea dell'accordo simulatorio.
E' stata documentata dalla convenuta ( vedi allegati alla comparsa di costituzione e alla memoria di replica in prova contraria) l'effettiva attuazione degli accordi di separazione a partire dall'atto di trasferimento , e quindi la locazione al , ad uso promiscuo abitazione/ufficio, dell'immobile CP_2 già adibito a studio professionale;
il trasferimento di residenza del;
il pagamento del CP_2 contributo di mantenimento per la figlia ed altresì l'esecuzione forzata presso terzi in Per_2 danno del , sottrattosi al pagamento del contributo mensile in favore delle figlia. CP_2
4. Al rigetto delle domande di parte attrice segue l'ordine ai sensi dell'art. 2668 comma 2° c.c. all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità
16 Immobiliare Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.3.2021 da e contro e Parte_1 CP_2
Registro Generale 29180 – Registro Particolare 20162. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e si CP_1 liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 ; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
Nulla sulle spese per il convenuto stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale di parte attrice;
2) Rigetta la domanda subordinata di simulazione assoluta di parte attrice;
3) Visto l'art. 2668 comma 2° cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.3.2021 da di e contro e Registro Parte_1 CP_2 CP_1
Generale 29180 – Registro Particolare 20162.
4) condanna e Parte_1 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, in solido tra loro, al
[...] CP_4 rimborso delle spese di lite del presente giudizio, nei confronti della convenuta
[...]
che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali CP_1 nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) Nulla sulle spese per il convenuto CP_2
Roma, 17.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 41954 del ruolo generale dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore e rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Patrizio Vannutelli e Andrea Vannutelli giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
C.F. e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ) in persona del procuratore speciale rappresentata CP_4 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Marika Miceli giusta procura in atti 1 TERZA INTERVENUTA EX ART 111 C.P.C.
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni per l'attrice :“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_1
Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale
1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. nella fattispecie portata all'esame e, per l'effetto, dichiarare nei confronti dell'odierna attrice l'inefficacia del seguente atto dispositivo che si estende all'accordo che vi ha dato causa:
- atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis), con cui il IG.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
in esecuzione degli accordi di separazione riportati nel verbale C.F._2 presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, ha trasferito alla IG.ra , nata CP_1
a Genova e residente in [...], C.F. , nell'ambito C.F._1 della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
2 172,29)”.
In subordine:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza per simulazione assoluta (artt. 1414 c.c. e ss.) dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis)con ogni conseguente statuizione dell'atto dispositivo.
3. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola;
In via istruttoria
4. Ordinare ai IGnori e , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione CP_2 CP_1 in giudizio del ricorso per la separazione personale dei coniugi, in uno ai relativi allegati depositati presso il Tribunale di Roma, nonché della copia del verbale presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 (R.G. n. 71519/2015 – Sez. I, Separazione/Famiglia).
4. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per la convenuta : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: CP_1
1) rigettare tutte le domande formulate dalla in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data
09.03.2021 ai nn. di Registro Generale 29180 – Registro Particolare 20162, presso i RR.II. Ufficio
Provinciale di Roma 1, in favore di e
contro
Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_1
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre Spese C.P.A. e IVA.”. CP_5
Conclusioni per la intervenuta per essa, Controparte_3 quale mandataria, : “ CP_4
In via istruttoria:
1) ove l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere provata la valutazione effettuata in base ai parametri
“medi” MI (cfr. doc. n. 06 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c) chiede disporsi CTU estimativa del valore di mercato dei beni oggetto di revocatoria al momento del revocando atto di trasferimento;
ai fini dell'ammissibilità della richiesta di CTU estimativa, si rileva, diversamente
3 da quanto sostenuto da parte convenuta sono labialmente e senza alcun supporto probatorio, come sia irrilevante l'agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti eseguiti in attuazione di accordi di separazione, che comporta l'esenzione dal pagamento delle imposte. Infatti, qualora la controparte, nell'atto di trasferimento, avesse indicato – in luogo del valore catastale – il valore di mercato dei beni trasferiti, ne sarebbe conseguito logicamente l'obbligo di corrispondere al venditore un corrispettivo pari a tale valore di mercato, e non già al solo valore catastale.
In via principale:
1. Accertare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare nei confronti di , quale scissionaria e per essa la mandataria CP_3 CP_4
l'inefficacia del seguente atto dispositivo che si estende all'accordo che vi ha dato causa:
[...]
- atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis), con cui il IG.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
in esecuzione degli accordi di separazione riportati nel verbale C.F._2 presidenziale del 26.1.16, omologato dal Tribunale di Roma il 4.3.16 nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, ha trasferito alla IG.ra , nata CP_1
a Genova e residente in [...], C.F. , nell'ambito C.F._1 della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
4 2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
172,29)”.
In subordine:
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza per simulazione assoluta (artt. 1414 c.c. e ss.) dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n.
58390 – Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (cfr. doc. n. 11 bis) con ogni conseguente statuizione dell'atto dispositivo.
3. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola;
4. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove spiegate da parte convenuta costituita qualora non si riporti agli atti e chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e dinanzi il Tribunale di Roma esponendo che: CP_1 CP_2
- era creditrice nei confronti della società in Parte_1 CP_6 persona dell'Amministratore Unico , con sede legale in Roma alla Via Cassia n. 583 Controparte_7 per la complessiva somma di € 570.291, oltre interessi successivi al 30.04.2018;
- in relazione ai suddetti rapporti, i soci , , , Parte_2 Parte_3 CP_2
, e erano solidalmente responsabili in virtù della Parte_4 Parte_5 Controparte_7 garanzia autonoma a prima richiesta sottoscritta in data 12.9.2012 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 240.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società derivanti da operazione bancarie di qualsiasi natura (doc. n. 03); CP_8
Contr
- con raccomandata a/r del 28.03.2018, aveva comunicato alla società correntista ed ai fideiussori la revoca di tutti gli affidamenti, ed aveva invitato gli stessi ad effettuare il pagamento delle somme dovute. Successivamente, con lettera raccomandata a.r. dell'11.06.2018 la Pt_1 aveva comunicato ai debitori il trasferimento a contenzioso dei rapporti in oggetto. Infine, con ulteriore lettera raccomandata a.r. del 9.7.2018 (doc. n. 06), la aveva comunicato alla società Pt_1 correntista il passaggio a sofferenza dell'esposizione derivante dalle singole partite sul conto corrente n. 64985, precisando l'ammontare del saldo debitore finale di Euro 570.291,43;
5 - nonostante i ripetuti inviti al pagamento spontaneo, i debitori non avevano provveduto al pagamento e successivamente, la società era stata dichiarata fallita con sentenza del CP_8
14.1.2019;
- stante il mancato adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte, la Parte_1 aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo
[...] di pagamento provvisoriamente esecutivo n. 12847/2019 del 21/06/2019 – 8/07/2019 (RG n.
36757/2019) nei confronti di , , , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , quali fideiussori a prima richiesta della , per
[...] Parte_5 Controparte_7 CP_8
l'importo di € 240.000,00, oltre interessi come da domanda monitoria e spese liquidate per la fase monitoria, pari ad € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- contro suddetto decreto i garanti , , , Parte_4 Parte_3 Controparte_7 Pt_2
e avevano proposto opposizione;
[...] CP_2
- ottenuto il provvedimento favorevole, la Banca aveva svolto le opportune indagini in merito alle capacità patrimoniali del fideiussore , onde procedere al recupero del credito nei CP_2 confronti del coobbligato ed era emersa l'esistenza di un atto di trasferimento di immobili del
28.4.16 Rep. n. 58390 – Racc. n. 20847 a Notaio Dott. di Roma ( Persona_1 doc.11) , trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16 (doc. n. 11 bis), in esecuzione degli accordi di separazione consensuale riportati nel verbale presidenziale del 26.1.16, omologato dal
Tribunale di Roma (Sez. I, Separazioni/Famiglia) il 4.3.16, nell'ambito del giudizio per la separazione dei coniugi iscritto al n. R.G. 71519/2015, con cui aveva trasferito a CP_2
(sua ex coniuge) nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali CP_1
e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento, n. 3 immobili siti in Roma e precisamente:
“a) la sua quota di comproprietà pari alla metà delle seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via
Cassia civico cinquecentottantatre:
- appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
6 - box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto, spazio di manovre, intercapedine e appartamento "A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro 510,36);
b) box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via
San Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro
172,29)”;
Sulla base di tali premesse in fatto l'attrice deduceva che, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. tali atti andavano revocati. In subordine deduceva, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., la sussistenza anche tutte le condizioni di cui agli artt. 1414
c.c. e ss. per l'esperimento di una azione di nullità per simulazione assoluta.
Si costituiva oltre i termini ex art. 166 c.p.c. in data 23.12.2020 chiedendo il rigetto CP_1 delle domande attoree ed esponendo :
-di avere contratto matrimonio con il in data 2.5.1981, in regime di comunione dei beni CP_2
(Doc.1) e con successiva convenzione matrimoniale del 30.07.1997 (Rep.53426 – Racc. 9397) avevano mutato il regime in separazione dei beni (Doc.2);
- i coniugi, dopo una crisi coniugale durata anni che li aveva portati ad essere sempre più distanti fra loro, erano pervenuti alla decisione di separarsi. All'esito di una lunga e articolata trattativa fra le parti, i coniugi erano pervenuti, nel corso del 2015, ad un accordo di separazione, formalizzato in un ricorso di separazione consensuale (Doc.4), con il quale avevano concordato in sintesi:
1) l'assegnazione alla moglie della casa coniugale sita in Roma, Via Cassia n.583, Int.2, con tutti gli arredi ed altri beni mobili in essa contenuti;
2) il versamento, a carico del ed in favore della dell'importo di €.350,00 mensili, a CP_2 CP_1 titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia , da eseguirsi, entro il giorno 5 Per_2 del mese e fino all'indipendenza economica, oltre al 70% delle spese straordinarie concordate;
3) il trasferimento, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali fra coniugi ed anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento per la moglie, senza corrispettivo alcuno e in esecuzione degli accordi di separazione: - della quota di comproprietà, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari site in Roma, Via Cassia n.583 dell'appartamento int. 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 218, Particella 45, Sub. 505 e del
7 locale box al piano S1, distinto con il n.9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al
Foglio 218, Particella 45, Sub. 507; - della piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in
Roma, Via San Felice Circeo s.n.c. locale box al piano S1, distinto con il n.21, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 209, Particella 2777, Sub. 22 da eseguirsi entro trenta giorni dall'omologazione del verbale di separazione, a cura e spese del CP_2
4) la concessione dalla moglie al marito, nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici ed anche in luogo del versamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento in proprio favore, della locazione, ad uso ufficio, dell'immobile sito in Roma, Via Cassia n.583, piano seminterrato, int. A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al Foglio 218, Particella 45,
Sub. 506, da disciplinare tramite contratto di locazione, nel rispetto di determinate condizioni essenziali: (i) locazione ad uso promiscuo abitazione ed ufficio;
(ii) durata di 6 anni + 6 anni, con rinuncia al diniego di rinnovo alla prima scadenza;
(iii) canone mensile di €.450,00, aggiornabile in base al 75% delle variazioni ISTAT;
(iv) rinuncia al deposito cauzionale;
5) la definizione, con tali accordi, di ogni altra questione patrimoniale, economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto matrimoniale;
- le condizioni di separazione erano state omologate dal Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 28.01.2016 (Doc.5). In esecuzione degli accordi, i coniugi avevano successivamente dato luogo in data 28.4.2016 al trasferimento immobiliare concordato in esecuzione degli accordi di separazione, con l'atto a rogito notaio oggetto di revocatoria e in Persona_1 data 01.04.2016, alla locazione ad uso promiscuo dell'immobile di Via Cassia n.583, piano
A (Doc.6), registrata in data 27.04.2016 (Doc.7); Controparte_6
- con tale assetto di accordi, le parti, nell'ambito della separazione ed anche in luogo del contributo di mantenimento, avevano inteso a) da un lato, realizzare l'attribuzione alla moglie, priva di occupazione lavorativa , della quota di comproprietà della casa coniugale e relativo box auto, anche in considerazione del fatto che tali immobili erano stati costruiti da società riconducibile alla famiglia della (Vistaverde s.r.l.; Doc.8), acquistati dalla (Doc.9) con provvista CP_1 CP_1 paterna (Doc.10) e divenuti in comproprietà con il per effetto del regime di comunione dei CP_2 beni, come dichiarato nell'atto stesso nonchè della proprietà di un box auto, al fine di consentire alla la possibilità di trarre un'eventuale rendita integrativa attraverso la relativa locazione;
b) CP_1 dall'altro, attraverso la locazione ad uso promiscuo dell'immobile di Via Cassia n.583, piano seminterrato, int. A, garantire alla moglie, priva di occupazione lavorativa, un'entrata fissa mensile di €.450,00, per il proprio mantenimento e al marito, la continuità dell'attività lavorativa, nel
8 medesimo luogo dove era già svolta l'attività professionale di commercialista (Doc.11), e al contempo una sistemazione abitativa (Doc.12);
- successivamente, il a decorrere dal mese di febbraio 2018, si era reso inadempiente nel CP_2 pagamento del contributo di mantenimento relativo alla figlia e, pertanto, la , Per_2 CP_1 previa notifica del titolo esecutivo e del precetto (Doc.13), aveva promosso procedura di pignoramento presso terzi nei confronti del (Doc.14), definita con ordinanza di assegnazione CP_2 del 21.06.2019 (Doc.15);
- non ricorrevano i presupposti ex art. 2901 c.c. né la nullità dell'atto dispositivo per simulazione in quanto l'atto di trasferimento era stato concretamente attuato, così come erano stati attuati tutti gli altri accordi di separazione, sia precedenti sia contestuali alla firma del ricorso.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2020 parte attrice chiedeva che si dichiarasse la contumacia di ed esibiva l'originale dell'atto di citazione notificato al convenuto CP_2 ex art.140 c.p.c., già depositato;
contestava le difese di cui alla comparsa di risposta e i documenti 6
e 7 allegati in quanto non conformi all'originale e chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.. Il procuratore di parte convenuta si riportava alla comparsa di risposta e si associava alla richiesta di assegnazione dei termini. Il Giudice dichiarava la contumacia di premesso che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento CP_2 prodotto in copia doveva essere motivato per essere ammissibile, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 7.4.2021.
Con ordinanza del 7.4.2021 il giudice sciogliendo la riserva di cui all'udienza svolta mediante trattazione scritta del 7.4.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111c.p.c. del 29.11.2022 si costituiva la Controparte_3
e per essa quale mandataria la . resasi beneficiaria di un compendio
[...] CP_4 di attività e passività (“Compendio Scisso”), con effetto dal 1° dicembre 2020, in forza di un atto di scissione stipulato con in data 25 novembre 2020 innanzi al Parte_1 dott. notaio in rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese Persona_3 Pt_1 di Arezzo-Siena e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020 (l'“Atto di
Scissione” – doc. n. 03). La al fine di tutelare e fare valere tutti i diritti di credito di cui essa CP_3 era divenuta titolare esclusiva, reiterava e faceva proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate dall'attrice.
9 Indi la causa, assegnata ad altro giudice in data 9.1.2025 a causa di persistente vacanza del ruolo, era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della udienza cartolare del 12.6.2025.
2. Preliminarmente, avuto riguardo all'intervento spiegato da successore a titolo particolare CP_3 relativamente al credito tutelato con l'odierna iniziativa, occorre precisare che l'art. 111, comma 1
c.p.c. stabilisce la regola secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Il comma 3 della stessa disposizione, inoltre, prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano.
Non essendosi nella specie realizzati i detti presupposti e non essendovi stato in particolare l'assenso all'estromissione ad opera delle altre parti, la pronuncia – destinata in ogni caso a spiegare effetti
3. La domanda revocatoria proposta da parte attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Si premette in iure che, ai fini dell'accoglimento della stessa, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni), declinato in maniera diversa a seconda che l'atto sia a titolo oneroso o gratuito , ovvero successivo o precedente al sorgere del credito.
3.1. Quanto al requisito sub 1), che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr. Cass.,
Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471 citata) e anche un credito solo eventuale, in veste di credito litigioso (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440).
Nella fattispecie sussiste un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui l'attrice chiede dichiararsi l'inefficacia.
E infatti è pacifico che la fideiussione sia stata prestata dal convenuto in data CP_2
12.9.2012 sino alla concorrenza di € 240.000,00 (doc. 3 di parte attrice).
L'atto dispositivo posto in essere dalle parti, in esecuzione alle condizioni di separazione stabilite nel verbale di separazione del 26.1.2016 omologato con decreto del Tribunale in data 4.3.2016 (doc.
5 di parte convenuta), risale alla data del 28.4.2016, ossia al momento in cui è stato stipulato l'atto
10 pubblico con cui il ha trasferito alla la sua quota di comproprietà pari alla metà delle CP_2 CP_1 seguenti porzioni del fabbricato in Roma, via Cassia n. 583: - appartamento al piano terreno, distinto col numero interno due, composto di sei camere e accessori e annessa corte scoperta a giardino, confinante nell'insieme con atrio condominiale e giardino comune per più lati;
censito in catasto al foglio 218, particella 45, subalterno 505 (zona 5, categoria A/2, classe 5, cons. vani 11, rendita euro 3.238,18) graffato alla particella 449, derivato dal subalterno 26, a sua volta derivato dal subalterno 11;
- box per auto al piano interrato, distinto con il numero nove, confinante con box numero otto,
A", salvi altri;
censito in catasto al foglio 218, Controparte_6 particella 45, subalterno 507 (zona 5, categoria C/6, classe 8, cons. mq. 61, sup. cat. 66, rendita euro
510,36);
- box per auto sito in Roma nel locale interrato cui si accede dalla rampa al civico nove/A di via San
Felice Circeo, distinto con il numero ventuno, confinante con intercapedine, box numero venti, spazio di manovra e box numero ventidue, salvi altri;
censito in catasto al foglio 209, particella
2777, subalterno 22 (zona 5, categoria C/6, classe 7, cons. mq. 24, sup. cat. 25, rendita euro 172,29)
(doc. 11 di parte attrice).
E infatti, ai fini della determinazione del momento di insorgenza del credito della attrice, occorre considerare che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse agli affidamenti regolamentati in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (così Cass.
10522/2020).
3.2. Quanto al cosiddetto eventus damni, deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema
Corte, questo ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III,
15/06/1995, n. 6777) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del
11 patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I,
24/7/2003, n. 11471).
E' infatti incontestato il fatto che il disponente all'esito dell'atto dispositivo si sia spogliato di tutto il suo patrimonio ( vedi doc. 12 attrice ).
Del resto, nulla ha dimostrato il debitore, essendo rimasto contumace nel presente giudizio, in ordine alla capienza del suo eventuale patrimonio residuo.
3.3.Sulla base delle risultanze acquisite, si deve infine ritenere sussistente anche il requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore, sufficiente ove, come nella specie, l'atto dispositivo sia successivo all'insorgenza del credito.
Va infatti considerato che il all'epoca della conclusione degli accordi di separazione, così CP_2 come al momento dei trasferimenti immobiliari, era socio della società debitrice principale ed era quindi ben consapevole, oltre che dell'indebitamento di quest'ultima, dell'incidenza che gli atti posti in essere avrebbero avuto sulla garanzia di adempimento offerta tramite il proprio patrimonio.
3.4. Occorre poi stabile se l'atto di trasferimento a seguito di separazione personale del 28.4.2016 sia qualificabile o meno come atto a titolo oneroso. E ciò in particolare per verificare se sia necessaria la ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni anche in capo al beneficiario dell'atto stesso e, dunque se debba trovare o meno applicazione la disciplina differenziata prevista dall'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c..
Richiamando i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, si deve pertanto valutare se, in concreto, l'atto si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione
"solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 10443/2019).
In particolare, si è infatti affermato (così da ultimo Cass. 17908/2019):
- che “le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di
"donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e
12 morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto)”;
- e che “tali attribuzioni […] svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali”; con la conseguenza “che la qualificazione dell'atto dispositivo […] come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi”.
Ciò comporta a sua volta che la verifica debba essere compiuta tenendo anche conto che
“l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione”.
Più nello specifico, per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, deve quindi “tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola "non solo" dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti” (così, ancora, la già citata Cass. 17908/2019).
Poste queste premesse, ritiene l'odierno giudicante che nella specie emergano elementi sufficienti a dare evidenza della richiamata funzione "solutorio-compensativa" e dunque dell'onerosità – nel senso già chiarito – dell'atto dispositivo. Con la conseguenza che esso in virtù della predetta funzione deve essere qualificato come atto a titolo oneroso.
E infatti nelle condizioni di separazione si legge che i trasferimenti di detti immobili sono stati effettuati “… nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi e anche in luogo del versamento di un contributo al mantenimento per la moglie” …. “i coniugi
13 dichiarano che, con gli accordi innanzi indicati, hanno inteso definire consensualmente i loro rapporti patrimoniali ed ogni altra questione economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto di matrimonio…” (doc. 5 di parte convenuta).
Pertanto, nonostante la entità delle attribuzioni patrimoniali , avuto riguardo alle esigenze di mantenimento della , in parte soddisfatte anche dal canone dello studio-abitazione concesso CP_1 in locazione all' ex marito , vi è evidenza del fatto che la funzione dell'atto dispositivo oggetto di controversia sia stata, quantomeno in via prevalente , quella di ricondurre ad equilibrio la situazione economico patrimoniale dei coniugi.
Gli accordi hanno infatti al contempo consentito al la continuità dell'attività lavorativa, nel CP_2 medesimo luogo dove aveva sempre svolto l'attività professionale di commercialista (doc. 11 convenuta ), e al contempo una sistemazione abitativa, a fronte di un corrispettivo assai contenuto
(doc.12 convenuta).
3.5. In definitiva, dunque, essendo qualificabile l'atto dispositivo come oneroso, è necessario verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo alla beneficiaria dell'atto stesso.
Infatti dalla natura di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito ( come visto sia gli accordi di separazione che l'atto di trasferimento sono successivi alla prestazione di fideiussione ), consegue che l'attrice deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. Civ. 21/4/
2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n.
11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748). L'elemento in questione è integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 7262/2000). La prova della predetta conoscenza è a carico dell'attore in revocatoria e può essere anche fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 17327/2011).
Ebbene parte attrice ha allegato che la non avrebbe potuto ignorare alla data dell'atto CP_1 dispositivo che il coniuge aveva prestato fideiussione in favore della società e la sua qualità CP_8 di socio delle predetta , poiché la (oggi fallita) sin dalla sua costituzione, aveva la propria CP_8 sede legale proprio presso l'abitazione della sita in Roma alla Via Cassia n. 583 (vedi visura CP_1
Contr in atti ) e che inviava ivi le comunicazioni relative al rapporto in essere.
14 La , per contestare l'assunto avversario secondo cui il anche dopo la separazione CP_1 CP_2 avrebbe mantenuto la propria residenza in Via Cassia 583 ove è la abitazione familiare, ha documentato che in realtà egli è residente in [...] , piano S1 interno A (vedi certificato di residenza doc. 12 di parte convenuta) in virtù del contratto di locazione stipulato con la stessa in data 1.4.2016 (vd. doc.6 di parte convenuta) sempre in esecuzione delle condizioni di CP_1 separazione del 26.1.2016 omologato con decreto del Tribunale in data 4.3.2016, mentre la stessa risiede nell'immobile oggetto di causa sito in Via Cassia 583 interno 2. .
Orbene a via Cassia 583 piano S1 si collocava lo studio professionale del sicché non può CP_2
Con ritenersi provato che la avesse sede presso la abitazione della e ciò vale anche per le CP_1 altre società indicate dall'attrice ( Omega 4 Srl, società facente capo agli stessi soci della - CP_8 doc. n. 03, doc. n. 04, pag. 2 Controparte_10 Controparte_11
, la e la in liquidazione facenti
[...] CP_12 CP_11 Controparte_13 capo al doc. n. 05, pagg. 2 e 3). Si precisa che parte convenuta ha documentato che anche CP_2 prima della separazione il conduceva in locazione l'ufficio in virtù di Contratto di Locazione CP_2 commerciale del 02.10.2000 (Doc.ti 20 e 21), attraverso la Polinnia s.r.l., società di elaborazione di dati fiscali collegata all'attività professionale del ( vedi relativa visura Doc.16). CP_2
Quanto poi alle precedenti partecipazioni societarie della in società , documentate al fine di CP_1 dimostrare che la non era una “sprovveduta” e che quindi sarebbe inverosimile che la CP_1 stessa non fosse mai venuta a conoscenza delle vicende societarie che interessavano il proprio coniuge, sia prima che dopo la separazione , si evidenzia che si tratta di partecipazioni e qualifiche Con risalenti , tutte cessate prima della vicenda della ( dalla visura in atti la partecipazione del CP_2
Con Con nella risulta risalire al novembre 2011) e in ogni caso non in relazione con la ( si veda quanto emerge dalle visure in atti :4 cessate dal 1998 al 2002; 2 cessate dal 2009 al 2011, solo la
Polinnia s.r.l. è stata messa in liquidazione nel 2016).
D'altro canto la attrice ha inviato la lettera di messa in mora il 28.3.2018 (doc. 4 di parte Pt_1 attrice), la lettera di revoca degli affidamenti in data 11.6.2018 ( doc. 5 di parte attrice), la comunicazione del 9.7.2018 relativa alla chiusura del rapporto infruttifero n. 64985 (doc. 6 di parte attrice) nonché ha notificato decreto ingiuntivo n. 12847/2019 del 21.06.2019 R.G. 36757/2016 del
21.06.2019 in data 22.7.2019 e quindi oltre due anni dopo la separazione dei convenuti.
Il rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo ha valore indiziante della scientia damni se il contesto in cui si colloca si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass. Sez. 3, 29/05/2013, n. 13447).
Come evidenziato la cessata convivenza tra i due coniugi per la intervenuta separazione personale,
15 ben due anni prima delle iniziative assunte dalla banca verso i fideiussori e la giustificazione causale del trasferimento, destinato a definire i rapporti patrimoniali ed ogni altra questione economica e finanziaria nascente o derivante dal rapporto di matrimonio , comportano che l'elemento indiziario del rapporto di coniugio non sia sufficiente a fornire prova della conoscenza , da parte della convenuta , del pregiudizio recato dall'atto alle ragioni dei creditori e, dunque, CP_1
a ritenere non adeguatamente assolto l'onere della prova gravante sul creditore.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata, difettando il requisito della scientia damni in capo alla convenuta . CP_1
3. La attrice ha proposto in via subordinata domanda di simulazione assoluta dell'atto di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi di separazione del 28.4.16 (Rep. n. 58390 –
Racc. n. 20847 – cfr. doc. n. 11) a Notaio Dott. di Roma, trascritto Persona_1 presso la Conservatoria di Roma 1 il 29.4.16. La stessa risulta infondata e va quindi rigettata per i seguenti motivi.
L'accertamento della simulazione assoluta deve essere svolto solo in relazione all'atto dispositivo, accertamento che presuppone che, chi agisce in giudizio, alleghi e provi l'esistenza di una comune volontà finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti.
Nella specie, non risulta tuttavia provata la circostanza che le parti (i due convenuti CP_2
e ) non abbiano in realtà voluto effettuare il trasferimento della proprietà. CP_1
Anzi, contrariamente, nel corso del giudizio la convenuta ha allegato e dato prova che tali trasferimenti rientravano tra gli accordi di separazione e che tale trasferimento è stato concretamente attuato, così come sono stati attuati tutti gli altri accordi deponendo quindi tali circostanze nella direzione della piena volontà dei contraenti di rendere effettivo il trasferimento, restando priva di riscontro la tesi attorea dell'accordo simulatorio.
E' stata documentata dalla convenuta ( vedi allegati alla comparsa di costituzione e alla memoria di replica in prova contraria) l'effettiva attuazione degli accordi di separazione a partire dall'atto di trasferimento , e quindi la locazione al , ad uso promiscuo abitazione/ufficio, dell'immobile CP_2 già adibito a studio professionale;
il trasferimento di residenza del;
il pagamento del CP_2 contributo di mantenimento per la figlia ed altresì l'esecuzione forzata presso terzi in Per_2 danno del , sottrattosi al pagamento del contributo mensile in favore delle figlia. CP_2
4. Al rigetto delle domande di parte attrice segue l'ordine ai sensi dell'art. 2668 comma 2° c.c. all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità
16 Immobiliare Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.3.2021 da e contro e Parte_1 CP_2
Registro Generale 29180 – Registro Particolare 20162. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della convenuta e si CP_1 liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 ; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
Nulla sulle spese per il convenuto stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale di parte attrice;
2) Rigetta la domanda subordinata di simulazione assoluta di parte attrice;
3) Visto l'art. 2668 comma 2° cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 9.3.2021 da di e contro e Registro Parte_1 CP_2 CP_1
Generale 29180 – Registro Particolare 20162.
4) condanna e Parte_1 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, in solido tra loro, al
[...] CP_4 rimborso delle spese di lite del presente giudizio, nei confronti della convenuta
[...]
che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali CP_1 nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) Nulla sulle spese per il convenuto CP_2
Roma, 17.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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