Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 754
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura di atto non impugnabile della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La comunicazione si limita a preannunciare l'iscrizione ipotecaria e invitare al pagamento, non introduce una nuova pretesa tributaria né incide sulla misura del debito. Non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione è ammissibile solo se unitamente all'atto prodromico non notificato, cosa non avvenuta in questo caso.

  • Accolto
    Definitività delle cartelle per mancata impugnazione nei termini

    Le notifiche delle cartelle sono avvenute tra il 2006 e il 2016. Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente tali cartelle entro i termini previsti dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992. L'impugnazione della comunicazione preventiva non consente la riapertura dei termini decadenziali.

  • Accolto
    Inammissibilità delle eccezioni relative a rapporti consolidati

    L'impugnazione della comunicazione preventiva, priva di autonoma lesività e utilizzata per contestare atti ormai definitivi, è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 754
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 754
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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