CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000633000 IMPOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060088023789000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060088023789000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060125012220000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060125012220000 IRAP 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080175964454000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080175964454000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130040322043000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. Interpellata sul fatto che nel ricorso era contestata l'omessa notificazione soltanto di tre delle cartelle prodromiche, parte ricorrente deduce che trattasi di un problema di copia e incolla e che comunque nelle conclusioni del ricorso la contestazione è estesa a tutte le cartelle prodromiche alle quali lo stesso ricorso si riferisce.
L'Agenzia delle Entrate RI si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500000633000, notificata in data 31.01.2025, relativa a un debito complessivo di € 448.925,68, fondata su numerose cartelle di pagamento, dettagliate nel prospetto contenuto nella stessa comunicazione (“Dettaglio delle somme da pagare”) ove, per ciascun atto, è riportata la data di notifica (es.: cartella n. 29620050023332610000 notificata il 31/08/2006; n. 29620060088023789000 notificata il 29/09/2006; n. 29620160018102062000 notificata il 25/11/2016)
Il ricorrente deduceva la mancata o invalida notifica delle cartelle, la prescrizione/decadenza dei crediti e ulteriori vizi dell'atto impugnato, chiedendo anche la sospensione. Depositava successivamente memoria illustrativa confermando tali doglianze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI (ADER), chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, assumendo che tutte le cartelle risultano regolarmente notificate e che eventuali vizi degli atti impositivi competono all'ente creditore. ADER sottolineava altresì la definitività delle cartelle per mancata impugnazione nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura di atto non impugnabile della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973, ha natura di atto meramente partecipativo e preordinato, privo di contenuto dispositivo autonomo e privo di immediata lesività.
Non introduce una nuova pretesa tributaria né incide sulla misura del debito, ma si limita a preannunciare la possibile iscrizione della garanzia reale rappresentata dall'ipoteca, invitando il debitore al pagamento entro 30 giorni. La comunicazione impugnata, come si evince dal relativo contenuto, si limita a:
– invitare al pagamento;
– avvertire che in mancanza “si provvederà ad iscrivere ipoteca”;
– indicare il responsabile del procedimento;
– allegare il prospetto dei carichi.
Si tratta quindi di un atto endoprocedimentale, non incluso tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario tassativamente elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Né atti diversi da quelli compresi nell'elenco sono impugnabili, essendo ciò espressamente escluso dal comma 3 del richiamato articolo 19, il quale ne consente l'impugnazione esclusivamente se svolta unitamente all'atto prodromico autonomamente impugnabile, qualora questo non sia stato precedentemente notificato.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente si è limitato a impugnare la sola comunicazione preventiva di ipoteca, atto previsto al fine di consentire all'interessato di instaurare un contradditorio endoprocedimentale con l'Agente delle RI e, quindi, se del caso, di scongiurare l'iscrizione ipotecaria e evitare il possibile contenzioso.
È evidente, quindi, che ritenere ammissibile il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si pone in contrasto non solo con la lettera della legge, che non prevede tale atto tra quelli impugnabili, ma altresì con la ratio che sta alla base della previsione dell'atto in questione: fuori da ogni logica, infatti, è ritenere possibile l'impugnazione di un atto previsto al precipuo scopo di scongiurare il contenzioso su un successivo provvedimento.
Conclusivamente, quindi, il ricorso è inammissibile.
2. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle e loro definitività. Sotto altro profilo, va osservato che, anche ove fosse risultato superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto.
Dal prospetto contenuto nella comunicazione preventiva risultano per ciascuna cartella le rispettive date di notifica, tutte antecedenti e comprese tra il 2006 e il 2016 (es.: notifiche del 31/08/2006, 29/09/2006,
07/04/2008, 25/11/2016). ADER ha ribadito nelle proprie controdeduzioni che “le cartelle risultano ritualmente notificate”, producendo la documentazione a supporto di tale assunto. Poiché il ricorrente non ha impugnato tempestivamente le cartelle entro il termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, le stesse devono considerarsi definitive e inoppugnabili. L'impugnazione della comunicazione preventiva non consente, in alcun modo, la riapertura dei termini decadenziali.
3. Sulle ulteriori doglianze (prescrizione, nullità, vizi motivazionali). Le eccezioni relative: – alla prescrizione;
– alla presunta inesistenza/nullità delle notifiche;
– alla nullità degli atti interruttivi;
– ai vizi motivazionali della comunicazione;
sono tutte inammissibili poiché riferite a rapporti giuridici ormai consolidati e non più sindacabili mediante l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale odierno.
L'impugnazione dell'odierna comunicazione preventiva, priva di autonoma lesività e utilizzata per contestare atti ormai definitivi, è inammissibile.
4. Spese
Anche per le ragioni esposte nei punti 2 e 3, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER che liquida in € 2.000,00 oltre accessori. Palermo 12.1.26 IL PRESIDENTE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IG GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000633000 IMPOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050023332610000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060088023789000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060088023789000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060125012220000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060125012220000 IRAP 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070168725233000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080175964454000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080175964454000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025174119000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130040322043000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150022360974000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160018102062000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. Interpellata sul fatto che nel ricorso era contestata l'omessa notificazione soltanto di tre delle cartelle prodromiche, parte ricorrente deduce che trattasi di un problema di copia e incolla e che comunque nelle conclusioni del ricorso la contestazione è estesa a tutte le cartelle prodromiche alle quali lo stesso ricorso si riferisce.
L'Agenzia delle Entrate RI si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500000633000, notificata in data 31.01.2025, relativa a un debito complessivo di € 448.925,68, fondata su numerose cartelle di pagamento, dettagliate nel prospetto contenuto nella stessa comunicazione (“Dettaglio delle somme da pagare”) ove, per ciascun atto, è riportata la data di notifica (es.: cartella n. 29620050023332610000 notificata il 31/08/2006; n. 29620060088023789000 notificata il 29/09/2006; n. 29620160018102062000 notificata il 25/11/2016)
Il ricorrente deduceva la mancata o invalida notifica delle cartelle, la prescrizione/decadenza dei crediti e ulteriori vizi dell'atto impugnato, chiedendo anche la sospensione. Depositava successivamente memoria illustrativa confermando tali doglianze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – RI (ADER), chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, assumendo che tutte le cartelle risultano regolarmente notificate e che eventuali vizi degli atti impositivi competono all'ente creditore. ADER sottolineava altresì la definitività delle cartelle per mancata impugnazione nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla natura di atto non impugnabile della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973, ha natura di atto meramente partecipativo e preordinato, privo di contenuto dispositivo autonomo e privo di immediata lesività.
Non introduce una nuova pretesa tributaria né incide sulla misura del debito, ma si limita a preannunciare la possibile iscrizione della garanzia reale rappresentata dall'ipoteca, invitando il debitore al pagamento entro 30 giorni. La comunicazione impugnata, come si evince dal relativo contenuto, si limita a:
– invitare al pagamento;
– avvertire che in mancanza “si provvederà ad iscrivere ipoteca”;
– indicare il responsabile del procedimento;
– allegare il prospetto dei carichi.
Si tratta quindi di un atto endoprocedimentale, non incluso tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario tassativamente elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Né atti diversi da quelli compresi nell'elenco sono impugnabili, essendo ciò espressamente escluso dal comma 3 del richiamato articolo 19, il quale ne consente l'impugnazione esclusivamente se svolta unitamente all'atto prodromico autonomamente impugnabile, qualora questo non sia stato precedentemente notificato.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente si è limitato a impugnare la sola comunicazione preventiva di ipoteca, atto previsto al fine di consentire all'interessato di instaurare un contradditorio endoprocedimentale con l'Agente delle RI e, quindi, se del caso, di scongiurare l'iscrizione ipotecaria e evitare il possibile contenzioso.
È evidente, quindi, che ritenere ammissibile il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si pone in contrasto non solo con la lettera della legge, che non prevede tale atto tra quelli impugnabili, ma altresì con la ratio che sta alla base della previsione dell'atto in questione: fuori da ogni logica, infatti, è ritenere possibile l'impugnazione di un atto previsto al precipuo scopo di scongiurare il contenzioso su un successivo provvedimento.
Conclusivamente, quindi, il ricorso è inammissibile.
2. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle e loro definitività. Sotto altro profilo, va osservato che, anche ove fosse risultato superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto.
Dal prospetto contenuto nella comunicazione preventiva risultano per ciascuna cartella le rispettive date di notifica, tutte antecedenti e comprese tra il 2006 e il 2016 (es.: notifiche del 31/08/2006, 29/09/2006,
07/04/2008, 25/11/2016). ADER ha ribadito nelle proprie controdeduzioni che “le cartelle risultano ritualmente notificate”, producendo la documentazione a supporto di tale assunto. Poiché il ricorrente non ha impugnato tempestivamente le cartelle entro il termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, le stesse devono considerarsi definitive e inoppugnabili. L'impugnazione della comunicazione preventiva non consente, in alcun modo, la riapertura dei termini decadenziali.
3. Sulle ulteriori doglianze (prescrizione, nullità, vizi motivazionali). Le eccezioni relative: – alla prescrizione;
– alla presunta inesistenza/nullità delle notifiche;
– alla nullità degli atti interruttivi;
– ai vizi motivazionali della comunicazione;
sono tutte inammissibili poiché riferite a rapporti giuridici ormai consolidati e non più sindacabili mediante l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale odierno.
L'impugnazione dell'odierna comunicazione preventiva, priva di autonoma lesività e utilizzata per contestare atti ormai definitivi, è inammissibile.
4. Spese
Anche per le ragioni esposte nei punti 2 e 3, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER che liquida in € 2.000,00 oltre accessori. Palermo 12.1.26 IL PRESIDENTE