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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1872/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2171/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 437 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il data_1 e residente in [...], Indirizzo_1, elett.te dom.to in Località_1, Indirizzo_2 presso lo studio dell'Avv. Nominativo_1 del Località_2 – C.F. CF_1, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Difensore_1 del Località_2 (C.F. CF_Difensore_1) giusto mandato in atti, ilaria. Email_3, ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica, notificato in data 04.07.2024 dal Comune di Nettuno, per omessa, infedele, tardiva dichiarazione ed omesso, parziale versamento d'imposta n. 437 del 24.06.2024 per l'anno 2018 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni inerente a presunti omessi versamenti IMU per complessivi € 1.110,00 relativi all'anno 2018 e rimasti impagati (doc. A). Detto avviso si riferisce all'immobile sito in Località_1, Indirizzo_1 , distinto al N.C.E.U. al Daticatastali_1 che è sempre stata la prima casa e, dunque, la residenza abituale del ricorrente.
In data 03.06.2010 il Sig. Ricorrente_1 acquistava dalla madre Sig.ra Nominativo_2, a rogito Notaio Dott. Nominativo_3 rep. n. 43786 - racc. n. 24419, la piena ed esclusiva proprietà del magazzino sito al piano secondo ed ultimo del fabbricato con annesso terrazzo a livello, censito al N.C.E.U. del Comune di Località_1 al Daticatastali_2 (doc. 1). Il Comune rilasciava al Sig. Ricorrente_1 il permesso a costruire per la sopraelevazione al piano secondo ed attico sull'immobile, cambiando l'intestazione del permesso a costruire che già era stato rilasciato alla di lui madre (doc. 2).
Veniva quindi realizzata l'abitazione del ricorrente, un'unica abitazione che si snoda tra il piano secondo ed il piano terzo, come da planimetria che si allega (doc. 3), distinta al N.C.E.U. del Comune di Nettuno al Daticatastali_1 L''immobile sito in Località_1, Indirizzo_1 costituisce la prima casa del Sig. Ricorrente_1, il quale ivi spostava la residenza a decorrere dal 28.11.2016, come da certificato storico di residenza che si allega (doc.
5).
Recentemente, in data 09.02.2024 veniva registrato al n. 761 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pomezia un contratto di locazione tra il Sig. Ricorrente_1 e la Sig.ra Nominativo_4, in cui per errore materiale, veniva indicato un interno inesistente (interno 2) relativamente all'immobile locato. Tra
l'altro, il Sig. Ricorrente_1 locava Nominativo_4 solo una porzione dell'immobile in cui lo stesso risiede (doc. 8). Detto contratto veniva inoltre disdettato in data 17.09.2024 (doc. 9). Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
L'immobile per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento è ubicato in Indirizzo_1 trattasi infatti di altro immobile di proprietà del sig. Ricorrente_1. Come si evince dalla visura catastale le unità immobiliari di proprietà del ricorrente sono le seguenti, così come meglio identificate al catasto urbani:
- Daticatastali_3;
- Daticatastali_4;
- Daticatastali_1 Il Comune di Nettuno, valutata la posizione anagrafica del sig. Ricorrente_1 e considerato il fatto che la residenza è stata richiesta per l'immobile ubicato in Indirizzo_3, ha ritenuto di dover riconoscere l'esenzione per abitazione principale corrispondente all'immobile di cui al Daticatastali_4 e alla pertinenza di cui al Daticatastali_3 categoria C/2.
Il Comune ha preso atto della variazione catastale per la sopraelevazione eseguita in data 2010, come si evince dal Docfa presentato dal ricorrente presso l'Agenzia del Catasto “trattasi di nuovo corpo di fabbricato edificato in sopraelevazione sul lastrico solare previa demolizione del magazzino esistente in forza del permesso di costruire n .365/09 e successiva vco del 2010.”, ma tale variazione catastale risulta in ampliamento della preesistente situazione delle unità immobiliari e non già un accorpamento delle stesse, che infatti continuano ad avere diversi indentificativi come meglio descritto nella visura per soggetto in atti allegata. L'esenzione per abitazione principale è stata negata ufficialmente nel 2024 con nota del Comune di Nettuno prot 60180 del 06.09.2024 in riscontro alla richiesta pervenuta al prot 46607 in data 2.07.2024 in quanto l'immobile risultava concesso in locazione.
Tale presupposto corrisponde alla legittima considerazione che l'immobile de quo risulta una unità immobiliare distinta da quella in cui il ricorrente continua ad avere la propria residenza e domicilio.
Il ricorrente è proprietario di un immobile che si articola su tre piani, ma distinto in due abitazioni autonome (rispettivamente ai Daticatastali_2_3) al punto che una di esse è stata anche locata a terzi per un periodo. Per poter eventualmente giungere a considerare l'intero immobile esente da IMU il ricorrente deve previamente procedere, come correttamente eccepito dal Comune, all'accorpamento delle due unità immobiliari (i Daticatastali_2_3). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ.modifiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al versamento di euro 330,00 in favore del Comune di Nettuno, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice Maria Flora Febbraro
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2171/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 437 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il data_1 e residente in [...], Indirizzo_1, elett.te dom.to in Località_1, Indirizzo_2 presso lo studio dell'Avv. Nominativo_1 del Località_2 – C.F. CF_1, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Difensore_1 del Località_2 (C.F. CF_Difensore_1) giusto mandato in atti, ilaria. Email_3, ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica, notificato in data 04.07.2024 dal Comune di Nettuno, per omessa, infedele, tardiva dichiarazione ed omesso, parziale versamento d'imposta n. 437 del 24.06.2024 per l'anno 2018 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni inerente a presunti omessi versamenti IMU per complessivi € 1.110,00 relativi all'anno 2018 e rimasti impagati (doc. A). Detto avviso si riferisce all'immobile sito in Località_1, Indirizzo_1 , distinto al N.C.E.U. al Daticatastali_1 che è sempre stata la prima casa e, dunque, la residenza abituale del ricorrente.
In data 03.06.2010 il Sig. Ricorrente_1 acquistava dalla madre Sig.ra Nominativo_2, a rogito Notaio Dott. Nominativo_3 rep. n. 43786 - racc. n. 24419, la piena ed esclusiva proprietà del magazzino sito al piano secondo ed ultimo del fabbricato con annesso terrazzo a livello, censito al N.C.E.U. del Comune di Località_1 al Daticatastali_2 (doc. 1). Il Comune rilasciava al Sig. Ricorrente_1 il permesso a costruire per la sopraelevazione al piano secondo ed attico sull'immobile, cambiando l'intestazione del permesso a costruire che già era stato rilasciato alla di lui madre (doc. 2).
Veniva quindi realizzata l'abitazione del ricorrente, un'unica abitazione che si snoda tra il piano secondo ed il piano terzo, come da planimetria che si allega (doc. 3), distinta al N.C.E.U. del Comune di Nettuno al Daticatastali_1 L''immobile sito in Località_1, Indirizzo_1 costituisce la prima casa del Sig. Ricorrente_1, il quale ivi spostava la residenza a decorrere dal 28.11.2016, come da certificato storico di residenza che si allega (doc.
5).
Recentemente, in data 09.02.2024 veniva registrato al n. 761 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Pomezia un contratto di locazione tra il Sig. Ricorrente_1 e la Sig.ra Nominativo_4, in cui per errore materiale, veniva indicato un interno inesistente (interno 2) relativamente all'immobile locato. Tra
l'altro, il Sig. Ricorrente_1 locava Nominativo_4 solo una porzione dell'immobile in cui lo stesso risiede (doc. 8). Detto contratto veniva inoltre disdettato in data 17.09.2024 (doc. 9). Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
L'immobile per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento è ubicato in Indirizzo_1 trattasi infatti di altro immobile di proprietà del sig. Ricorrente_1. Come si evince dalla visura catastale le unità immobiliari di proprietà del ricorrente sono le seguenti, così come meglio identificate al catasto urbani:
- Daticatastali_3;
- Daticatastali_4;
- Daticatastali_1 Il Comune di Nettuno, valutata la posizione anagrafica del sig. Ricorrente_1 e considerato il fatto che la residenza è stata richiesta per l'immobile ubicato in Indirizzo_3, ha ritenuto di dover riconoscere l'esenzione per abitazione principale corrispondente all'immobile di cui al Daticatastali_4 e alla pertinenza di cui al Daticatastali_3 categoria C/2.
Il Comune ha preso atto della variazione catastale per la sopraelevazione eseguita in data 2010, come si evince dal Docfa presentato dal ricorrente presso l'Agenzia del Catasto “trattasi di nuovo corpo di fabbricato edificato in sopraelevazione sul lastrico solare previa demolizione del magazzino esistente in forza del permesso di costruire n .365/09 e successiva vco del 2010.”, ma tale variazione catastale risulta in ampliamento della preesistente situazione delle unità immobiliari e non già un accorpamento delle stesse, che infatti continuano ad avere diversi indentificativi come meglio descritto nella visura per soggetto in atti allegata. L'esenzione per abitazione principale è stata negata ufficialmente nel 2024 con nota del Comune di Nettuno prot 60180 del 06.09.2024 in riscontro alla richiesta pervenuta al prot 46607 in data 2.07.2024 in quanto l'immobile risultava concesso in locazione.
Tale presupposto corrisponde alla legittima considerazione che l'immobile de quo risulta una unità immobiliare distinta da quella in cui il ricorrente continua ad avere la propria residenza e domicilio.
Il ricorrente è proprietario di un immobile che si articola su tre piani, ma distinto in due abitazioni autonome (rispettivamente ai Daticatastali_2_3) al punto che una di esse è stata anche locata a terzi per un periodo. Per poter eventualmente giungere a considerare l'intero immobile esente da IMU il ricorrente deve previamente procedere, come correttamente eccepito dal Comune, all'accorpamento delle due unità immobiliari (i Daticatastali_2_3). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ.modifiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al versamento di euro 330,00 in favore del Comune di Nettuno, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice Maria Flora Febbraro