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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1032/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1032/2020 R.G.
TRA
p.iva ,rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 allegata all'atto di appello, dall' avv. Massimiliano Cosomati, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla C.F._1 via Nuova San Rocco n. 62
APPELLANTE
E
p.iva , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Rispoli, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._2
Piazza Trieste e Trento n. 48
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1147/2020, pubblicata il 3.02.2020.
Conclusioni dell'appellante “A) Sospendere l'esecutività della Parte_2 sentenza impugnata n. 1147/2020 stante i gravi motivi di cui al libello introduttivo;
B)
In rito dichiarare proponibile, procedibile ed ammissibile la domanda;
C) Nel merito accogliere l'appello avverso sentenza di primo grado in quanto fondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 1147/2020 resa dal
Tribunale di Napoli nella persona del G.I. dott. Ciro Caccavello della XI sezione civile, pubblicata in data 03/02/2020, notificata in data 05/02/2020; D) Decidere ed
1 accogliere integralmente l'appello fondato sia in fatto che in diritto;
per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra, rigettare la revoca del decreto ingiuntivo
n.5255/2018 emesso in data 25/06/2018 dal Tribunale di Napoli con la condanna nei confronti della in p.l.r.p.t. sita in Napoli alla Via Vecchia Controparte_1
Poggioreale n. 59, P. IVA: , al pagamento della somma di € 20.600,00 P.IVA_2 oltre ad interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo, quale pagamento delle fatture non onorate;
E) Inoltre condannare gli appellati al doppio grado di giudizio per quanto concerne le spese, diritti e onorari per il procuratore anticipatario;
F) in subordine, nella denegata in cui l'On Corte d'Appello non ritenesse di accogliere
l'appello o di accoglierlo parzialmente, ridurre o compensare le condanne alle spese in favore degli appellanti anche in considerazione che non si è tenuta alcuna istruttoria e che l'intero processo si è svolto velocemente senza particolare complessità; Si chiede quindi una significativa riduzione della condanna alle spese o una compensazione delle stesse;
G) In via istruttoria si chiede che venga ammessa la prova come chiesta ed articolata nel presente atto e con i testi ivi indicati.”
Conclusioni dell'appellata “a) In via preliminare dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello in relazione all'art. 348 bis c.p.c.; b) In via subordinata e gradata, e nella denegata ipotesi in cui non trovino accoglimento le eccezioni di cui sopra, rigettare tutte le domande formulate con l'atto di appello in quanto improcedibili, inammissibili, nonché infondate in fatto prima ancora che in diritto;
c)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge dovuti, per il doppio grado di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1 esponendo che: a) era creditrice nei confronti della della somma Controparte_1 complessiva di euro 20.600,00, stante il mancato pagamento delle seguenti fatture: n.
322018 del 28.02.2018 per euro 7.000,00, n. 332018 del 28.02.2018 per euro 3.600,00,
n. 352018 del 20.04.2018 per euro 5.000,00 e n. 362018 del 22.04.2018 per euro
5.000,00; b) tali fatture erano state emesse a saldo di “lavorazioni edili effettuate presso
i cantieri Via Astronomo Chiapparelli/Occhieppo Inferiore, anticipazioni spese, lavorazioni edili presso cantiere località Acquanovara località Dormelletto, lavorazioni edili via Pietro Gobetti n. 101 Bologna IST Nazionale di Astrofisica”; c) il sollecito di pagamento era rimasto privo di riscontro.
2 Tanto premesso la ricorrente chiese il pagamento del complessivo importo di euro
20.600,00, a titolo di saldo per l'attività svolta, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 525/2018 pubblicato il 25.06.2018, ingiunse alla il pagamento della somma di euro 20.600,00, oltre interessi Controparte_1 legali e spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Controparte_1 deducendo che: a) la pretesa creditoria azionata in sede monitoria era priva di supporto probatorio, poiché le fatture prodotte dalla la sola Controparte_2 indicazione dei cantieri dove sarebbero state eseguite le opere e non provavano l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate;
b) i cantieri indicati nelle fatture erano oggetto di appalti pubblici e la aveva affidato alla società Controparte_1 opposta soltanto una parte dei lavori oggetto dei contratti di appalto, lavori regolarmente pagati, mentre le ulteriori fatture di cui al ricorso monitorio si riferivano a prestazioni mai eseguite;
c) la aveva eseguito solo una minima parte delle opere Parte_1 affidatele, abbandonando i cantieri prima del completamento delle stesse, come dimostrato dal significativo scostamento tra gli importi dei lavori commissionati e quelli effettivamente fatturati: per il cantiere di Occhieppo Inferiore, a fronte di euro
127.500,00 previsti, erano stati fatturati solo euro 11.000,00; per il cantiere di Acqua
Novara VCO S.p.A, a fronte di euro 139.000,00, erano stati fatturati lavori per euro
25.206,93; d) con riferimento al cantiere INAF di Bologna, tutte le lavorazioni effettivamente eseguite risultavano già integralmente saldate, come provato dalla fattura n. 2618 del 29.01.2018; e) l'illegittimità della pretesa di pagamento azionata con il ricorso monitorio emergeva anche dalla circostanza che l'opposta aveva omesso di rappresentare di aver sottoscritto con la un contratto di 'factoring' Controparte_3 avente ad oggetto la cessione di tutti i crediti sorti e/o insorgenti a partire dalle fatture emesse dal 18.12.2017, derivanti da forniture o prestazioni già effettuate o da effettuarsi a favore della in esecuzione di contratti già stipulati o stipulandi Controparte_1 nei successivi 24 mesi, come previsto dalla comunicazione di cessione n. L0057816 del
21.12.2017, inoltrata dalla alla versata in atti Parte_1 Controparte_1 del giudizio;
f) per effetto del contratto di 'factoring' la non sarebbe Parte_1 stata comunque legittimata a richiedere alla società opponente il pagamento delle fatture poste a base del ricorso monitorio, avendo già ceduto alla i relativi crediti. CP_3
3 Concluse, pertanto, deducendo che la domanda di controparte non solo era infondata in mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni, ma era anche
“inammissibile” per difetto di “legittimazione attiva” della , essendo i crediti Parte_1 azionati ormai di esclusiva titolarità della . CP_3
Tanto premesso, chiese la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento della mancanza di un'esposizione debitoria della nei confronti della Controparte_1 società opposta, nonché della carenza di “legittimazione sostanziale” della Parte_2 con riguardo alla pretesa di pagamento degli importi indicati nelle fatture, poiché
[...]
i relativi crediti erano stati ceduti alla Controparte_3
§ 1.2. Si costituì la contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto.
§ 1.3. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Il primo giudice così statuì: “l'opposta non ha fornito alcuna prova del credito vantato in quanto: le fatture prodotte, puntualmente contestate, non possono far prova nel giudizio di merito;
la documentazione prodotta non contiene riferimenti precisi alle lavorazioni effettuate;
le generiche prove testimoniali dedotte non possono supplire alle carenze documentali”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui Parte_1 ha resistito, costituendosi, la Controparte_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 15.07.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del credito, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo. Deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione ritualmente prodotta né delle richieste istruttorie tempestivamente formulate, rigettando immotivatamente l'ammissione della prova testimoniale, la quale, secondo la prospettazione difensiva della avrebbe consentito di dimostrare l'effettiva esecuzione delle Parte_1
4 lavorazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e il mancato pagamento delle stesse.
Oltretutto, a sostegno della pretesa creditoria, l'appellante rappresenta che le fatture prodotte in giudizio sono regolari, conformi alla prassi contabile e supportate dalle scritture obbligatorie regolarmente tenute;
pertanto il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti i riferimenti alle lavorazioni, esigendo una dettagliata descrizione, eccessiva poiché “le fatture certo non portano la specifica minuziosa dei lavori ma così come formulate sono corrette e sono riferiti ai lavori svolti nel corso del rapporto tra le parti. Dal resto dalla documentazione si evince la continuità del rapporto ed invero la ha provveduto a saldare molte Controparte_1 fatture ma non quelle per cui fu chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo”.
Dunque, il mancato esame della documentazione prodotta e la mancata ammissione della prova testimoniale avrebbero pregiudicato la possibilità di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
§ 2.2. Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza di Parte_1 prime cure nella parte relativa al regolamento delle spese di lite, sostenendo che queste ultime sono state quantificate in misura ingiustificata e sproporzionata tenendo conto della durata del giudizio, che è stato rapido e senza alcuna complessa attività istruttoria, non richiedendo alcun approfondimento tecnico.
Conclude domandando “nel caso di accoglimento della domanda la doppia condanna della ed in caso di rigetto si chiede comunque la riforma del punto con Controparte_4 il compensare la condanna alle spese o con una forte diminuzione della condanna”.
§ 3. Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla legittimazione (rectius titolarità) attiva del diritto di credito azionato in capo alla reiterata Parte_1 in sede di gravame dall'appellata, sulla quale il primo giudice non si è pronunciato.
Risulta documentalmente provato, sulla base della notifica della cessione inviata alla e datata 21.12.2017, depositata tempestivamente in giudizio da Controparte_1 quest'ultima, che la ha ceduto alla ai sensi e per Parte_1 Controparte_3 gli effetti dell'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, “tutti i crediti, sorti o insorgendi, a partire dalle fatture emesse dal 18.12.2017, derivanti dalle forniture di beni o dalle prestazioni di servizi già effettuate o da effettuarsi nei Vostri confronti
(ovvero nei confronti della in esecuzione dei contratti già Controparte_1 stipulati o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della presente”.
5 Tale comunicazione conferma che i crediti oggetto del ricorso monitorio, riferiti a fatture emesse a partire dal 28.02.2018 – e, quindi, successive al 18.12.2017 - erano stati ceduti nell'ambito del rapporto di 'factoring', in corso tra la e la CP_3 Parte_1
e che, di conseguenza, quest'ultima, alla data della proposizione del ricorso monitorio, non era più legittimata a richiedere alla il pagamento dei crediti Controparte_1 ceduti, spettando invece la titolarità dei crediti alla Controparte_3
Il factoring è un contratto con cui un'impresa (cedente) vende i suoi crediti commerciali a una società specializzata (il factor) in cambio di liquidità immediata (un anticipo sul valore dei crediti). La cessione di credito determina l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, il quale ne diviene titolare esclusivo e, quindi, unico legittimato a richiedere il pagamento al debitore. In tale ambito, il factor agisce in nome e per conto proprio, assumendo la piena titolarità dei crediti ceduti e la facoltà esclusiva di esercitare ogni azione volta alla loro riscossione, senza essere mero mandatario del cedente.
Nel caso di specie la ha ceduto in blocco alla i Parte_1 Controparte_3 crediti derivanti dal rapporto con la con particolare riferimento Controparte_1
a quelli di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, e, pertanto, non può richiederne il pagamento, essendo priva della titolarità attiva del rapporto credito-debito dedotto in lite.
Ne deriva che resta assorbito l'esame dei motivi di gravame attinenti alla fondatezza, nel merito, della pretesa creditoria.
§ 3.1. Quanto alle spese di lite, il gravame è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, essendo l'
[...] risultata integralmente soccombente in primo grado. La fase di Parte_1 trattazione/istruttoria è stata espletata, come documentato dal deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., 6° comma, c.p.c., e nella liquidazione delle spese non si ravvisa alcuna sproporzione rispetto al valore della causa. Il giudice di primo grado ha, infatti, determinato le spese attenendosi alle tariffe vigenti, in base al DM 55/2014 (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) nella misura prossima ai minimi di tariffa.
Parimenti infondata è la richiesta di compensazione delle spese. Non sussistono, infatti,
i presupposti per compensare le spese del giudizio di primo grado, in mancanza di reciproca soccombenza e delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
6 § 4. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal DM n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 – vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati, a favore della parte appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata spese che si liquidano in euro Controparte_1
3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso il 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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