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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4606/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA PARTANNA MONDELLO, 41/Q, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUCINA ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA PARTANNA MONDELLO 41Q, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUCINA ANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e sottoscritto il 22 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Petralia AN, il 20 maggio
2000).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi, pertanto, resta libero di fissare la propria residenza o domicilio ove lo riterrà più opportuno e potrà mutarli senza bisogno di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
3) I coniugi dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di non avere beni in comune.
4)La figlia stabilirà la residenza presso la madre ma alternerà i Per_1 periodi di convivenza sia con il padre che con la madre e ognuno si occuperà del suo mantenimento nei tempi di permanenza dividendo anche le spese straordinarie al 50%.
5) coniugi si impegnano a rispettare le condizioni sopra elencate e concordate sin dal deposito del presente atto.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Petralia AN (atto n. 2, P. II, S. A, Anno 2000) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
2 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4606/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA PARTANNA MONDELLO, 41/Q, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUCINA ANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA PARTANNA MONDELLO 41Q, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUCINA ANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 21 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e sottoscritto il 22 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Petralia AN, il 20 maggio
2000).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi, pertanto, resta libero di fissare la propria residenza o domicilio ove lo riterrà più opportuno e potrà mutarli senza bisogno di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
3) I coniugi dichiarano di essere in regime di separazione dei beni e di non avere beni in comune.
4)La figlia stabilirà la residenza presso la madre ma alternerà i Per_1 periodi di convivenza sia con il padre che con la madre e ognuno si occuperà del suo mantenimento nei tempi di permanenza dividendo anche le spese straordinarie al 50%.
5) coniugi si impegnano a rispettare le condizioni sopra elencate e concordate sin dal deposito del presente atto.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Petralia AN (atto n. 2, P. II, S. A, Anno 2000) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
2 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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