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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 359 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 4.12.24 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. RUSSO ASSUNTA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di aver lavorato alle dipendenze della società dal 16.9.1991 con contratto di lavoro Part-Time a tempo indeterminato, che con CP_2 scrittura privata del 06.12.2022 era stato trasferito alla società e che dal 17.2.23 era Controparte_3 tornato alle dipendenze della che in data 31.07.2023 la aveva stipulato CP_2 Controparte_4 con la contratto di affitto di azienda (con decorrenza 1.8.23) con il quale aveva Controparte_1 anche ceduto i lavoratori inclusi nell'allegato C, di non esser stato assunto dalla cessionaria Controparte_1
-nonostante il suo nominativo fosse inserito nell'elenco-, che la in liquidazione era
[...] CP_2 stata nelle more sottoposta a procedura liquidazione giudiziale e di aver avuto contezza dell'atto di affitto di azienda soltanto dalla curatela della di avere sporto denuncia presso l'Ispettorato del Lavoro CP_2 di Salerno, di aver chiesto invano con pec del 30.10.2023 e del 14.11.2023 il contratto di assunzione e tutti i documenti relativi alla sua posizione lavorativa sia alla società che alla società Controparte_4
di aver subito gravissimo pregiudizio per essere rimasto privo di Controparte_1 occupazione e di reddito sin dal 1° agosto 2023 ed ha concluso per dichiarare l'inadempimento da parte della degli obblighi contrattuali assunti con l'atto di affitto di azienda Controparte_1 sottoscritto in data 31.07.2023 e per ordinare la sua assunzione con la stessa mansione e con lo stesso livello in cui era inquadrato nella società cedente (qualifica di levigatore operaio- part time a tempo indeterminato livello AS1, CCNL legno e arredamento industria) con condanna della convenuta al pagamento di tutte le mensilità non corrisposte a partire dal 1° agosto 2023; instauratosi il contraddittorio non si costituiva la parte convenuta;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in Controparte_1 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti)
Nel merito si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di trasferimento o cessione di ramo di azienda la prosecuzione dei rapporti di lavoro avviene “ope legis” in quanto la cessione di azienda è stata configurata, con riferimento alla posizione del lavoratore, quale successione legale nel contratto, che si verifica automaticamente senza che vi sia necessità di consenso da parte dei lavoratori ceduti o onere per gli stessi di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr Cass. Civ. 12919/2017, 9750/2019, 27322/2023)
Nella fattispecie è documentato che e l'odierna convenuta stipulavano contratto Controparte_4 di affitto di azienda con decorrenza 1.8.23(cfr contratto di affitto di azienda) e che il lavoratore era dipendente dalla cedente al tempo della stipula del contratto (cfr estratto contributivo) -tanto che il suo nominativo veniva in ogni caso espressamente incluso nell'elenco dei lavoratori ceduti -
Considerato pertanto che il rapporto tra la ed il ricorrente, in virtù del contratto Controparte_1 di affitto di azienda del 31.7.24, si è costituito “automaticamente” sin dal 1.8.23, va accertato l'inadempimento della convenuta che va condannata alla materiale assunzione del sig ed Parte_1 al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.8.23 (oltre accessori di legge) tenendo conto della qualifica e del livello di inquadramento già posseduto con la cedente (livello AS1, CCNL legno e arredamento industria contratto part time a tempo indeterminato) come da busta paga prodotta in giudizio;
Considerando inoltre che dalle deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente è emerso che la Controparte_4
è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale nel mese di novembre 2023 (cfr
[...] denuncia ispettorato del lavoro), e che nulla è stato dedotto o dimostrato circa la volontà degli organi della procedura di proseguire nel contratto di affitto di azienda, la convenuta sarà tenuta, nel caso di eventuale recesso dal contratto di affitto di azienda da parte del curatore ex art 184 D.Lgs. 14/2019, al pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore (comprensiva di accessori) sino alla data suddetta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 359 /2024
Accerta l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza 1.8.23;
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione tabellare maturata - tenendo conto della qualifica di levigatore operaio- part time a tempo indeterminato livello AS1, CCNL legno e arredamento industria- con decorrenza 1.8.23;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
2.800,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 7/1/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 4.12.24 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. RUSSO ASSUNTA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di aver lavorato alle dipendenze della società dal 16.9.1991 con contratto di lavoro Part-Time a tempo indeterminato, che con CP_2 scrittura privata del 06.12.2022 era stato trasferito alla società e che dal 17.2.23 era Controparte_3 tornato alle dipendenze della che in data 31.07.2023 la aveva stipulato CP_2 Controparte_4 con la contratto di affitto di azienda (con decorrenza 1.8.23) con il quale aveva Controparte_1 anche ceduto i lavoratori inclusi nell'allegato C, di non esser stato assunto dalla cessionaria Controparte_1
-nonostante il suo nominativo fosse inserito nell'elenco-, che la in liquidazione era
[...] CP_2 stata nelle more sottoposta a procedura liquidazione giudiziale e di aver avuto contezza dell'atto di affitto di azienda soltanto dalla curatela della di avere sporto denuncia presso l'Ispettorato del Lavoro CP_2 di Salerno, di aver chiesto invano con pec del 30.10.2023 e del 14.11.2023 il contratto di assunzione e tutti i documenti relativi alla sua posizione lavorativa sia alla società che alla società Controparte_4
di aver subito gravissimo pregiudizio per essere rimasto privo di Controparte_1 occupazione e di reddito sin dal 1° agosto 2023 ed ha concluso per dichiarare l'inadempimento da parte della degli obblighi contrattuali assunti con l'atto di affitto di azienda Controparte_1 sottoscritto in data 31.07.2023 e per ordinare la sua assunzione con la stessa mansione e con lo stesso livello in cui era inquadrato nella società cedente (qualifica di levigatore operaio- part time a tempo indeterminato livello AS1, CCNL legno e arredamento industria) con condanna della convenuta al pagamento di tutte le mensilità non corrisposte a partire dal 1° agosto 2023; instauratosi il contraddittorio non si costituiva la parte convenuta;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in Controparte_1 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti)
Nel merito si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di trasferimento o cessione di ramo di azienda la prosecuzione dei rapporti di lavoro avviene “ope legis” in quanto la cessione di azienda è stata configurata, con riferimento alla posizione del lavoratore, quale successione legale nel contratto, che si verifica automaticamente senza che vi sia necessità di consenso da parte dei lavoratori ceduti o onere per gli stessi di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr Cass. Civ. 12919/2017, 9750/2019, 27322/2023)
Nella fattispecie è documentato che e l'odierna convenuta stipulavano contratto Controparte_4 di affitto di azienda con decorrenza 1.8.23(cfr contratto di affitto di azienda) e che il lavoratore era dipendente dalla cedente al tempo della stipula del contratto (cfr estratto contributivo) -tanto che il suo nominativo veniva in ogni caso espressamente incluso nell'elenco dei lavoratori ceduti -
Considerato pertanto che il rapporto tra la ed il ricorrente, in virtù del contratto Controparte_1 di affitto di azienda del 31.7.24, si è costituito “automaticamente” sin dal 1.8.23, va accertato l'inadempimento della convenuta che va condannata alla materiale assunzione del sig ed Parte_1 al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.8.23 (oltre accessori di legge) tenendo conto della qualifica e del livello di inquadramento già posseduto con la cedente (livello AS1, CCNL legno e arredamento industria contratto part time a tempo indeterminato) come da busta paga prodotta in giudizio;
Considerando inoltre che dalle deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente è emerso che la Controparte_4
è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale nel mese di novembre 2023 (cfr
[...] denuncia ispettorato del lavoro), e che nulla è stato dedotto o dimostrato circa la volontà degli organi della procedura di proseguire nel contratto di affitto di azienda, la convenuta sarà tenuta, nel caso di eventuale recesso dal contratto di affitto di azienda da parte del curatore ex art 184 D.Lgs. 14/2019, al pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore (comprensiva di accessori) sino alla data suddetta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 359 /2024
Accerta l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza 1.8.23;
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione tabellare maturata - tenendo conto della qualifica di levigatore operaio- part time a tempo indeterminato livello AS1, CCNL legno e arredamento industria- con decorrenza 1.8.23;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
2.800,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 7/1/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale