TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. De Tullio Sebastiano, giusta procura in atti;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Rizzi Maria Giovanna e dell'avv. Rizzi Francesca, giusta procura in atti;
CONVENUTA nonché nei confronti di contumace;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Armando Gibilaro e dell'avv. Luciano De Biase, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. Sergio Gualco, giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 esponeva di aver incaricato la società di effettuare il trasporto Controparte_1 internazionale in “porto franco” dalla propria azienda, di una partita di frutta secca, come da documenti di trasporto n. 2134 del 18/12/2015; che la partita di merce era stata venduta alla giuste fatture n. 15/2092 del CP_5
18/12/2015 dell'importo di € 160.000,00 e n. 15/2093 dell'importo di USD
37.224,00 (convertito in € 34.352,16); che la merce era stata affidata per il trasporto al sub-vettore che in data 21/12/2015 era Controparte_6 stata denunciata da (dipendente di e Persona_1 Controparte_6 da (dipendente di l'avvenuta perdita della merce Testimone_1 CP_1 alla Legione Carabinieri Puglia-Tenenza di Terlizzi a seguito di rapina;
che, non essendo stata riconsegnata la merce al destinatario, nei giorni successivi, aveva emesso le relative note di credito di importo pari a quello delle fatture emesse.
Sosteneva di aver diritto alla somma residua pattuita per il trasporto della merce, in quanto la perdita non era stata causata da “forza maggiore” ma da un comportamento gravemente colposo nell'esecuzione del trasporto, in quanto il vettore non aveva adottato le dovute precauzioni, imposte dal dovere di diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° co., c.c.
Rappresentava che per la perdita della merce era stato versato un indennizzo dalla propria Compagnia di Assicurazione nella misura Controparte_4 di € 153.561,33, al netto di scoperto e franchigia previsti dal contratto.
Riteneva di aver diritto ad ottenere la residua somma di € 38.390,33.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità del vettore ex artt. 3 e 17 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19/05/1956 (CMR), per la perdita della merce e, per l'effetto, di condannare la società convenuta al pagamento ex art. 23 CMR del controvalore della partita di merce perduta nella misura di €
pagina 2 di 12 38.390,33 o di ogni altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data dell'evento oltre rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
I.2. – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28/03/2017, si costituiva la società chiedendo preliminarmente di essere Controparte_1 autorizzata a chiamare in causa il sub-vettore e la propria Controparte_2 compagnia di assicurazione per essere Controparte_3 manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea ed eccependo, nel merito, innanzitutto il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, spettando i diritti originati dal contratto di trasporto esclusivamente al destinatario della merce ovvero alla e non al mittente CP_5 Parte_1
Contestava inoltre la responsabilità dedotta, in quanto la perdita della merce era derivata da un evento fortuito, evidenziando che le modalità dell'accaduto - rapina perpetrata secondo modalità da guerriglia con l'impiego di armi da fuoco – le circostanze di tempo e di luogo della rapina – in costanza di viaggio e non durante una sosta, non nottetempo ma alle ore 18:00 del pomeriggio, orario in cui le strade sono molto trafficate anche considerando il periodo natalizio - e le cautele adottate dalla convenuta – impiego di 2 autisti per veicolo, viaggio in gruppo – erano state tali da renderlo imprevedibile ed inevitabile.
Contestava infine il quantum del risarcimento richiesto.
I.3. – Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio la società
chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in Controparte_2 causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata in CP_4 caso di accoglimento della domanda attorea ed eccependo, nel merito, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto la merce, al momento del sinistro (e dunque successivamente all'affidamento al vettore della merce), risultava di proprietà della (il compratore). CP_5
Contestava la responsabilità dedotta, in quanto la perdita della merce era derivata da un evento fortuito, essendo state adottate, nel caso di specie, tutte le cautele necessarie a prevenirlo.
pagina 3 di 12 I.4. – Si costituiva in giudizio anche Controparte_3 chiedendo preliminarmente l'estensione del contraddittorio nei confronti della convenuta per veder garantito il proprio diritto di rivalsa di cui Controparte_2 all'articolo 1916 c.c.; nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte originaria attrice nonché la carenza di prova sui fatti Parte_1 oggetto della domanda attorea e invocava l'esimente del caso fortuito, invocando in ogni caso il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
I.5. – Costituendosi in giudizio, eccepiva Controparte_7 la prescrizione ex art. 2951 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di trasporto vantati dai danneggiati verso il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attrice nonché l'esclusione di responsabilità dei vettori a norma Parte_1 dell'art. 17 n. 2 CMR e il difetto di prova della quantificazione del danno.
I.6. – Riassunto il giudizio a seguito dell'interruzione dichiarata all'udienza del 04/12/2019 in ragione dell'intervenuto fallimento della terza chiamata
(rimasta contumace nel prosieguo del processo), istruita la Controparte_2 causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26/02/2025, mediante trattazione scritta con il deposito di note, e la stessa veniva trattenuta in decisione.
II. – La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
II.1. – La vicenda trae origine da un contratto di trasporto internazionale in virtù del quale la società ha affidato alla società il Pt_1 Controparte_1 trasporto di merce di ingente valore, da consegnare alla società , CP_5 nella sua qualità di acquirente della merce (come da fatture nn. 15/2092 e
15/2093 del 18/12/2015).
A causa di una rapina, però, la merce è stata sottratta al sub-vettore a cui era stata affidata, il conducente del quale, il giorno del fatto, si è recato presso la
Legione Carabinieri Puglia – Tenenza di Terlizzi (BA) per presentare formale denuncia-querela.
La società ha ottenuto dalla società di assicurazioni Pt_1 Controparte_4 un indennizzo in relazione alla perdita subita, nella misura di € 153.561,33.
pagina 4 di 12 Ritiene, tuttavia, di aver diritto alla differenza tra l'effettivo valore della merce trafugata e la somma ottenuta a titolo di indennizzo, con un ammontare residuo pari ad € 38.390,33 e di poter ottenere detto importo dalla società convenuta ritendendola responsabile della perdita subita.
II.2. – Ciò premesso, in relazione alle difese svolte dalla convenuta (e dalle terze chiamate) deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata.
La circostanza che la merce, una volta affidata al vettore, passi nella disponibilità del compratore, non consente di ritenere la legittimazione di quest'ultimo in ipotesi di danno e di successiva richiesta risarcitoria.
Vale osservare che la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per l'inadempimento spetta a colui che ha subito i danni in concreto, esplicandosi i relativi effetti nella sua sfera patrimoniale (cfr. Cass. 24400/10).
Più specificamente, nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, co.2, c.c., il contratto di trasporto concluso tra il venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente e acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento (cfr. Cass. 553/12).
Non esclude la legittimazione della attrice neppure l'avvenuto pagamento a suo favore dell'indennizzo per la perdita della merce da parte della sua assicurazione, in quanto l'indennizzo ha coperto soltanto una parte del valore della merce e la parte richiesta in questo giudizio è quella residua.
II.3. – Venendo al merito della controversia e alla ritenuta responsabilità del vettore a causa della perdita della merce trasportata per non aver, con colpa grave, osservato la diligenza di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. va considerato quanto di seguito.
In primo luogo, va specificato che la presente controversia, dal punto di vista dell'accertamento della responsabilità del vettore, viene regolamentata dalla pagina 5 di 12 disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
Incontestato il titolo delle pretese risarcitorie – il contratto di trasporto – è allegato l'inadempimento di parte convenuta, id est la mancata consegna totale della merce trasportata, tipica ipotesi di responsabilità del vettore ai sensi della
Convenzione.
In base a tale normativa, al caso esaminato, trova applicazione la responsabilità ex recepto del vettore nel contratto di trasporto internazionale, dove si dispone, in maniera del tutto analoga a quanto fa la previsione interna
(l'art. 1693 c.c.).
Il vettore è responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che la perdita è derivata da circostanze che non poteva prevedere e le cui conseguenze non poteva evitare (Art. 17 CMR).
La normativa in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, secondo costante giurisprudenza, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 15107/13; Cass. 24209/06).
In altri termini, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le pagina 6 di 12 circostanze di tempo e di luogo in cui essa si sia verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile (Cass. 7293/96).
In definitiva, per integrare l'esimente del caso fortuito non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che - attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli - la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata (Cass. 18235/03).
Nel caso di specie risulta dagli atti che il conducente del mezzo a cui era stato affidato il trasporto , dipendente del sub-vettore Persona_1
) e il collega (dipendente del vettore ) CP_2 Parte_2 CP_1 hanno sporto denuncia in data 20/12/2015 presso la Legione Carabinieri Puglia –
Tenenza di Terlizzi, rappresentando che quel giorno, ripartiti dai pressi della sede della in Bisceglie, unitamente ad altro camion di proprietà di CP_1 quest'ultima, in direzione Parigi, percorrendo la strada complanare fino alla località Lama di Macina di Bisceglia, venivano improvvisamente fermati da un'autovettura bianca a tre porte che, tagliando la strada l'autocarro, li costringeva ad arrestare la marcia;
uscivano dall'autovettura tre malviventi incappucciati e armati di pistole che costringevano gli autisti a uscire dal mezzo, sparando colpi in aria e portando via i loro cellulari;
dopo aver incappucciato i conducenti, li costringevano a salire sulla loro auto e colpivano con il Per_1 calcio della pistola sulla testa;
fermatisi su una strada sterrata, i malviventi tenevano in ostaggio i conducenti in aperta campagna puntando loro la pistola, per poi lasciarli lì dopo circa un'ora.
Il racconto è stato confermato, nel corso dell'audizione testimoniale, da e , rispettivamente escussi all'udienza del 09/07/2021 e del Per_1 Tes_1
27/04/2022.
pagina 7 di 12 Le modalità dell'accaduto non sono oggetto di specifica contestazione e la veridicità del racconto dei testimoni citati – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha trovato sostanziale riscontro nella deposizione del teste Tes_2
(autista del camion che seguiva quello oggetto di rapina) e indiretta
[...] conferma nell'audizione del teste (dipendente di Testimone_3 CP_1 addetto alla gestione dei trasporti), entrambi escussi all'udienza del 24/01/2024.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, seppure la rapina non si configura in automatico come causa liberatoria della responsabilità del vettore, rappresentando, orami da tempo, uno dei rischi più frequenti e tipici (cfr. Cass.
28612/13), deve aversi riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia avviene onde verificare se siano tali da renderla prevedibile ed evitabile (cfr. Cass. 9439/10).
Ciò in quanto il rischio di furti e rapine può ritenersi quale rischio tipico dell'autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass.
7533/09).
Nella specie, la modalità violenta ed inarrestabile dei malviventi, così come emerge dalla denuncia e dell'istruttoria svolta, è risultata tale da far ritenere l'impossibilità per l'autista di opporre resistenza e di poter prevedere l'assalto al mezzo come di fatto avvenuto.
Dal compendio istruttorio è invero emerso che il fatto è avvenuto a distanza di pochi metri dal parcheggio ove era in sosta l'altro veicolo della per CP_1 eseguire il viaggio in convoglio, verso le ore 19:00, e che il conducente del camion adibito al trasporto è stato costretto a fermarsi perché si è visto la strada inopinatamente bloccata da un'autovettura comparsa all'improvviso, da cui uscivano tre malviventi che, sotto la minaccia di pistole, sequestravano i conducenti, impossessandosi dell'automezzo.
La modalità della rapina, per come descritta, è senza dubbio violenta fuori dalla sfera di controllo del conducente che, alla luce della natura fulminea e inopinata dell'azione criminosa e della brutalità della condotta dei rapinatori, non ha tenuto una condotta censurabile.
pagina 8 di 12 Invero, alla luce delle modalità descritte della rapina e delle circostanze di luogo e di tempo, la stessa si può qualificare come evento fortuito ed imprevedibile, poiché si è verificata durante il giorno, nei pressi di una strada statale, poco dopo la partenza del convoglio;
il conducente del veicolo non risulta aver violato alcuna norma prudenziale poiché la rapina non si è verificata né in occasione di soste né a causa di altre condotte violative dell'ordinaria diligenza
(l'uscita dalla statale essendo stata occasionata propria da necessità logistiche relative alla organizzazione del viaggio in convoglio, motivata anche per ragioni di sicurezza) e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della società convenuta in merito alla sottrazione della merce trasportata.
La dedotta circostanza che lo sportello dell'autocarro è stato aperto dai malfattori senza effrazione è poi da ritenersi irrilevante, atteso che, da un lato, la rapina non sarebbe stata comunque evitata, considerate le modalità con cui è stata perpetrata, e che, dall'altro lato, era inesigibile che i due incaricati materiali del trasporto rischiassero la vita per opporsi alla rapina a mano.
Giova infatti ribadire che il conducente e l'accompagnatore sono stati costretti a fermarsi durante la marcia da quattro malviventi che, a bordo di una autovettura, prima hanno tagliato la strada all'autocarro e poi, armati di pistola, hanno sequestrato le persone di e , costringendoli a scendere Per_1 Tes_1 dall'autocarro ed a salire a bordo della loro auto, rapinandoli anche dei rispettivi telefoni cellulari e trasportandoli a bordo dell'autovettura, per poi farli scendere e costringerli a stare fermi puntando loro la pistola alla tempia in aperta campagna;
i due malcapitati, lasciati liberi dopo circa un'ora, sono riusciti a fermare una guardia campestre e a recarsi presso la più vicina Stazione CC per sporgere immediata denuncia di furto ai CC di quella località.
Ora, le modalità esecutive della rapina a mano armata come emerse in causa sono state tali che una rapina del genere era concretamente imprevedibile per il vettore in relazione al trasporto effettuato (generi alimentari) ed era comunque inevitabile, considerato che anche con l'adozione di tutte le cautele esigibili nel caso concreto in base alla diligenza del vettore professionale pagina 9 di 12 (trasporto di giorno, non in luoghi isolati, con due persone, con autocarro munito di satellitare e senza soste) non sarebbe stato possibile evitarlo.
Le censure svolte dall'attrice in ordine alle asserite inadempienze o comunque leggerezze del vettore nell'esecuzione del trasporto non appaiono idonee a ritenere che la perdita del carico sia concretamente imputabile a fatto del vettore, piuttosto che al fatto delittuoso del terzo.
Difatti, quanto alla eccepita mancanza della scorta, si osserva innanzitutto che la scorta era stata concretamente apprestata dal vettore, atteso che l'autista,
, non era da solo ma era accompagnato da , per espressa Per_1 Tes_1 volontà del vettore (cfr., sul punto, la deposizione del teste ) e che Tes_3
l'autocarro viaggiava in convoglio con altro mezzo: tale cautela è stata adottata, e non è stata idonea ad impedire la rapina, non certo per incapacità di e Per_1
, ma stante la superiorità numerica dei malfattori (quattro a due), oltre a Tes_1 tutto armati con armi da fuoco.
Peraltro, trattandosi di un trasporto di merci, e non di valori, non era in alcun modo esigibile dal vettore che il trasporto fosse assistito da scorta armata, la quale del resto neanche era contemplata dal contratto (nulla è stato allegato al riguardo), né era materialmente possibile, risultando consentita dalle leggi solo per i trasporti di valori (preziosi/denaro/ecc.) e non per il trasporto di capi di generi alimentari.
Parimenti, quanto alla lamentata mancata chiusura a chiave degli sportelli della cabina di guida dell'autocarro, si ribadisce che anche tale cautela, sia che sia stata adottata, sia che non sia stata adottata, non poteva comunque impedire la rapina a mano armata, essendo emerso che le due vittime hanno aperto gli sportelli sotto la minaccia della vita con armi da fuoco, non essendo esigibile dalle vittime che rischiassero la vita barricandosi dentro la cabina di guida dell'autocarro.
Infine, quanto al lamentato mancato azionamento dell'allarme antifurto da parte del conducente al momento della rapina, si rileva che tale accorgimento non avrebbe impedito il perpetrarsi della rapina, né era esigibile dal malcapitato, che,
pagina 10 di 12 come già anticipato, non poteva certo rischiare la vita azionando l'allarme mentre i malviventi gli stavano puntando una pistola contro.
In definitiva, il conducente del mezzo, pur adottando le misure cautelative, al fine di evitare o attenuare il rischio della perdita della merce qualificabile come imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 1227/84), non avrebbe potuto diversamente evitare l'evento opponendosi ai rapitori.
In conclusione, la perdita del carico non è imputabile al vettore, che ha allegato e dimostrato che la perdita è ascrivibile a caso fortuito (rapina a mano armata da parte di banda composta da quattro malfattori armati di pistola) non prevedibile né evitabile con la diligenza esigibile da un vettore di merci professionale.
La domanda attorea risulta dunque infondata e da rigettarsi in punto di an debeatur e tanto assorbe la disamina del quantum debeatur e delle eccezioni sul punto svolte dalle controparti.
La reiezione della domanda attorea assorbe, del pari, la disamina nel merito della domanda di garanzia svolta contro le terze chiamate.
III. – Nei rapporti tra le parti costituite, il rigetto della eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva giustifica la compensazione per 1/3 delle spese, che per la restante parte seguono il criterio della soccombenza (nei rapporti con la convenuta) e della causalità (nei rapporti con le compagnie assicurative terze chiamate) e vanno poste a carico dell'attrice.
Alla liquidazione dei compensi difensivi deve procedersi secondo i parametri fissa-ti dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e delle terze chiamate e Controparte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 5.078 per compensi Controparte_7
pagina 11 di 12 difensivi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
compensa per la restante parte.
Bari, 16 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. De Tullio Sebastiano, giusta procura in atti;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Rizzi Maria Giovanna e dell'avv. Rizzi Francesca, giusta procura in atti;
CONVENUTA nonché nei confronti di contumace;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Armando Gibilaro e dell'avv. Luciano De Biase, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. Sergio Gualco, giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 esponeva di aver incaricato la società di effettuare il trasporto Controparte_1 internazionale in “porto franco” dalla propria azienda, di una partita di frutta secca, come da documenti di trasporto n. 2134 del 18/12/2015; che la partita di merce era stata venduta alla giuste fatture n. 15/2092 del CP_5
18/12/2015 dell'importo di € 160.000,00 e n. 15/2093 dell'importo di USD
37.224,00 (convertito in € 34.352,16); che la merce era stata affidata per il trasporto al sub-vettore che in data 21/12/2015 era Controparte_6 stata denunciata da (dipendente di e Persona_1 Controparte_6 da (dipendente di l'avvenuta perdita della merce Testimone_1 CP_1 alla Legione Carabinieri Puglia-Tenenza di Terlizzi a seguito di rapina;
che, non essendo stata riconsegnata la merce al destinatario, nei giorni successivi, aveva emesso le relative note di credito di importo pari a quello delle fatture emesse.
Sosteneva di aver diritto alla somma residua pattuita per il trasporto della merce, in quanto la perdita non era stata causata da “forza maggiore” ma da un comportamento gravemente colposo nell'esecuzione del trasporto, in quanto il vettore non aveva adottato le dovute precauzioni, imposte dal dovere di diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° co., c.c.
Rappresentava che per la perdita della merce era stato versato un indennizzo dalla propria Compagnia di Assicurazione nella misura Controparte_4 di € 153.561,33, al netto di scoperto e franchigia previsti dal contratto.
Riteneva di aver diritto ad ottenere la residua somma di € 38.390,33.
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità del vettore ex artt. 3 e 17 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19/05/1956 (CMR), per la perdita della merce e, per l'effetto, di condannare la società convenuta al pagamento ex art. 23 CMR del controvalore della partita di merce perduta nella misura di €
pagina 2 di 12 38.390,33 o di ogni altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data dell'evento oltre rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.
I.2. – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28/03/2017, si costituiva la società chiedendo preliminarmente di essere Controparte_1 autorizzata a chiamare in causa il sub-vettore e la propria Controparte_2 compagnia di assicurazione per essere Controparte_3 manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea ed eccependo, nel merito, innanzitutto il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, spettando i diritti originati dal contratto di trasporto esclusivamente al destinatario della merce ovvero alla e non al mittente CP_5 Parte_1
Contestava inoltre la responsabilità dedotta, in quanto la perdita della merce era derivata da un evento fortuito, evidenziando che le modalità dell'accaduto - rapina perpetrata secondo modalità da guerriglia con l'impiego di armi da fuoco – le circostanze di tempo e di luogo della rapina – in costanza di viaggio e non durante una sosta, non nottetempo ma alle ore 18:00 del pomeriggio, orario in cui le strade sono molto trafficate anche considerando il periodo natalizio - e le cautele adottate dalla convenuta – impiego di 2 autisti per veicolo, viaggio in gruppo – erano state tali da renderlo imprevedibile ed inevitabile.
Contestava infine il quantum del risarcimento richiesto.
I.3. – Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio la società
chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in Controparte_2 causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata in CP_4 caso di accoglimento della domanda attorea ed eccependo, nel merito, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto la merce, al momento del sinistro (e dunque successivamente all'affidamento al vettore della merce), risultava di proprietà della (il compratore). CP_5
Contestava la responsabilità dedotta, in quanto la perdita della merce era derivata da un evento fortuito, essendo state adottate, nel caso di specie, tutte le cautele necessarie a prevenirlo.
pagina 3 di 12 I.4. – Si costituiva in giudizio anche Controparte_3 chiedendo preliminarmente l'estensione del contraddittorio nei confronti della convenuta per veder garantito il proprio diritto di rivalsa di cui Controparte_2 all'articolo 1916 c.c.; nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte originaria attrice nonché la carenza di prova sui fatti Parte_1 oggetto della domanda attorea e invocava l'esimente del caso fortuito, invocando in ogni caso il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
I.5. – Costituendosi in giudizio, eccepiva Controparte_7 la prescrizione ex art. 2951 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di trasporto vantati dai danneggiati verso il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attrice nonché l'esclusione di responsabilità dei vettori a norma Parte_1 dell'art. 17 n. 2 CMR e il difetto di prova della quantificazione del danno.
I.6. – Riassunto il giudizio a seguito dell'interruzione dichiarata all'udienza del 04/12/2019 in ragione dell'intervenuto fallimento della terza chiamata
(rimasta contumace nel prosieguo del processo), istruita la Controparte_2 causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26/02/2025, mediante trattazione scritta con il deposito di note, e la stessa veniva trattenuta in decisione.
II. – La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
II.1. – La vicenda trae origine da un contratto di trasporto internazionale in virtù del quale la società ha affidato alla società il Pt_1 Controparte_1 trasporto di merce di ingente valore, da consegnare alla società , CP_5 nella sua qualità di acquirente della merce (come da fatture nn. 15/2092 e
15/2093 del 18/12/2015).
A causa di una rapina, però, la merce è stata sottratta al sub-vettore a cui era stata affidata, il conducente del quale, il giorno del fatto, si è recato presso la
Legione Carabinieri Puglia – Tenenza di Terlizzi (BA) per presentare formale denuncia-querela.
La società ha ottenuto dalla società di assicurazioni Pt_1 Controparte_4 un indennizzo in relazione alla perdita subita, nella misura di € 153.561,33.
pagina 4 di 12 Ritiene, tuttavia, di aver diritto alla differenza tra l'effettivo valore della merce trafugata e la somma ottenuta a titolo di indennizzo, con un ammontare residuo pari ad € 38.390,33 e di poter ottenere detto importo dalla società convenuta ritendendola responsabile della perdita subita.
II.2. – Ciò premesso, in relazione alle difese svolte dalla convenuta (e dalle terze chiamate) deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata.
La circostanza che la merce, una volta affidata al vettore, passi nella disponibilità del compratore, non consente di ritenere la legittimazione di quest'ultimo in ipotesi di danno e di successiva richiesta risarcitoria.
Vale osservare che la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per l'inadempimento spetta a colui che ha subito i danni in concreto, esplicandosi i relativi effetti nella sua sfera patrimoniale (cfr. Cass. 24400/10).
Più specificamente, nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, co.2, c.c., il contratto di trasporto concluso tra il venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente e acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento (cfr. Cass. 553/12).
Non esclude la legittimazione della attrice neppure l'avvenuto pagamento a suo favore dell'indennizzo per la perdita della merce da parte della sua assicurazione, in quanto l'indennizzo ha coperto soltanto una parte del valore della merce e la parte richiesta in questo giudizio è quella residua.
II.3. – Venendo al merito della controversia e alla ritenuta responsabilità del vettore a causa della perdita della merce trasportata per non aver, con colpa grave, osservato la diligenza di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. va considerato quanto di seguito.
In primo luogo, va specificato che la presente controversia, dal punto di vista dell'accertamento della responsabilità del vettore, viene regolamentata dalla pagina 5 di 12 disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
Incontestato il titolo delle pretese risarcitorie – il contratto di trasporto – è allegato l'inadempimento di parte convenuta, id est la mancata consegna totale della merce trasportata, tipica ipotesi di responsabilità del vettore ai sensi della
Convenzione.
In base a tale normativa, al caso esaminato, trova applicazione la responsabilità ex recepto del vettore nel contratto di trasporto internazionale, dove si dispone, in maniera del tutto analoga a quanto fa la previsione interna
(l'art. 1693 c.c.).
Il vettore è responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che la perdita è derivata da circostanze che non poteva prevedere e le cui conseguenze non poteva evitare (Art. 17 CMR).
La normativa in esame pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, secondo costante giurisprudenza, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 15107/13; Cass. 24209/06).
In altri termini, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le pagina 6 di 12 circostanze di tempo e di luogo in cui essa si sia verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile (Cass. 7293/96).
In definitiva, per integrare l'esimente del caso fortuito non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che - attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli - la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata (Cass. 18235/03).
Nel caso di specie risulta dagli atti che il conducente del mezzo a cui era stato affidato il trasporto , dipendente del sub-vettore Persona_1
) e il collega (dipendente del vettore ) CP_2 Parte_2 CP_1 hanno sporto denuncia in data 20/12/2015 presso la Legione Carabinieri Puglia –
Tenenza di Terlizzi, rappresentando che quel giorno, ripartiti dai pressi della sede della in Bisceglie, unitamente ad altro camion di proprietà di CP_1 quest'ultima, in direzione Parigi, percorrendo la strada complanare fino alla località Lama di Macina di Bisceglia, venivano improvvisamente fermati da un'autovettura bianca a tre porte che, tagliando la strada l'autocarro, li costringeva ad arrestare la marcia;
uscivano dall'autovettura tre malviventi incappucciati e armati di pistole che costringevano gli autisti a uscire dal mezzo, sparando colpi in aria e portando via i loro cellulari;
dopo aver incappucciato i conducenti, li costringevano a salire sulla loro auto e colpivano con il Per_1 calcio della pistola sulla testa;
fermatisi su una strada sterrata, i malviventi tenevano in ostaggio i conducenti in aperta campagna puntando loro la pistola, per poi lasciarli lì dopo circa un'ora.
Il racconto è stato confermato, nel corso dell'audizione testimoniale, da e , rispettivamente escussi all'udienza del 09/07/2021 e del Per_1 Tes_1
27/04/2022.
pagina 7 di 12 Le modalità dell'accaduto non sono oggetto di specifica contestazione e la veridicità del racconto dei testimoni citati – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha trovato sostanziale riscontro nella deposizione del teste Tes_2
(autista del camion che seguiva quello oggetto di rapina) e indiretta
[...] conferma nell'audizione del teste (dipendente di Testimone_3 CP_1 addetto alla gestione dei trasporti), entrambi escussi all'udienza del 24/01/2024.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, seppure la rapina non si configura in automatico come causa liberatoria della responsabilità del vettore, rappresentando, orami da tempo, uno dei rischi più frequenti e tipici (cfr. Cass.
28612/13), deve aversi riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia avviene onde verificare se siano tali da renderla prevedibile ed evitabile (cfr. Cass. 9439/10).
Ciò in quanto il rischio di furti e rapine può ritenersi quale rischio tipico dell'autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass.
7533/09).
Nella specie, la modalità violenta ed inarrestabile dei malviventi, così come emerge dalla denuncia e dell'istruttoria svolta, è risultata tale da far ritenere l'impossibilità per l'autista di opporre resistenza e di poter prevedere l'assalto al mezzo come di fatto avvenuto.
Dal compendio istruttorio è invero emerso che il fatto è avvenuto a distanza di pochi metri dal parcheggio ove era in sosta l'altro veicolo della per CP_1 eseguire il viaggio in convoglio, verso le ore 19:00, e che il conducente del camion adibito al trasporto è stato costretto a fermarsi perché si è visto la strada inopinatamente bloccata da un'autovettura comparsa all'improvviso, da cui uscivano tre malviventi che, sotto la minaccia di pistole, sequestravano i conducenti, impossessandosi dell'automezzo.
La modalità della rapina, per come descritta, è senza dubbio violenta fuori dalla sfera di controllo del conducente che, alla luce della natura fulminea e inopinata dell'azione criminosa e della brutalità della condotta dei rapinatori, non ha tenuto una condotta censurabile.
pagina 8 di 12 Invero, alla luce delle modalità descritte della rapina e delle circostanze di luogo e di tempo, la stessa si può qualificare come evento fortuito ed imprevedibile, poiché si è verificata durante il giorno, nei pressi di una strada statale, poco dopo la partenza del convoglio;
il conducente del veicolo non risulta aver violato alcuna norma prudenziale poiché la rapina non si è verificata né in occasione di soste né a causa di altre condotte violative dell'ordinaria diligenza
(l'uscita dalla statale essendo stata occasionata propria da necessità logistiche relative alla organizzazione del viaggio in convoglio, motivata anche per ragioni di sicurezza) e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della società convenuta in merito alla sottrazione della merce trasportata.
La dedotta circostanza che lo sportello dell'autocarro è stato aperto dai malfattori senza effrazione è poi da ritenersi irrilevante, atteso che, da un lato, la rapina non sarebbe stata comunque evitata, considerate le modalità con cui è stata perpetrata, e che, dall'altro lato, era inesigibile che i due incaricati materiali del trasporto rischiassero la vita per opporsi alla rapina a mano.
Giova infatti ribadire che il conducente e l'accompagnatore sono stati costretti a fermarsi durante la marcia da quattro malviventi che, a bordo di una autovettura, prima hanno tagliato la strada all'autocarro e poi, armati di pistola, hanno sequestrato le persone di e , costringendoli a scendere Per_1 Tes_1 dall'autocarro ed a salire a bordo della loro auto, rapinandoli anche dei rispettivi telefoni cellulari e trasportandoli a bordo dell'autovettura, per poi farli scendere e costringerli a stare fermi puntando loro la pistola alla tempia in aperta campagna;
i due malcapitati, lasciati liberi dopo circa un'ora, sono riusciti a fermare una guardia campestre e a recarsi presso la più vicina Stazione CC per sporgere immediata denuncia di furto ai CC di quella località.
Ora, le modalità esecutive della rapina a mano armata come emerse in causa sono state tali che una rapina del genere era concretamente imprevedibile per il vettore in relazione al trasporto effettuato (generi alimentari) ed era comunque inevitabile, considerato che anche con l'adozione di tutte le cautele esigibili nel caso concreto in base alla diligenza del vettore professionale pagina 9 di 12 (trasporto di giorno, non in luoghi isolati, con due persone, con autocarro munito di satellitare e senza soste) non sarebbe stato possibile evitarlo.
Le censure svolte dall'attrice in ordine alle asserite inadempienze o comunque leggerezze del vettore nell'esecuzione del trasporto non appaiono idonee a ritenere che la perdita del carico sia concretamente imputabile a fatto del vettore, piuttosto che al fatto delittuoso del terzo.
Difatti, quanto alla eccepita mancanza della scorta, si osserva innanzitutto che la scorta era stata concretamente apprestata dal vettore, atteso che l'autista,
, non era da solo ma era accompagnato da , per espressa Per_1 Tes_1 volontà del vettore (cfr., sul punto, la deposizione del teste ) e che Tes_3
l'autocarro viaggiava in convoglio con altro mezzo: tale cautela è stata adottata, e non è stata idonea ad impedire la rapina, non certo per incapacità di e Per_1
, ma stante la superiorità numerica dei malfattori (quattro a due), oltre a Tes_1 tutto armati con armi da fuoco.
Peraltro, trattandosi di un trasporto di merci, e non di valori, non era in alcun modo esigibile dal vettore che il trasporto fosse assistito da scorta armata, la quale del resto neanche era contemplata dal contratto (nulla è stato allegato al riguardo), né era materialmente possibile, risultando consentita dalle leggi solo per i trasporti di valori (preziosi/denaro/ecc.) e non per il trasporto di capi di generi alimentari.
Parimenti, quanto alla lamentata mancata chiusura a chiave degli sportelli della cabina di guida dell'autocarro, si ribadisce che anche tale cautela, sia che sia stata adottata, sia che non sia stata adottata, non poteva comunque impedire la rapina a mano armata, essendo emerso che le due vittime hanno aperto gli sportelli sotto la minaccia della vita con armi da fuoco, non essendo esigibile dalle vittime che rischiassero la vita barricandosi dentro la cabina di guida dell'autocarro.
Infine, quanto al lamentato mancato azionamento dell'allarme antifurto da parte del conducente al momento della rapina, si rileva che tale accorgimento non avrebbe impedito il perpetrarsi della rapina, né era esigibile dal malcapitato, che,
pagina 10 di 12 come già anticipato, non poteva certo rischiare la vita azionando l'allarme mentre i malviventi gli stavano puntando una pistola contro.
In definitiva, il conducente del mezzo, pur adottando le misure cautelative, al fine di evitare o attenuare il rischio della perdita della merce qualificabile come imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 1227/84), non avrebbe potuto diversamente evitare l'evento opponendosi ai rapitori.
In conclusione, la perdita del carico non è imputabile al vettore, che ha allegato e dimostrato che la perdita è ascrivibile a caso fortuito (rapina a mano armata da parte di banda composta da quattro malfattori armati di pistola) non prevedibile né evitabile con la diligenza esigibile da un vettore di merci professionale.
La domanda attorea risulta dunque infondata e da rigettarsi in punto di an debeatur e tanto assorbe la disamina del quantum debeatur e delle eccezioni sul punto svolte dalle controparti.
La reiezione della domanda attorea assorbe, del pari, la disamina nel merito della domanda di garanzia svolta contro le terze chiamate.
III. – Nei rapporti tra le parti costituite, il rigetto della eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva giustifica la compensazione per 1/3 delle spese, che per la restante parte seguono il criterio della soccombenza (nei rapporti con la convenuta) e della causalità (nei rapporti con le compagnie assicurative terze chiamate) e vanno poste a carico dell'attrice.
Alla liquidazione dei compensi difensivi deve procedersi secondo i parametri fissa-ti dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e delle terze chiamate e Controparte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 5.078 per compensi Controparte_7
pagina 11 di 12 difensivi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
compensa per la restante parte.
Bari, 16 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 12 di 12