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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1680/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000000540001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000000054/0/001 con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale (pari a € 1.000,00 oltre accessori, per un totale di € 1.108,75) in relazione alla sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Lamezia Terme. Il ricorrente deduceva l'erroneità della tassazione, sostenendo che la pronuncia giudiziale de qua avesse natura meramente accertativa di un diritto di servitù preesistente (costituito con atti del 1908 e 1967) e non costitutiva un nuovo diritto reale, invocando pertanto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, inizialmente ribadendo la legittimità del proprio operato e rilevando l'assenza di una formale istanza di autotutela sottoscritta digitalmente. Tuttavia,
a seguito di un ulteriore esame della documentazione prodotta (atti notarili del 1908 e 1967),
l'Amministrazione finanziaria, con provvedimento prot. 68844 del 10 giugno 2024, accoglieva parzialmente l'istanza di autotutela, riconoscendo la natura dichiarativa della sentenza e rideterminando l'imposta nella misura fissa di € 200,00.
In data 10 gennaio 2025, l'Ufficio depositava memoria per la dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Di contro, il ricorrente, con memoria illustrativa del 21 gennaio 2026, insisteva per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio, evidenziando come l'annullamento parziale fosse intervenuto solo a seguito della notifica del ricorso e che l'errore dell'Ufficio avesse costretto il contribuente ad adire la via giudiziale.
Il giudice, nella seduta odierna, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Il provvedimento di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 10 giugno
2024 ha, infatti, rimosso parzialmente l'atto impugnato, recependo le doglianze del ricorrente circa l'applicazione della tassa fissa in luogo di quella proporzionale. Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, questo Giudice deve applicare il principio della
"soccombenza virtuale". Risulta dagli atti che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso solo dopo l'instaurazione del contenzioso, nonostante il contribuente avesse già sollecitato il riesame in via amministrativa fornendo la prova della preesistenza della servitù. L'originaria pretesa tributaria basata su una tassazione proporzionale deve ritenersi palesemente infondata, atteso che la sentenza civile oggetto di registrazione si limitava ad accertare un diritto già esistente in virtù di titoli risalenti nel tempo, senza produrre alcun effetto traslativo o costitutivo di ricchezza ai fini del registro.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. V, n. 6405/2021), la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non esime il giudice dal valutare la fondatezza originaria della pretesa ai fini delle spese. Nel caso di specie, l'errore interpretativo dell'Ufficio ha reso necessaria l'assistenza legale. Non sussistono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, attesa la condotta dell'Amministrazione che ha riconosciuto le ragioni del contribuente solo in pendenza di giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate come in dispositivo. Si dispone, come richiesto in ricorso, la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del
Contributo Unificato se versato, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1680/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000000540001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000000054/0/001 con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale (pari a € 1.000,00 oltre accessori, per un totale di € 1.108,75) in relazione alla sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Lamezia Terme. Il ricorrente deduceva l'erroneità della tassazione, sostenendo che la pronuncia giudiziale de qua avesse natura meramente accertativa di un diritto di servitù preesistente (costituito con atti del 1908 e 1967) e non costitutiva un nuovo diritto reale, invocando pertanto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, inizialmente ribadendo la legittimità del proprio operato e rilevando l'assenza di una formale istanza di autotutela sottoscritta digitalmente. Tuttavia,
a seguito di un ulteriore esame della documentazione prodotta (atti notarili del 1908 e 1967),
l'Amministrazione finanziaria, con provvedimento prot. 68844 del 10 giugno 2024, accoglieva parzialmente l'istanza di autotutela, riconoscendo la natura dichiarativa della sentenza e rideterminando l'imposta nella misura fissa di € 200,00.
In data 10 gennaio 2025, l'Ufficio depositava memoria per la dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Di contro, il ricorrente, con memoria illustrativa del 21 gennaio 2026, insisteva per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio, evidenziando come l'annullamento parziale fosse intervenuto solo a seguito della notifica del ricorso e che l'errore dell'Ufficio avesse costretto il contribuente ad adire la via giudiziale.
Il giudice, nella seduta odierna, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Il provvedimento di autotutela emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 10 giugno
2024 ha, infatti, rimosso parzialmente l'atto impugnato, recependo le doglianze del ricorrente circa l'applicazione della tassa fissa in luogo di quella proporzionale. Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, questo Giudice deve applicare il principio della
"soccombenza virtuale". Risulta dagli atti che l'Ufficio ha proceduto all'annullamento parziale dell'avviso solo dopo l'instaurazione del contenzioso, nonostante il contribuente avesse già sollecitato il riesame in via amministrativa fornendo la prova della preesistenza della servitù. L'originaria pretesa tributaria basata su una tassazione proporzionale deve ritenersi palesemente infondata, atteso che la sentenza civile oggetto di registrazione si limitava ad accertare un diritto già esistente in virtù di titoli risalenti nel tempo, senza produrre alcun effetto traslativo o costitutivo di ricchezza ai fini del registro.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. V, n. 6405/2021), la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non esime il giudice dal valutare la fondatezza originaria della pretesa ai fini delle spese. Nel caso di specie, l'errore interpretativo dell'Ufficio ha reso necessaria l'assistenza legale. Non sussistono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, attesa la condotta dell'Amministrazione che ha riconosciuto le ragioni del contribuente solo in pendenza di giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate come in dispositivo. Si dispone, come richiesto in ricorso, la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del
Contributo Unificato se versato, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico