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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34928/2024 promossa da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , CP_1 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, ,
[...] CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17 [...]
, , , CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
[...
, , , Controparte_22 CP_23 CP_24 Controparte_25 [...]
, , , , CP_26 Controparte_27 CP_28 Controparte_29
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32 [...]
, , , CP_33 Controparte_34 Controparte_35 Controparte_36
, , ,
[...] Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39 CP_40
[...]
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[...] [...]
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[...]
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[...] Controparte_41 CP_42 Controparte_43 CP_44
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[...] Controparte_45 CP_46 Controparte_47 CP_48
, , , , CP_49 Parte_26 CP_50 Controparte_51 CP_52
, ,
[...] CP_53 Controparte_54 Controparte_55 CP_56
, , , , ,
[...] CP_57 CP_58 CP_59 Controparte_60
, , , , Controparte_61 CP_62 CP_63 Controparte_64 [...]
, , , , CP_65 Controparte_66 CP_29 CP_67 CP_68
, , CP_69 CP_70 CP_71 CP_72 Parte_27
[.
, , rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella Parte_28
- parte attrice - nei confronti di in persona del Presidente del Consiglio dei mini- Controparte_73 stri in carica pro tempore, e , in Controparte_74 persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Milano
- parte convenuta -
e di in persona del Presidente della Giunta regionale in carica pro tem- Controparte_75 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale
- parte convenuta -
e con l'intervento di e in persona dei rispettivi legali Controparte_76 Controparte_77 rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Lazare-David Vittone
AS, VA CI e ND BA
- terze chiamate -
Oggetto: altre ipotesi responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23.09.2025 e di seguito trascritte:
Per parte attrice
2 “Piaccia all'Ill.mo. Giudice Monocratico, contrariis reiectis, accertate le violazioni indicate nel presente atto da parte dei convenuti,
- ordinare ai predetti di adottare le misure necessarie e previste in ordine all'obbligo infor- mativo del pubblico previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché di adottare i piani e le misure per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici, per il persegui- mento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e di adottare, altresì, i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata;
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori di una penale, in favore di ciascun attore, nella misura ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimo- niale ex art. 2043 e 2059 c.c., nonché per la violazione della normativa interna e comunita- ria indicate in atti, a qualsiasi titolo e/o ragione, subito dagli attori da liquidarsi in via equi- tativa, nella misura e secondo i parametri indicati in atti o in quelli differenti ritenuti di giu- stizia per ciascun attore, in relazione al periodo di danno dedotto in atti, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.
Il tutto oltre ad interessi legali e/o compensativi ex art. 1284, comma 4, c.c e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero Controparte_74
[...]
“Dichiarare le domande inammissibili per difetto di giurisdizione o per difetto di legittima- zione attiva degli attori e passiva delle amministrazioni esponenti;
in subordine, dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Milano
e rimettere la causa a quello di Roma;
in ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande in quanto le relative pretese ri- sultano prescritte e/o comunque infondate, anche per difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali evocate in giudizio.
In ogni caso condannare gli attori alla rifusione delle competenze difensive”.
3 Per Controparte_75
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrarjis rejectis,
- in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione assoluto di giurisdizione
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministra- tivo
- in subordine: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda prima domanda di cui all'atto di citazione;
per i motivi illustrati nel presente atto;
- in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_75
-autorizzarsi la chiamata in causa in garanzia ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269
c.p.c. mediante citazione, differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo chiamato in garanzia nel rispetto dei termini di cui all'art.166 cpc. e/o assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario ai sensi di legge della Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_76 sede legale in Mogliano Veneto (TV), CAP 31021, via Marocchesa, n. 14, la Compagnia di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_78
Sallustiana, n. 51, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_77
C
, con sede legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna, in qualità di compagnie assicu- ratrici della Controparte_75
Nel merito dichiarare prescritte tutte le domande proposte;
in subordine, dichiarare prescritta la do- manda con riferimento al periodo antecedente i cinque anni dalla notifica dell'atto di cita- zione, ossia il 13 settembre 2024
- respingere le domande proposte perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori e degli intervenuti e nella denegata ipotesi che venga riconosciuta una qualche re- sponsabilità per qualsivoglia titolo o ragione in capo alla , accer- Controparte_75 tato e dichiarato l'obbligo delle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante di tenere indenne e manlevare la in merito alle domande svolte dagli at- Controparte_75 tori e dagli intervenuti, condannare le stesse compagnie, ciascuna secondo la propria quota,
4 al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'Amministrazione ai medesimi, con piena liberazione di quest'ultima e al pagamento, altresì, delle spese legali sostenute dall'Amministrazione per le proprie difese nel presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per e Controparte_76 Controparte_77
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese, previo ogni opportuno accertamento, nel merito: in via pregiudiziale:
– dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione su tutte le domande proposte dagli Attori per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito:
– in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di sic- Controparte_75 come infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
– in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle do- mande risarcitorie svolte dagli Attori a carico della accertare e dichia- Controparte_75 rare l'inoperatività della Polizza invocata da per le ragioni esposte in Controparte_75 atti;
– in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Polizza invocata da fosse ritenuta operante, quantificare l'importo eventualmente dovuto Controparte_75 dalle comparenti assicurazioni in forza del contratto assicurativo, in ragione delle rispettive quote di coassicurazione per le sole annualità per cui il rischio è stato assicurato da ciascu- na, previo accertamento e tenuto conto della sola quota di responsabilità della
[...]
escluso qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri enti convenuti, facendo CP_75 applicazione delle clausole di franchigia e nei limiti del massimale per sinistro e per ciascun anno, o nei limiti di quello eventualmente residuo in caso di erosione dello stesso massima- le per altri sinistri per ciascun anno;
– il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio la il Controparte_73 Controparte_74
e la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei dan-
[...] Controparte_75 ni non patrimoniali derivati dalla violazione degli obblighi concernenti il rispetto dei limiti di concentrazione nell'aria di PM10 e NO2, definiti a livello comunitario dalla direttiva
2008/50/CE e dalla normativa nazionale di recepimento di cui al d.lgs. n. 155/2010.
Esponevano, in particolare, che:
- la direttiva 2008/50/CE obbliga gli Stati Membri ad adottare misure volte a ridurre entro limiti prestabiliti le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi, tra cui il PM10 e il NO2, e comunque a limitare quanto più possibile i relativi periodi di superamento, con la conse- guenza che la mancata adozione o inefficace attuazione delle suddette misure dà luogo a violazione della direttiva medesima;
CP_
- l' non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva, avendo omesso di adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni inquinanti, consentendo così il superamen- to dei valori soglia di concentrazione di PM10 e NO2, rispettivamente, per i periodi
01.01.2008-31.12.2017 e 01.01.2010- 31.12.2018 “in relazione ai relativi periodi di residenza per ciascun attore negli agglomerati interessati”;
- l'inadempimento dello Stato italiano è comprovato da tre procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei suoi confronti, aventi ad oggetto: (i) la violazione dell'art. 13, comma 1 e Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per l'asserito “travalicamento dei limiti delle particelle inquinanti nelle zone interessate”, e dell'art. 23, comma 1 e Allegato
XV, lettera A, della direttiva, per la presunta inosservanza dell'“obbligo di adottare misure appropriate per garantire l'osservanza del limite delle particelle PM10 nell'aria”; (ii) la viola- zione degli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE per “mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni
Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana” e la “mancata attuazione di CP_75 misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in partico- lare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile)”; (iii) il superamento dei valori soglia di concentrazione di PM10 e PM2,5, dal 2015 ad oggi, in numerose città
6 della pianura padana, e la mancata adozione di misure “sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile”;
- le contestazioni formulate dalla Commissione nelle procedure sub (i) e (ii) sono state con- fermate da due sentenze della Corte di Giustizia Europea (quella del 10 novembre 2020 nella causa C644/18 e quella del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19) le quali hanno evi- denziato chiaramente che gli Stati membri devono rispettare i limiti di qualità dell'aria stabi- liti dalla normativa europea, sicché “quando un paese non rispetta tali limiti, si configura una violazione delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE e, di conseguenza, dei diritti dei cittadini all'ambiente salubre”;
- l'infrazione dell'Italia, quanto al superamento dei valori soglia di PM10 e NO2, si è tradot- ta in una violazione anche della relativa normativa di recepimento, vale a dire del d.lgs. n.
155/2010;
- l'Italia ha altresì omesso di predisporre i “Piani e le misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto” e i “Piani per la riduzione del rischio di superamento ei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” in ossequio ai requisiti previsti dagli artt.
9 -10 del- la Direttiva 2008/50/CE, con ciò violando sia l'art. 1 della Direttiva 2008/50/CE, sia l'art. 18 d.lgs. n. 155/2010 in materia di informativa al pubblico sull'attività degli enti preposti alla tutela ambientale.
Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano: (a) di ordinare agli enti convenuti di adotta- re le misure necessarie e previste in ordine all'obbligo informativo del pubblico previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, i piani e le misure per ottenere la conformità ai va- lori limite e ai livelli critici, per il perseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata;
(b) di condannarli, in solido tra loro, al pagamento in loro favore di una penale, nella misura ritenuta di giusti- zia, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
(c) di condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., nonché per la violazione della normativa interna e comunitaria, da liquidare in via equitativa, oltre interes- si e rivalutazione monetaria.
7 2. – Le parti convenute si costituivano sollevando diverse eccezioni pregiudiziali e prelimi- nari e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande svolte nei loro confronti.
Su istanza di veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_75 Controparte_76
e le quali, costituendosi con unica comparsa, eccepi-
[...] Controparte_77 vano il difetto assoluto di giurisdizione e, nel merito, invocavano il rigetto delle domande proposte contro l'assicurata, assumendo in ogni caso l'inoperatività della polizza.
3. – All'udienza del 23.09.2025, esaminate le memorie integrative, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c.
4. – Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di competenza territoriale sollevate dalle convenute e dalle terze chiamate.
Sin dall'atto introduttivo parte attrice ha dichiarato che l'azione promossa in questa sede “è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte dello Stato e delle Regioni degli obblighi concernenti i valori limite posti dal d.lgs. n. 155/2010 di recepimento della Direttiva
2008/50/CE che hanno imposto agli Stati membri di garantire la “qualità dell'aria ambiente” mediante il rispetto di valori limite specificatamente determinati” (ag. 18 dell'atto di citazione).
L'intero atto di citazione e la prima memoria integrativa sono in effetti incentrati sulla re- sponsabilità dello Stato italiano e della per la mancata adozione di effi- Controparte_75 caci misure di contenimento delle emissioni inquinanti, sulle conseguenze di carattere risar- citorio derivanti da dette omissioni in termini di danno non patrimoniale ex artt. 2043 e
2059 c.c. e sulla relativa traduzione in un equivalente monetario.
In sede di conclusioni parte attrice ha tuttavia svolto due tipologie di domande: da un lato, ha chiesto al Tribunale di imporre alle parti convenute di adottare le misure necessarie per dare attuazione agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed eurounitaria nonché di “adottare i piani e le misure per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici, per il perseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e di adottare, altresì, i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in que- stione e di limitarne la durata”, con fissazione di adeguata penale;
dall'altro, ha chiesto la con- danna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi in via equitativa.
Tali domande vanno analizzate separatamente.
5. – La prima domanda non ha natura risarcitoria.
8 Attraverso di essa gli attori non fanno valere il diritto al risarcimento dei danni provocati dall'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi illeciti o dalla mancata o ineffi- cace attuazione di misure imposte da direttive europee, ma invocano una pronuncia di con- danna dello Stato e della Regione ad un facere, ossia ad adottare qualsivoglia misura o prov- vedimento idoneo a provocare l'abbattimento delle emissioni sul territorio italiano (e in particolar modo sul territorio lombardo) e a prevenire, quindi, la lesione di diritti fonda- mentali della popolazione residente, secondo linee di indirizzo espresse dalla normativa eu- rounitaria.
Il sindacato sulle modalità di esercizio, da parte delle autorità statuali e regionali, dei poteri e delle prerogative in tema di politica ambientale e l'accertamento di eventuali violazioni di obblighi e vincoli posti a tutela di diritti fondamentali della persona non sono perciò stru- mentali all'esercizio di pretese risarcitorie, ma mirano piuttosto a sollecitare una pronuncia giudiziale che imponga alle suddette autorità di assicurare la corretta attuazione del diritto europeo attraverso l'adozione di atti legislativi, regolamentari e amministrativi non meglio specificati.
In tal modo si sollecita però un intervento del giudice non consentito in un assetto costitu- zionale, come quello italiano, fondato sulla separazione dei poteri e sulla conseguente pre- clusione per l'autorità giudiziaria di assumere funzioni riservate agli organi legislativi e alle autorità di governo.
In una vicenda analoga a quella qui esaminata il Tribunale di Roma ha già avuto modo di rimarcare che l'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti in grado di ridurre le emissioni nocive e i livelli di inquinamento costituisce espressione della funzione di indiriz- zo politico “consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento cli- matico antropogenico”. Le decisioni riguardanti le modalità e i tempi di gestione di tale feno- meno, infatti, “comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi- benefici nei più vari settori della vita della collettività umana [che] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e [che] non sono sanzionabili” in un giudizio risarcitorio, non potendosi ritenere sussistente “una obbligazione (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori” (Trib. Roma 26 febbraio 2024, n. 39415, pag. 12 della motivazione).
9 È perciò evidente che una domanda come quella proposta in questa sede si pone oltre i li- miti della giurisdizione in quanto mira ad incidere direttamente sulle scelte politiche dello
Stato e delle Regioni per il raggiungimento di obiettivi assunti a livello europeo.
Una simile domanda è quindi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
6. – La seconda domanda ha invece ad oggetto la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da ciascuno degli attori.
Alla base della richiesta vi è sempre l'ipotizzata responsabilità dello Stato italiano e della per la mancata adozione di efficaci misure di contenimento delle emis- Controparte_75 sioni inquinanti, da cui sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli da ristorare per equivalente e con liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
6.1. – In tale contesto, il compito affidato al giudice consiste nel verificare se le fonti eu- rounitarie e interne – anche di rango costituzionale – invocate dagli attori risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico delle parti convenute, tale da fon- dare una responsabilità extracontrattuale delle stesse e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento dei danni arrecati ai singoli.
In quest'ottica, come recentemente precisato da Cass. Sez. Un. n. 20381/2025, “deve innan- zitutto escludersi che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un'invasione della sfera riservata al potere legislativo, configurabile peraltro […] soltanto quando il giudice ordinario o speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (cfr. Cass., Sez. Un., 26/12/2024, n. 34499; 9/07/2024,
n. 18722; 26/11/2021, n. 36899), e non anche quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una comu- ne azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legi- slativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura poli- tica dello atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata (cfr. Cass.,
Sez. Un., 24/11/2021, n. 36373)”.
Quanto al difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, è sufficiente osservare che tale di- fetto, in quanto configurabile soltanto nell'ipotesi in cui si sostenga l'impossibilità di indivi- duare nell'ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, non dà luogo ad una questione di giurisdizione ma ad una questione di merito, la cui soluzione è demandata al giudice adìto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20381/2025 cit., che ri- chiama Cass., Sez. Un., 27/03/2023, n. 8675; 16/01/2015, n. 647; 4/08/2010, n. 18052).
10 Deve pertanto ritenersi che la giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria proposta da- gli odierni attori spetti all'autorità giudiziaria italiana e, in particolare, al giudice ordinario, in conformità all'orientamento secondo cui “spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa ado- zione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quan- to l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo”
(Cass. Sez. Un. 23/02/2023, n. 5668).
Nel caso in esame, infatti, gli attori hanno agito contro lo Stato italiano e gli altri enti con- venuti lamentando sì un'inerzia relativa all'emissione dei provvedimenti necessari per la tu- tela dell'ambiente dall'inquinamento, ma chiedendo, nella sostanza, il risarcimento del dan- no alla salute e alla vita di relazione da loro subìti in conseguenza di quella inerzia.
Al fondamento della domanda vi è quindi una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degrada- bile ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario (così, testualmente, Cass. n. 5668/2023 cit., in motivazione).
6.2. – Su tale domanda il Tribunale adito è tuttavia privo di competenza territoriale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in merito alle domande risarcitorie da inadempimento da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, l'ufficio giudiziario competente è il Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della pubblica amministrazione nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un com- portamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti;
in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del “forum destinatae solutionis”, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere in- dividuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella ri- masta inadempiuta da cui la prima trae fondamento (cfr.. Cass. n. 17852/2020; Cass. n.
24353/2016; Cass. n. 3869/2014).
Nel caso in esame, l'obbligazione dello Stato italiano nei confronti degli attori sarebbe sorta in Roma ed è a Roma che avrebbe dovuto essere adempiuta, mediante l'attività legislativa e/o provvedimentale necessaria per dare attuazione alla direttiva europea.
11 Ai fini della determinazione della competenza è poi irrilevante, come già detto, che la do- manda risarcitoria sia stata proposta anche contro un altro soggetto (i.e. Regione Lombar- dia), essendo pacifico che “in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” (cfr.
Cass. n. 3869/2014 cit., che richiama Cass. n. 20361/2011; conformi le citate Cass n.
17852/2020 e Cass. n. 24353/2016).
Pertanto, in conformità ai principi appena richiamati e in accoglimento dell'eccezione pre- giudiziale tempestivamente sollevata dalla difesa erariale, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma.
7. – In conclusione, le domande formulate ai capi 1) e 2) dell'atto di citazione vanno dichia- rate inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, mentre rispetto alla domanda risarci- toria formulata al capo 3) la competenza va declinata in favore del Tribunale di Roma.
8. – Le peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda processuale e le diverse so- luzioni sinora offerte dalla giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibili le domande formulate ai capi 1) e 2) dell'atto di citazione per difetto assoluto di giurisdizione;
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Roma rispetto alla domanda risarcitoria formulata al capo 3) dell'atto di citazione e assegna termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 34928/2024 promossa da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , CP_1 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, ,
[...] CP_14 CP_15 Controparte_16 CP_17 [...]
, , , CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
[...
, , , Controparte_22 CP_23 CP_24 Controparte_25 [...]
, , , , CP_26 Controparte_27 CP_28 Controparte_29
, , CP_30 Controparte_31 Controparte_32 [...]
, , , CP_33 Controparte_34 Controparte_35 Controparte_36
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[...] Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39 CP_40
[...]
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[...] Controparte_41 CP_42 Controparte_43 CP_44
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[...] Controparte_45 CP_46 Controparte_47 CP_48
, , , , CP_49 Parte_26 CP_50 Controparte_51 CP_52
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[...] CP_53 Controparte_54 Controparte_55 CP_56
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[...] CP_57 CP_58 CP_59 Controparte_60
, , , , Controparte_61 CP_62 CP_63 Controparte_64 [...]
, , , , CP_65 Controparte_66 CP_29 CP_67 CP_68
, , CP_69 CP_70 CP_71 CP_72 Parte_27
[.
, , rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella Parte_28
- parte attrice - nei confronti di in persona del Presidente del Consiglio dei mini- Controparte_73 stri in carica pro tempore, e , in Controparte_74 persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Milano
- parte convenuta -
e di in persona del Presidente della Giunta regionale in carica pro tem- Controparte_75 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale
- parte convenuta -
e con l'intervento di e in persona dei rispettivi legali Controparte_76 Controparte_77 rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Lazare-David Vittone
AS, VA CI e ND BA
- terze chiamate -
Oggetto: altre ipotesi responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23.09.2025 e di seguito trascritte:
Per parte attrice
2 “Piaccia all'Ill.mo. Giudice Monocratico, contrariis reiectis, accertate le violazioni indicate nel presente atto da parte dei convenuti,
- ordinare ai predetti di adottare le misure necessarie e previste in ordine all'obbligo infor- mativo del pubblico previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché di adottare i piani e le misure per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici, per il persegui- mento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e di adottare, altresì, i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata;
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori di una penale, in favore di ciascun attore, nella misura ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimo- niale ex art. 2043 e 2059 c.c., nonché per la violazione della normativa interna e comunita- ria indicate in atti, a qualsiasi titolo e/o ragione, subito dagli attori da liquidarsi in via equi- tativa, nella misura e secondo i parametri indicati in atti o in quelli differenti ritenuti di giu- stizia per ciascun attore, in relazione al periodo di danno dedotto in atti, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.
Il tutto oltre ad interessi legali e/o compensativi ex art. 1284, comma 4, c.c e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero Controparte_74
[...]
“Dichiarare le domande inammissibili per difetto di giurisdizione o per difetto di legittima- zione attiva degli attori e passiva delle amministrazioni esponenti;
in subordine, dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Milano
e rimettere la causa a quello di Roma;
in ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande in quanto le relative pretese ri- sultano prescritte e/o comunque infondate, anche per difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali evocate in giudizio.
In ogni caso condannare gli attori alla rifusione delle competenze difensive”.
3 Per Controparte_75
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrarjis rejectis,
- in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione assoluto di giurisdizione
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministra- tivo
- in subordine: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda prima domanda di cui all'atto di citazione;
per i motivi illustrati nel presente atto;
- in via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_75
-autorizzarsi la chiamata in causa in garanzia ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269
c.p.c. mediante citazione, differendo la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo chiamato in garanzia nel rispetto dei termini di cui all'art.166 cpc. e/o assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario ai sensi di legge della Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_76 sede legale in Mogliano Veneto (TV), CAP 31021, via Marocchesa, n. 14, la Compagnia di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_78
Sallustiana, n. 51, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_77
C
, con sede legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna, in qualità di compagnie assicu- ratrici della Controparte_75
Nel merito dichiarare prescritte tutte le domande proposte;
in subordine, dichiarare prescritta la do- manda con riferimento al periodo antecedente i cinque anni dalla notifica dell'atto di cita- zione, ossia il 13 settembre 2024
- respingere le domande proposte perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori e degli intervenuti e nella denegata ipotesi che venga riconosciuta una qualche re- sponsabilità per qualsivoglia titolo o ragione in capo alla , accer- Controparte_75 tato e dichiarato l'obbligo delle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante di tenere indenne e manlevare la in merito alle domande svolte dagli at- Controparte_75 tori e dagli intervenuti, condannare le stesse compagnie, ciascuna secondo la propria quota,
4 al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'Amministrazione ai medesimi, con piena liberazione di quest'ultima e al pagamento, altresì, delle spese legali sostenute dall'Amministrazione per le proprie difese nel presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per e Controparte_76 Controparte_77
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese, previo ogni opportuno accertamento, nel merito: in via pregiudiziale:
– dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione su tutte le domande proposte dagli Attori per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito:
– in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di sic- Controparte_75 come infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
– in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle do- mande risarcitorie svolte dagli Attori a carico della accertare e dichia- Controparte_75 rare l'inoperatività della Polizza invocata da per le ragioni esposte in Controparte_75 atti;
– in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Polizza invocata da fosse ritenuta operante, quantificare l'importo eventualmente dovuto Controparte_75 dalle comparenti assicurazioni in forza del contratto assicurativo, in ragione delle rispettive quote di coassicurazione per le sole annualità per cui il rischio è stato assicurato da ciascu- na, previo accertamento e tenuto conto della sola quota di responsabilità della
[...]
escluso qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri enti convenuti, facendo CP_75 applicazione delle clausole di franchigia e nei limiti del massimale per sinistro e per ciascun anno, o nei limiti di quello eventualmente residuo in caso di erosione dello stesso massima- le per altri sinistri per ciascun anno;
– il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio la il Controparte_73 Controparte_74
e la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei dan-
[...] Controparte_75 ni non patrimoniali derivati dalla violazione degli obblighi concernenti il rispetto dei limiti di concentrazione nell'aria di PM10 e NO2, definiti a livello comunitario dalla direttiva
2008/50/CE e dalla normativa nazionale di recepimento di cui al d.lgs. n. 155/2010.
Esponevano, in particolare, che:
- la direttiva 2008/50/CE obbliga gli Stati Membri ad adottare misure volte a ridurre entro limiti prestabiliti le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi, tra cui il PM10 e il NO2, e comunque a limitare quanto più possibile i relativi periodi di superamento, con la conse- guenza che la mancata adozione o inefficace attuazione delle suddette misure dà luogo a violazione della direttiva medesima;
CP_
- l' non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva, avendo omesso di adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni inquinanti, consentendo così il superamen- to dei valori soglia di concentrazione di PM10 e NO2, rispettivamente, per i periodi
01.01.2008-31.12.2017 e 01.01.2010- 31.12.2018 “in relazione ai relativi periodi di residenza per ciascun attore negli agglomerati interessati”;
- l'inadempimento dello Stato italiano è comprovato da tre procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei suoi confronti, aventi ad oggetto: (i) la violazione dell'art. 13, comma 1 e Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per l'asserito “travalicamento dei limiti delle particelle inquinanti nelle zone interessate”, e dell'art. 23, comma 1 e Allegato
XV, lettera A, della direttiva, per la presunta inosservanza dell'“obbligo di adottare misure appropriate per garantire l'osservanza del limite delle particelle PM10 nell'aria”; (ii) la viola- zione degli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE per “mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni
Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana” e la “mancata attuazione di CP_75 misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in partico- lare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile)”; (iii) il superamento dei valori soglia di concentrazione di PM10 e PM2,5, dal 2015 ad oggi, in numerose città
6 della pianura padana, e la mancata adozione di misure “sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile”;
- le contestazioni formulate dalla Commissione nelle procedure sub (i) e (ii) sono state con- fermate da due sentenze della Corte di Giustizia Europea (quella del 10 novembre 2020 nella causa C644/18 e quella del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19) le quali hanno evi- denziato chiaramente che gli Stati membri devono rispettare i limiti di qualità dell'aria stabi- liti dalla normativa europea, sicché “quando un paese non rispetta tali limiti, si configura una violazione delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE e, di conseguenza, dei diritti dei cittadini all'ambiente salubre”;
- l'infrazione dell'Italia, quanto al superamento dei valori soglia di PM10 e NO2, si è tradot- ta in una violazione anche della relativa normativa di recepimento, vale a dire del d.lgs. n.
155/2010;
- l'Italia ha altresì omesso di predisporre i “Piani e le misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto” e i “Piani per la riduzione del rischio di superamento ei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” in ossequio ai requisiti previsti dagli artt.
9 -10 del- la Direttiva 2008/50/CE, con ciò violando sia l'art. 1 della Direttiva 2008/50/CE, sia l'art. 18 d.lgs. n. 155/2010 in materia di informativa al pubblico sull'attività degli enti preposti alla tutela ambientale.
Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano: (a) di ordinare agli enti convenuti di adotta- re le misure necessarie e previste in ordine all'obbligo informativo del pubblico previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, i piani e le misure per ottenere la conformità ai va- lori limite e ai livelli critici, per il perseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata;
(b) di condannarli, in solido tra loro, al pagamento in loro favore di una penale, nella misura ritenuta di giusti- zia, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
(c) di condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., nonché per la violazione della normativa interna e comunitaria, da liquidare in via equitativa, oltre interes- si e rivalutazione monetaria.
7 2. – Le parti convenute si costituivano sollevando diverse eccezioni pregiudiziali e prelimi- nari e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande svolte nei loro confronti.
Su istanza di veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_75 Controparte_76
e le quali, costituendosi con unica comparsa, eccepi-
[...] Controparte_77 vano il difetto assoluto di giurisdizione e, nel merito, invocavano il rigetto delle domande proposte contro l'assicurata, assumendo in ogni caso l'inoperatività della polizza.
3. – All'udienza del 23.09.2025, esaminate le memorie integrative, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c.
4. – Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di competenza territoriale sollevate dalle convenute e dalle terze chiamate.
Sin dall'atto introduttivo parte attrice ha dichiarato che l'azione promossa in questa sede “è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte dello Stato e delle Regioni degli obblighi concernenti i valori limite posti dal d.lgs. n. 155/2010 di recepimento della Direttiva
2008/50/CE che hanno imposto agli Stati membri di garantire la “qualità dell'aria ambiente” mediante il rispetto di valori limite specificatamente determinati” (ag. 18 dell'atto di citazione).
L'intero atto di citazione e la prima memoria integrativa sono in effetti incentrati sulla re- sponsabilità dello Stato italiano e della per la mancata adozione di effi- Controparte_75 caci misure di contenimento delle emissioni inquinanti, sulle conseguenze di carattere risar- citorio derivanti da dette omissioni in termini di danno non patrimoniale ex artt. 2043 e
2059 c.c. e sulla relativa traduzione in un equivalente monetario.
In sede di conclusioni parte attrice ha tuttavia svolto due tipologie di domande: da un lato, ha chiesto al Tribunale di imporre alle parti convenute di adottare le misure necessarie per dare attuazione agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale ed eurounitaria nonché di “adottare i piani e le misure per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici, per il perseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi a lungo termine, e di adottare, altresì, i piani d'azione nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme, al fine di ridurre il rischio in que- stione e di limitarne la durata”, con fissazione di adeguata penale;
dall'altro, ha chiesto la con- danna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi in via equitativa.
Tali domande vanno analizzate separatamente.
5. – La prima domanda non ha natura risarcitoria.
8 Attraverso di essa gli attori non fanno valere il diritto al risarcimento dei danni provocati dall'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi illeciti o dalla mancata o ineffi- cace attuazione di misure imposte da direttive europee, ma invocano una pronuncia di con- danna dello Stato e della Regione ad un facere, ossia ad adottare qualsivoglia misura o prov- vedimento idoneo a provocare l'abbattimento delle emissioni sul territorio italiano (e in particolar modo sul territorio lombardo) e a prevenire, quindi, la lesione di diritti fonda- mentali della popolazione residente, secondo linee di indirizzo espresse dalla normativa eu- rounitaria.
Il sindacato sulle modalità di esercizio, da parte delle autorità statuali e regionali, dei poteri e delle prerogative in tema di politica ambientale e l'accertamento di eventuali violazioni di obblighi e vincoli posti a tutela di diritti fondamentali della persona non sono perciò stru- mentali all'esercizio di pretese risarcitorie, ma mirano piuttosto a sollecitare una pronuncia giudiziale che imponga alle suddette autorità di assicurare la corretta attuazione del diritto europeo attraverso l'adozione di atti legislativi, regolamentari e amministrativi non meglio specificati.
In tal modo si sollecita però un intervento del giudice non consentito in un assetto costitu- zionale, come quello italiano, fondato sulla separazione dei poteri e sulla conseguente pre- clusione per l'autorità giudiziaria di assumere funzioni riservate agli organi legislativi e alle autorità di governo.
In una vicenda analoga a quella qui esaminata il Tribunale di Roma ha già avuto modo di rimarcare che l'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti in grado di ridurre le emissioni nocive e i livelli di inquinamento costituisce espressione della funzione di indiriz- zo politico “consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento cli- matico antropogenico”. Le decisioni riguardanti le modalità e i tempi di gestione di tale feno- meno, infatti, “comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi- benefici nei più vari settori della vita della collettività umana [che] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e [che] non sono sanzionabili” in un giudizio risarcitorio, non potendosi ritenere sussistente “una obbligazione (di natura civile coercibile da parte del singolo) di ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori” (Trib. Roma 26 febbraio 2024, n. 39415, pag. 12 della motivazione).
9 È perciò evidente che una domanda come quella proposta in questa sede si pone oltre i li- miti della giurisdizione in quanto mira ad incidere direttamente sulle scelte politiche dello
Stato e delle Regioni per il raggiungimento di obiettivi assunti a livello europeo.
Una simile domanda è quindi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
6. – La seconda domanda ha invece ad oggetto la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da ciascuno degli attori.
Alla base della richiesta vi è sempre l'ipotizzata responsabilità dello Stato italiano e della per la mancata adozione di efficaci misure di contenimento delle emis- Controparte_75 sioni inquinanti, da cui sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli da ristorare per equivalente e con liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
6.1. – In tale contesto, il compito affidato al giudice consiste nel verificare se le fonti eu- rounitarie e interne – anche di rango costituzionale – invocate dagli attori risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico delle parti convenute, tale da fon- dare una responsabilità extracontrattuale delle stesse e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento dei danni arrecati ai singoli.
In quest'ottica, come recentemente precisato da Cass. Sez. Un. n. 20381/2025, “deve innan- zitutto escludersi che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un'invasione della sfera riservata al potere legislativo, configurabile peraltro […] soltanto quando il giudice ordinario o speciale non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete (cfr. Cass., Sez. Un., 26/12/2024, n. 34499; 9/07/2024,
n. 18722; 26/11/2021, n. 36899), e non anche quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una comu- ne azione risarcitoria, ancorché fondata sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legi- slativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura poli- tica dello atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata (cfr. Cass.,
Sez. Un., 24/11/2021, n. 36373)”.
Quanto al difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, è sufficiente osservare che tale di- fetto, in quanto configurabile soltanto nell'ipotesi in cui si sostenga l'impossibilità di indivi- duare nell'ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, non dà luogo ad una questione di giurisdizione ma ad una questione di merito, la cui soluzione è demandata al giudice adìto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20381/2025 cit., che ri- chiama Cass., Sez. Un., 27/03/2023, n. 8675; 16/01/2015, n. 647; 4/08/2010, n. 18052).
10 Deve pertanto ritenersi che la giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria proposta da- gli odierni attori spetti all'autorità giudiziaria italiana e, in particolare, al giudice ordinario, in conformità all'orientamento secondo cui “spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa ado- zione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quan- to l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo”
(Cass. Sez. Un. 23/02/2023, n. 5668).
Nel caso in esame, infatti, gli attori hanno agito contro lo Stato italiano e gli altri enti con- venuti lamentando sì un'inerzia relativa all'emissione dei provvedimenti necessari per la tu- tela dell'ambiente dall'inquinamento, ma chiedendo, nella sostanza, il risarcimento del dan- no alla salute e alla vita di relazione da loro subìti in conseguenza di quella inerzia.
Al fondamento della domanda vi è quindi una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degrada- bile ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario (così, testualmente, Cass. n. 5668/2023 cit., in motivazione).
6.2. – Su tale domanda il Tribunale adito è tuttavia privo di competenza territoriale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in merito alle domande risarcitorie da inadempimento da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, l'ufficio giudiziario competente è il Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della pubblica amministrazione nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un com- portamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti;
in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del “forum destinatae solutionis”, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere in- dividuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella ri- masta inadempiuta da cui la prima trae fondamento (cfr.. Cass. n. 17852/2020; Cass. n.
24353/2016; Cass. n. 3869/2014).
Nel caso in esame, l'obbligazione dello Stato italiano nei confronti degli attori sarebbe sorta in Roma ed è a Roma che avrebbe dovuto essere adempiuta, mediante l'attività legislativa e/o provvedimentale necessaria per dare attuazione alla direttiva europea.
11 Ai fini della determinazione della competenza è poi irrilevante, come già detto, che la do- manda risarcitoria sia stata proposta anche contro un altro soggetto (i.e. Regione Lombar- dia), essendo pacifico che “in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” (cfr.
Cass. n. 3869/2014 cit., che richiama Cass. n. 20361/2011; conformi le citate Cass n.
17852/2020 e Cass. n. 24353/2016).
Pertanto, in conformità ai principi appena richiamati e in accoglimento dell'eccezione pre- giudiziale tempestivamente sollevata dalla difesa erariale, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma.
7. – In conclusione, le domande formulate ai capi 1) e 2) dell'atto di citazione vanno dichia- rate inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, mentre rispetto alla domanda risarci- toria formulata al capo 3) la competenza va declinata in favore del Tribunale di Roma.
8. – Le peculiarità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda processuale e le diverse so- luzioni sinora offerte dalla giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibili le domande formulate ai capi 1) e 2) dell'atto di citazione per difetto assoluto di giurisdizione;
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Roma rispetto alla domanda risarcitoria formulata al capo 3) dell'atto di citazione e assegna termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
12