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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12213/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONELLI ANGELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONELLI ANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI MONICA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. MURRI N. 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 26.9.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
1. disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione della Persona_1 stessa presso l'abitazione del padre in UO sul Senio, Via Verdi N. 2;
2. in merito alle visite materne disporre che la madre possa vedere la figlia minore con le seguenti modalità: pagina 1 di 12 - a fine settimana alternati recandosi presso l'abitazione della zia materna ove la minore pernotterà dal venerdì alla domenica, e possa vedere la madre, sempre alla presenza della zia o di un adulto di riferimento della sua rete parentale che dovrà essere previamente indicato. La minore verrà accompagnata dal padre il venerdì pomeriggio dopo l'uscita dalla scuola primaria e riaccompagnata a casa del padre la domenica pomeriggio prima dell'orario di cena dalla madre sempre alla presenza di un adulto di riferimento,
- nella giornata di sabato o di domenica nei fine settimana non di sua spettanza recandosi la madre, assieme ad un adulto di riferimento in UO sul Senio;
3. in merito al mantenimento ordinario della minore disporre che la madre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia, versando al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, e sino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, un assegno mensile di €. 300,00
(trecento/00) importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT,
- disporre che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per la minore;
4. spese straordinarie al 50% così come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
5. disporre che il Servizio Sociale ASP Circondario Imolese monitori e mantenga la vigilanza sulla situazione della madre della minore;
CONVENUTA:
IN VIA PRINCIPALE
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre disciplinando il diritto di visita del padre;
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento mensile di euro 300,00 e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
DISPORRE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
AUTORIZZARE l'iscrizione di a Toscanella di Dozza (BO) nel plesso scolastico frequentato Per_1 fino a ottobre 2023.
IN SUBORDINE
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la zia, disciplinando la frequentazione con i genitori, senza obblighi di presenza di altre figure adulte quando la bimba sta con la madre e in via di ulteriore subordine, che tale ruolo sia svolto da uno dei fratelli uterini di entrambi maggiorenni. Per_1
pagina 2 di 12 DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento mensile di euro 300,00 e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
DISPORRE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
AUTORIZZARE l'iscrizione di a Toscanella di Dozza (BO) nel plesso scolastico frequentato Per_1 fino a ottobre 2023.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA
DISPORRE CTU finalizzata ad accertare le capacità genitoriali, la miglior soluzione in punto di affidamento, collocamento e frequentazione della minore, previe verifiche circa lo stato psico-fisico dei genitori, acquisite le relazioni del SerDP e richiesti loro aggiornamenti, gli esiti degli esami clinici eseguiti/eseguendi su di loro e disaminati quelli agli atti di causa, coinvolgendo la minore e la rete Per_ parentale tutta e segnatamente la prozia/o materni, i figli della signora le figlie del sig. e la Pt_1 loro madre (coniuge divorziato del sig. , nonché le insegnanti – ora e negli anni precedenti - della Pt_1 piccola e/o in breve tutto quanto utile e/o necessario a tutelare gli interessi della minore;
Per_1
DISPORRE anche il monitoraggio del nucleo familiare, in particolare effettuando visite domiciliari e sentito il personale docente.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno aggiunto quanto segue: Per_ Parte ricorrente precisa che nell'eventuale sabato o domenica in cui la signora si recherebbe a
UO non sarebbe necessario un ulteriore adulto di riferimento.
Parte ricorrente inoltre nulla oppone a che la minore pernotti direttamente presso la madre attesa la convivenza con un fratello maggiorenne.
Parte resistente dà atto di essere priva di un mezzo di trasporto e al momento anche di patente, seppur a breve si sottoporrà all'esame. Precisa, inoltre, durante la settimana termina il lavoro a Parte_2 alle ore 17:00 e che quindi è praticamente impossibile recarsi a UO in tempo utile per
[...] frequentare Per_1
Nei fine settimana invece i servizi pubblici per recarsi a UO sono praticamente inesistenti.
Tanto precisato, le parti chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione fra , nato a [...] il [...], residente in Parte_1
UO sul Senio (FI), Via Verdi, 2 pensionato, e , residente in [...], Controparte_1
pagina 3 di 12 Via Coraglia N. 30, operaia, è nata in data [...] a [...], la figlia Persona_1
Con ricorso congiunto ex art. 337 bis C.C. i genitori chiedevano al Tribunale di Bologna di
[...] disciplinare i rapporti degli stessi con la figlia secondo le modalità tra di loro concordate;
il Tribunale, con decreto N. 7592/2019, reso in data 16 novembre 2019, provvedeva in conformità a quanto richiesto dai genitori;
in particolare si prevedeva l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a decorrere dal pensionamento del padre (già avvenuto), euro 100 ulteriori, a titolo di contributo alle spese di baby sitter in considerazione delle peculiari necessità della bimba, nata prematura, visite paterne tutti i martedì e giovedì dalle 19 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 10 ogni 15 giorni, con previsione di ampliamento col crescere dell'età della bambina;
divisione al 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna, reciproco assenso al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio, anche per la minore.
Sorgevano, poi, contrasti sui tempi di visita padre-figlia, che venivano affrontati con la mediazione del
Servizio Sociale, su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sicchè, da ultimo, cioè a luglio 2023, la situazione era tale per cui la minore frequentava il padre nei fine settimana (non tutti), presso la di lui abitazione, sita in UO sul Senio (FI), essendosi significativamente ampliati i tempi di permanenza della stessa col padre, rispetto a quanto previsto dal provvedimento del 16-11-
2019.
Con ricorso depositato il 26-9-2023 il padre esponeva che, nella notte tra il 17 e 18 luglio 2023, la madre veniva trovata in un grave stato di alterazione psico-fisica e ricoverata presso l'ospedale di
Imola: la minore, per tale ragione, veniva affidata dagli Assistenti Sociali alle cure del padre che la portava presso la propria abitazione in UO sul Senio.
Da una prima relazione del Servizio Sociale, acquisita in pct il 27-10-2023, emergeva che, dopo che già una volta nel 2022 e un'altra volta nel 2021 la minore era stata trovata in auto con la madre, mentre ella guidava in stato di ebbrezza, a giugno e a luglio 2023 la madre aveva fatto accesso al PS per avere assunto un eccesso di sostanze alcoliche e benzodiazepine, la prima volta, e di sostanze alcoliche e cocaina, la seconda. Era stata quindi ricoverata al SPDC di Imola e, una volta dimessa, presa in carico dal locale CSM e SerDP, avendo peraltro ammesso un utilizzo cronico di alcol e sporadico di cocaina.
Da fine ottobre 2023 la bimba era stata collocata su indicazione del Servizio Sociale presso il padre ed inserita nella scuola dell'infanzia di UO su Senio;
le insegnanti, dalle prime informazioni acquisite, avevano notato nella minore una certa trascuratezza nell'abbigliamento, stanchezza e mancanza del materiale occorrente e avevano altresì riferito che il padre talvolta quando accompagnava o veniva a riprendere la figlia, emanava odore di alcol, e in occasione del colloquio del 15.12.2023, pagina 4 di 12 aveva gridato contro gli insegnanti che non si prendevano cura a sufficienza della bambina.
Contestualmente, il Servizio sottolineava che i genitori si stavano accordando in autonomia per le visite madre-figlia, che si svolgevano sempre alla presenza del padre, e che la zia della madre, insieme al marito, si stava rivelando una preziosa risorsa nell'aiutare il padre nell'accudimento della figlia, in quanto a volte si recava a ritirarla da scuola per trascorrere del tempo con lei e aveva espresso la disponibilità a tenerla con sé; i contatti telefonici madre-figlia si svolgevano regolarmente. All'udienza del 16-1-2024 le parti ribadivano, in particolare, che questa zia era persona di fiducia di entrambi;
il padre dichiarava che a suo parere la bimba si era inserita bene nel nuovo contesto e che, dopo qualche difficoltà iniziale, lui si sentiva pienamente in grado di occuparsene;
il Giudice, confermando in via provvisoria l'affido condiviso, conferiva al Servizio Sociale mandato di approfondire la capacità genitoriale delle parti.
Con relazione del 15-2-2024 il Servizio Sociale riferiva che la madre sembrava aderire ai percorsi sanitari;
che il padre sembrava non essersi più presentato a scuola con alito vinoso, o tenendo atteggiamenti “sopra le righe”; anzi, aveva effettuato (come era stato invero riferito nella precedente relazione) il cambio del pediatra e aveva regolarmente portato a visita la minore;
inoltre, dopo avere chiesto aiuto all'ufficio preposto, era riuscito a portare a termine con successo l'iscrizione della figlia alla ludoteca pomeridiana del mercoledì, procedimento che si era rivelato impossibile da effettuare autonomamente da parte sua a causa della concomitante iscrizione della figlia ad altra scuola materna;
la zia della madre aveva espresso la sua fiducia in entrambi i genitori riguardo alla capacità di accudimento della bimba;
sia lei che la madre avevano escluso di avere mai rilevato sintomi di assunzione esagerata di alcol da parte del padre, nelle occasioni in cui lo avevano incontrato durante le visite alla bimba;
la madre si dichiarava pronta a riavere la figlia presso di sé, rivelandosi solo in parte consapevole del pregiudizio cui aveva esposto la figlia;
la psicologa del Servizio Sociale Dott.ssa aveva iniziato ad incontrare la bimba e non aveva, allo stato, rilevato indici di Per_2 controindicazione al mantenimento del collocamento principale presso il padre, soluzione che il
Servizio, allo stato, indicava come preferibile, sebbene in via provvisoria fino al completamento delle valutazioni e dei percorsi in essere. Pertanto, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 6.5.2024, il
Giudice disponeva l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso il padre, visite materne dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, da svolgersi presso la zia materna, in territorio imolese, presso la quale la madre potrà recarsi per trascorrere del tempo con lei, alla presenza della zia o del di lei marito. Era anche posto a carico della madre l'obblio di versare la padre la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 5 di 12 Con relazione del 3.6.2024 il Servizio Sociale di Imola affermava: Per quanto concerne la madre, dagli elementi raccolti durante i colloqui e dal confronto con il Servizio Sociale, tenuto conto dei gravi accadimenti che hanno coinvolto la minore, si ritiene che ad oggi la signora mostri importanti fragilità personali che non possono non impattare sulle sue capacità genitoriali. I fattori protettivi emersi
(investimento emotivo sulla figlia, buone capacità accuditive) attualmente non appaiono in grado di contrastare i fattori di rischio (storia di vita connotata da eventi traumatici, violenza domestica subita, dipendenza patologica, diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità, meccanismi difensivi quali la minimizzazione, scarsa consapevolezza delle proprie fragilità e delle ricadute dei propri comportamenti sulla figlia, impulsività). Per quanto concerne il padre, dagli elementi raccolti durante
i colloqui e dal confronto con il Servizio Sociale, si ritiene possieda buone capacità genitoriali;
infatti i fattori protettivi emersi (investimento emotivo sulla figlia, buona rete di supporto familiare -figlie ed ex moglie-, sufficienti capacità accuditive, buona sintonizzazione emotiva con la figlia, collaborazione con i Servizi, non ostacolare la bigenitorialità) appaiono in grado di contrastare i fattori di rischio (età anagrafica, l'essere scarsamente normativo, carattere forte della figlia). Alla luce di quanto sopra, attualmente si ritiene che la collocazione presso il padre sia ancora quella maggiormente tutelante per la minore. Si ritiene indispensabile che la madre continui a mantenere una regolare frequentazione con alla presenza della zia materna. Si ritiene altresì necessario un monitoraggio dei Servizi Per_1
Sociali al fine di proseguire a verificare il perdurare dell'adeguatezza del collocamento presso il padre
e regolamentare il calendario.
Con ordinanza dell'1.7.2024 il Giudice osservava, inoltre: “E' altresì emerso che la madre, senza il consenso del padre e senza preventivamente avvisare il Servizio Sociale, ha iscritto la figlia per l'anno scolastico 2024-2025 a . Ella, inoltre, nulla ha versato al a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, non ottemperando all'ordinanza 6-5-2024. In base agli elementi acquisiti, va dunque disposto l'affido esclusivo al padre, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; in particolare, per l'anno scolastico 2023-2024, la minore va iscritta alla scuola primaria di Palazzolo sul Senio;
le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale;
SI stabilisce inoltre il collocamento prevalente della minore presso il padre con trasferimento della residenza presso di lui e conseguente passaggio di consegne dal Servizio Sociale ASP Circondario Imolese a quello di Palazzolo sul Senio”.
Con relazione del 28.11.2024 il suddetto Servizio riferiva che, all'esito di una visita domiciliare presso il padre, era risultata la piena adeguatezza dell'ambiente domestico;
da un colloquio con gli insegnanti pagina 6 di 12 era altresì emerso che la minore frequentava la scuola regolarmente, aveva un buon rendimento scolastico e un carattere socievole ed era ben inserita, che il padre – contrariamente al periodo iniziale – risultava sempre molto attento a farle svolgere regolarmente i compiti, a mandarla a scuola con tutto il materiale necessario e curata nell'igiene e nell'abbigliamento. La madre lamentava di trascorrere poco tempo con la figlia, il padre si confermava disponibile e costante nell'accompagnare la bambina per trascorrere del tempo con lei, purchè però ciò avvenisse sempre alla presenza di un altro adulto di fiducia quale la zia della madre o un fratello maggiorenne della bambina, avendo la madre due figli nati da una precedente unione, del 2005 e del 2003. Per_3 Per_4
La causa era istruita con l'acquisizione di ulteriore relazione del Servizio Sociale di UO sul
Senio, in data 9.6.2025, nella quale il Servizio confermava le buone condizioni di il suo Per_1 ottimo inserimento nel contesto scolastico e la piena adeguatezza delle cure paterne;
formulava l'intento di coinvolgere anche altri familiari della madre, quali i suoi due figli maggiorenni, al fine di ridefinire le modalità di svolgimento degli incontri madre-figlia, che continuavano a svolgersi dal venerdì alla domenica sera con accompagnamento e ritiro a cura del padre e svolgimento degli incontri a casa della zia nonché, nella giornata di domenica, a casa della madre, dove la zia la accompagna. Con relazione dell'11.6.2025 il Servizio Sociale di Imola riferiva sull'esito positivo del monitoraggio del percorso della mamma di che richiedeva però, ad avviso del Servizio, ulteriori tempi di Per_1 svolgimento, al fine del pieno recupero della capacità genitoriale;
si diceva favorevole alla permanenza di presso la madre alla domenica, e a introdurre l'accompagnamento di a UO Per_1 Per_1 da parte della madre insieme a un altro adulto di riferimento, al fine di alleggerire l'impegno del padre.
Con relazione del 28.8.2025 il Servizio Sociale di Imola riporta, in particolare, che il padre ha sottolineato la criticità dell'attuale calendario consistente nel fatto che non trascorra mai il fine
Per_1 settimana nel luogo dove vive durante la settimana, e che ciò la penalizza;
chiede, quindi, che
Per_1 trascorra con la madre fine settimana alternati, acconsentendo a che la stessa trascorra presso la madre la notte fra sabato e domenica, con la presenza di uno dei figli maggiorenni della madre stessa, e che la madre possa recarsi a UO in giornate infrasettimanali per stare con La madre fa
Per_1 presente che a causa di un incidente domestico occorso alla propria zia, è capitato che abbia
Per_1 trascorso la notte con lei e tale circostanza è stata vissuta positivamente. Il Servizio dà indicazione per l'inserimento stabile del pernotto del sabato presso la madre e per l'inserimento di uno o due giorni infrasettimanali di visita della madre alla figlia a UO, qualora si stabiliscano weekend alternati fra genitori. Dal Servizio Sociale di UO sul Senio perveniva un ultimo aggiornamento in data
29.9.2025, nel quale pure si prospettava di effettuare la permanenza presso la madre a weekend alterni in modo che anche il padre potesse trascorrere giornate festive con la figlia, con l'introduzione di visite pagina 7 di 12 materne a UO in un giorno infrasettimanale. All'udienza del 7.10.2025 dopo avere precisato le conclusioni in epigrafe riportate e depositato conclusionali e repliche, formulavano le ulteriori affermazioni pure riportate in epigrafe;
in particolare, preso atto delle relazioni recentemente depositate, la madre faceva presente, senza essere in ciò smentita dalla difesa avversaria, che nei giorni infrasettimanali ella finiva di lavorare troppo tardi per riuscire ad andare fino a UO sul Senio, trascorrere del tempo con la figlia e poi fare ritorno a casa, che ella non aveva auto né patente;
che anche nei fine settimana non avrebbe potuto recarsi a UO autonomamente in quanto non esistono mezzi di trasporto pubblici. La difesa paterna, da parte sua, faceva presente di non ritenere necessaria la presenza di un altro adulto di riferimento, qualora la madre si fosse recata, nella giornata di sabato o di domenica, a UO sul Senio per stare con e che vi era consenso paterno a Per_1 che pernottasse con la madre nel fine settimana che trascorre con lei, stante la convivenza della Per_1 stessa con i due figli maggiorenni.
Quanto all'affido della minore, la madre insiste per l'affido condiviso, sottolineando che, come da relazione in data 23.9.2025 dell'Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche di Imola, che produce, non si rilevano assunzione di stupefacenti né di alcolici, che ella è affetta da un disturbo di personalità di cluster B, ma che nel complesso la situazione clinica è buona e il tono dell'umore stabile, grazie all'assunzione costante di idonea terapia, e che si attesta che ella ha altresì intrapreso una psicoterapia con la psicologa del Serdp.
Tali circostanze, oltre al riscontro dell'andamento costantemente positivo degli incontri madre-figlia, non sono, però, sufficienti a far ritenere tutelante per la minore l'affido condiviso a entrambi i genitori.
Si osserva infatti che, anche in corso di causa, la madre ha iscritto arbitrariamente la figlia alla scuola materna a Imola, mentre la bambina era collocata in via prevalente presso il padre a UO sul
Senio, e lei la vedeva solo alla presenza di altri familiari;
che, inoltre, l'episodio del luglio 2023 che ha dato luogo all'instaurazione del presente giudizio, era stato preceduto da altri gravi fatti, in quanto già una volta nel 2022 e un'altra volta nel 2021 la minore era stata trovata in auto con la madre, mentre ella guidava in stato di ebbrezza, e a giugno e a luglio 2023 la madre aveva fatto accesso al PS per avere assunto un eccesso di sostanze alcoliche e benzodiazepine la prima volta, e di sostanze alcoliche e cocaina la seconda. Dato che, a parte quanto riferito dagli insegnanti con riferimento ai pochi mesi immediatamente successivi al collocamento della figlia presso di lui (settembre—dicembre 2023), il padre è risultato pienamente adeguato ad occuparsi della figlia, non vi è ragione di non confermare l'affido esclusivo al padre, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di pagina 8 di 12 entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale. Il collocamento prevalente della minore va confermato presso il padre, con visite materne che si ritiene di disciplinare come segue, tenendo conto delle circostanze oggettive, in particolare dell'orario di lavoro che non consente alla madre di trascorrere giornate infrasettimanali a UO insieme alla figlia: la madre potrà vedere la figlia minore: a fine settimana alternati, recandosi la figlia presso l'abitazione della madre ove la minore starà e pernotterà dal venerdì alla domenica, stante la convivenza della madre con i due figli maggiorenni;
almeno inizialmente, durante il fine settimana presso la madre sarà comunque previsto il pernotto presso la zia materna il venerdì notte o il sabato notte, nonché la permanenza della zia materna insieme alla madre – presso casa della madre o presso la zia- per circa mezza giornata, al fine di monitorare il consolidarsi della nuova routine da parte di una persona di fiducia di entrambi i genitori;
il padre curerà l'accompagnamento della minore al venerdì e la andrà a ritirare la domenica pomeriggio;
nel fine settimana in cui non è presso la madre, la madre si recherà a UO Per_1 sul Senio nella giornata del sabato o della domenica, avvertendo il padre almeno una settimana prima, e trascorrerà la giornata con (la madre stessa ha infatti dichiarato che a breve sosterrà l'esame Per_1 per riottenere la patente di guida); durante le vacanze i genitori concorderanno di volta in volta i periodi che potrà trascorrere con ciascun genitore, avendo cura di alternare i giorni di festività (Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); i periodi di vacanza estiva, al massimo di due settimane non consecutive con ciascun genitore, saranno concordati di anno in anno entro il 30 aprile.
Quanto agli aspetti economici, in ragione dell'affido esclusivo e del collocamento prevalente della figlia presso di lui, l'assegno unico, ad oggi di euro 201 mensili, deve continuare a percepirlo il padre, al 100%; il padre, inoltre, nell'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito netto mensile da pensione di euro 1.560, nel 2024 di euro 1.650; la madre ha un reddito netto da lavoro di euro 1.460 mensili nel
2023 e di euro 1.595 nel 2024. In ragione del collocamento di gran lunga prevalente presso il padre, che si è fatto anche carico finora di tutti gli accompagnamenti e ritiri della minore da casa della madre e che, a weekend alternati, continuerà a farlo anche in futuro, va disposto che, dalla data della domanda, la madre debba versare al padre la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va disposta la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, in particolare sulla condizione della minore, sui percorsi della madre, sulla concreta attuazione del calendario di visita, con funzione di mediazione fra i genitori in casi di disaccordo nell'assunzione di decisioni di maggior interesse per la figlia (tenendo presente che la decisione ultima sulle questioni scolastiche, extrascolastiche e ludico- sportive è rimessa al padre). Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo. Vanno pagina 9 di 12 pertanto poste a carico della convenuta e liquidate nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, dato che è consentita principalmente nell'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto N. 7592/2019, reso in data 16 novembre 2019, così dispone:
1 - dispone l'affido della figlia minore nata in data [...] a [...], in Persona_1 via esclusiva al padre, con facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale;
il genitore cui la figlia non è affidata ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – dispone che il Servizio Sociale di UO sul Senio e di Imola, per la durata di 24 mesi, con riferimento alla minore nata in data [...], mantenga la vigilanza sul Persona_1 nucleo familiare, in particolare sulla condizione della minore, sui percorsi della madre, sulla concreta attuazione del calendario di visita, con funzione di mediazione fra i genitori in casi di disaccordo nell'assunzione di decisioni di maggior interesse per la figlia (tenendo presente che la decisione ultima sulle questioni scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive è rimessa al padre);
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre;
5 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, la madre potrà vedere la figlia minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, recandosi la figlia presso l'abitazione della madre, ove la minore starà e pernotterà dal venerdì alla domenica, stante la convivenza della madre con i due figli maggiorenni;
almeno inizialmente, durante il fine settimana presso la madre sarà comunque previsto il pernotto presso la zia materna il venerdì notte o il sabato notte, nonché la permanenza della zia materna insieme alla madre – presso casa della madre o presso la zia- per circa mezza giornata, al fine di monitorare il consolidarsi della nuova routine da parte di una persona di fiducia di entrambi i pagina 10 di 12 genitori;
il padre curerà l'accompagnamento della minore al venerdì e la andrà a ritirare la domenica pomeriggio;
nel fine settimana in cui non è presso la madre, la madre si recherà a UO Per_1 sul Senio nella giornata del sabato o della domenica, avvertendo il padre almeno una settimana prima, e trascorrerà la giornata con durante le vacanze i genitori concorderanno di volta in volta i Per_1 periodi che potrà trascorrere con ciascun genitore, avendo cura di alternare i giorni di festività Per_1
(Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); i periodi di vacanza estiva, al massimo di due settimane non consecutive con ciascun genitore, saranno concordati di anno in anno entro il 30 aprile;
6 – dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 al padre, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se pagina 11 di 12 quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dal padre in quanto affidatario esclusivo e collocatario di gran lunga prevalente.
7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
SI comunichi al Servizio Sociale di Imola e di UO sul Senio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12213/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONELLI ANGELA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONELLI ANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI MONICA Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. MURRI N. 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 26.9.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
1. disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione della Persona_1 stessa presso l'abitazione del padre in UO sul Senio, Via Verdi N. 2;
2. in merito alle visite materne disporre che la madre possa vedere la figlia minore con le seguenti modalità: pagina 1 di 12 - a fine settimana alternati recandosi presso l'abitazione della zia materna ove la minore pernotterà dal venerdì alla domenica, e possa vedere la madre, sempre alla presenza della zia o di un adulto di riferimento della sua rete parentale che dovrà essere previamente indicato. La minore verrà accompagnata dal padre il venerdì pomeriggio dopo l'uscita dalla scuola primaria e riaccompagnata a casa del padre la domenica pomeriggio prima dell'orario di cena dalla madre sempre alla presenza di un adulto di riferimento,
- nella giornata di sabato o di domenica nei fine settimana non di sua spettanza recandosi la madre, assieme ad un adulto di riferimento in UO sul Senio;
3. in merito al mantenimento ordinario della minore disporre che la madre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia, versando al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, e sino al Pt_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, un assegno mensile di €. 300,00
(trecento/00) importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT,
- disporre che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per la minore;
4. spese straordinarie al 50% così come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
5. disporre che il Servizio Sociale ASP Circondario Imolese monitori e mantenga la vigilanza sulla situazione della madre della minore;
CONVENUTA:
IN VIA PRINCIPALE
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre disciplinando il diritto di visita del padre;
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento mensile di euro 300,00 e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
DISPORRE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
AUTORIZZARE l'iscrizione di a Toscanella di Dozza (BO) nel plesso scolastico frequentato Per_1 fino a ottobre 2023.
IN SUBORDINE
DISPORRE l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la zia, disciplinando la frequentazione con i genitori, senza obblighi di presenza di altre figure adulte quando la bimba sta con la madre e in via di ulteriore subordine, che tale ruolo sia svolto da uno dei fratelli uterini di entrambi maggiorenni. Per_1
pagina 2 di 12 DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento mensile di euro 300,00 e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
DISPORRE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
AUTORIZZARE l'iscrizione di a Toscanella di Dozza (BO) nel plesso scolastico frequentato Per_1 fino a ottobre 2023.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA
DISPORRE CTU finalizzata ad accertare le capacità genitoriali, la miglior soluzione in punto di affidamento, collocamento e frequentazione della minore, previe verifiche circa lo stato psico-fisico dei genitori, acquisite le relazioni del SerDP e richiesti loro aggiornamenti, gli esiti degli esami clinici eseguiti/eseguendi su di loro e disaminati quelli agli atti di causa, coinvolgendo la minore e la rete Per_ parentale tutta e segnatamente la prozia/o materni, i figli della signora le figlie del sig. e la Pt_1 loro madre (coniuge divorziato del sig. , nonché le insegnanti – ora e negli anni precedenti - della Pt_1 piccola e/o in breve tutto quanto utile e/o necessario a tutelare gli interessi della minore;
Per_1
DISPORRE anche il monitoraggio del nucleo familiare, in particolare effettuando visite domiciliari e sentito il personale docente.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno aggiunto quanto segue: Per_ Parte ricorrente precisa che nell'eventuale sabato o domenica in cui la signora si recherebbe a
UO non sarebbe necessario un ulteriore adulto di riferimento.
Parte ricorrente inoltre nulla oppone a che la minore pernotti direttamente presso la madre attesa la convivenza con un fratello maggiorenne.
Parte resistente dà atto di essere priva di un mezzo di trasporto e al momento anche di patente, seppur a breve si sottoporrà all'esame. Precisa, inoltre, durante la settimana termina il lavoro a Parte_2 alle ore 17:00 e che quindi è praticamente impossibile recarsi a UO in tempo utile per
[...] frequentare Per_1
Nei fine settimana invece i servizi pubblici per recarsi a UO sono praticamente inesistenti.
Tanto precisato, le parti chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione fra , nato a [...] il [...], residente in Parte_1
UO sul Senio (FI), Via Verdi, 2 pensionato, e , residente in [...], Controparte_1
pagina 3 di 12 Via Coraglia N. 30, operaia, è nata in data [...] a [...], la figlia Persona_1
Con ricorso congiunto ex art. 337 bis C.C. i genitori chiedevano al Tribunale di Bologna di
[...] disciplinare i rapporti degli stessi con la figlia secondo le modalità tra di loro concordate;
il Tribunale, con decreto N. 7592/2019, reso in data 16 novembre 2019, provvedeva in conformità a quanto richiesto dai genitori;
in particolare si prevedeva l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a decorrere dal pensionamento del padre (già avvenuto), euro 100 ulteriori, a titolo di contributo alle spese di baby sitter in considerazione delle peculiari necessità della bimba, nata prematura, visite paterne tutti i martedì e giovedì dalle 19 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 10 ogni 15 giorni, con previsione di ampliamento col crescere dell'età della bambina;
divisione al 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna, reciproco assenso al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio, anche per la minore.
Sorgevano, poi, contrasti sui tempi di visita padre-figlia, che venivano affrontati con la mediazione del
Servizio Sociale, su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sicchè, da ultimo, cioè a luglio 2023, la situazione era tale per cui la minore frequentava il padre nei fine settimana (non tutti), presso la di lui abitazione, sita in UO sul Senio (FI), essendosi significativamente ampliati i tempi di permanenza della stessa col padre, rispetto a quanto previsto dal provvedimento del 16-11-
2019.
Con ricorso depositato il 26-9-2023 il padre esponeva che, nella notte tra il 17 e 18 luglio 2023, la madre veniva trovata in un grave stato di alterazione psico-fisica e ricoverata presso l'ospedale di
Imola: la minore, per tale ragione, veniva affidata dagli Assistenti Sociali alle cure del padre che la portava presso la propria abitazione in UO sul Senio.
Da una prima relazione del Servizio Sociale, acquisita in pct il 27-10-2023, emergeva che, dopo che già una volta nel 2022 e un'altra volta nel 2021 la minore era stata trovata in auto con la madre, mentre ella guidava in stato di ebbrezza, a giugno e a luglio 2023 la madre aveva fatto accesso al PS per avere assunto un eccesso di sostanze alcoliche e benzodiazepine, la prima volta, e di sostanze alcoliche e cocaina, la seconda. Era stata quindi ricoverata al SPDC di Imola e, una volta dimessa, presa in carico dal locale CSM e SerDP, avendo peraltro ammesso un utilizzo cronico di alcol e sporadico di cocaina.
Da fine ottobre 2023 la bimba era stata collocata su indicazione del Servizio Sociale presso il padre ed inserita nella scuola dell'infanzia di UO su Senio;
le insegnanti, dalle prime informazioni acquisite, avevano notato nella minore una certa trascuratezza nell'abbigliamento, stanchezza e mancanza del materiale occorrente e avevano altresì riferito che il padre talvolta quando accompagnava o veniva a riprendere la figlia, emanava odore di alcol, e in occasione del colloquio del 15.12.2023, pagina 4 di 12 aveva gridato contro gli insegnanti che non si prendevano cura a sufficienza della bambina.
Contestualmente, il Servizio sottolineava che i genitori si stavano accordando in autonomia per le visite madre-figlia, che si svolgevano sempre alla presenza del padre, e che la zia della madre, insieme al marito, si stava rivelando una preziosa risorsa nell'aiutare il padre nell'accudimento della figlia, in quanto a volte si recava a ritirarla da scuola per trascorrere del tempo con lei e aveva espresso la disponibilità a tenerla con sé; i contatti telefonici madre-figlia si svolgevano regolarmente. All'udienza del 16-1-2024 le parti ribadivano, in particolare, che questa zia era persona di fiducia di entrambi;
il padre dichiarava che a suo parere la bimba si era inserita bene nel nuovo contesto e che, dopo qualche difficoltà iniziale, lui si sentiva pienamente in grado di occuparsene;
il Giudice, confermando in via provvisoria l'affido condiviso, conferiva al Servizio Sociale mandato di approfondire la capacità genitoriale delle parti.
Con relazione del 15-2-2024 il Servizio Sociale riferiva che la madre sembrava aderire ai percorsi sanitari;
che il padre sembrava non essersi più presentato a scuola con alito vinoso, o tenendo atteggiamenti “sopra le righe”; anzi, aveva effettuato (come era stato invero riferito nella precedente relazione) il cambio del pediatra e aveva regolarmente portato a visita la minore;
inoltre, dopo avere chiesto aiuto all'ufficio preposto, era riuscito a portare a termine con successo l'iscrizione della figlia alla ludoteca pomeridiana del mercoledì, procedimento che si era rivelato impossibile da effettuare autonomamente da parte sua a causa della concomitante iscrizione della figlia ad altra scuola materna;
la zia della madre aveva espresso la sua fiducia in entrambi i genitori riguardo alla capacità di accudimento della bimba;
sia lei che la madre avevano escluso di avere mai rilevato sintomi di assunzione esagerata di alcol da parte del padre, nelle occasioni in cui lo avevano incontrato durante le visite alla bimba;
la madre si dichiarava pronta a riavere la figlia presso di sé, rivelandosi solo in parte consapevole del pregiudizio cui aveva esposto la figlia;
la psicologa del Servizio Sociale Dott.ssa aveva iniziato ad incontrare la bimba e non aveva, allo stato, rilevato indici di Per_2 controindicazione al mantenimento del collocamento principale presso il padre, soluzione che il
Servizio, allo stato, indicava come preferibile, sebbene in via provvisoria fino al completamento delle valutazioni e dei percorsi in essere. Pertanto, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 6.5.2024, il
Giudice disponeva l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso il padre, visite materne dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, da svolgersi presso la zia materna, in territorio imolese, presso la quale la madre potrà recarsi per trascorrere del tempo con lei, alla presenza della zia o del di lei marito. Era anche posto a carico della madre l'obblio di versare la padre la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 5 di 12 Con relazione del 3.6.2024 il Servizio Sociale di Imola affermava: Per quanto concerne la madre, dagli elementi raccolti durante i colloqui e dal confronto con il Servizio Sociale, tenuto conto dei gravi accadimenti che hanno coinvolto la minore, si ritiene che ad oggi la signora mostri importanti fragilità personali che non possono non impattare sulle sue capacità genitoriali. I fattori protettivi emersi
(investimento emotivo sulla figlia, buone capacità accuditive) attualmente non appaiono in grado di contrastare i fattori di rischio (storia di vita connotata da eventi traumatici, violenza domestica subita, dipendenza patologica, diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità, meccanismi difensivi quali la minimizzazione, scarsa consapevolezza delle proprie fragilità e delle ricadute dei propri comportamenti sulla figlia, impulsività). Per quanto concerne il padre, dagli elementi raccolti durante
i colloqui e dal confronto con il Servizio Sociale, si ritiene possieda buone capacità genitoriali;
infatti i fattori protettivi emersi (investimento emotivo sulla figlia, buona rete di supporto familiare -figlie ed ex moglie-, sufficienti capacità accuditive, buona sintonizzazione emotiva con la figlia, collaborazione con i Servizi, non ostacolare la bigenitorialità) appaiono in grado di contrastare i fattori di rischio (età anagrafica, l'essere scarsamente normativo, carattere forte della figlia). Alla luce di quanto sopra, attualmente si ritiene che la collocazione presso il padre sia ancora quella maggiormente tutelante per la minore. Si ritiene indispensabile che la madre continui a mantenere una regolare frequentazione con alla presenza della zia materna. Si ritiene altresì necessario un monitoraggio dei Servizi Per_1
Sociali al fine di proseguire a verificare il perdurare dell'adeguatezza del collocamento presso il padre
e regolamentare il calendario.
Con ordinanza dell'1.7.2024 il Giudice osservava, inoltre: “E' altresì emerso che la madre, senza il consenso del padre e senza preventivamente avvisare il Servizio Sociale, ha iscritto la figlia per l'anno scolastico 2024-2025 a . Ella, inoltre, nulla ha versato al a titolo di Parte_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, non ottemperando all'ordinanza 6-5-2024. In base agli elementi acquisiti, va dunque disposto l'affido esclusivo al padre, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; in particolare, per l'anno scolastico 2023-2024, la minore va iscritta alla scuola primaria di Palazzolo sul Senio;
le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale;
SI stabilisce inoltre il collocamento prevalente della minore presso il padre con trasferimento della residenza presso di lui e conseguente passaggio di consegne dal Servizio Sociale ASP Circondario Imolese a quello di Palazzolo sul Senio”.
Con relazione del 28.11.2024 il suddetto Servizio riferiva che, all'esito di una visita domiciliare presso il padre, era risultata la piena adeguatezza dell'ambiente domestico;
da un colloquio con gli insegnanti pagina 6 di 12 era altresì emerso che la minore frequentava la scuola regolarmente, aveva un buon rendimento scolastico e un carattere socievole ed era ben inserita, che il padre – contrariamente al periodo iniziale – risultava sempre molto attento a farle svolgere regolarmente i compiti, a mandarla a scuola con tutto il materiale necessario e curata nell'igiene e nell'abbigliamento. La madre lamentava di trascorrere poco tempo con la figlia, il padre si confermava disponibile e costante nell'accompagnare la bambina per trascorrere del tempo con lei, purchè però ciò avvenisse sempre alla presenza di un altro adulto di fiducia quale la zia della madre o un fratello maggiorenne della bambina, avendo la madre due figli nati da una precedente unione, del 2005 e del 2003. Per_3 Per_4
La causa era istruita con l'acquisizione di ulteriore relazione del Servizio Sociale di UO sul
Senio, in data 9.6.2025, nella quale il Servizio confermava le buone condizioni di il suo Per_1 ottimo inserimento nel contesto scolastico e la piena adeguatezza delle cure paterne;
formulava l'intento di coinvolgere anche altri familiari della madre, quali i suoi due figli maggiorenni, al fine di ridefinire le modalità di svolgimento degli incontri madre-figlia, che continuavano a svolgersi dal venerdì alla domenica sera con accompagnamento e ritiro a cura del padre e svolgimento degli incontri a casa della zia nonché, nella giornata di domenica, a casa della madre, dove la zia la accompagna. Con relazione dell'11.6.2025 il Servizio Sociale di Imola riferiva sull'esito positivo del monitoraggio del percorso della mamma di che richiedeva però, ad avviso del Servizio, ulteriori tempi di Per_1 svolgimento, al fine del pieno recupero della capacità genitoriale;
si diceva favorevole alla permanenza di presso la madre alla domenica, e a introdurre l'accompagnamento di a UO Per_1 Per_1 da parte della madre insieme a un altro adulto di riferimento, al fine di alleggerire l'impegno del padre.
Con relazione del 28.8.2025 il Servizio Sociale di Imola riporta, in particolare, che il padre ha sottolineato la criticità dell'attuale calendario consistente nel fatto che non trascorra mai il fine
Per_1 settimana nel luogo dove vive durante la settimana, e che ciò la penalizza;
chiede, quindi, che
Per_1 trascorra con la madre fine settimana alternati, acconsentendo a che la stessa trascorra presso la madre la notte fra sabato e domenica, con la presenza di uno dei figli maggiorenni della madre stessa, e che la madre possa recarsi a UO in giornate infrasettimanali per stare con La madre fa
Per_1 presente che a causa di un incidente domestico occorso alla propria zia, è capitato che abbia
Per_1 trascorso la notte con lei e tale circostanza è stata vissuta positivamente. Il Servizio dà indicazione per l'inserimento stabile del pernotto del sabato presso la madre e per l'inserimento di uno o due giorni infrasettimanali di visita della madre alla figlia a UO, qualora si stabiliscano weekend alternati fra genitori. Dal Servizio Sociale di UO sul Senio perveniva un ultimo aggiornamento in data
29.9.2025, nel quale pure si prospettava di effettuare la permanenza presso la madre a weekend alterni in modo che anche il padre potesse trascorrere giornate festive con la figlia, con l'introduzione di visite pagina 7 di 12 materne a UO in un giorno infrasettimanale. All'udienza del 7.10.2025 dopo avere precisato le conclusioni in epigrafe riportate e depositato conclusionali e repliche, formulavano le ulteriori affermazioni pure riportate in epigrafe;
in particolare, preso atto delle relazioni recentemente depositate, la madre faceva presente, senza essere in ciò smentita dalla difesa avversaria, che nei giorni infrasettimanali ella finiva di lavorare troppo tardi per riuscire ad andare fino a UO sul Senio, trascorrere del tempo con la figlia e poi fare ritorno a casa, che ella non aveva auto né patente;
che anche nei fine settimana non avrebbe potuto recarsi a UO autonomamente in quanto non esistono mezzi di trasporto pubblici. La difesa paterna, da parte sua, faceva presente di non ritenere necessaria la presenza di un altro adulto di riferimento, qualora la madre si fosse recata, nella giornata di sabato o di domenica, a UO sul Senio per stare con e che vi era consenso paterno a Per_1 che pernottasse con la madre nel fine settimana che trascorre con lei, stante la convivenza della Per_1 stessa con i due figli maggiorenni.
Quanto all'affido della minore, la madre insiste per l'affido condiviso, sottolineando che, come da relazione in data 23.9.2025 dell'Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche di Imola, che produce, non si rilevano assunzione di stupefacenti né di alcolici, che ella è affetta da un disturbo di personalità di cluster B, ma che nel complesso la situazione clinica è buona e il tono dell'umore stabile, grazie all'assunzione costante di idonea terapia, e che si attesta che ella ha altresì intrapreso una psicoterapia con la psicologa del Serdp.
Tali circostanze, oltre al riscontro dell'andamento costantemente positivo degli incontri madre-figlia, non sono, però, sufficienti a far ritenere tutelante per la minore l'affido condiviso a entrambi i genitori.
Si osserva infatti che, anche in corso di causa, la madre ha iscritto arbitrariamente la figlia alla scuola materna a Imola, mentre la bambina era collocata in via prevalente presso il padre a UO sul
Senio, e lei la vedeva solo alla presenza di altri familiari;
che, inoltre, l'episodio del luglio 2023 che ha dato luogo all'instaurazione del presente giudizio, era stato preceduto da altri gravi fatti, in quanto già una volta nel 2022 e un'altra volta nel 2021 la minore era stata trovata in auto con la madre, mentre ella guidava in stato di ebbrezza, e a giugno e a luglio 2023 la madre aveva fatto accesso al PS per avere assunto un eccesso di sostanze alcoliche e benzodiazepine la prima volta, e di sostanze alcoliche e cocaina la seconda. Dato che, a parte quanto riferito dagli insegnanti con riferimento ai pochi mesi immediatamente successivi al collocamento della figlia presso di lui (settembre—dicembre 2023), il padre è risultato pienamente adeguato ad occuparsi della figlia, non vi è ragione di non confermare l'affido esclusivo al padre, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di pagina 8 di 12 entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale. Il collocamento prevalente della minore va confermato presso il padre, con visite materne che si ritiene di disciplinare come segue, tenendo conto delle circostanze oggettive, in particolare dell'orario di lavoro che non consente alla madre di trascorrere giornate infrasettimanali a UO insieme alla figlia: la madre potrà vedere la figlia minore: a fine settimana alternati, recandosi la figlia presso l'abitazione della madre ove la minore starà e pernotterà dal venerdì alla domenica, stante la convivenza della madre con i due figli maggiorenni;
almeno inizialmente, durante il fine settimana presso la madre sarà comunque previsto il pernotto presso la zia materna il venerdì notte o il sabato notte, nonché la permanenza della zia materna insieme alla madre – presso casa della madre o presso la zia- per circa mezza giornata, al fine di monitorare il consolidarsi della nuova routine da parte di una persona di fiducia di entrambi i genitori;
il padre curerà l'accompagnamento della minore al venerdì e la andrà a ritirare la domenica pomeriggio;
nel fine settimana in cui non è presso la madre, la madre si recherà a UO Per_1 sul Senio nella giornata del sabato o della domenica, avvertendo il padre almeno una settimana prima, e trascorrerà la giornata con (la madre stessa ha infatti dichiarato che a breve sosterrà l'esame Per_1 per riottenere la patente di guida); durante le vacanze i genitori concorderanno di volta in volta i periodi che potrà trascorrere con ciascun genitore, avendo cura di alternare i giorni di festività (Natale, Per_1
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); i periodi di vacanza estiva, al massimo di due settimane non consecutive con ciascun genitore, saranno concordati di anno in anno entro il 30 aprile.
Quanto agli aspetti economici, in ragione dell'affido esclusivo e del collocamento prevalente della figlia presso di lui, l'assegno unico, ad oggi di euro 201 mensili, deve continuare a percepirlo il padre, al 100%; il padre, inoltre, nell'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito netto mensile da pensione di euro 1.560, nel 2024 di euro 1.650; la madre ha un reddito netto da lavoro di euro 1.460 mensili nel
2023 e di euro 1.595 nel 2024. In ragione del collocamento di gran lunga prevalente presso il padre, che si è fatto anche carico finora di tutti gli accompagnamenti e ritiri della minore da casa della madre e che, a weekend alternati, continuerà a farlo anche in futuro, va disposto che, dalla data della domanda, la madre debba versare al padre la somma di euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va disposta la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, in particolare sulla condizione della minore, sui percorsi della madre, sulla concreta attuazione del calendario di visita, con funzione di mediazione fra i genitori in casi di disaccordo nell'assunzione di decisioni di maggior interesse per la figlia (tenendo presente che la decisione ultima sulle questioni scolastiche, extrascolastiche e ludico- sportive è rimessa al padre). Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo. Vanno pagina 9 di 12 pertanto poste a carico della convenuta e liquidate nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, dato che è consentita principalmente nell'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto N. 7592/2019, reso in data 16 novembre 2019, così dispone:
1 - dispone l'affido della figlia minore nata in data [...] a [...], in Persona_1 via esclusiva al padre, con facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative alla figlia per quanto riguarda l'educazione e istruzione, quali l'iscrizione a scuola e alle attività extrascolastiche e ludico-sportive; le altre decisioni di maggior interesse dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, avvalendosi se necessario della mediazione del Servizio Sociale;
il genitore cui la figlia non è affidata ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – dispone che il Servizio Sociale di UO sul Senio e di Imola, per la durata di 24 mesi, con riferimento alla minore nata in data [...], mantenga la vigilanza sul Persona_1 nucleo familiare, in particolare sulla condizione della minore, sui percorsi della madre, sulla concreta attuazione del calendario di visita, con funzione di mediazione fra i genitori in casi di disaccordo nell'assunzione di decisioni di maggior interesse per la figlia (tenendo presente che la decisione ultima sulle questioni scolastiche, extrascolastiche e ludico-sportive è rimessa al padre);
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre;
5 – dispone che, salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, la madre potrà vedere la figlia minore con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, recandosi la figlia presso l'abitazione della madre, ove la minore starà e pernotterà dal venerdì alla domenica, stante la convivenza della madre con i due figli maggiorenni;
almeno inizialmente, durante il fine settimana presso la madre sarà comunque previsto il pernotto presso la zia materna il venerdì notte o il sabato notte, nonché la permanenza della zia materna insieme alla madre – presso casa della madre o presso la zia- per circa mezza giornata, al fine di monitorare il consolidarsi della nuova routine da parte di una persona di fiducia di entrambi i pagina 10 di 12 genitori;
il padre curerà l'accompagnamento della minore al venerdì e la andrà a ritirare la domenica pomeriggio;
nel fine settimana in cui non è presso la madre, la madre si recherà a UO Per_1 sul Senio nella giornata del sabato o della domenica, avvertendo il padre almeno una settimana prima, e trascorrerà la giornata con durante le vacanze i genitori concorderanno di volta in volta i Per_1 periodi che potrà trascorrere con ciascun genitore, avendo cura di alternare i giorni di festività Per_1
(Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); i periodi di vacanza estiva, al massimo di due settimane non consecutive con ciascun genitore, saranno concordati di anno in anno entro il 30 aprile;
6 – dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 al padre, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se pagina 11 di 12 quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dal padre in quanto affidatario esclusivo e collocatario di gran lunga prevalente.
7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.713 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
SI comunichi al Servizio Sociale di Imola e di UO sul Senio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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