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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A ato il 16.11.1974, a Scandriglia, e residente in [...]
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Proja, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Viale Mazzini n. 73, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectiis:
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto le malattie professionali “lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, neuropatia periferica AAII deficit funzionale AAII e colonna
LS protusioni discali L3-L4 ed L4-L5 a causa della prestazione lavorativa di artigiano edile svolta in modo non occasionale.
Accertare e dichiarare che il Sig. a causa di tali malattie professionali presenta Parte_1 un danno biologico pari ad almeno 8% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della c.t.u. medico legale di cui si chiede l'ammissione.
Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno all'8% o a quella ritenuta di giustizia oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e/o della domanda sino all'effettivo soddisfo
In ogni caso con vittoria di spese compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, parte ricorrente, di aver presentato, il 16.11.2021, domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale per le diverse patologie denunciate e correlate all'attività di artigiano edile, svolta presso diverse ditte, sin dal 1998.
Deduceva altresì che la domanda veniva respinta e che, parimenti, veniva respinto il ricorso amministrativo in opposizione.
Pertanto, con l'atto di cui sopra adiva l'Intestato Ufficio.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' asserendo che la malattia Controparte_2 denunciata non era tra quelle tabellate per cui era onere del lavoratore provare il nesso di causalità e comunque insistendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'indagine orale, nonché c.t.u. ambientale, a cura Ing. e Per_1
c.t.u. medico legale a cura del Dott. Persona_2
Dall'escussione dei testi, e , veniva confermata l'attività di Testimone_1 Testimone_2 artigiano/operaio edile svolta dal ricorrente, per 8 ore al giorno, per l'intera settimana, nonchè le lavorazioni tipiche di tale attività.
Dalla c.t.u. ambientale, in particolare, emergeva che “il ha svolto attività edile effettuando Parte_1 tra l'altro interventi di demolizione rifacimento e costruzione di civili abitazioni movimento terra muratura carpenteria e pavimentazione oltre che intonacature anche se non si possono definire con esattezza le tecniche e le procedure di lavoro del Parte_1
Emergeva altresì che è stato esposto a rischio biomeccanico da sovraccarico degli arti superiori causato da movimenti continui con grado elevato per alcune mansioni
Altresì emergeva che l'esposizione a rischio biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi
è elevata
Il livello di esposizione giornaliero alle vibrazioni del sistema mano braccio appare rilevante
Si può affermare che il sia stato esposto anche alle vibrazioni trasmesse dal corpo” Parte_1
Dalla c.t.u. medico legale espletata a cura del Dott è emerso che “alla data di presentazione Per_2 della domanda in sede amministrativa la malattia denunciata e di cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto causale o concausale con il rischio emerso;
ne è residuata una menomazione permanente nella misura del 6% facendo riferimento alle tabelle di cui al D.lgs n. 38/2000”.
Il ricorso è quindi fondato e la causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle due consulenze tecniche, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e concretamente fondate sugli atti di causa (testimonianze rese nel giudizio e documentazione medica depositata dalle parti).
Inoltre deve rilevarsi che non sono state presentate effettive osservazioni critiche, che esprimono contrasto rispetto alle conclusioni raggiunte dai c.t.u.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento in questa sede di una menomazione permanente, pari al 6%, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di previdenza sulla base del D.M. n.147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che il ricorrente a causa delle dedotte malattie professionali presenta una menomazione permanente in misura pari al 6%;
- condanna l' al pagamento della prestazione correlata al predetto riconoscimento con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.900,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. ambientale e medica, liquidate CP_1 come da separati provvedimenti.
Rieti, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A ato il 16.11.1974, a Scandriglia, e residente in [...]
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Proja, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Viale Mazzini n. 73, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectiis:
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto le malattie professionali “lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, neuropatia periferica AAII deficit funzionale AAII e colonna
LS protusioni discali L3-L4 ed L4-L5 a causa della prestazione lavorativa di artigiano edile svolta in modo non occasionale.
Accertare e dichiarare che il Sig. a causa di tali malattie professionali presenta Parte_1 un danno biologico pari ad almeno 8% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della c.t.u. medico legale di cui si chiede l'ammissione.
Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno all'8% o a quella ritenuta di giustizia oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e/o della domanda sino all'effettivo soddisfo
In ogni caso con vittoria di spese compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva, parte ricorrente, di aver presentato, il 16.11.2021, domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale per le diverse patologie denunciate e correlate all'attività di artigiano edile, svolta presso diverse ditte, sin dal 1998.
Deduceva altresì che la domanda veniva respinta e che, parimenti, veniva respinto il ricorso amministrativo in opposizione.
Pertanto, con l'atto di cui sopra adiva l'Intestato Ufficio.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' asserendo che la malattia Controparte_2 denunciata non era tra quelle tabellate per cui era onere del lavoratore provare il nesso di causalità e comunque insistendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'indagine orale, nonché c.t.u. ambientale, a cura Ing. e Per_1
c.t.u. medico legale a cura del Dott. Persona_2
Dall'escussione dei testi, e , veniva confermata l'attività di Testimone_1 Testimone_2 artigiano/operaio edile svolta dal ricorrente, per 8 ore al giorno, per l'intera settimana, nonchè le lavorazioni tipiche di tale attività.
Dalla c.t.u. ambientale, in particolare, emergeva che “il ha svolto attività edile effettuando Parte_1 tra l'altro interventi di demolizione rifacimento e costruzione di civili abitazioni movimento terra muratura carpenteria e pavimentazione oltre che intonacature anche se non si possono definire con esattezza le tecniche e le procedure di lavoro del Parte_1
Emergeva altresì che è stato esposto a rischio biomeccanico da sovraccarico degli arti superiori causato da movimenti continui con grado elevato per alcune mansioni
Altresì emergeva che l'esposizione a rischio biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi
è elevata
Il livello di esposizione giornaliero alle vibrazioni del sistema mano braccio appare rilevante
Si può affermare che il sia stato esposto anche alle vibrazioni trasmesse dal corpo” Parte_1
Dalla c.t.u. medico legale espletata a cura del Dott è emerso che “alla data di presentazione Per_2 della domanda in sede amministrativa la malattia denunciata e di cui risulta affetto l'assicurato era in rapporto causale o concausale con il rischio emerso;
ne è residuata una menomazione permanente nella misura del 6% facendo riferimento alle tabelle di cui al D.lgs n. 38/2000”.
Il ricorso è quindi fondato e la causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle due consulenze tecniche, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e concretamente fondate sugli atti di causa (testimonianze rese nel giudizio e documentazione medica depositata dalle parti).
Inoltre deve rilevarsi che non sono state presentate effettive osservazioni critiche, che esprimono contrasto rispetto alle conclusioni raggiunte dai c.t.u.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento in questa sede di una menomazione permanente, pari al 6%, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di previdenza sulla base del D.M. n.147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che il ricorrente a causa delle dedotte malattie professionali presenta una menomazione permanente in misura pari al 6%;
- condanna l' al pagamento della prestazione correlata al predetto riconoscimento con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.900,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. ambientale e medica, liquidate CP_1 come da separati provvedimenti.
Rieti, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti