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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN LI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2765/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2855/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2023 00979183 91 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2702/2025 depositato il 19/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In decisione oggi è l'appello proposto dalla ZI delle Entrate DP I di Milano, in persona del Direttore pro-tempore avverso la sentenza n. 2855/05/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 28/06/2024, notificata il 01/07/2024 che Resistente_1aveva accolto il ricorso DE parte contribuente . Società_1Il 05/06/2023 veniva notificato alla S.r.l. l'avviso di accertamento n. T9B071201432-2023 con cui l'Ufficio, per il 2018, accertava in capo alla medesima l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta sui maggiori utili extra contabili distribuiti ai soci, già accertati con l'avviso T9B031201186-2023, per l'importo complessivo €311.972,18 (pari al 26% di €1.199.893,00). I due avvisi di accertamento societari citati divenivano entrambi definitivi per omessa impugnazione da parte DE società destinataria degli stessi. In data 13/12/2023 veniva successivamente notificata alla parte ricorrente la cartella di Resistente_1pagamento n. 68202300979183.91, con cui veniva richiesto allo , in qualità di coobbligato solidale, il versamento DE quota delle ritenute relative alla propria partecipazione societaria per utili extracontabili percepiti. Resistente_1Con ricorso del 12/02/2024 lo quindi impugnava la citata cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili:
• omessa notifica degli atti presupposti, in quanto notificati solo alla società e non al ricorrente stesso;
• erroneità DE presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, accertati induttivamente nei confronti DE Società;
• violazione del principio dell'onere DE prova. Resistente_1 Società_1L'appellato -- socio DE “ S.r.l.”, con sede in Milano (MI), Indirizzo_1 P.IVA_1, codice fiscale e P.I. n. , capitale sociale euro 10.000 -- era titolare Nominativo_2di una quota di partecipazione pari al 20%. Il restante 80% era invece detenuto da tal CF_1 (C.F.: ) che, dal 04.01.2016, rivestiva anche la carica di Amministratore Unico DE Società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Società_1La S.r.l. svolgeva sin dal 2014 l'attività di gestione di traffico telefonico. 1In data 11.5.2023, l'Ufficio aveva inviato alla Società un questionario rimasto privo di riscontro. In data 05.06.2023, l'AF notificava solamente alla società l'avviso di accertamento n. T9B031201186/2023 per l'anno d'imposta 2018, recante un maggiore reddito ai fini IRES ed IRAP – induttivamente accertato - di euro 1.199.893,00. Successivamente l'Ufficio notificava, anche in tal caso solo alla società, l'ulteriore avviso di accertamento n. T9B071201432/2023, con il quale, sulla scorta del regime inerente alla
“ristretta base azionaria”, presumeva che i maggiori redditi accertati induttivamente in capo alla Società sarebbero stati distribuiti in modo occulto ai soci. Pertanto, sulla scorta di tale presunzione, riteneva che “essendo la società obbligata ad operare le ritenute a titolo d'imposta sui maggiori utili extra contrabili distribuiti ai soci, si contesta alla stessa l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta”. Ebbene, poiché la Società non aveva versato le suddette ritenute, l'Ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo le stesse in capo ai Soci – per quanto di rispettiva competenza – in virtù del principio di “coobbligazione solidale” a carico del singolo socio previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973. In data 13.12.2023, l'Agente DE OS (parte processuale in primo grado) notificava al ricorrente l'atto recante l'intimazione di pagamento DE somma di € 85.867,47 così composta: € 62.394,44 per ritenute IRPEF 2018, € 10.988,26 per interessi, € 12.478,89 per sanzioni pecuniarie e per diritti di notifica. L'atto trovava la sua causa nel ruolo n. 2023/004128 emesso dall'Ufficio, reso esecutivo in data 16.10.2023 e consegnato in data 25.11.2023. Con atto di controdeduzioni si costituiva anche la seconda controparte processuale DP I di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile per violazione degli artt. 18, 19 e 21 D. Lgs n. 546/1992; evidenziava in ogni caso nel merito la correttezza DE pretesa erariale (specie sotto il profilo DE notifica degli atti impositivi). Con la sentenza n. 2855/05/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare anche ai soci l'atto presupposto dato dall'avviso di accertamento n. T9B071201432- 2023. La Direzione Provinciale I di Milano impugnava la sentenza n. 2855/05/2024 al fine di chiederne la riforma. L'AF non provvedeva, però, a notificare il proprio atto di impugnazione avverso la sentenza emessa dalla C.G.T. di primo grado di Milano anche alla controparte (già convenuta in primo grado) ZI DE OS (come peraltro ritualmente e tempestivamente eccepito sul punto dalla parte contribuente). L'appellante ZI delle Entrate quali motivi di appello deduceva:
• Carenza DE sentenza per violazione di norme di diritto in relazione all'art. 18 d.lgs. 546/1992 ed in relazione agli artt. 99 e 163 c.p.c.. Omessa pronuncia dell'inammissibilità del ricorso;
• Carenza/erroneità DE sentenza per violazione di norme di diritto in relazione all'art. 19 e 21 d.lgs. 546/1992;
Collegio, letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso. Solo in occasione DE notifica DE Cartella di Pagamento de qua, il Ricorrente veniva a conoscenza degli accertamenti emessi nei confronti DE Società. • Erroneità DE sentenza per violazione dell'art. 60 dpr 600/1973 e dell'art. 35 dpr n. 602/1973;
• Erroneità DE sentenza che ha condannato l'Ufficio alla refusione delle spese processuali. Si costituiva nel presente grado giudizio la parte contribuente che, in primis, eccepiva in rito la inammissibilità del gravame per la mancata notifica dell'atto di appello alla ZI DE OS;
eccepiva poi l'intervenuto giudicato interno DE sentenza di primo grado sui punti non oggetto di specifica e puntuale contestazione in sede di gravame. Nel resto riproduceva le argomentazioni di merito a sostegno DE legittimità DE propria opposizione alla cartella di pagamento e DE conseguente correttezza DE sentenza impugnata e già esposte in primo grado La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione DE decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario è prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. L'Amministrazione finanziaria si limita di fatto a ribadire e riproporre in appello, nel caso di specie, esattamente le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno DE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato. Appare dunque difettare il requisito di specificità dei motivi. Secondariamente la parte appellata ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, avendo quest'ultima notificato l'atto di Resistente_1impugnazione esclusivamente al contribuente e non anche alla controparte ZI DE OS (già convenuta in primo grado) in radicale violazione dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede e statuisce espressamente “…il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3”. Ebbene il contribuente –in primo grado aveva chiamato in giudizio tanto l'ZI delle Entrate, quanto l'ZI delle Entrate OS. Ebbene, l'art. 53, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede effettivamente, con riferimento al giudizio tributario di secondo grado, che il ricorso sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La S. Corte, al riguardo, ha affermato che l'esplicita e chiara formulazione dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, impone all'appellante principale nel giudizio tributario di notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale (Cass., 15 luglio 2020, n. 14982; Cass., 18 aprile 2017, n. 9757; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934; Cass., 6 novembre 2013, n. 24868). E' stato, altresì, precisato che il concetto di litisconsorzio necessario va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio e pertanto l'esplicita e chiara formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992 impone all'appellante principale nel giudizio tributario di notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale. La necessitata concentrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti siano state presenti nel giudizio di primo grado (cfr. Cass., 19 agosto 2020, n. 28562; Cass., 14 dicembre 2019, n. 33028; Cass., 6 novembre 2019, n. 28562; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32085; Cass., 24 maggio 2019, n. 14213; Cass., 8 marzo 2019, n. 6833 del 2019; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934. Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto dalla AF va pertanto dichiarato inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo DE violazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992. 2Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 3assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
3 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse DE parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza DE Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini DE decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio DE cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014); La Corte Tributaria di secondo grado DE Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'ZI delle Entrate avverso la sentenza n. 2855/05/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
2. Condanna l'appellante ZI delle Entrate alla refusione, in favore di S Resistente_1, delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€3.200,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il 5/6/2023 veniva notificato alla Società_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n. T9B071201432-2023 con cui l' Ufficio, per il 2018, accertava in capo alla medesima l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta sui maggiori utili extra contabili distribuiti ai soci, già accertati con l'avviso T9B031201186-2023, per l'importo complessivo € 311.972,18 (pari al 26% di € 1.199.893,00). Si precisa che gli avvisi di accertamento citati divenivano entrambi definitivi per omessa impugnazione da parte DE società. In data 13/12/2023 veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 68 2023 0097918391, con cui veniva richiesto, in qualità di coobbligato, il versamento DE quota delle ritenute relative alla propria partecipazione societaria. Con ricorso del 12/2/2024 il Sig. Resistente_1 impugnava la citata cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, notificati solo alla società e non al ricorrente stesso;
nel merito, contestava l'erroneità DE presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, accertati induttivamente nei confronti DE Società e la violazione del principio dell'onere DE prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado DE LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN LI, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2765/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2855/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2023 00979183 91 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2702/2025 depositato il 19/12/2025. Richieste delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In decisione oggi è l'appello proposto dalla ZI delle Entrate DP I di Milano, in persona del Direttore pro-tempore avverso la sentenza n. 2855/05/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 28/06/2024, notificata il 01/07/2024 che Resistente_1aveva accolto il ricorso DE parte contribuente . Società_1Il 05/06/2023 veniva notificato alla S.r.l. l'avviso di accertamento n. T9B071201432-2023 con cui l'Ufficio, per il 2018, accertava in capo alla medesima l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta sui maggiori utili extra contabili distribuiti ai soci, già accertati con l'avviso T9B031201186-2023, per l'importo complessivo €311.972,18 (pari al 26% di €1.199.893,00). I due avvisi di accertamento societari citati divenivano entrambi definitivi per omessa impugnazione da parte DE società destinataria degli stessi. In data 13/12/2023 veniva successivamente notificata alla parte ricorrente la cartella di Resistente_1pagamento n. 68202300979183.91, con cui veniva richiesto allo , in qualità di coobbligato solidale, il versamento DE quota delle ritenute relative alla propria partecipazione societaria per utili extracontabili percepiti. Resistente_1Con ricorso del 12/02/2024 lo quindi impugnava la citata cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili:
• omessa notifica degli atti presupposti, in quanto notificati solo alla società e non al ricorrente stesso;
• erroneità DE presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, accertati induttivamente nei confronti DE Società;
• violazione del principio dell'onere DE prova. Resistente_1 Società_1L'appellato -- socio DE “ S.r.l.”, con sede in Milano (MI), Indirizzo_1 P.IVA_1, codice fiscale e P.I. n. , capitale sociale euro 10.000 -- era titolare Nominativo_2di una quota di partecipazione pari al 20%. Il restante 80% era invece detenuto da tal CF_1 (C.F.: ) che, dal 04.01.2016, rivestiva anche la carica di Amministratore Unico DE Società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Società_1La S.r.l. svolgeva sin dal 2014 l'attività di gestione di traffico telefonico. 1In data 11.5.2023, l'Ufficio aveva inviato alla Società un questionario rimasto privo di riscontro. In data 05.06.2023, l'AF notificava solamente alla società l'avviso di accertamento n. T9B031201186/2023 per l'anno d'imposta 2018, recante un maggiore reddito ai fini IRES ed IRAP – induttivamente accertato - di euro 1.199.893,00. Successivamente l'Ufficio notificava, anche in tal caso solo alla società, l'ulteriore avviso di accertamento n. T9B071201432/2023, con il quale, sulla scorta del regime inerente alla
“ristretta base azionaria”, presumeva che i maggiori redditi accertati induttivamente in capo alla Società sarebbero stati distribuiti in modo occulto ai soci. Pertanto, sulla scorta di tale presunzione, riteneva che “essendo la società obbligata ad operare le ritenute a titolo d'imposta sui maggiori utili extra contrabili distribuiti ai soci, si contesta alla stessa l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta”. Ebbene, poiché la Società non aveva versato le suddette ritenute, l'Ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo le stesse in capo ai Soci – per quanto di rispettiva competenza – in virtù del principio di “coobbligazione solidale” a carico del singolo socio previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973. In data 13.12.2023, l'Agente DE OS (parte processuale in primo grado) notificava al ricorrente l'atto recante l'intimazione di pagamento DE somma di € 85.867,47 così composta: € 62.394,44 per ritenute IRPEF 2018, € 10.988,26 per interessi, € 12.478,89 per sanzioni pecuniarie e per diritti di notifica. L'atto trovava la sua causa nel ruolo n. 2023/004128 emesso dall'Ufficio, reso esecutivo in data 16.10.2023 e consegnato in data 25.11.2023. Con atto di controdeduzioni si costituiva anche la seconda controparte processuale DP I di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile per violazione degli artt. 18, 19 e 21 D. Lgs n. 546/1992; evidenziava in ogni caso nel merito la correttezza DE pretesa erariale (specie sotto il profilo DE notifica degli atti impositivi). Con la sentenza n. 2855/05/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare anche ai soci l'atto presupposto dato dall'avviso di accertamento n. T9B071201432- 2023. La Direzione Provinciale I di Milano impugnava la sentenza n. 2855/05/2024 al fine di chiederne la riforma. L'AF non provvedeva, però, a notificare il proprio atto di impugnazione avverso la sentenza emessa dalla C.G.T. di primo grado di Milano anche alla controparte (già convenuta in primo grado) ZI DE OS (come peraltro ritualmente e tempestivamente eccepito sul punto dalla parte contribuente). L'appellante ZI delle Entrate quali motivi di appello deduceva:
• Carenza DE sentenza per violazione di norme di diritto in relazione all'art. 18 d.lgs. 546/1992 ed in relazione agli artt. 99 e 163 c.p.c.. Omessa pronuncia dell'inammissibilità del ricorso;
• Carenza/erroneità DE sentenza per violazione di norme di diritto in relazione all'art. 19 e 21 d.lgs. 546/1992;
Collegio, letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso. Solo in occasione DE notifica DE Cartella di Pagamento de qua, il Ricorrente veniva a conoscenza degli accertamenti emessi nei confronti DE Società. • Erroneità DE sentenza per violazione dell'art. 60 dpr 600/1973 e dell'art. 35 dpr n. 602/1973;
• Erroneità DE sentenza che ha condannato l'Ufficio alla refusione delle spese processuali. Si costituiva nel presente grado giudizio la parte contribuente che, in primis, eccepiva in rito la inammissibilità del gravame per la mancata notifica dell'atto di appello alla ZI DE OS;
eccepiva poi l'intervenuto giudicato interno DE sentenza di primo grado sui punti non oggetto di specifica e puntuale contestazione in sede di gravame. Nel resto riproduceva le argomentazioni di merito a sostegno DE legittimità DE propria opposizione alla cartella di pagamento e DE conseguente correttezza DE sentenza impugnata e già esposte in primo grado La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione DE decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario è prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. L'Amministrazione finanziaria si limita di fatto a ribadire e riproporre in appello, nel caso di specie, esattamente le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno DE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato. Appare dunque difettare il requisito di specificità dei motivi. Secondariamente la parte appellata ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, avendo quest'ultima notificato l'atto di Resistente_1impugnazione esclusivamente al contribuente e non anche alla controparte ZI DE OS (già convenuta in primo grado) in radicale violazione dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede e statuisce espressamente “…il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3”. Ebbene il contribuente –in primo grado aveva chiamato in giudizio tanto l'ZI delle Entrate, quanto l'ZI delle Entrate OS. Ebbene, l'art. 53, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede effettivamente, con riferimento al giudizio tributario di secondo grado, che il ricorso sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La S. Corte, al riguardo, ha affermato che l'esplicita e chiara formulazione dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, impone all'appellante principale nel giudizio tributario di notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale (Cass., 15 luglio 2020, n. 14982; Cass., 18 aprile 2017, n. 9757; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934; Cass., 6 novembre 2013, n. 24868). E' stato, altresì, precisato che il concetto di litisconsorzio necessario va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio e pertanto l'esplicita e chiara formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992 impone all'appellante principale nel giudizio tributario di notificare l'impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un'ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale. La necessitata concentrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti siano state presenti nel giudizio di primo grado (cfr. Cass., 19 agosto 2020, n. 28562; Cass., 14 dicembre 2019, n. 33028; Cass., 6 novembre 2019, n. 28562; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32085; Cass., 24 maggio 2019, n. 14213; Cass., 8 marzo 2019, n. 6833 del 2019; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934. Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto dalla AF va pertanto dichiarato inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo DE violazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992. 2Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 3assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
3 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse DE parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza DE Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini DE decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio DE cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014); La Corte Tributaria di secondo grado DE Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dall'ZI delle Entrate avverso la sentenza n. 2855/05/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano;
2. Condanna l'appellante ZI delle Entrate alla refusione, in favore di S Resistente_1, delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€3.200,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
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1 Il 5/6/2023 veniva notificato alla Società_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n. T9B071201432-2023 con cui l' Ufficio, per il 2018, accertava in capo alla medesima l'omesso versamento delle ritenute a titolo di imposta sui maggiori utili extra contabili distribuiti ai soci, già accertati con l'avviso T9B031201186-2023, per l'importo complessivo € 311.972,18 (pari al 26% di € 1.199.893,00). Si precisa che gli avvisi di accertamento citati divenivano entrambi definitivi per omessa impugnazione da parte DE società. In data 13/12/2023 veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 68 2023 0097918391, con cui veniva richiesto, in qualità di coobbligato, il versamento DE quota delle ritenute relative alla propria partecipazione societaria. Con ricorso del 12/2/2024 il Sig. Resistente_1 impugnava la citata cartella di pagamento lamentandone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, notificati solo alla società e non al ricorrente stesso;
nel merito, contestava l'erroneità DE presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, accertati induttivamente nei confronti DE Società e la violazione del principio dell'onere DE prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il