Articolo 10 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 marzo 1967
Art. 10. (Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva)

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.
Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di ricorrere in via giurisdizionale in conformita' del secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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