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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
Valeria Monti Giudice
AB NI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5452/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato
[...] Controparte_1 Civile del Comune di Mantova MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni;
- 2) Quanto al minore i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; I coniugi concordano per un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso lo stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi 7 periodi di permanenza del minore con ciascun genitore. In considerazione dell'età del ragazzo e delle attuali abitudini di frequentazione con la madre sarà la stessa ad accordarsi direttamente con il figlio in ordine alla permanenza presso di sé, sia nei giorni infrasettimanali, sia nei w.e., sia durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo. In ogni caso salvo diverso accordo la madre potrà trascorrere almeno tre fine settimana al mese con dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì Per_1 mattina ed una settimana durante le vacanze estive;
- 3) In considerazione del collocamento prevalente presso il padre ma tenendo conto delle condizioni reddituali dei coniugi, non è previsto il versamento di un contributo indiretto di mantenimento da un genitore all'altro, in quanto ciascun genitore provvederà adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio, nel tempo in cui lo stesso sarà collocato presso il medesimo genitore. I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in maniera diretta, facendosi carico di ogni spesa ordinaria in occasione della permanenza presso ciascuno di essi e suddivideranno al 50% eventuali spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Le detrazioni fiscali per il figlio, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
L'assegno unico universale verrà fruito al 50% da ciascun genitore;
- 4) I coniugi concordano sul trasferimento della quota indivisa della Sig.ra
[...] al figlio al raggiungimento della maggiore età Controparte_1 Persona_2 dello stesso con presa in carico da parte del Sig. del mutuo Parte_1 residuo dell'abitazione; L'abitazione resta assegnata al Sig. il Parte_1 quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio . Quanto ai viaggi Persona_2 all'estero del minore sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio del minore. Il consenso a viaggi all'estero del figlio minore non può ritenersi assolutamente presunto. L'espatrio del minore dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto.
- 4) La Sig.ra si obbliga a trasferire, al figlio Controparte_1 Per_2
, la sua quota (cosicché il figlio divenga proprietario per la quota indivisa del
[...] 50%) della ex casa coniugale e quindi dell'immobile di seguito descritto: appartamento di civile abitazione al piano primo secondo fuori terra con vano rustico al piano cantina, locale al piano soffitta nonché autorimessa, il tutto così censito nel catasto fabbricati e comunque meglio specificato nell'allegato rogito: foglio 63 Mappale 176 Sub 11 piano S1-1 , cat.A/2 classe II vani 5,5 RC € 667,52 , Mappale 176 Sub 51 piano 5 , cat.A/5 classe I vani 1 RC 29,44, Mappale 176 Sub 35 piano S1
, cat.C/6 classe 6 mq.15 RC € 68,17; L'atto definitivo con il quale sarà data attuazione a tale impegno preliminare sarà redatto entro 60 giorni dall'emissione raggiungimento della maggiore età del figlio. l Sig. si obbliga Parte_1
a prendersi carico dei ratei di mutuo residui manlevando la moglie da ogni relativo onere;
I coniugi sceglieranno concordemente il nominativo del Notaio e suddivideranno al 50% le spese notarili ed ogni altra spesa occorrenza per il trasferimento immobiliare, e la data fissata per l'atto. Il suddetto trasferimento esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999. L'Immobile verrà trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù
2 attive e passive, se ed in quanto esistenti Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione Entrambe le parti in ogni caso rinunciano altresì ad ogni azione di regresso, l'una nei confronti dell'altra, in ordine alla rate del Mutuo già corrisposte all'Istituto di Credito.
- 5) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno divorzile né a nessun altro titolo avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico e non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi;
- 6) Spese legali compensate…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 18/10/2008 ed ivi trascritto al numero 54, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2008 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
AB NI
Il Presidente
GI ER
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
Valeria Monti Giudice
AB NI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5452/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato
[...] Controparte_1 Civile del Comune di Mantova MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni;
- 2) Quanto al minore i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; I coniugi concordano per un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre e residenza anagrafica presso lo stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi 7 periodi di permanenza del minore con ciascun genitore. In considerazione dell'età del ragazzo e delle attuali abitudini di frequentazione con la madre sarà la stessa ad accordarsi direttamente con il figlio in ordine alla permanenza presso di sé, sia nei giorni infrasettimanali, sia nei w.e., sia durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo. In ogni caso salvo diverso accordo la madre potrà trascorrere almeno tre fine settimana al mese con dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì Per_1 mattina ed una settimana durante le vacanze estive;
- 3) In considerazione del collocamento prevalente presso il padre ma tenendo conto delle condizioni reddituali dei coniugi, non è previsto il versamento di un contributo indiretto di mantenimento da un genitore all'altro, in quanto ciascun genitore provvederà adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio, nel tempo in cui lo stesso sarà collocato presso il medesimo genitore. I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in maniera diretta, facendosi carico di ogni spesa ordinaria in occasione della permanenza presso ciascuno di essi e suddivideranno al 50% eventuali spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Le detrazioni fiscali per il figlio, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
L'assegno unico universale verrà fruito al 50% da ciascun genitore;
- 4) I coniugi concordano sul trasferimento della quota indivisa della Sig.ra
[...] al figlio al raggiungimento della maggiore età Controparte_1 Persona_2 dello stesso con presa in carico da parte del Sig. del mutuo Parte_1 residuo dell'abitazione; L'abitazione resta assegnata al Sig. il Parte_1 quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio . Quanto ai viaggi Persona_2 all'estero del minore sarà in ogni caso richiesto il previo consenso dell'altro genitore all'espatrio del minore. Il consenso a viaggi all'estero del figlio minore non può ritenersi assolutamente presunto. L'espatrio del minore dovrà di volta in volta essere concordato tra i genitori per iscritto.
- 4) La Sig.ra si obbliga a trasferire, al figlio Controparte_1 Per_2
, la sua quota (cosicché il figlio divenga proprietario per la quota indivisa del
[...] 50%) della ex casa coniugale e quindi dell'immobile di seguito descritto: appartamento di civile abitazione al piano primo secondo fuori terra con vano rustico al piano cantina, locale al piano soffitta nonché autorimessa, il tutto così censito nel catasto fabbricati e comunque meglio specificato nell'allegato rogito: foglio 63 Mappale 176 Sub 11 piano S1-1 , cat.A/2 classe II vani 5,5 RC € 667,52 , Mappale 176 Sub 51 piano 5 , cat.A/5 classe I vani 1 RC 29,44, Mappale 176 Sub 35 piano S1
, cat.C/6 classe 6 mq.15 RC € 68,17; L'atto definitivo con il quale sarà data attuazione a tale impegno preliminare sarà redatto entro 60 giorni dall'emissione raggiungimento della maggiore età del figlio. l Sig. si obbliga Parte_1
a prendersi carico dei ratei di mutuo residui manlevando la moglie da ogni relativo onere;
I coniugi sceglieranno concordemente il nominativo del Notaio e suddivideranno al 50% le spese notarili ed ogni altra spesa occorrenza per il trasferimento immobiliare, e la data fissata per l'atto. Il suddetto trasferimento esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999. L'Immobile verrà trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù
2 attive e passive, se ed in quanto esistenti Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione Entrambe le parti in ogni caso rinunciano altresì ad ogni azione di regresso, l'una nei confronti dell'altra, in ordine alla rate del Mutuo già corrisposte all'Istituto di Credito.
- 5) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno divorzile né a nessun altro titolo avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico e non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi;
- 6) Spese legali compensate…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 18/10/2008 ed ivi trascritto al numero 54, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2008 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
AB NI
Il Presidente
GI ER
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