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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI AU, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1158/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE SP A Socio Unico - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Citta' OL Di Milano - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3955/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8970/RU DEL 7/02/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2343/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3955/24, depositata il 10.10.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da RE SP contro il diniego del rimborso prot. 8970/RU del 7/02/2024 emesso dalla Agenzia delle dogane di Milano 2 nonché avverso diniego tacito emesso dalla Agenzia delle dogane di Milano 1, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (anni 2010-2011) riferita ai consumi della società Società_1 s.p.a.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità del diniego di rimborso e condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio RE SP e IT OL di Milano chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite;
la IT OL di Milano avanzava appello incidentale condizionato.
All'udienza indicata in epigrafe la controversia veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza l'Ufficio delle Dogane, chiedeva la cessazione della materia del contendere, riconoscendo altresì la propria legittimazione passiva in via esclusiva al rimborso delle somme richieste alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto anche del meccanismo di rimborso ex art. 14 TUA.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di RE SP, tenuto conto che l'introduzione del gravame è successivo alla pronuncia della Suprema Corte 21883/2024 a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ; il principio di diritto, confermato anche dalle pronunce successive della Cassazione e dai Giudici di merito, è certamente applicabile al caso in esame, trattandosi di questione seriale e non avendo l'appellante dedotto le ragioni, diverse da quelle già analizzate dai Giudici di legittimità, per cui questa Corte dovrebbe discostarsene, venendo altrimenti meno la funzione di nomofilachia della Suprema Corte.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la IT OL di Milano;
condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite in favore di RE SP che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge. Milano, 11.11.2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
TI AU, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1158/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE SP A Socio Unico - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Citta' OL Di Milano - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3955/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8970/RU DEL 7/02/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2343/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3955/24, depositata il 10.10.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da RE SP contro il diniego del rimborso prot. 8970/RU del 7/02/2024 emesso dalla Agenzia delle dogane di Milano 2 nonché avverso diniego tacito emesso dalla Agenzia delle dogane di Milano 1, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (anni 2010-2011) riferita ai consumi della società Società_1 s.p.a.
Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità del diniego di rimborso e condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio RE SP e IT OL di Milano chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite;
la IT OL di Milano avanzava appello incidentale condizionato.
All'udienza indicata in epigrafe la controversia veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza l'Ufficio delle Dogane, chiedeva la cessazione della materia del contendere, riconoscendo altresì la propria legittimazione passiva in via esclusiva al rimborso delle somme richieste alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Questa Corte prende atto di quanto sopra e non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto anche del meccanismo di rimborso ex art. 14 TUA.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di RE SP, tenuto conto che l'introduzione del gravame è successivo alla pronuncia della Suprema Corte 21883/2024 a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ; il principio di diritto, confermato anche dalle pronunce successive della Cassazione e dai Giudici di merito, è certamente applicabile al caso in esame, trattandosi di questione seriale e non avendo l'appellante dedotto le ragioni, diverse da quelle già analizzate dai Giudici di legittimità, per cui questa Corte dovrebbe discostarsene, venendo altrimenti meno la funzione di nomofilachia della Suprema Corte.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la IT OL di Milano;
condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite in favore di RE SP che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge. Milano, 11.11.2025