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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3052/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3052/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZANOTTI LORENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Ricotti n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Voghera, in data 24/06/2023, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera, alla
Parte I, n. 23, dell'anno 2023, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affido esclusivo del figlio minore alla mamma che avrà l'esercizio esclusivo Per_1 della responsabilità sullo stesso, adottando nel suo esclusivo interesse le decisioni relative alla istruzione, educazione, salute e residenza abituale, pur tenendo informato il padre sulle stesse.
2) Il papà di potrà far visita al figlio presso l'abitazione coniugale due / tre giorni Per_1
a settimana intrattenendosi con il bambino dalle ore 19 alle ore 21/21.30 circa. I giorni
pag. 1 di 4 vengono indicati nel martedì, giovedì e domenica con possibilità di modificarli previo accordo tra i genitori e congruo avviso telefonico di almeno un giorno. Con riserva da parte dei genitori di ampliare, gradualmente e in futuro, le ore di visita, in considerazione della capacità di gestione del bambino da parte del padre (allo stato attuale infatti il bambino non è abituato alla presenza costante del padre). Durante le ore di visita, il sig. potrà portare il bambino in qualche luogo (ad esempio al parco giochi e/o a Parte_2 prendere un gelato, e/o un giro in bicicletta, ecc.ecc.) previo consenso della signora
In ogni caso, il bambino dovrà essere riportato alla mamma entro le ore Pt_1
21/21.30.
3) La casa coniugale sita in Voghera via Francesco D'Assisi n.5, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa la quale continuerà ad abitarla con Parte_1 il figlio minore Per_1
4) Il sig. ha lasciato l'abitazione coniugale e si è trasferito a vivere presso Parte_2
l'immobile di un familiare sita in Voghera via Vittorio Veneto n.4 ed ha già ritirato i propri effetti personali.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_2 Per_1 signora euro 250,00 mensili eseguendo un bonifico bancario alle coordinate che Pt_1 verranno dalla stessa indicate. Tale importo verrà di anno in anno rivalutato secondo gli indici Istat. I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di aver letto ed accettato. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_1
6) L'autovettura Fiat 500 targata FJ020KM ed intestata alla signora ma Parte_1 in uso al sig. verrà intestata a questo ultimo e l'autovettura Alfa Romeo Stelvio Parte_2 targata GF596GX intestata al sig. ma in uso alla signora verrà Parte_2 Pt_1 intestata a questa ultima. Le parti, e , una volta Parte_1 Parte_2 pronunciata la sentenza di separazione si impegnano a recarsi presso una agenzia automobilistica per il disbrigo delle pratiche relative al cambio delle intestazioni sopportando ciascuno il pagamento dei relativi costi. Invece il reciproco trasferimento di proprietà e cambio di intestazione delle autovetture sarà a titolo gratuito tra i coniugi
pag. 2 di 4 costituendo elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione definitiva della crisi coniugale a definizione dei rapporti dare-avere tra i coniugi.
7) Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di natura economico- patrimoniale tra gli stessi eventualmente ancora pendente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo presente, passato e futuro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 24/06/2023, in Voghera, in data 24/06/2023,
[...]
pag. 3 di 4 il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera, alla Parte I, n. 23, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3052/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3052/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZANOTTI LORENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Ricotti n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Voghera, in data 24/06/2023, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera, alla
Parte I, n. 23, dell'anno 2023, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affido esclusivo del figlio minore alla mamma che avrà l'esercizio esclusivo Per_1 della responsabilità sullo stesso, adottando nel suo esclusivo interesse le decisioni relative alla istruzione, educazione, salute e residenza abituale, pur tenendo informato il padre sulle stesse.
2) Il papà di potrà far visita al figlio presso l'abitazione coniugale due / tre giorni Per_1
a settimana intrattenendosi con il bambino dalle ore 19 alle ore 21/21.30 circa. I giorni
pag. 1 di 4 vengono indicati nel martedì, giovedì e domenica con possibilità di modificarli previo accordo tra i genitori e congruo avviso telefonico di almeno un giorno. Con riserva da parte dei genitori di ampliare, gradualmente e in futuro, le ore di visita, in considerazione della capacità di gestione del bambino da parte del padre (allo stato attuale infatti il bambino non è abituato alla presenza costante del padre). Durante le ore di visita, il sig. potrà portare il bambino in qualche luogo (ad esempio al parco giochi e/o a Parte_2 prendere un gelato, e/o un giro in bicicletta, ecc.ecc.) previo consenso della signora
In ogni caso, il bambino dovrà essere riportato alla mamma entro le ore Pt_1
21/21.30.
3) La casa coniugale sita in Voghera via Francesco D'Assisi n.5, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa la quale continuerà ad abitarla con Parte_1 il figlio minore Per_1
4) Il sig. ha lasciato l'abitazione coniugale e si è trasferito a vivere presso Parte_2
l'immobile di un familiare sita in Voghera via Vittorio Veneto n.4 ed ha già ritirato i propri effetti personali.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Parte_2 Per_1 signora euro 250,00 mensili eseguendo un bonifico bancario alle coordinate che Pt_1 verranno dalla stessa indicate. Tale importo verrà di anno in anno rivalutato secondo gli indici Istat. I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di aver letto ed accettato. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_1
6) L'autovettura Fiat 500 targata FJ020KM ed intestata alla signora ma Parte_1 in uso al sig. verrà intestata a questo ultimo e l'autovettura Alfa Romeo Stelvio Parte_2 targata GF596GX intestata al sig. ma in uso alla signora verrà Parte_2 Pt_1 intestata a questa ultima. Le parti, e , una volta Parte_1 Parte_2 pronunciata la sentenza di separazione si impegnano a recarsi presso una agenzia automobilistica per il disbrigo delle pratiche relative al cambio delle intestazioni sopportando ciascuno il pagamento dei relativi costi. Invece il reciproco trasferimento di proprietà e cambio di intestazione delle autovetture sarà a titolo gratuito tra i coniugi
pag. 2 di 4 costituendo elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione definitiva della crisi coniugale a definizione dei rapporti dare-avere tra i coniugi.
7) Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di natura economico- patrimoniale tra gli stessi eventualmente ancora pendente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo presente, passato e futuro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 24/06/2023, in Voghera, in data 24/06/2023,
[...]
pag. 3 di 4 il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera, alla Parte I, n. 23, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4