TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1292/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi del loro prossimo congiunto C.F._4
, deceduto il 28.09.2013 in Maddaloni (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Gerardo Moriello (C.F. - pec: ) e, C.F._5 Email_1 limitatamente a , altresì dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine (pec: Parte_2
Email_2
ATTORI
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco del Gaiso (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla p.zza Vanvitelli, 25 (pec:
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e tutti in proprio e n.q. di eredi del congiunto , agivano
[...] Parte_4 Persona_1 in giudizio nei confronti della , al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dagli istanti in conseguenza del decesso del loro congiunto avvenuto per folgorazione a causa dell'entrata in contatto con cavi dell'alta tensioni sovrastanti un albero sul quale il de cuius era intento a svolgere l'attività di raccolta della frutta per conto del proprio datore di lavoro.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza e concludendo, infine, per il rigetto della stessa.
Così instaurato il contraddittorio, stante la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'escussione dei testimoni indicati ed ammessi.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario, all'udienza del
17.04.2025, celebratasi in presenza, all'esito di ampia discussione orale il giudizio veniva assegnato a sentenza, con concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: secondo la ricostruzione di parte attrice, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento della responsabilità ex art. 2050 c.c. e conseguente risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale patiti dagli attori in occasione della morte di , marito e padre degli istanti, per folgorazione da Persona_2 induzione elettrica di cui lo stesso rimaneva vittima, in data 28.09.2013, mentre era addetto alla raccolta di frutta per conto della ditta individuale presso un terreno di proprietà di Controparte_2 terzi in località Montagnelle in Maddaloni, presso un albero da frutta sito al di sotto di cavi elettrici aerei ad alta tensione. Da tale qualificazione della domanda come proposta discende la necessità di verificare i principi di diritto applicabili alla fattispecie normativa invocata dagli attori. Come è noto, l'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che il danneggiante può vincere mediante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità, l'invocata fattispecie presuppone in ogni caso il preventivo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso. Con l'ulteriore precisazione che l'onere della prova dell'esistenza di detto nesso eziologico incombe sul danneggiato, non potendo il soggetto agente essere gravato da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente l'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (realizzando, quindi, una situazione astrattamente atta a fondare una sua responsabilità secondo la richiamata norma codicistica), la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a determinare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela, e l'evento qualora questa causa sopravvenuta sia di per sè idonea a determinare l'evento in via esclusiva, atteggiandosi, invece, quale causa concorrente se l'evento dannoso si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause.
La rilevanza del caso fortuito (che deve configurarsi come eccezionale e oggettivamente imprevedibile) opera, infatti, sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, e non all'attività pericolosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente prodottosi. Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e, pertanto, produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da elidere e, quindi, escludere, in modo certo, il legame eziologico tra attività pericolosa ed evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate (cfr., a tale proposito, Cass Civ. n. 8457/2004).
Ciò detto, ai fini della ricostruzione della vicenda de qua e degli asseriti profili di responsabilità alla stessa connessi, va preliminarmente presa in considerazione la documentazione, piuttosto scarna, relativa alla fase delle indagini penali allegata dagli attori in ossequio al secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
A tal proposito, deve innanzitutto ricordarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2947/2023, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema
Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/2017).
In ogni caso, i pochi elementi emersi dagli atti penali prodotti non risultano integrati dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, non essendo emersi nemmeno in questa sede ulteriori e significativi elementi atti a colmare le denunciate carenze. La domanda proposta non risulta, infatti, compiutamente supportata in punto di allegazioni probatorie. Al netto del materiale comprovante la legittimazione attiva degli attori, la documentazione di cui all'allegato n. 5 della produzione di parte, pur astrattamente riconducibile alla convenuta, non fornisce la prova dello stato dei luoghi e dei manufatti de quibus al momento dell'evento: prova indispensabile ai fini della ricostruzione dell'evento, delle condotte tenute e delle asserite responsabilità. Ancora, vi è in atti uno stralcio della documentazione relativa alla fase delle indagini preliminari che hanno interessato la vicenda portata all'attenzione dell'odierno Tribunale, indagini che hanno visto come persona indagata il datore di lavoro del de cuius , ma la stessa non appare né completa né esaustiva ai Persona_1 fini della ricostruzione dei fatti di causa (nemmeno gli eventuali successivi sviluppi della vicenda penale de qua sono stati portati a conoscenza dell'odierno Giudicante). Dalla relazione inviata alla competente Procura dai CC della Stazione di Valle di Maddaloni, accorsi sul posto a seguito di richiesta di intervento, si evince che i militi siano intervenuti successivamente all'accaduto, constatando l'avvenuto decesso del e provvedendo ad effettuare rilievi solo sommari dello Pt_2 stato dei luoghi. I militi raccoglievano, altresì, le dichiarazioni spontanee dell'unico soggetto presente sul posto e al momento del fatto insieme al malcapitato de cuius, , Persona_3 che stava prestando la propria attività lavorativa insieme al e, come quest'ultimo, Persona_1 alle dipendenze della ditta individuale AS IA. Anche rendeva Controparte_2 spontanee dichiarazioni ai CC di Valle di Maddaloni ma lo stesso non era presente ai fatti di causa ed accorreva sul posto solo successivamente all'accaduto. Dalla lettura delle dichiarazioni rese si evince che, a ben vedere, nemmeno abbia assistito in maniera diretta ed Persona_3 oculare al fatto: “avevamo già effettuato la raccolta su alcune piante quando verso le ore 10.00 circa mentre mi trovavo sulla scala per svolgere il mio lavoro sentivo un rumore (scintilla) provenire dall'area dove stava lavorando il collega che si trovava ad una distanza di circa Pt_2
10 metri dalla mia postazione. Mi voltavo e chiamavo il collega ma poiché lo stesso non mi rispondeva, scendevo dalla scala e mi avvicinavo a lui notando che era riverso a terra e mi rendevo conto che il sig. razzano era rimasto folgorato”.
Il è stato indicato ed escusso come testimone anche nel presente giudizio senza Per_3 aggiungere, nemmeno in questa sede, altri elementi in ordine all'accaduto. Né, d'altronde, lo stesso avrebbe potuto fornire particolari ulteriori rispetto allo svolgersi dei fatti, atteso che la sua posizione al momento non gli consentiva la visuale diretta sulla persona del , al quale evidentemente Pt_2 dava le spalle, e su quanto quest'ultimo stesse compiendo negli istanti immediatamente precedenti l'evento mortale.
Inconferenti appaiono le deposizioni rese dagli ulteriori testimoni escussi nel corso del giudizio, tutti accorsi solo successivamente.
Dalla relazione dei CC inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V. si evince che alla stessa veniva allegato un fascicolo fotografico (cfr. allegato n. 1) relativo alla scena criminis, di cui tuttavia non è stata estratta e/o fornita copia nel presente giudizio. Ancora, i militi nell'occasione constatavano l'impiego, da parte del , di una scala di alluminio (veniva Pt_2 chiesta la relativa autorizzazione al sequestro) della lunghezza di m 7,60, rinvenuta ancora appoggiata all'albero e al cavo della corrente che viaggiava sopra la pianta, mentre alcuna dotazione di sicurezza risultava indossata o impiegata dal defunto al momento dell'occorso.
L'unico rilievo fotografico dello stato dei luoghi risulta, al contrario, depositato in atti dalla difesa convenuta e mai oggetto di contestazione. Proprio dalle emergenze istruttorie fin qui ricostruite nonché dall'esame di tale ultimo documento fotografico deve dirsi accertata la piena visibilità dei cavi elettrici sul luogo dell'accadimento, non rilevando la mancata conoscenza pregressa dello stato dei luoghi da parte del : anche il teste , pur affermando di non essere stato Pt_2 Per_3 preventivamente informato della presenza dell'elettrodotto sul luogo ove avrebbe dovuto prestare l'attività lavorativa, dichiara di essersi ben reso conto della presenza dei cavi aerei una volta giunto sul luogo. Altrettanto acclarati risultano sia il sovradimensionamento della scala impiegata rispetto all'altezza degli alberi da frutto sui quali la vittima e il testimone dovevano lavorare Per_3
(tale circostanza è di tutta evidenza dall'esame della fotografia prodotta in atti dalla convenuta), sia il materiale metallico (e perciò conduttore) di cui era fatta la scala impiegata dal . Pt_2
Orbene, dagli indicati rilievi discende che nel caso di specie la presenza dei cavi elettrici aerei era perfettamente visibile e che gli stessi, poiché sorretti da pali di sostegno, non erano raggiungibili se non attraverso l'utilizzo di attrezzatura dotata di precipue caratteristiche, in particolare di una elevata altezza o capacità di estensione. Sempre dall'esame del rilievo fotografico prodotto da parte convenuta (si ribadisce, l'unico allegato nel presente giudizio), deve aggiungersi che, vista la collocazione dei cavi elettrici al di sopra del fondo agricolo teatro dell'evento, vista l'altezza alla quale gli stessi, sorretti da pali di sostegno piuttosto elevati dal suolo e vista la piena visibilità dei detti manufatti, la presenza di cartelli di pericolo nel punto interessato era superflua o, comunque, non dirimente. Peraltro, sempre dalla visione del detto materiale fotografico è di tutta evidenza il rispetto della distanza minima tra i rami degli alberi e la linea elettrica (né, dell'eventuale mancato rispetto vi è prova in atti).
Va, pertanto, esclusa la responsabilità di perché il nesso causale tra Controparte_1
l'attività della convenuta e l'evento dannoso deve ritenersi interrotto dalla condotta di Per_1
che, senza usare l'ordinaria prudenza e diligenza, posizionava una scala di materiale
[...] metallico e di dimensioni eccessive su un albero sito proprio sotto i cavi dell'alta tensione per l'espletamento di un'attività anch'essa di per sé pericolosa a causa l'altezza dal suolo alla quale la vittima era chiamata ad operare (la raccolta della frutta su alberi di alto fusto presenta, infatti, dei profili di rischio e di pericolo oggettivi), senza avere alcuna specifica competenza in materia, senza impiegare alcuna dotazione o strumento di protezione.
Tale comportamento, evidentemente non in linea con i principi della ordinaria e comune diligenza, assume i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità ed imprudenza ed è tale da recidere il nesso eziologico tra attività pericolosa, esercitata dalla convenuta, ed evento dannoso.
Tale conclusione trova conforto in un autorevole precedente giurisprudenziale, relativo ad una vicenda assolutamente analoga a quella sottoposta al vaglio dell'odierno Tribunale. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 11975 del 05.05.2023, ha infatti confermato la decisione dell'allora
Tribunale, e della Corte d'Appello, che aveva ritenuto il comportamento imprudente della vittima idoneo, da solo, a determinarne la morte, interrompendo “il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento (fortuito incidentale) nonostante la presenza dei cavi elettrici nelle vicinanze e del conseguente rischio di folgorazione”. Il Supremo Collegio con tale arresto, e nel richiamare la giurisprudenza relativa all'art. 2050 c.c., ha affermato che “la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma citata può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire
l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (in tal senso, v., tra le altre, le sentenze 4 giugno 1998, n. 5484, 24 novembre 2003, n. 17851, 18 luglio 2011, n. 15733, e
l'ordinanza 19 maggio 2022, n. 16170)”.
Gli Ermellini hanno anche dato risposta al rilievo degli allora ricorrenti secondo cui le statuizioni di merito impugnate non avevano fatto corretta applicazione del principio per cui, quando il comportamento della vittima è una concausa dell'evento dannoso, trova applicazione l'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato: “La Corte d'appello ha fatto buon governo di tale principio, posto che non ha applicato l'art. 1227 c.c. per la semplice ragione che ha ritenuto che l'intera responsabilità dell'accaduto fosse da ricondurre al comportamento del tutto incauto della vittima, che aveva spostato il pesante trabattello (del peso di circa 300 kg) su un terreno in pendenza, pur essendo consapevole, o dovendolo essere, del fatto che in tal modo sarebbe stato possibile il contatto coi fili elettrici dell'alta tensione”, precisando, inoltre, che pure il
Tribunale, già in primo grado, aveva ricondotto “all'esclusiva colpevole disattenzione della vittima
l'esito fatale che ne era derivato” e confermando come imprudente e di per sé sufficiente a determinare causalmente in via esclusiva l'evento morte il comportamento tenuto dalla vittima (cfr., con riferimento ad una ipotesi solo parzialmente differente, anche Cass. Civ., Sez. III, n.
27926/2023).
Ad abundantiam, deve aggiungersi che, nel caso di specie (e a differenza dell'identica fattispecie oggetto dell'appena citato arresto giurisprudenziale), alcuna doglianza è stata rivolta dagli odierni attori nei confronti del terzo proprietario del fondo ove l'evento si è verificato né del titolare della ditta individuale AS IA per conto della quale il prestava la propria attività Pt_2 lavorativa nell'occorso (l'odierna domanda, infatti, è stata proposta solo ed esclusivamente nei confronti della convenuta ). Controparte_1
Ciò, nonostante dalla documentazione penale allegata si evinca come proprio il Controparte_2 sia stato indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. e nonostante né lo stesso né lo sconosciuto titolare del fondo su cui doveva essere avvenire la raccolta della frutta si siano premurati di chiedere, a tutela della sicurezza, l'interruzione della fornitura elettrica alla società convenuta in vista della concordata attività agricola, come previsto dalla normativa di settore (T.U.S.L.) richiamata da parte convenuta.
Ma, come detto, alcuna valutazione in ordine a condotte di terzi è stata formulata e richiesta in questa sede all'adito Tribunale.
In conclusione, alla luce del corredo allegatorio fornito la domanda risarcitoria spiegata dagli attori nei confronti di non può trovare accoglimento, restando assorbita Controparte_1 ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La natura della presente controversia, la complessità delle questioni affrontate e del quadro normativo applicabile alla fattispecie portata all'attenzione del Tribunale impongono la compensazione fra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto nei Persona_1 confronti della in persona del l. rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da Parte_1 Pt_4
e , nella qualità di eredi di;
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1
- compensa fra le parti le spese e competenze del giudizio.
, 15.07.2025. CP_3
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1292/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi del loro prossimo congiunto C.F._4
, deceduto il 28.09.2013 in Maddaloni (CE), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Gerardo Moriello (C.F. - pec: ) e, C.F._5 Email_1 limitatamente a , altresì dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine (pec: Parte_2
Email_2
ATTORI
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco del Gaiso (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla p.zza Vanvitelli, 25 (pec:
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e tutti in proprio e n.q. di eredi del congiunto , agivano
[...] Parte_4 Persona_1 in giudizio nei confronti della , al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dagli istanti in conseguenza del decesso del loro congiunto avvenuto per folgorazione a causa dell'entrata in contatto con cavi dell'alta tensioni sovrastanti un albero sul quale il de cuius era intento a svolgere l'attività di raccolta della frutta per conto del proprio datore di lavoro.
Si costituiva in giudizio la convenuta nella evocata qualità, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, contestandone nel merito la fondatezza e concludendo, infine, per il rigetto della stessa.
Così instaurato il contraddittorio, stante la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'escussione dei testimoni indicati ed ammessi.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario, all'udienza del
17.04.2025, celebratasi in presenza, all'esito di ampia discussione orale il giudizio veniva assegnato a sentenza, con concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: secondo la ricostruzione di parte attrice, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento della responsabilità ex art. 2050 c.c. e conseguente risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale patiti dagli attori in occasione della morte di , marito e padre degli istanti, per folgorazione da Persona_2 induzione elettrica di cui lo stesso rimaneva vittima, in data 28.09.2013, mentre era addetto alla raccolta di frutta per conto della ditta individuale presso un terreno di proprietà di Controparte_2 terzi in località Montagnelle in Maddaloni, presso un albero da frutta sito al di sotto di cavi elettrici aerei ad alta tensione. Da tale qualificazione della domanda come proposta discende la necessità di verificare i principi di diritto applicabili alla fattispecie normativa invocata dagli attori. Come è noto, l'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che il danneggiante può vincere mediante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità, l'invocata fattispecie presuppone in ogni caso il preventivo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso. Con l'ulteriore precisazione che l'onere della prova dell'esistenza di detto nesso eziologico incombe sul danneggiato, non potendo il soggetto agente essere gravato da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente l'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (realizzando, quindi, una situazione astrattamente atta a fondare una sua responsabilità secondo la richiamata norma codicistica), la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a determinare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela, e l'evento qualora questa causa sopravvenuta sia di per sè idonea a determinare l'evento in via esclusiva, atteggiandosi, invece, quale causa concorrente se l'evento dannoso si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause.
La rilevanza del caso fortuito (che deve configurarsi come eccezionale e oggettivamente imprevedibile) opera, infatti, sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, e non all'attività pericolosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente prodottosi. Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e, pertanto, produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da elidere e, quindi, escludere, in modo certo, il legame eziologico tra attività pericolosa ed evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate (cfr., a tale proposito, Cass Civ. n. 8457/2004).
Ciò detto, ai fini della ricostruzione della vicenda de qua e degli asseriti profili di responsabilità alla stessa connessi, va preliminarmente presa in considerazione la documentazione, piuttosto scarna, relativa alla fase delle indagini penali allegata dagli attori in ossequio al secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
A tal proposito, deve innanzitutto ricordarsi quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2947/2023, secondo cui il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Inoltre, circa la valenza probatoria degli accertamenti effettuati in sede penale, va evidenziato che, per orientamento costante della Suprema
Corte, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, deve ritenersi rientrante tra i poteri del giudice civile, quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze o allegare prove contrarie (cfr. Cass. n. 8603/2017).
In ogni caso, i pochi elementi emersi dagli atti penali prodotti non risultano integrati dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, non essendo emersi nemmeno in questa sede ulteriori e significativi elementi atti a colmare le denunciate carenze. La domanda proposta non risulta, infatti, compiutamente supportata in punto di allegazioni probatorie. Al netto del materiale comprovante la legittimazione attiva degli attori, la documentazione di cui all'allegato n. 5 della produzione di parte, pur astrattamente riconducibile alla convenuta, non fornisce la prova dello stato dei luoghi e dei manufatti de quibus al momento dell'evento: prova indispensabile ai fini della ricostruzione dell'evento, delle condotte tenute e delle asserite responsabilità. Ancora, vi è in atti uno stralcio della documentazione relativa alla fase delle indagini preliminari che hanno interessato la vicenda portata all'attenzione dell'odierno Tribunale, indagini che hanno visto come persona indagata il datore di lavoro del de cuius , ma la stessa non appare né completa né esaustiva ai Persona_1 fini della ricostruzione dei fatti di causa (nemmeno gli eventuali successivi sviluppi della vicenda penale de qua sono stati portati a conoscenza dell'odierno Giudicante). Dalla relazione inviata alla competente Procura dai CC della Stazione di Valle di Maddaloni, accorsi sul posto a seguito di richiesta di intervento, si evince che i militi siano intervenuti successivamente all'accaduto, constatando l'avvenuto decesso del e provvedendo ad effettuare rilievi solo sommari dello Pt_2 stato dei luoghi. I militi raccoglievano, altresì, le dichiarazioni spontanee dell'unico soggetto presente sul posto e al momento del fatto insieme al malcapitato de cuius, , Persona_3 che stava prestando la propria attività lavorativa insieme al e, come quest'ultimo, Persona_1 alle dipendenze della ditta individuale AS IA. Anche rendeva Controparte_2 spontanee dichiarazioni ai CC di Valle di Maddaloni ma lo stesso non era presente ai fatti di causa ed accorreva sul posto solo successivamente all'accaduto. Dalla lettura delle dichiarazioni rese si evince che, a ben vedere, nemmeno abbia assistito in maniera diretta ed Persona_3 oculare al fatto: “avevamo già effettuato la raccolta su alcune piante quando verso le ore 10.00 circa mentre mi trovavo sulla scala per svolgere il mio lavoro sentivo un rumore (scintilla) provenire dall'area dove stava lavorando il collega che si trovava ad una distanza di circa Pt_2
10 metri dalla mia postazione. Mi voltavo e chiamavo il collega ma poiché lo stesso non mi rispondeva, scendevo dalla scala e mi avvicinavo a lui notando che era riverso a terra e mi rendevo conto che il sig. razzano era rimasto folgorato”.
Il è stato indicato ed escusso come testimone anche nel presente giudizio senza Per_3 aggiungere, nemmeno in questa sede, altri elementi in ordine all'accaduto. Né, d'altronde, lo stesso avrebbe potuto fornire particolari ulteriori rispetto allo svolgersi dei fatti, atteso che la sua posizione al momento non gli consentiva la visuale diretta sulla persona del , al quale evidentemente Pt_2 dava le spalle, e su quanto quest'ultimo stesse compiendo negli istanti immediatamente precedenti l'evento mortale.
Inconferenti appaiono le deposizioni rese dagli ulteriori testimoni escussi nel corso del giudizio, tutti accorsi solo successivamente.
Dalla relazione dei CC inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V. si evince che alla stessa veniva allegato un fascicolo fotografico (cfr. allegato n. 1) relativo alla scena criminis, di cui tuttavia non è stata estratta e/o fornita copia nel presente giudizio. Ancora, i militi nell'occasione constatavano l'impiego, da parte del , di una scala di alluminio (veniva Pt_2 chiesta la relativa autorizzazione al sequestro) della lunghezza di m 7,60, rinvenuta ancora appoggiata all'albero e al cavo della corrente che viaggiava sopra la pianta, mentre alcuna dotazione di sicurezza risultava indossata o impiegata dal defunto al momento dell'occorso.
L'unico rilievo fotografico dello stato dei luoghi risulta, al contrario, depositato in atti dalla difesa convenuta e mai oggetto di contestazione. Proprio dalle emergenze istruttorie fin qui ricostruite nonché dall'esame di tale ultimo documento fotografico deve dirsi accertata la piena visibilità dei cavi elettrici sul luogo dell'accadimento, non rilevando la mancata conoscenza pregressa dello stato dei luoghi da parte del : anche il teste , pur affermando di non essere stato Pt_2 Per_3 preventivamente informato della presenza dell'elettrodotto sul luogo ove avrebbe dovuto prestare l'attività lavorativa, dichiara di essersi ben reso conto della presenza dei cavi aerei una volta giunto sul luogo. Altrettanto acclarati risultano sia il sovradimensionamento della scala impiegata rispetto all'altezza degli alberi da frutto sui quali la vittima e il testimone dovevano lavorare Per_3
(tale circostanza è di tutta evidenza dall'esame della fotografia prodotta in atti dalla convenuta), sia il materiale metallico (e perciò conduttore) di cui era fatta la scala impiegata dal . Pt_2
Orbene, dagli indicati rilievi discende che nel caso di specie la presenza dei cavi elettrici aerei era perfettamente visibile e che gli stessi, poiché sorretti da pali di sostegno, non erano raggiungibili se non attraverso l'utilizzo di attrezzatura dotata di precipue caratteristiche, in particolare di una elevata altezza o capacità di estensione. Sempre dall'esame del rilievo fotografico prodotto da parte convenuta (si ribadisce, l'unico allegato nel presente giudizio), deve aggiungersi che, vista la collocazione dei cavi elettrici al di sopra del fondo agricolo teatro dell'evento, vista l'altezza alla quale gli stessi, sorretti da pali di sostegno piuttosto elevati dal suolo e vista la piena visibilità dei detti manufatti, la presenza di cartelli di pericolo nel punto interessato era superflua o, comunque, non dirimente. Peraltro, sempre dalla visione del detto materiale fotografico è di tutta evidenza il rispetto della distanza minima tra i rami degli alberi e la linea elettrica (né, dell'eventuale mancato rispetto vi è prova in atti).
Va, pertanto, esclusa la responsabilità di perché il nesso causale tra Controparte_1
l'attività della convenuta e l'evento dannoso deve ritenersi interrotto dalla condotta di Per_1
che, senza usare l'ordinaria prudenza e diligenza, posizionava una scala di materiale
[...] metallico e di dimensioni eccessive su un albero sito proprio sotto i cavi dell'alta tensione per l'espletamento di un'attività anch'essa di per sé pericolosa a causa l'altezza dal suolo alla quale la vittima era chiamata ad operare (la raccolta della frutta su alberi di alto fusto presenta, infatti, dei profili di rischio e di pericolo oggettivi), senza avere alcuna specifica competenza in materia, senza impiegare alcuna dotazione o strumento di protezione.
Tale comportamento, evidentemente non in linea con i principi della ordinaria e comune diligenza, assume i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità ed imprudenza ed è tale da recidere il nesso eziologico tra attività pericolosa, esercitata dalla convenuta, ed evento dannoso.
Tale conclusione trova conforto in un autorevole precedente giurisprudenziale, relativo ad una vicenda assolutamente analoga a quella sottoposta al vaglio dell'odierno Tribunale. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 11975 del 05.05.2023, ha infatti confermato la decisione dell'allora
Tribunale, e della Corte d'Appello, che aveva ritenuto il comportamento imprudente della vittima idoneo, da solo, a determinarne la morte, interrompendo “il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento (fortuito incidentale) nonostante la presenza dei cavi elettrici nelle vicinanze e del conseguente rischio di folgorazione”. Il Supremo Collegio con tale arresto, e nel richiamare la giurisprudenza relativa all'art. 2050 c.c., ha affermato che “la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma citata può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire
l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (in tal senso, v., tra le altre, le sentenze 4 giugno 1998, n. 5484, 24 novembre 2003, n. 17851, 18 luglio 2011, n. 15733, e
l'ordinanza 19 maggio 2022, n. 16170)”.
Gli Ermellini hanno anche dato risposta al rilievo degli allora ricorrenti secondo cui le statuizioni di merito impugnate non avevano fatto corretta applicazione del principio per cui, quando il comportamento della vittima è una concausa dell'evento dannoso, trova applicazione l'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato: “La Corte d'appello ha fatto buon governo di tale principio, posto che non ha applicato l'art. 1227 c.c. per la semplice ragione che ha ritenuto che l'intera responsabilità dell'accaduto fosse da ricondurre al comportamento del tutto incauto della vittima, che aveva spostato il pesante trabattello (del peso di circa 300 kg) su un terreno in pendenza, pur essendo consapevole, o dovendolo essere, del fatto che in tal modo sarebbe stato possibile il contatto coi fili elettrici dell'alta tensione”, precisando, inoltre, che pure il
Tribunale, già in primo grado, aveva ricondotto “all'esclusiva colpevole disattenzione della vittima
l'esito fatale che ne era derivato” e confermando come imprudente e di per sé sufficiente a determinare causalmente in via esclusiva l'evento morte il comportamento tenuto dalla vittima (cfr., con riferimento ad una ipotesi solo parzialmente differente, anche Cass. Civ., Sez. III, n.
27926/2023).
Ad abundantiam, deve aggiungersi che, nel caso di specie (e a differenza dell'identica fattispecie oggetto dell'appena citato arresto giurisprudenziale), alcuna doglianza è stata rivolta dagli odierni attori nei confronti del terzo proprietario del fondo ove l'evento si è verificato né del titolare della ditta individuale AS IA per conto della quale il prestava la propria attività Pt_2 lavorativa nell'occorso (l'odierna domanda, infatti, è stata proposta solo ed esclusivamente nei confronti della convenuta ). Controparte_1
Ciò, nonostante dalla documentazione penale allegata si evinca come proprio il Controparte_2 sia stato indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. e nonostante né lo stesso né lo sconosciuto titolare del fondo su cui doveva essere avvenire la raccolta della frutta si siano premurati di chiedere, a tutela della sicurezza, l'interruzione della fornitura elettrica alla società convenuta in vista della concordata attività agricola, come previsto dalla normativa di settore (T.U.S.L.) richiamata da parte convenuta.
Ma, come detto, alcuna valutazione in ordine a condotte di terzi è stata formulata e richiesta in questa sede all'adito Tribunale.
In conclusione, alla luce del corredo allegatorio fornito la domanda risarcitoria spiegata dagli attori nei confronti di non può trovare accoglimento, restando assorbita Controparte_1 ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La natura della presente controversia, la complessità delle questioni affrontate e del quadro normativo applicabile alla fattispecie portata all'attenzione del Tribunale impongono la compensazione fra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi del defunto nei Persona_1 confronti della in persona del l. rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da Parte_1 Pt_4
e , nella qualità di eredi di;
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1
- compensa fra le parti le spese e competenze del giudizio.
, 15.07.2025. CP_3
Il G.U.
Dott.ssa Maria Caroppoli