CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031G00998 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031G00998 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via principale dichiarare nullo, illegittimo, ovvero comunque annullare l'avviso impugnato;
in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare il reddito imponibile e le conseguenti imposte nella misura che parrà di giustizia, previo riconoscimento dei costi comunque dichiarati e sostenuti;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita.
Spese di lite rifuse.
Resistente: Previo rigetto di tutto quanto l'ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, Voglia, Codesta On.le
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adìta, dichiarare infondato e rigettare il ricorso di parte per i motivi sopra indicati con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l., ha tempestivamente impugnato l'atto di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, all'esito di una verifica fiscale eseguita a carico della società e conclusasi con la consegna del relativo Processo Verbale di Constatazione in data 18 settembre 2023, ha recuperato a tassazione un maggior reddito di impresa determinato in maniera analitico induttiva di € 1.463.583,00
( reddito dichiarato € 187.385,00) ed ha rideterminato il valore della produzione netta in misura pari ad
€ 1.654.043,00 ( dichiarato per € 377.845,00) sulla base dei seguenti rilievi: a)costi non deducibili relativi a operazioni oggettivamente inesistenti;
b) omessa contabilizzazione di ricavi. Parte ricorrente ha eccepito:1.
l'illegittimità dell'accertamento per mancanza di prova e violazione dell'onere probatorio, in capo all'Ufficio;
2. l'illegittimità dell'impugnato atto impositivo nel merito della pretesa tributaria in relazione ad entrambi i rilievi operati dall'Ufficio;
3-l'illegittimità della pretesa impositiva;
4 -l'illegittimità delle sanzioni erogate per mancanza dei presupposti.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova si è tempestivamente costituita in giudizio replicando analiticamente alle contestazioni della società ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria la società Ricorrente_1 srl ha prodotto 1) copia sentenza n. 3656/2026 emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Brescia in data 27.9.2023, depositata il 21.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 2.4.2024;
2) Copia delle fatture d'acquisto contestate, con relativi DDT, pesate, dichiarazioni di conformità, controlli radiometrici e pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha contestato che nel caso di specie si fosse in presenza di fatture oggettivamente inesistenti ed ha affermato che, ricondotta la vicenda alla corretta fattispecie, quella di fatture soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Ebbene tale tesi non può essere condivisa. Infatti le indagini investigative richiamate nel processo verbale e nell'avviso di accertamento hanno permesso di accertare che la Ricorrente_1 srl ha contabilizzato e dichiarato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevute dalla Società_1, al fine di crearsi una giustificazione contabile ai consistenti acquisti di rottami ferrosi effettuati in nero presso imprese non meglio identificate ed abbattere i ricavi derivanti dalle cessioni di materiale ferroso, effettuate principalmente nei confronti della società Società_2. Dalla documentazione citata e segnatamente dal procedimento penale n. 3840/2017 emerge che dal maggio 2016 sino al febbraio/marzo 2017 l'automezzo di Società_1 targato Targa_1 si recava presso la Ricorrente_1 srl esclusivamente per simulare false consegne di rottami, cui seguivano le relative fatture di vendita oggettivamente inesistenti. I filmati acquisiti dalla Guardia di
Finanza evidenziano infatti come l'automezzo di PL 3 Group entrasse nell'impianto vuoto, uscendo alla stessa stregua;
- il tutto era stato confermato dagli autisti di Società_1, sentiti a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. nel procedimento penale. E' stato inoltre accertato dalla GDF che la Società_1 S.r.l. (apparente fornitrice della ricorrente) era priva di consistenza e di struttura aziendale nonché di uomini e mezzi anche strumentali ( aveva un solo l'autoarticolato Società_3 R50 targato Targa_2 filmato dalla GDF) e che non aveva effettuato le operazioni fatturate dalla odierna ricorrente che, al di là di mere affermazioni o richiami, neppure in questa sede ha documentato, limitandosi a sostenere la carenza in punto onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate di Mantova. Infatti la ricorrente non ha provato la effettiva cessione di rottame da parte della Società_1 non essendo utile al riguardo la presenza di elementi formali quali le fatture. Come da tempo ha chiarito la Suprema Corte, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 28628 del 18 ottobre 2021) una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Poiché l'Ufficio ha dato conto, con presunzioni gravi, precise e concordanti (nel singolo e nel complesso valutate) degli addebiti e della loro fondatezza, sarebbe spettato alla parte opponente dimostrare il contrario e quindi la realità delle operazioni;
tali prove anche indiziarie non risultano introdotte.
Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Brescia, relativa a reati ambientali, non è rilevante in questa sede in quanto le fattispecie colà devolute sono diverse da quella che occupa ed in quanto, soprattutto,
l'assoluzione si è resa necessaria anche per la mancata prova dei rifiuti ceduti o trattati. In conclusione la qualificazione della fattispecie nella disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti appare corretta proprio a fronte della allegazione in merito alla mancata realità delle operazioni stesse ed in assenza di profili soggettivi.
Quanto al secondo rilievo parte ricorrene ha sottolineato che "l'Agenzia contesta ricavi non contabilizzati per € 1.000.513,00 ai sensi dell'art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73, ritenendo che i ricavi dichiarati dalla Società_2 siano da attribuire alla ricorrente, ma - così operando - l'Agenzia accerta un reddito insussistente ed abnorme, in quanto ai maggiori ricavi accertati deve corrispondere il riconoscimento di maggiori costi." Ebbene a tal proposito si osserva che, come ha esattamente sottolineato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, siffata conclusione è stata determinata dalla circostanza che la società ricorrente assume erroneamente che le operazioni contestate nel rilievo 1 (peraltro riferite ad un periodo non del tutto coincidente) fossero soggettivamente inesistenti. Al contrario non è possibile riconoscere costi relativi ad operazioni\ cessioni che non siano effettivamente avvenute. Inoltre le risultanze investigative della Guardia di Finanza relative al successivo periodo ( da marzo/aprile 2017 in poi) hanno permesso di accertare che la Società_1 ha interrotto improvvisamente i rapporti commerciali con la Ricorrente_1 s.r.l. e che il materiale ferroso che veniva portato alla utilizzatrice finale proveniva dalle forniture in nero effettuate dalla odierna ricorrente che,
a sua volta, aveva effettuato acquisti sempre in nero da altre ditte. Si ribadisce che era onere di parte ricorrente provare che a siffatte cessione in nero erano correlati costi da dedurre, ma alcun elemento è stato offerto a tal fine.
Nè, infine, può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di riduzione\ eliminazione degli importi richiesti a titolo sanzionatorio che sono stati correttamente determinati sulla base delle violazioni contestate secondo il disposto di legge.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre spese generali al 15% , oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
Il Presidente est.
Dott.ssa RI Clara Pipponzi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031G00998 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T031G00998 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via principale dichiarare nullo, illegittimo, ovvero comunque annullare l'avviso impugnato;
in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare il reddito imponibile e le conseguenti imposte nella misura che parrà di giustizia, previo riconoscimento dei costi comunque dichiarati e sostenuti;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita.
Spese di lite rifuse.
Resistente: Previo rigetto di tutto quanto l'ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, Voglia, Codesta On.le
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adìta, dichiarare infondato e rigettare il ricorso di parte per i motivi sopra indicati con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l., ha tempestivamente impugnato l'atto di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, all'esito di una verifica fiscale eseguita a carico della società e conclusasi con la consegna del relativo Processo Verbale di Constatazione in data 18 settembre 2023, ha recuperato a tassazione un maggior reddito di impresa determinato in maniera analitico induttiva di € 1.463.583,00
( reddito dichiarato € 187.385,00) ed ha rideterminato il valore della produzione netta in misura pari ad
€ 1.654.043,00 ( dichiarato per € 377.845,00) sulla base dei seguenti rilievi: a)costi non deducibili relativi a operazioni oggettivamente inesistenti;
b) omessa contabilizzazione di ricavi. Parte ricorrente ha eccepito:1.
l'illegittimità dell'accertamento per mancanza di prova e violazione dell'onere probatorio, in capo all'Ufficio;
2. l'illegittimità dell'impugnato atto impositivo nel merito della pretesa tributaria in relazione ad entrambi i rilievi operati dall'Ufficio;
3-l'illegittimità della pretesa impositiva;
4 -l'illegittimità delle sanzioni erogate per mancanza dei presupposti.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova si è tempestivamente costituita in giudizio replicando analiticamente alle contestazioni della società ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria la società Ricorrente_1 srl ha prodotto 1) copia sentenza n. 3656/2026 emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Brescia in data 27.9.2023, depositata il 21.12.2023 e divenuta irrevocabile in data 2.4.2024;
2) Copia delle fatture d'acquisto contestate, con relativi DDT, pesate, dichiarazioni di conformità, controlli radiometrici e pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha contestato che nel caso di specie si fosse in presenza di fatture oggettivamente inesistenti ed ha affermato che, ricondotta la vicenda alla corretta fattispecie, quella di fatture soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Ebbene tale tesi non può essere condivisa. Infatti le indagini investigative richiamate nel processo verbale e nell'avviso di accertamento hanno permesso di accertare che la Ricorrente_1 srl ha contabilizzato e dichiarato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevute dalla Società_1, al fine di crearsi una giustificazione contabile ai consistenti acquisti di rottami ferrosi effettuati in nero presso imprese non meglio identificate ed abbattere i ricavi derivanti dalle cessioni di materiale ferroso, effettuate principalmente nei confronti della società Società_2. Dalla documentazione citata e segnatamente dal procedimento penale n. 3840/2017 emerge che dal maggio 2016 sino al febbraio/marzo 2017 l'automezzo di Società_1 targato Targa_1 si recava presso la Ricorrente_1 srl esclusivamente per simulare false consegne di rottami, cui seguivano le relative fatture di vendita oggettivamente inesistenti. I filmati acquisiti dalla Guardia di
Finanza evidenziano infatti come l'automezzo di PL 3 Group entrasse nell'impianto vuoto, uscendo alla stessa stregua;
- il tutto era stato confermato dagli autisti di Società_1, sentiti a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. nel procedimento penale. E' stato inoltre accertato dalla GDF che la Società_1 S.r.l. (apparente fornitrice della ricorrente) era priva di consistenza e di struttura aziendale nonché di uomini e mezzi anche strumentali ( aveva un solo l'autoarticolato Società_3 R50 targato Targa_2 filmato dalla GDF) e che non aveva effettuato le operazioni fatturate dalla odierna ricorrente che, al di là di mere affermazioni o richiami, neppure in questa sede ha documentato, limitandosi a sostenere la carenza in punto onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate di Mantova. Infatti la ricorrente non ha provato la effettiva cessione di rottame da parte della Società_1 non essendo utile al riguardo la presenza di elementi formali quali le fatture. Come da tempo ha chiarito la Suprema Corte, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 28628 del 18 ottobre 2021) una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Poiché l'Ufficio ha dato conto, con presunzioni gravi, precise e concordanti (nel singolo e nel complesso valutate) degli addebiti e della loro fondatezza, sarebbe spettato alla parte opponente dimostrare il contrario e quindi la realità delle operazioni;
tali prove anche indiziarie non risultano introdotte.
Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Brescia, relativa a reati ambientali, non è rilevante in questa sede in quanto le fattispecie colà devolute sono diverse da quella che occupa ed in quanto, soprattutto,
l'assoluzione si è resa necessaria anche per la mancata prova dei rifiuti ceduti o trattati. In conclusione la qualificazione della fattispecie nella disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti appare corretta proprio a fronte della allegazione in merito alla mancata realità delle operazioni stesse ed in assenza di profili soggettivi.
Quanto al secondo rilievo parte ricorrene ha sottolineato che "l'Agenzia contesta ricavi non contabilizzati per € 1.000.513,00 ai sensi dell'art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73, ritenendo che i ricavi dichiarati dalla Società_2 siano da attribuire alla ricorrente, ma - così operando - l'Agenzia accerta un reddito insussistente ed abnorme, in quanto ai maggiori ricavi accertati deve corrispondere il riconoscimento di maggiori costi." Ebbene a tal proposito si osserva che, come ha esattamente sottolineato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, siffata conclusione è stata determinata dalla circostanza che la società ricorrente assume erroneamente che le operazioni contestate nel rilievo 1 (peraltro riferite ad un periodo non del tutto coincidente) fossero soggettivamente inesistenti. Al contrario non è possibile riconoscere costi relativi ad operazioni\ cessioni che non siano effettivamente avvenute. Inoltre le risultanze investigative della Guardia di Finanza relative al successivo periodo ( da marzo/aprile 2017 in poi) hanno permesso di accertare che la Società_1 ha interrotto improvvisamente i rapporti commerciali con la Ricorrente_1 s.r.l. e che il materiale ferroso che veniva portato alla utilizzatrice finale proveniva dalle forniture in nero effettuate dalla odierna ricorrente che,
a sua volta, aveva effettuato acquisti sempre in nero da altre ditte. Si ribadisce che era onere di parte ricorrente provare che a siffatte cessione in nero erano correlati costi da dedurre, ma alcun elemento è stato offerto a tal fine.
Nè, infine, può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di riduzione\ eliminazione degli importi richiesti a titolo sanzionatorio che sono stati correttamente determinati sulla base delle violazioni contestate secondo il disposto di legge.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre spese generali al 15% , oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
Il Presidente est.
Dott.ssa RI Clara Pipponzi