Articolo 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 68Articolo 70
Versione
4 maggio 1973
Art. 69.
Vendita o distruzione di pacchi

Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici e' giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto alla Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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