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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/12/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa VE ME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 81/2021, avente ad oggetto la causa promossa
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Jato (PA), nella via Milano n.
23, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
SE LI ed elettivamente domiciliata in Sciacca via Incisa n. 25 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Palagonia
Attrice
Contro
, (partita IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede nella via Roma n. 142, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, nella via Roma n. 42, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Troja che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Terzo chiamato contumace
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/10/2024, le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/1/2021, regolarmente notificato, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, citava innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Sciacca il al fine di Controparte_1 sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “ voglia l'on. Tribunale:
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, le inadempienze e colpe del in ordine all'appalto in questione ed alla Controparte_1 gestione dei rapporti con l'impresa, tenuto conto del ritardato pagamento dei certificati di acconto e della rata di saldo;
- Ritenere e dichiarare che in relazione al ritardato pagamento dei certificati di acconto
n. 1-2-3-4 nonché della rata di saldo e della fattura n. 1/2016 per rimborso oneri di conferimento a discarica, spettano all'impresa gli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 con le relative decorrenze e per l'effetto condannare il
[...]
nella persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della attrice dei relativi importi nella misura complessiva di € 19.404,34 o in quella diversa anche maggiore che risulterà dovuta oltre agli interessi ex art. 1283 c.c.;
- Ritenere e dichiarare legittime ed integralmente fondate nell'an e nel quantum le riserve tempestivamente esplicate dall'Impresa sugli atti contabili dell'appalto in questione e ritenere e dichiarare liquidabile in favore dell'attrice l'ammontare delle suddette riserve per l'importo richiesto di € 135.454,93, nonché quello dovuto alla domanda sub lett. C. del verbale di ripresa del 16/9/2014;
- Conseguentemente condannare il nella Controparte_1 persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice del suddetto importo di e 135.454,93 e di quello di cui alla domanda sub lett. C) del verbale di ripresa del 16/9/2014 oltre IVA su detti importi se dovuta, o di quelli che risulteranno dovuti in esito all'istruttoria oltre svalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi anche a titolo di maggior danno per la mancata disponibilità delle somme dovute con decorrenza dalle date di proposizione delle riserve sugli atti contabili e sino al soddisfo, nonché degli interessi ex art. 1283 c.c.
2 fino al soddisfo. In subordine, sull'ammontare delle riserve, riconoscere e liquidare all'attrice gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda e sino al soddisfo;
- Condannare il alle spese e alle competenze di Controparte_1 giudizio.”
La società attrice, a fondamento delle spiegate domande, rappresentava di essere rimasta aggiudicataria – a seguito di pubblico incanto – dell'appalto relativo ai
“lavori per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato (villa comunale) adiacenze Piazza Maddalena, II° Lotto”, con un ribasso del
22,9888% sull'importo di € 398.821,43.
Successivamente, in data 7/1/2013 veniva stipulato il relativo contratto di appalto n. 84/2013 per l'importo complessivo di € 309.598,42, oltre IVA di cui € 10.706,31 per oneri di sicurezza, importo elevato ad € 339.029,43 a seguito di variante in corso d'opera con atto di sottomissione del 14.12.2015.
L'odierno attore rappresentava che nel corso del contratto di appalto, la ditta individuale , originario aggiudicatario del contratto di appalto, Parte_1 trasferiva il diritto di proprietà dell'intera azienda condotta in forma individuale alla società la quale subentrava in tutti i contratti, pubblici e privati, Parte_1 relativi al ramo di azienda trasferito.
Veniva altresì convenuto che i lavori – consegnati all'impresa con verbale del
20/5/2013 – dovevano essere conclusi entro il 17/10/2013 ovvero entro il termine di 150 giorni naturali e consecutivi di lavoro: il suddetto termine di ultimazione veniva poi successivamente fissato al 19/11/2017, per effetto delle numerose sospensioni dei lavori intervenute in corso d'opera. L'attrice, infatti, rappresentava che i lavori venivano sospesi per cinque volte, giusti verbali di sospensione e ripresa versati in atti, sottoscritti con riserva dall'impresa appaltatrice.
I lavori risultavano essere stati conclusi in data 9/11/2017, dunque entro i termini previsti, giusto verbale di ultimazione dei lavori in atti.
Rappresentava, inoltre, che nel corso dell'appalto venivano emessi n. 4 SAL con relativi certificati di acconto pagati tardivamente:
- Certificato n. 1 del 13/12/2014 di netti € 85.251,11, per il quale veniva emessa la fattura n. 2/2015, pagata dal Comune in data 16/7/2015;
3 - Certificato n. 2 del 27/1/2015 di netti € 127.261,59, per il quale veniva emessa la fattura n. 4/2015, pagata dal Comune in data 16/7/2015;
- Certificato n. 3 del 5/11/2015 di netti € 75.605,72, per il quale veniva emessa la fattura n. 25/2015, pagata dal Comune in data 3/8/2017;
- Certificato n. 4 del 7/12/2017 di netti € 49.211,97, per il quale veniva emessa la fattura n. 1/2018, pagata dal Comune in data 5/6/2018;
Nonché la fattura n. 1/2016 del 9/1/2016 di netti € 2.125,27 pagata dal Comune in data 3/8/2017.
Con riguardo a tali fatture, la odierna attrice chiedeva di accertare la debenza degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo e a decorrere dal 30° giorno successivo dalla loro emissione.
La odierna attrice deduceva, sotto diverso profilo, che in corso d'opera l'impresa sottoscriveva con riserva il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/7/2013, verbale di ripresa del 16/9/2014 nonché il verbale di ripresa del 25/9/2017, per un importo complessivo delle riserve pari ad € 135.454,93, oltre agli interessi su detto importo. L'impresa, inoltre, provvedeva a trascrivere le suddette domande sul registro di contabilità in occasione della sua sottoscrizione immediatamente successiva alla apposizione delle domande sui verbali sopra indicati. All'atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori, in data 15/2/2018, l'impresa confermava tutte le domande già formulate ed a fronte del mancato riconoscimento da parte del
Comune si trovava costretta ad adire codesto Tribunale.
Per tali ragioni, concludeva come sopra.
Con comparsa del 16/4/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1
concludendo affinchè volesse il Tribunale di Sciacca:
[...]
“in via preliminare,
- Ritenuto l' Controparte_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 c.p.c. o facoltativo ex art. 103 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto ente e conseguentemente,
- Autorizzare il alla chiamata del terzo, ai sensi Controparte_1 dell'articolo 106 e 269 c.p.c., dell' Controparte_2 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Palermo;
4 - Disporre il differimento della prima udienza ex art. 269 comma 2 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis
c.p.c. e nei cui confronti verrà richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ritenere responsabile del ritardato pagamento delle somme
l' e per l'effetto Controparte_2 condannare il terzo al pagamento degli importi nella misura complessiva di €
19.404,34 o in quella diversa anche maggiore che risulterà dovuta, oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. in relazione al ritardato pagamento dei certificati di acconto nn 1-2-
3-4, nonché della rata di saldo e della fattura n. 1/2016 (per rimborso oneri di conferimento a discarica);
- In via principale:
- Ritenere e dichiarare non sussistente alcuna inadempienza o colpa a carico del in ordine all'appalto oggetto del presente Controparte_1 giudizio ed alla gestione dei rapporti con l'impresa;
- Rigettare la richiesta di pagamento in favore dell'attrice dei relativi importi nella misura complessiva di € 19.404,34 e in ogni caso ritenere non dovuto il pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c.;
- Ritenere e dichiarare la sospensione dei lavori del 3/6/2013 – 16/9/2014 legittima ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010 o legittima ai sensi dell'articolo 158 secondo comma DPR 207/2010 o l'impresa decaduta dal diritto al risarcimento del danno e in ogni caso ritenute non legittime le riserve di parte attrice apposta al periodo di sospensione 3/6/2013 – 16/9/2014 e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento dell'impresa Parte_1
- Ritenere e dichiarare la sospensione dei lavori del 10/10/2015 al 25/9/2017 legittima ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010 o legittima ai sensi dell'articolo
158 secondo comma DPR 207/2010 o l'impresa decaduta dal diritto al risarcimento e in ogni caso ritenute non legittime le riserve di parte attrice apposte sul periodo di sospensione 10/10/2015 – 25/9/2015 per l'effetto rigettare la domanda di pagamento dell'impresa Pt_1 Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il sotto il primo profilo del ritardato Controparte_1 pagamento delle fatture emesse dalla impresa, deduceva l'assenza di qualsivoglia colpa o inadempienza dell'ente, stante che la responsabilità dei lamentati ritardi
5 fosse da ascrivere esclusivamente all' e Controparte_2 non dell'ente comunale, per le ragioni meglio dedotte in atti.
Per ciò che riguarda le riserve esplicate dalla impresa, con riferimento alla sospensione dei lavori dal 3/6/2013 al 16/9/2014, ritenuta illegittima da parte attrice, il convenuto ne deduceva la legittimità Controparte_1 ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010, con la conseguenza che nessun risarcimento del danno potesse essere riconosciuto all'impresa Parte_1
per essere sorti durante il corso dei lavori fatti che ne hanno impedito
[...]
l'esecuzione, con la conseguente necessità di sospendere il termine contrattuale di compimento dell'opera, che ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dei lavori.
Deduceva, in via subordinata, che la suddetta sospensione fosse comunque legittima ai sensi dell'articolo 158 comma II del DPR 207/2010, per il ricorrere di ragioni di pubblico interesse o necessità, tali da determinare la sospensione dei lavori.
Il convenuto deduceva, comunque, con riferimento alla sospensione in CP_1 oggetto la decadenza da parte dell'impresa dalla richiesta di risarcimento o indennizzo, stante che la riserva veniva esplicata solo in sede di ripresa dei lavori in data 29/9/2014 e non anche in sede di sospensione.
Deduceva, in secondo luogo, con riguardo alla sospensione n. 5 dal 10/10/2015 al
25/9/2017, che la stessa andasse considerata assolutamente legittima, legata ad una delle circostanze speciali di cui all'articolo 159 comma 1 ovvero evento di forza maggiore o comunque legata a ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'articolo 158. L'appaltatore – dunque – andava riconosciuto anche in questo caso decaduto dal diritto al risarcimento per mancata apposizione di riserva tempestiva in sede di sottoscrizione di verbale di sospensione.
Per tutte queste ragioni, il convenuto concludeva come sopra.
Con provvedimento del 27/4/2021, il Giudice Istruttore stante la formulata istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, fissava nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a comparire.
Stante la regolare citazione del terzo in causa, CP_2 Controparte_3
, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui
[...] all'articolo 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa veniva istruita sia in via documentale sia tramite l'escussione dei testi.
6 All'udienza del 2/10/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice la tratteneva in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va anzitutto esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dovuti per il ritardato pagamento dei crediti relativi:
- al certificato n. 1 del 13/12/2014, avente ad oggetto € 85.251,11 e per il quale l'Impresa emetteva la fattura n. 2/2015;
- al certificato n. 2 del 27/1/2015 per € 127.261,59, per il quale l'Impresa emetteva la fattura n. 4/2015,
- al certificato n. 3 del 5/11/2015 per € 75.605,72, per il quale l'Impresa emetteva la fattura elettronica n. 25/2015;
- al certificato n. 4 del 7/12/2017 di netti € 49.211,97, per il quale l'Impresa emetteva la fattura elettronica n. 1/2018;
- al credito di cui alla fattura elettronica n. 1/2016 del 9/1/2016 - emessa per €
2.125,27 relativamente una quota dei conferimenti a discarica eseguiti nel corso dei lavori e per il rimborso dei relativi oneri da parte del Comune committente;
- al credito di cui alla Fattura elettronica 3 del 16/3/2018, avente ad oggetto la rata di saldo pari ad € 1.695,13, pagata in data 20/12/2018.
Ebbene, è noto come in base al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, recante la disciplina in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in caso di ritardo nel pagamento dei crediti originati da transazioni commerciali “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”.
Tale disciplina trova applicazione anche ai contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto l'esecuzione di opere, posto che nel novero dei contratti definiti come
“transazioni commerciali” sono ricompresi anche agli appalti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di cui all'art. 3 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(applicabile ratione temporis al rapporto contrattuale per cui è causa), giusta interpretazione autentica operata con la legge del 30 ottobre 2014 n. 161, la quale ha
7 disposto con l'art. 24, comma 1, che "L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
Ciò posto, nel caso di specie è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di appalto stipulato in data 7/1/2013, per atto pubblico n. rep. 84, registrato ad Agrigento il
23/1/2013 al n. 8 serie I, tra l'Ente convenuto e l'impresa odierna attrice (cfr. doc. all. n. 1 citazione) avente ad oggetto la realizzazione dei “Lavori per il consolidamento
e la sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato (villa comunale) adiacenze Piazza Maddalena – II° lotto” a fronte di un corrispettivo pari ad €
339.029,43, determinato per effetto della variante in corso d'opera sottoscritta tra le parti in data 14/12/2015.
In ordine all'adempimento tardivo delle fatture sopra indicate, dedotto dalla parte attrice, l'Ente convenuto, nelle proprie difese, non ha contestato il ritardo nei pagamenti, adducendo piuttosto a suo favore giustificazioni di diversa natura.
Tuttavia, dagli atti emerge quanto segue.
Per quanto riguarda gli acconti sul corrispettivo, a fronte del termine previsto dalle parti per il pagamento, determinato - ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto - in
30 giorni decorrenti dalla data di emissione dei relativi certificati, risulta che: le somme relative al certificato n. 1, emesso in data 13.2.2014, sono state ricevute dall'impresa in data 16.7.2015 (cfr, doc. n. 36 all. citazione); le somme relative al certificato n. 2 emesso in data 27.1.2015 sono state ricevute dal creditore, parimenti, in data 16.7.2015 (cfr, doc. n. 36 all. citazione); le somme relative al certificato n. 3 del
05.11.2015 sono state accreditate in data 21.12.2017 (cfr. doc. n. 43 all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 attrice), infine, che il corrispettivo relativo al certificato n. 4 del
07.12.2017 è stato accreditato all'impresa in data 05.06.2018 (cfr. doc. n. 36 all. citazione).
Per quanto riguarda la fattura relativa ai conferimenti a discarica, con scadenza in data 08.02.2016, il pagamento risulta avvenuto in data 21.12.2017 (cfr. doc. n. 44 all. memoria ex art. 18 comma VI parte attrice).
Infine, la rata di saldo lavori, liquidata dallo Stato Finale in netti € 1.695,13
(confermata in tale misura dal Certificato di regolare esecuzione – cfr. doc. n. 14 all.
8 comparsa e n. 29 all. citazione), oggetto della Fattura n. 3 del 16/3/2018 CP_1
(cfr. doc. 34 all. cit.), a fronte del termine pattuito per il pagamento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, risulta essere stata pagata soltanto in data 20.12.2018 (cfr. all. doc. n. 36 citazione).
Deve ritenersi dunque provato, l'avvenuto pagamento oltre i termini contrattualmente previsti.
Il ha, dal canto suo, eccepito che tali ritardi Controparte_1 sono derivati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Ha dedotto, in particolare, che essi sono stati determinati esclusivamente dalla condotta dell' , soggetto finanziatore dei Controparte_2 lavori oggetto di appalto e di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo intimato periodicamente all'Assessorato di provvedere allo storno delle risorse e di avere, in presenza di possibilità finanziaria, provveduto al pagamento, anticipando le somme con i propri fondi comunali.
Peraltro, ha sostenuto che in mancanza di disponibilità delle somme che avrebbero dovuto essere stornate dall'Assessorato, il a fronte dell'obbligazione CP_1 impostagli, si è trovato sprovvisto di una adeguata previsione di bilancio.
Ha, infine, sostenuto che l'attività di adempimento non può essere considerata ancora “un'attività dovuta” in presenza di norme che esplicitamente vietano il pagamento di somme non impegnate e non impegnabili in quel dato momento, con conseguente inesigibilità del credito ex art. 1282 c.c., fino a quando la somma dovuta non è stata impegnata e pertanto che per il ritardo nel pagamento non sono dovuti interessi corrispettivi.
Tali eccezioni sono infondate.
Invero, va qui ribadito il principio per cui le vicende relative al rapporto tra ente finanziatore ed ente committente non hanno rilievo rispetto all'appaltatore, che è ad esso estraneo.
Infatti, in tema di responsabilità contrattuale, secondo il principio posto dall'art. 1218 c.c., spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, provando
9 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi in senso oggettivo.
Sulla scorta di tali principi generali, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che:
“… non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale
l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento…”
e che “… mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa
Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso”. (cfr. Cass n. 21180/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale da ritardo ex art. 3 d. lgs n. 231/2002, il odierno convenuto, CP_1 avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un patto stipulato con l'Impresa, che condizionasse l'esigibilità del credito alla disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice dall'ente finanziatore oppure l'esistenza di convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore avrebbe garantito al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Solo in tal modo, infatti, il convenuto avrebbe dimostrato di avere agito CP_1 senza colpa nella fase di assunzione del vincolo contrattuale, considerato che la ritardata erogazione di finanziamenti da parte di altri Enti non può considerarsi un evento imprevedibile con l'ordinaria diligenza.
Tutto ciò considerato deve ritenersi la responsabilità per l'adempimento tardivo e dovuti gli interessi moratori ex D. lgs n. 231/2002 sulle fatture sopra individuate.
In senso contrario, nessuna rilevanza ai fini dell'esigibilità del credito e quindi della decorrenza degli interessi di mora, può essere attribuita al mancato perfezionamento della procedura prevista dal TU (artt. 191 s.s.) per la gestione delle spese, in quanto il ritardato perfezionamento della stessa per la mancata percezione del finanziamento resta imputabile, per quanto sopra detto, all'Ente
Locale.
10 In ordine all'individuazione del momento di decorrenza dei suddetti interessi e quindi alla quantificazione degli stessi, posto che l'art. 4 comma 1 del d. lgs n.
231/2002, prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e che l'art. 12 del contratto prevede come termine per il pagamento degli acconti trenta giorni dall'emissione del relativo certificato, essi devono essere corrisposti e quantificati ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, con decorrenza a partire dal giorno successivo al trentesimo giorno seguente dalla data di emissione del certificato, ovvero: per il certificato n. 1 del 13.12.2014 di netti € 85.251,11, con decorrenza dal 13.1.2015 e sino alla data di pagamento del 16.7.2015, per un ammontare di € 3.459,56; per il certificato n. 2 del 27.1.2015 di netti € 127.261,59, con decorrenza dal 27.2.2015 e sino alla data di pagamento del 16.7.2015, per un ammontare di € 3.901,35; per il certificato n. 3 del 5.11.2015 di netti € 75.605,72, con decorrenza dal 5.12.2015 e sino al 19.12.2017, per un ammontare di € 12.367,02; per il certificato n. 4 del 7.12.2017 di netti € 49.211,97, con decorrenza dal 7.1.2018 e sino alla data di pagamento del 5.6.2018, per un ammontare di € 1.607,14; sulla fattura elettronica n. 1/2016 del 9.1.2016 di netti € 2.125,27 (per rimborso oneri di conferimento a discarica), con decorrenza dal 9/2/2016 e sino al 19/12/2017, per un ammontare di € 316,70; per la rata di saldo lavori liquidata dallo Stato Finale (doc.
28) in netti € 1.695,13 con decorrenza a partire dal 16.3.2018 sino al soddisfo in data
20.12.2018 per un ammontare di € 103,66.
Riguardo alla domanda di pagamento degli interessi anatocistici, l'art. 1283 c.c. prevede che essi sono dovuti, in mancanza di usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi scaduti e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Essi vanno quindi riconosciuti. a partire dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino al soddisfo, sugli interessi moratori relativi ai suddetti crediti, esclusi quelli di cui al certificato di pagamento n. 2 e certificato di pagamento n. 4, non essendo i suddetti interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di decorrenza sino alla data del soddisfo.
Il va pertanto condannato al pagamento di tali Controparte_1 somme, complessivamente pari ad € 21.755,65, oltre gli interessi di cui all'articolo
1283 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo, come sopra meglio specificato.
11 Va rigettata, inoltre, la domanda promossa da quest'ultimo nei confronti del terzo chiamato in giudizio, , operando, nel Controparte_2 caso di specie, il principio di diritto per cui “l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore”. (cfr.
Cass. n. 22580 2014; Cass. n. 14340 del 2013).
Invero, come già sopra osservato, non vi è prova in atti dell'esistenza di simili pattuizioni, onere gravante proprio sul convenuto: ne discende, pertanto il CP_1 rigetto.
Occorre, dunque, esaminare le domande aventi ad oggetto le somme richieste a mezzo delle riserve, a titolo di danni da illegittima sospensione, per un importo complessivo di € 135.454,93, spiegata dall'impresa nei confronti del CP_1 convenuto.
Ebbene, in tema di sospensione dei lavori trova applicazione - ratione temporis - la disciplina prevista dal d.p.r. n. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, essendo stato l'appalto pubblico, in oggetto, stipulato in data 07.01.2013.
Per quel che qui rileva, l'art. 159 comma 1 del predetto decreto ammette la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158 comma 1, per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.
Il comma 2 della medesima disposizione aggiunge che “Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
12 Al di fuori di tali casi, l'art. 158 comma 2, ammette la sospensione anche per ragioni di pubblico interesse o necessità, ma sempre nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160.
Soltanto in presenza di tali cause la sospensione è dunque da considerarsi legittima, fondando altrimenti il diritto dell'esecutore/appaltatore al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal successivo art. 160.
Ebbene, dal tenore delle suddette disposizioni, le circostanze legittimanti la sospensione dei lavori devono intendersi riferite a cause tali da impedire la realizzazione secondo le regole dell'arte dell'opera appaltata la cui verificazione non sia imputabile a titolo di colpa alla stazione appaltante ovvero non prevedibili al momento della stipula del contratto né evitabili o fronteggiabili successivamente con la dovuta diligenza.
Tale interpretazione esclude che tali circostanze possono essere invocate dalla
Pubblica Amministrazione per porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa.
Inoltre, deriva anche dai principi di buona fede e tutela dell'affidamento nei quali si estrinseca il principio di correttezza posto dall'art. 2 del codice dei contratti pubblici del 2006, applicabile ratione temporis all'appalto in esame, in base ai quali, già prima dell'indizione della procedura di affidamento, l'Ente è tenuto ad agire con diligenza e prudenza al fine di eliminare il rischio di impedimenti all'esecuzione e realizzazione dell'opera secondo le regole dell'arte.
Ciò posto in diritto, quanto riguarda, anzitutto, la legittimità della prima sospensione dei lavori, disposta a partire dal 3/6/2013, a mezzo del successivo verbale del 15/7/2013, sino alla ripresa, disposta con verbale del 16/9/2014, va osservato quanto segue.
Parte attrice, riportando nell'atto introduttivo le riserve apposte ai suddetti verbali di sospensione e ripresa, ha dedotto, a fondamento della propria domanda di risarcimento del danno, l'illegittimità originaria della suddetta sospensione in quanto intervenuta per circostanze estranee al rapporto di appalto non sopravvenute e ben note all'amministrazione committente ancor prima della sottoscrizione del contratto e della consegna dei lavori.
13 Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, la sospensione si è illegittimamente protratta oltre ogni termine di legge, di contratto, di tolleranza e di normale durata dei tempi ordinariamente occorrenti alla risoluzione delle cause che l'hanno determinata.
Il convenuto ha contestato detto assunto, ritenendo legittima tale CP_1 sospensione in quanto necessaria per il controllo e la verifica delle condizioni di sicurezza dei manufatti posti in prossimità del cantiere, mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio topografico e geotecnico, come da Determina Sindacale
n. 13/2013.
Tale fattispecie viene ritenuta dall'ente rientrante nelle ipotesi di causa di forza maggiore o nel novero delle altre circostanze speciali, quali cause di natura geologica, idrica o simili, non prevedibili all'atto di conclusione del contratto;
dunque, la sospensione in oggetto sarebbe stata giustificata da ragioni di pubblico interesse o necessità, a norma dell'art. 158 del d.p.r. 207/2010, in quanto solo nel corso di un altro procedimento civile nei confronti dell'ente convenuto emergeva dalla perizia di parte del 06/05/2013 (ad opera dell'Ing. ), la Persona_1 necessità di installare un sistema di monitoraggio e di controllo, circostanza imprevedibile prima della stipula dell'appalto per cui è causa.
Dal punto di vista formale, inoltre, ha eccepito la decadenza della società attrice dal diritto al risarcimento rappresentando che l'esplicazione della riserva in sede di ripresa dei lavori era assolutamente tardiva (29/09/2014) e, in ogni caso, non adeguatamente reiterata nei successivi, in quanto ai sensi dell'art. 158 d.p.r. 207 2010 prescrive che le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere scritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ora, in ordine alla causa di sospensione in oggetto, dal relativo verbale del 15.7.2013 si evince che l'ente locale ha ritenuto dover disporre la sospensione dei lavori per la sussistenza di “circostanze speciali” ex art. 158 comma 1 del suddetto d.p.r. – richiamando la Determina Sindacale n. 13/2013 – con la quale era stato conferito all'ing. Geotecnico incarico di “esperto per la consulenza tecnica” Persona_1 del sistema di monitoraggio topografico e geotecnico, finalizzato al controllo e verifica delle condizioni di sicurezza, per i manufatti posti in prossimità del cantiere dei lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato.
14 Dunque, è nella suddetta determina che sono individuate più specificamente le ragioni della sospensione in questione.
Ebbene, in essa si legge che in data 15.11.2012 un soggetto terzo a questo giudizio aveva promosso ricorso contro il per i danni CP_4 Controparte_1 verificatisi sul proprio fabbricato, sito in S. Stefano Quisquina nella piazza
Maddalena n. 14, ritendo che essi fossero stati determinati dai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica effettuati dall'odierno Ente convenuto nella zona adiacente la villa comunale.
Dalla determina si evince, inoltre:
- che con tale ricorso si chiedeva al Tribunale di Sciacca di ordinare al di CP_1 effettuare immediatamente gli interventi di consolidamento strutturali necessari a prevenire il prodursi di ulteriori danni gravi ed irreparabili, di effettuare ogni intervento di stabilizzazione e compattamento del suolo a valle della proprietà della ricorrente ritenuto idoneo a prevenire ulteriori dissesti;
di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la situazione dell'immobile, i danni già verificatisi e quelli incombenti, oltre alle cause degli stessi;
- che nel corso del suddetto giudizio veniva disposta Ctu all'esito della quale il consulente tecnico addebitava parte dei danni all'esecuzione dei lavori suddetti e che, invece, il consulente nominato dall'ente locale, Ing. escludeva l'influenza Per_1 dei lavori di consolidamento nella causazione dei danni lamentati.
- che comunque l'ente locale riteneva opportuno per maggiore sicurezza e salvaguardia dei fabbricati limitrofi dovere predisporre un sistema di monitoraggio dei fabbricati posti in prossimità del cantiere.
La determina in questione, poi, dà anche atto dell'avvenuto affidamento dei lavori per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica nella zona a valle del centro abitato all'impresa e precisa che il sistema di monitoraggio Parte_1 doveva prevedere, per tutta la durata dei lavori, l'acquisizione dei dati,
l'interpretazione e valutazione degli stessi, finalizzata all'analisi degli effetti dell'opera rispetto ai manufatti circostanti e che occorreva determinare le configurazioni deformate del piano di campagna ed eventuali cedimenti e/o distorsioni delle strutture limitrofe.
Tanto premesso, alla luce dei principi sopra esposti deve ritenersi ab origine illegittima la sospensione.
15 Invero, deve ritenersi che le circostanze speciali richiamate a fondamento della sospensione da parte del fossero già ben prevedibili da parte dello stesso, il CP_1 che rende illegittima la suddetta sospensione, intervenuta oltretutto a poche settimane dalla consegna dei lavori all'impresa, intercorsa in data 20/5/2013. (la determina sindacale, richiamata, del 3/6/2013 fa riferimento alla ctu dell'Ing. , Per_1 trasmessa al Comune in data 6/5/2013, in data antecedente alla consegna dei lavori.)
Infondata, poi, è l'eccezione di decadenza dal risarcimento sollevata dal ai CP_1 sensi dell'art. 158 comma 8 per mancata apposizione di riserva tempestiva in sede di sottoscrizione di verbale di Ripresa, non adeguatamente reiterata nei successivi atti.
Difatti, in tema di riserve, l'art. 158 comma 8 prevede che “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora
l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190”.
L'art. 190 comma 3 stabilisce, poi, che “Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta che il verbale di ripresa del 16.9.2014 reca la sottoscrizione di accompagnata dalla dicitura “l'impresa firma oggi Parte_1
16/09/2014 il presente verbale con riserve che esplicherà nei modi e termini di legge”.
Le contestazioni sono però state esplicate entro i successivi quindici giorni, in data
29.9.2014, con l'indicazione analitica delle ragioni della contestazione e delle somme ritenute spettanti.
Non pertinente, infine, il richiamo all'art. 159 comma 4 secondo il quale “Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone
16 allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” e al comma 5 per cui “Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”
La disposizione, infatti, fa riferimento al caso in cui la sospensione o le sospensioni, se più di una, siano legittime mentre nel caso di specie la prima sospensione, come si è accertato, è stata illegittima ab origine con conseguente applicazione dell'art. 160 per cui, al comma 1, “Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti”.
Accertata, dunque, l'illegittimità della prima sospensione, in ordine alla quantificazione i danni spettanti all'odierna attrice, quest'ultima ha domandato il ristoro delle voci di danno consistenti nelle spese generali infruttifere e nella ritardata percezione dell'utile di impresa, calcolando l'ammontare mediante i criteri di calcolo individuati dall'art. 160 d.p.r. 207 2010 il quale prevede, al comma 2, che
“Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile
è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; …”.
In particolare, ha analiticamente indicato nell'atto introduttivo i calcoli svolti nel seguente modo: “A) Spese generali infruttifere - A ristoro delle spese generali infruttifere per il periodo di improduttivo vincolo dal 03/06/2013 al 16/09/2014, per un totale di gg. 471, si chiede il pagamento dell'Importo di € 50.835,03 (€ 107,93*gg.471), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al soddisfo. Ed invero, poiché l'importo netto contrattuale è di € 309.598,42, si ha che l'importo depurato dell'utile (10%) e delle spese generali (13%) ascende ad € 249.073,54 (€ 309.598,42/1,10/1,13) e che l'incidenza giornaliera delle spese generali al 6,5% è pari ad € 107,93 (€ 249.073,54*6,5/100 =, €
16.189,78/150 gg. durata contrattuale). B) Ritardata percezione dell'utile di impresa - A tale titolo e per il medesimo periodo di gg. 471 si chiede il pagamento dell'importo di € 3.029,82,
17 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Essendo l'importo netto contrattuale di €
309.598,42 si ha che l'importo al netto dell'utile (10%) ascende ad € 281,453,10 (€
309.598,42/1,10) e che la quota d'utile del 10% ritraibile dall'appalto in questione è pari ad €
28,145,13. Su detto ultimo importo vanno dunque riconosciuti, per tutto il periodo della illegittima sospensione, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE), applicabile agli appalti di OO.PP giusta circolare esplicativa congiunta del MISE e del MIT del 23/01/2013.
Pertanto, il danno da ritardata percezione dell'utile ammonta ad € 3.029,82, secondo il seguente analitico: Periodo Capitale Tasso Giorni Interessi - 03/06/2013 a 30/06/2013 €
28.145,13 8,75% 27 € 182,17 - 01/07/2013 a 31/12/2013 € 28.145,13 8,50% 184 € 1.206,01
- 01/01/2014 a 30/06/2014 € 28.145,13 8,25% 181 € 1.151,45 - 01/07/2014 a 16/09/2014 €
28.145,13 8,15% 78 € 490,19”.
Per converso, l'Ente convenuto nei propri scritti difensivi ha solo contestato l'illegittimità della riserva nell'an nonché la decadenza dal diritto al risarcimento per violazione dei termini per l'apposizione, ma non ha contestato in modo specifico l'importo richiesto né i suddetti criteri di calcolo come individuati e impiegati dalla controparte nel suddetto prospetto.
Ora, è noto come in tema di quantificazione del credito, il debitore deve, in base al disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. contestare in modo specifico la domanda di parte attrice laddove essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, potendosi limitare a contestare in modo generico l'importo solo se la domanda lo ha indicato in modo altrettanto complessivo e generico.
Ciò considerato parte convenuta va condannata al risarcimento del danno per sospensione illegittima pari ad euro 53.864,85 (50.835,03 € quali spese generali infruttifere + 3.029,82 € quale ritardata percezione dell'utile di impresa), oltre interessi come da domanda, in favore della parte attrice.
Le medesime considerazioni valgono per la domanda di condanna agli Interessi ex d.lgs. 231/2002 per ritardato pagamento dell'importo di 54.518,50 fattura n. Pt_2
581/13, somme non contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dal convenuto e CP_1 quindi dovute come da domanda dal 9.9.2013 e sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda la sospensione disposta dal 10.10.2015 sino al 25.2.2017 parte attrice ne ha dedotto l'illegittimità sin dall'origine, ritenendola disposta, non per circostanze consentite dalla legge, ma esclusivamente per evenienze e carenze previsionali per nulla sopravvenute ed imprevedibili.
18 Ha poi allegato che anch'essa si è, in ogni caso, illegittimamente protratta ben oltre ogni termine di legge, di contratto, di tolleranza e di normale durata dei tempi ordinariamente occorrenti alla risoluzione delle cause che l'hanno determinata.
L'ente committente ha, invece, opposto la legittimità della suddetta sospensione, deducendo che la sospensione è stata giustificata dalla necessità di redigere una perizia di variante per via della irreperibilità delle mattonelle di asfalto da utilizzare per la pavimentazione (oggetto principale della perizia di variante), come da progetto originario, e la contestuale chiusura degli stabilimenti di produzione, ritenendo tale circostanza imprevedibile in sede di progettazione e riconducibile alle circostanze speciali ex art. 159, comma 2.
Ha, anche, asserito di aver posto in essere tutti gli atti dovuti nel prevedere la sospensione per la perizia di variante, provvedendo tempestivamente sia alle singole comunicazioni con l e gli Uffici competenti, sia nel Controparte_2 predisporre la ripresa dei lavori e che l'ulteriore ritardo è stato determinato da esclusivamente dall'inerzia dell' Parte_3 dell'Ispettorato Tecnico Regionale che, in seguito alla sospensione dei lavori e alla trasmissione della variante predisposta da parte del Controparte_1
avrebbe impiegato più di quattordici mesi per l'approvazione della
[...] stessa, intervenuta solo in data 3.2.2017.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che: con verbale del 10.10.2014 i lavori venivano sospesi per la chiusura degli stabilimenti di produzione delle mattonelle per la pavimentazione previste contrattualmente e quindi per la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva (cfr. doc. n. 19 all. citazione) e che in data 13.10.2015 il direttore dei lavori, Ing. , presentava la perizia di Persona_2 variante con incremento contrattuale di 29.431,09 euro, approvata poi con determina dirigenziale n. 413 del 03.12.2015 (cfr. doc. n. 20 all. citazione).
Risulta, infine, che solo in data 03.02.2017 l'Assessorato del regionale del territorio riteneva ammissibile dal punto di vista tecnico la perizia di variante e suppletiva in questione (cfr. all. n. 10 costituzione) e successivamente con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 del 14.06.2017, l'Ente Locale convenuto proponeva di approvare in linea amministrativa tale perizia.
Ora, posto che l'irreperibilità delle mattonelle originariamente previste è pacifica tra le parti, come peraltro si ricava dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
19 14.12.2015 (cfr. doc. 04 all. citazione), deve ritenersi che la sospensione in esame sia stata originariamente legittima, considerando che l'art. 159 comma 2 annovera fra le circostanze speciali che giustificano la sospensione anche la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. c del codice contratti pubblici del 2006 ossia per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.
Tuttavia, lo stesso comma 2 prevede che per la sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Ebbene, anche rispetto a tale fattispecie occorre richiamare il principio per cui le vicende relative al rapporto tra ente finanziatore ed ente committente non hanno rilievo rispetto all'appaltatore, che è ad esso estraneo, in assenza di clausole contrattuali che prevedano il contrario, come ad esempio quella che subordina l'esigibilità del corrispettivo all'effettiva acquisizione del finanziamento o in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
In altre parole, gli inadempimenti da parte dell'ente committente non possono essere ritenuti dovuti a cause non imputabili ad esso, in assenza delle suddette pattuizioni, se relativi ai rapporti tra esso e l'ente finanziatore.
Va, inoltre, rilevata la natura non complessa della modifica in questione del progetto
– sostituzione della prevista pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto, in quanto non più esistenti o producibili sul mercato, con pavimentazione in masselli autobloccanti, linea “Antico di Sicilia” superior del tipo “Normanno” (cfr. doc. n. 3 all. citazione), come suggerito anche dallo scarso importo dell'aumento di spesa conseguente alla relativa perizia di variante, pari ad 29.431,01, somma ricomprendente peraltro altre modifiche.
Tutto ciò considerato deve ritenersi illegittimamente protratta la sospensione in questione a partire dall' 11.11.2016 sino alla data di ripresa del 25.09.2017 ovvero per
318 giorni.
Invero, parte attrice nell'atto introduttivo non ha allegato con esattezza il momento a partire dal quale la sospensione è divenuta successivamente illegittima: soltanto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c ha specificato che dovendosi fare
20 luogo ad una perizia relativa ad un appalto di modesto importo, l'impresa legittimamente confidava nella sollecita definizione della perizia e nella conseguente ripresa dei lavori e che perdurando poi la sospensione ben oltre ogni ragionevole termine ed evidenziandosi a quel punto la dannosità della stessa, ebbe a denunciarne l'illegittima protrazione con nota dell'11.11.2016 (doc. n. 22 all. citazione), del 23.2.2017 (doc. n. 39 all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 attrice) e del 12.7.2017 (doc. n. 25 all. citazione), diffidando l'Amministrazione alla ripresa dei lavori e riservandosi di richiedere e quantificare all'atto della ripresa (come poi in effetti avvenuto) i conseguenti maggiori oneri e danni.
Alla luce delle sopra riportate allegazioni tale momento va individuato proprio nella data della prima diffida, del 11.11.2016 ovvero trascorsi ben 344 giorni dalla data di approvazione della perizia, presentata dal Direttore dei lavori del 13.10.2015, da parte del responsabile del settore tecnico e RUP Arch. nonché 354 Persona_3 giorni dall'approvazione dal punto di vista tecnico del 23.11.2015.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione di decadenza opposta dal convenuto.
In quanto, come sopra ricordato, nel caso di sospensione originariamente legittima poi divenuta illegittima è sufficiente appore la riserva all'atto della ripresa dei lavori, previa diffida.
Ebbene nel caso di specie, l'impresa attrice oltre ad aver diffidato il CP_1 convenuto, ha poi formulato contestualmente al Verbale di sospensione dei lavori n.
5 le riserve, con indicazione in modo specifico delle ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute, agendo, dunque in conformità con le norme previste dal comma 3 dell'art. 159 e dell'art. 191
DPR 207/2010 (cfr. doc n. 19 all. citazione).
Passando alla quantificazione dei danni, anche rispetto a tale domanda l'ente convenuto non ha nella prima difesa contestato in modo specifico il quantum come analiticamente indicato da parte attrice nell'atto di citazione: “A) Spese generali infruttifere - A ristoro delle spese generali infruttifere per il periodo di improduttivo vincolo di 715 giorni, si chiede il pagamento dell'importo di € 77.169,95 (€ 107,93*gg.715), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al soddisfo. Ed invero, poiché l'importo netto contrattuale è di € 309.598,42, si ha che l'importo depurato dell'utile (10%) e delle
21 spese generali (13%) ascende ad € 249.073,54 (€ 309.598,42/1,10/1,13) e che l'incidenza giornaliera delle spese generali al 6,5% è pari ad € 107,93 (€ 249.073,54*6,5/100 = €
16.189,78/150 gg. durata contrattuale). B) Ritardata percezione dell'utile di impresa - A tale titolo e per il medesimo periodo di gg. 715 si chiede il pagamento dell'importo di € 4.420,13, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Essendo l'importo netto contrattuale di €
309.598,42 si ha che l'importo al netto dell'utile (10%) ascende ad € 281.453,10 (€
309.598,42/1,10) e che la quota d'utile del 10% ritraibile dall'appalto in questione è pari ad €
28.145,13. Su detto ultimo importo vanno dunque riconosciuti, per tutto il periodo della illegittima sospensione, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/ 7/UE), applicabile agli appalti di 00.PP. giusta circolare esplicativa congiunta del MISE e del MIT del 23/01/2013.
Pertanto, il danno da ritardata percezione dell'utile ammonta ad € 3.029,82, secondo il seguente analitico conteggio: Periodo Capitale Tasso Giorni Interessi - 10/10/2015 a
30/06/2016 € 28.145,13 8,05% 264 € 1.638,00 - 01/07/2016 a 25/09/2017 € 28.145,13
8,00% 451 € 2.782,13 Si chiede pertanto il pronto pagamento degli importi sopra quantificati, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, ad integrale ristoro dei danni tutti subiti.”
Pertanto, occorre soltanto decurtare dall'importo calcolato dall'attore i giorni in cui la sospensione è stata legittimamente disposta, ovvero per 318 giorni dal 10.10.2015 sino al 10.11.2016, giorno precedente alla prima diffida.
In tal modo risultano danni a titolo di spese generali infruttifere pari ad € 34.321,74 ed € 2.544,00 euro per ritardata percezione dell'utile di impresa, oltre interessi come da domanda.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in capo alla parte convenuta, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa VE ME, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il al pagamento di € CP_1 Controparte_1
21.755,65, a titolo di interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, in favore della società oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della Parte_1 domanda al soddisfo;
22 - condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1 favore della società della somma complessiva pari ad € Parte_1
90.730,59 a titolo di risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori, oltre interessi come da domanda;
- condanna il , in favore della società Controparte_1 [...]
al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati sulla fattura n. Parte_1
581/13 dal 9.9.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali promosse dal Controparte_1 nei confronti dell' ;
[...] Controparte_2
- condanna il alla refusione delle spese Controparte_1 processuali a favore della società che si liquidano in € Parte_1
14.103,00 oltre Iva e CPA e oneri come per legge.
Così deciso, in Sciacca in data 23/12/2025
Il Giudice
VE ME
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa VE ME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 81/2021, avente ad oggetto la causa promossa
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Jato (PA), nella via Milano n.
23, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
SE LI ed elettivamente domiciliata in Sciacca via Incisa n. 25 presso lo studio dell'Avv. Leonardo Palagonia
Attrice
Contro
, (partita IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Sindaco pro tempore, con sede nella via Roma n. 142, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, nella via Roma n. 42, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Troja che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Terzo chiamato contumace
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/10/2024, le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/1/2021, regolarmente notificato, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, citava innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Sciacca il al fine di Controparte_1 sentire accogliere le infrascritte conclusioni: “ voglia l'on. Tribunale:
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, le inadempienze e colpe del in ordine all'appalto in questione ed alla Controparte_1 gestione dei rapporti con l'impresa, tenuto conto del ritardato pagamento dei certificati di acconto e della rata di saldo;
- Ritenere e dichiarare che in relazione al ritardato pagamento dei certificati di acconto
n. 1-2-3-4 nonché della rata di saldo e della fattura n. 1/2016 per rimborso oneri di conferimento a discarica, spettano all'impresa gli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 con le relative decorrenze e per l'effetto condannare il
[...]
nella persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della attrice dei relativi importi nella misura complessiva di € 19.404,34 o in quella diversa anche maggiore che risulterà dovuta oltre agli interessi ex art. 1283 c.c.;
- Ritenere e dichiarare legittime ed integralmente fondate nell'an e nel quantum le riserve tempestivamente esplicate dall'Impresa sugli atti contabili dell'appalto in questione e ritenere e dichiarare liquidabile in favore dell'attrice l'ammontare delle suddette riserve per l'importo richiesto di € 135.454,93, nonché quello dovuto alla domanda sub lett. C. del verbale di ripresa del 16/9/2014;
- Conseguentemente condannare il nella Controparte_1 persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice del suddetto importo di e 135.454,93 e di quello di cui alla domanda sub lett. C) del verbale di ripresa del 16/9/2014 oltre IVA su detti importi se dovuta, o di quelli che risulteranno dovuti in esito all'istruttoria oltre svalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi anche a titolo di maggior danno per la mancata disponibilità delle somme dovute con decorrenza dalle date di proposizione delle riserve sugli atti contabili e sino al soddisfo, nonché degli interessi ex art. 1283 c.c.
2 fino al soddisfo. In subordine, sull'ammontare delle riserve, riconoscere e liquidare all'attrice gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda e sino al soddisfo;
- Condannare il alle spese e alle competenze di Controparte_1 giudizio.”
La società attrice, a fondamento delle spiegate domande, rappresentava di essere rimasta aggiudicataria – a seguito di pubblico incanto – dell'appalto relativo ai
“lavori per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato (villa comunale) adiacenze Piazza Maddalena, II° Lotto”, con un ribasso del
22,9888% sull'importo di € 398.821,43.
Successivamente, in data 7/1/2013 veniva stipulato il relativo contratto di appalto n. 84/2013 per l'importo complessivo di € 309.598,42, oltre IVA di cui € 10.706,31 per oneri di sicurezza, importo elevato ad € 339.029,43 a seguito di variante in corso d'opera con atto di sottomissione del 14.12.2015.
L'odierno attore rappresentava che nel corso del contratto di appalto, la ditta individuale , originario aggiudicatario del contratto di appalto, Parte_1 trasferiva il diritto di proprietà dell'intera azienda condotta in forma individuale alla società la quale subentrava in tutti i contratti, pubblici e privati, Parte_1 relativi al ramo di azienda trasferito.
Veniva altresì convenuto che i lavori – consegnati all'impresa con verbale del
20/5/2013 – dovevano essere conclusi entro il 17/10/2013 ovvero entro il termine di 150 giorni naturali e consecutivi di lavoro: il suddetto termine di ultimazione veniva poi successivamente fissato al 19/11/2017, per effetto delle numerose sospensioni dei lavori intervenute in corso d'opera. L'attrice, infatti, rappresentava che i lavori venivano sospesi per cinque volte, giusti verbali di sospensione e ripresa versati in atti, sottoscritti con riserva dall'impresa appaltatrice.
I lavori risultavano essere stati conclusi in data 9/11/2017, dunque entro i termini previsti, giusto verbale di ultimazione dei lavori in atti.
Rappresentava, inoltre, che nel corso dell'appalto venivano emessi n. 4 SAL con relativi certificati di acconto pagati tardivamente:
- Certificato n. 1 del 13/12/2014 di netti € 85.251,11, per il quale veniva emessa la fattura n. 2/2015, pagata dal Comune in data 16/7/2015;
3 - Certificato n. 2 del 27/1/2015 di netti € 127.261,59, per il quale veniva emessa la fattura n. 4/2015, pagata dal Comune in data 16/7/2015;
- Certificato n. 3 del 5/11/2015 di netti € 75.605,72, per il quale veniva emessa la fattura n. 25/2015, pagata dal Comune in data 3/8/2017;
- Certificato n. 4 del 7/12/2017 di netti € 49.211,97, per il quale veniva emessa la fattura n. 1/2018, pagata dal Comune in data 5/6/2018;
Nonché la fattura n. 1/2016 del 9/1/2016 di netti € 2.125,27 pagata dal Comune in data 3/8/2017.
Con riguardo a tali fatture, la odierna attrice chiedeva di accertare la debenza degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo e a decorrere dal 30° giorno successivo dalla loro emissione.
La odierna attrice deduceva, sotto diverso profilo, che in corso d'opera l'impresa sottoscriveva con riserva il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/7/2013, verbale di ripresa del 16/9/2014 nonché il verbale di ripresa del 25/9/2017, per un importo complessivo delle riserve pari ad € 135.454,93, oltre agli interessi su detto importo. L'impresa, inoltre, provvedeva a trascrivere le suddette domande sul registro di contabilità in occasione della sua sottoscrizione immediatamente successiva alla apposizione delle domande sui verbali sopra indicati. All'atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori, in data 15/2/2018, l'impresa confermava tutte le domande già formulate ed a fronte del mancato riconoscimento da parte del
Comune si trovava costretta ad adire codesto Tribunale.
Per tali ragioni, concludeva come sopra.
Con comparsa del 16/4/2021, si costituiva in giudizio il Controparte_1
concludendo affinchè volesse il Tribunale di Sciacca:
[...]
“in via preliminare,
- Ritenuto l' Controparte_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 c.p.c. o facoltativo ex art. 103 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto ente e conseguentemente,
- Autorizzare il alla chiamata del terzo, ai sensi Controparte_1 dell'articolo 106 e 269 c.p.c., dell' Controparte_2 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Palermo;
4 - Disporre il differimento della prima udienza ex art. 269 comma 2 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis
c.p.c. e nei cui confronti verrà richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ritenere responsabile del ritardato pagamento delle somme
l' e per l'effetto Controparte_2 condannare il terzo al pagamento degli importi nella misura complessiva di €
19.404,34 o in quella diversa anche maggiore che risulterà dovuta, oltre agli interessi ex art. 1283 c.c. in relazione al ritardato pagamento dei certificati di acconto nn 1-2-
3-4, nonché della rata di saldo e della fattura n. 1/2016 (per rimborso oneri di conferimento a discarica);
- In via principale:
- Ritenere e dichiarare non sussistente alcuna inadempienza o colpa a carico del in ordine all'appalto oggetto del presente Controparte_1 giudizio ed alla gestione dei rapporti con l'impresa;
- Rigettare la richiesta di pagamento in favore dell'attrice dei relativi importi nella misura complessiva di € 19.404,34 e in ogni caso ritenere non dovuto il pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c.;
- Ritenere e dichiarare la sospensione dei lavori del 3/6/2013 – 16/9/2014 legittima ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010 o legittima ai sensi dell'articolo 158 secondo comma DPR 207/2010 o l'impresa decaduta dal diritto al risarcimento del danno e in ogni caso ritenute non legittime le riserve di parte attrice apposta al periodo di sospensione 3/6/2013 – 16/9/2014 e per l'effetto rigettare la domanda di pagamento dell'impresa Parte_1
- Ritenere e dichiarare la sospensione dei lavori del 10/10/2015 al 25/9/2017 legittima ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010 o legittima ai sensi dell'articolo
158 secondo comma DPR 207/2010 o l'impresa decaduta dal diritto al risarcimento e in ogni caso ritenute non legittime le riserve di parte attrice apposte sul periodo di sospensione 10/10/2015 – 25/9/2015 per l'effetto rigettare la domanda di pagamento dell'impresa Pt_1 Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Il sotto il primo profilo del ritardato Controparte_1 pagamento delle fatture emesse dalla impresa, deduceva l'assenza di qualsivoglia colpa o inadempienza dell'ente, stante che la responsabilità dei lamentati ritardi
5 fosse da ascrivere esclusivamente all' e Controparte_2 non dell'ente comunale, per le ragioni meglio dedotte in atti.
Per ciò che riguarda le riserve esplicate dalla impresa, con riferimento alla sospensione dei lavori dal 3/6/2013 al 16/9/2014, ritenuta illegittima da parte attrice, il convenuto ne deduceva la legittimità Controparte_1 ai sensi dell'articolo 159 comma 1 DPR 207/2010, con la conseguenza che nessun risarcimento del danno potesse essere riconosciuto all'impresa Parte_1
per essere sorti durante il corso dei lavori fatti che ne hanno impedito
[...]
l'esecuzione, con la conseguente necessità di sospendere il termine contrattuale di compimento dell'opera, che ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dei lavori.
Deduceva, in via subordinata, che la suddetta sospensione fosse comunque legittima ai sensi dell'articolo 158 comma II del DPR 207/2010, per il ricorrere di ragioni di pubblico interesse o necessità, tali da determinare la sospensione dei lavori.
Il convenuto deduceva, comunque, con riferimento alla sospensione in CP_1 oggetto la decadenza da parte dell'impresa dalla richiesta di risarcimento o indennizzo, stante che la riserva veniva esplicata solo in sede di ripresa dei lavori in data 29/9/2014 e non anche in sede di sospensione.
Deduceva, in secondo luogo, con riguardo alla sospensione n. 5 dal 10/10/2015 al
25/9/2017, che la stessa andasse considerata assolutamente legittima, legata ad una delle circostanze speciali di cui all'articolo 159 comma 1 ovvero evento di forza maggiore o comunque legata a ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'articolo 158. L'appaltatore – dunque – andava riconosciuto anche in questo caso decaduto dal diritto al risarcimento per mancata apposizione di riserva tempestiva in sede di sottoscrizione di verbale di sospensione.
Per tutte queste ragioni, il convenuto concludeva come sopra.
Con provvedimento del 27/4/2021, il Giudice Istruttore stante la formulata istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, fissava nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini a comparire.
Stante la regolare citazione del terzo in causa, CP_2 Controparte_3
, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui
[...] all'articolo 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa veniva istruita sia in via documentale sia tramite l'escussione dei testi.
6 All'udienza del 2/10/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice la tratteneva in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va anzitutto esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dovuti per il ritardato pagamento dei crediti relativi:
- al certificato n. 1 del 13/12/2014, avente ad oggetto € 85.251,11 e per il quale l'Impresa emetteva la fattura n. 2/2015;
- al certificato n. 2 del 27/1/2015 per € 127.261,59, per il quale l'Impresa emetteva la fattura n. 4/2015,
- al certificato n. 3 del 5/11/2015 per € 75.605,72, per il quale l'Impresa emetteva la fattura elettronica n. 25/2015;
- al certificato n. 4 del 7/12/2017 di netti € 49.211,97, per il quale l'Impresa emetteva la fattura elettronica n. 1/2018;
- al credito di cui alla fattura elettronica n. 1/2016 del 9/1/2016 - emessa per €
2.125,27 relativamente una quota dei conferimenti a discarica eseguiti nel corso dei lavori e per il rimborso dei relativi oneri da parte del Comune committente;
- al credito di cui alla Fattura elettronica 3 del 16/3/2018, avente ad oggetto la rata di saldo pari ad € 1.695,13, pagata in data 20/12/2018.
Ebbene, è noto come in base al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, recante la disciplina in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in caso di ritardo nel pagamento dei crediti originati da transazioni commerciali “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”.
Tale disciplina trova applicazione anche ai contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto l'esecuzione di opere, posto che nel novero dei contratti definiti come
“transazioni commerciali” sono ricompresi anche agli appalti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di cui all'art. 3 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(applicabile ratione temporis al rapporto contrattuale per cui è causa), giusta interpretazione autentica operata con la legge del 30 ottobre 2014 n. 161, la quale ha
7 disposto con l'art. 24, comma 1, che "L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
Ciò posto, nel caso di specie è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di appalto stipulato in data 7/1/2013, per atto pubblico n. rep. 84, registrato ad Agrigento il
23/1/2013 al n. 8 serie I, tra l'Ente convenuto e l'impresa odierna attrice (cfr. doc. all. n. 1 citazione) avente ad oggetto la realizzazione dei “Lavori per il consolidamento
e la sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato (villa comunale) adiacenze Piazza Maddalena – II° lotto” a fronte di un corrispettivo pari ad €
339.029,43, determinato per effetto della variante in corso d'opera sottoscritta tra le parti in data 14/12/2015.
In ordine all'adempimento tardivo delle fatture sopra indicate, dedotto dalla parte attrice, l'Ente convenuto, nelle proprie difese, non ha contestato il ritardo nei pagamenti, adducendo piuttosto a suo favore giustificazioni di diversa natura.
Tuttavia, dagli atti emerge quanto segue.
Per quanto riguarda gli acconti sul corrispettivo, a fronte del termine previsto dalle parti per il pagamento, determinato - ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto - in
30 giorni decorrenti dalla data di emissione dei relativi certificati, risulta che: le somme relative al certificato n. 1, emesso in data 13.2.2014, sono state ricevute dall'impresa in data 16.7.2015 (cfr, doc. n. 36 all. citazione); le somme relative al certificato n. 2 emesso in data 27.1.2015 sono state ricevute dal creditore, parimenti, in data 16.7.2015 (cfr, doc. n. 36 all. citazione); le somme relative al certificato n. 3 del
05.11.2015 sono state accreditate in data 21.12.2017 (cfr. doc. n. 43 all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 attrice), infine, che il corrispettivo relativo al certificato n. 4 del
07.12.2017 è stato accreditato all'impresa in data 05.06.2018 (cfr. doc. n. 36 all. citazione).
Per quanto riguarda la fattura relativa ai conferimenti a discarica, con scadenza in data 08.02.2016, il pagamento risulta avvenuto in data 21.12.2017 (cfr. doc. n. 44 all. memoria ex art. 18 comma VI parte attrice).
Infine, la rata di saldo lavori, liquidata dallo Stato Finale in netti € 1.695,13
(confermata in tale misura dal Certificato di regolare esecuzione – cfr. doc. n. 14 all.
8 comparsa e n. 29 all. citazione), oggetto della Fattura n. 3 del 16/3/2018 CP_1
(cfr. doc. 34 all. cit.), a fronte del termine pattuito per il pagamento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, risulta essere stata pagata soltanto in data 20.12.2018 (cfr. all. doc. n. 36 citazione).
Deve ritenersi dunque provato, l'avvenuto pagamento oltre i termini contrattualmente previsti.
Il ha, dal canto suo, eccepito che tali ritardi Controparte_1 sono derivati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Ha dedotto, in particolare, che essi sono stati determinati esclusivamente dalla condotta dell' , soggetto finanziatore dei Controparte_2 lavori oggetto di appalto e di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo intimato periodicamente all'Assessorato di provvedere allo storno delle risorse e di avere, in presenza di possibilità finanziaria, provveduto al pagamento, anticipando le somme con i propri fondi comunali.
Peraltro, ha sostenuto che in mancanza di disponibilità delle somme che avrebbero dovuto essere stornate dall'Assessorato, il a fronte dell'obbligazione CP_1 impostagli, si è trovato sprovvisto di una adeguata previsione di bilancio.
Ha, infine, sostenuto che l'attività di adempimento non può essere considerata ancora “un'attività dovuta” in presenza di norme che esplicitamente vietano il pagamento di somme non impegnate e non impegnabili in quel dato momento, con conseguente inesigibilità del credito ex art. 1282 c.c., fino a quando la somma dovuta non è stata impegnata e pertanto che per il ritardo nel pagamento non sono dovuti interessi corrispettivi.
Tali eccezioni sono infondate.
Invero, va qui ribadito il principio per cui le vicende relative al rapporto tra ente finanziatore ed ente committente non hanno rilievo rispetto all'appaltatore, che è ad esso estraneo.
Infatti, in tema di responsabilità contrattuale, secondo il principio posto dall'art. 1218 c.c., spetta al debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, provando
9 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi in senso oggettivo.
Sulla scorta di tali principi generali, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che:
“… non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale
l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento…”
e che “… mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa
Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso”. (cfr. Cass n. 21180/2018).
Nel caso di specie, alla luce di tali principi, ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale da ritardo ex art. 3 d. lgs n. 231/2002, il odierno convenuto, CP_1 avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un patto stipulato con l'Impresa, che condizionasse l'esigibilità del credito alla disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice dall'ente finanziatore oppure l'esistenza di convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore avrebbe garantito al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Solo in tal modo, infatti, il convenuto avrebbe dimostrato di avere agito CP_1 senza colpa nella fase di assunzione del vincolo contrattuale, considerato che la ritardata erogazione di finanziamenti da parte di altri Enti non può considerarsi un evento imprevedibile con l'ordinaria diligenza.
Tutto ciò considerato deve ritenersi la responsabilità per l'adempimento tardivo e dovuti gli interessi moratori ex D. lgs n. 231/2002 sulle fatture sopra individuate.
In senso contrario, nessuna rilevanza ai fini dell'esigibilità del credito e quindi della decorrenza degli interessi di mora, può essere attribuita al mancato perfezionamento della procedura prevista dal TU (artt. 191 s.s.) per la gestione delle spese, in quanto il ritardato perfezionamento della stessa per la mancata percezione del finanziamento resta imputabile, per quanto sopra detto, all'Ente
Locale.
10 In ordine all'individuazione del momento di decorrenza dei suddetti interessi e quindi alla quantificazione degli stessi, posto che l'art. 4 comma 1 del d. lgs n.
231/2002, prevede che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e che l'art. 12 del contratto prevede come termine per il pagamento degli acconti trenta giorni dall'emissione del relativo certificato, essi devono essere corrisposti e quantificati ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, con decorrenza a partire dal giorno successivo al trentesimo giorno seguente dalla data di emissione del certificato, ovvero: per il certificato n. 1 del 13.12.2014 di netti € 85.251,11, con decorrenza dal 13.1.2015 e sino alla data di pagamento del 16.7.2015, per un ammontare di € 3.459,56; per il certificato n. 2 del 27.1.2015 di netti € 127.261,59, con decorrenza dal 27.2.2015 e sino alla data di pagamento del 16.7.2015, per un ammontare di € 3.901,35; per il certificato n. 3 del 5.11.2015 di netti € 75.605,72, con decorrenza dal 5.12.2015 e sino al 19.12.2017, per un ammontare di € 12.367,02; per il certificato n. 4 del 7.12.2017 di netti € 49.211,97, con decorrenza dal 7.1.2018 e sino alla data di pagamento del 5.6.2018, per un ammontare di € 1.607,14; sulla fattura elettronica n. 1/2016 del 9.1.2016 di netti € 2.125,27 (per rimborso oneri di conferimento a discarica), con decorrenza dal 9/2/2016 e sino al 19/12/2017, per un ammontare di € 316,70; per la rata di saldo lavori liquidata dallo Stato Finale (doc.
28) in netti € 1.695,13 con decorrenza a partire dal 16.3.2018 sino al soddisfo in data
20.12.2018 per un ammontare di € 103,66.
Riguardo alla domanda di pagamento degli interessi anatocistici, l'art. 1283 c.c. prevede che essi sono dovuti, in mancanza di usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi scaduti e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Essi vanno quindi riconosciuti. a partire dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino al soddisfo, sugli interessi moratori relativi ai suddetti crediti, esclusi quelli di cui al certificato di pagamento n. 2 e certificato di pagamento n. 4, non essendo i suddetti interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di decorrenza sino alla data del soddisfo.
Il va pertanto condannato al pagamento di tali Controparte_1 somme, complessivamente pari ad € 21.755,65, oltre gli interessi di cui all'articolo
1283 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo, come sopra meglio specificato.
11 Va rigettata, inoltre, la domanda promossa da quest'ultimo nei confronti del terzo chiamato in giudizio, , operando, nel Controparte_2 caso di specie, il principio di diritto per cui “l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore”. (cfr.
Cass. n. 22580 2014; Cass. n. 14340 del 2013).
Invero, come già sopra osservato, non vi è prova in atti dell'esistenza di simili pattuizioni, onere gravante proprio sul convenuto: ne discende, pertanto il CP_1 rigetto.
Occorre, dunque, esaminare le domande aventi ad oggetto le somme richieste a mezzo delle riserve, a titolo di danni da illegittima sospensione, per un importo complessivo di € 135.454,93, spiegata dall'impresa nei confronti del CP_1 convenuto.
Ebbene, in tema di sospensione dei lavori trova applicazione - ratione temporis - la disciplina prevista dal d.p.r. n. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, essendo stato l'appalto pubblico, in oggetto, stipulato in data 07.01.2013.
Per quel che qui rileva, l'art. 159 comma 1 del predetto decreto ammette la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158 comma 1, per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.
Il comma 2 della medesima disposizione aggiunge che “Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto”.
12 Al di fuori di tali casi, l'art. 158 comma 2, ammette la sospensione anche per ragioni di pubblico interesse o necessità, ma sempre nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160.
Soltanto in presenza di tali cause la sospensione è dunque da considerarsi legittima, fondando altrimenti il diritto dell'esecutore/appaltatore al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal successivo art. 160.
Ebbene, dal tenore delle suddette disposizioni, le circostanze legittimanti la sospensione dei lavori devono intendersi riferite a cause tali da impedire la realizzazione secondo le regole dell'arte dell'opera appaltata la cui verificazione non sia imputabile a titolo di colpa alla stazione appaltante ovvero non prevedibili al momento della stipula del contratto né evitabili o fronteggiabili successivamente con la dovuta diligenza.
Tale interpretazione esclude che tali circostanze possono essere invocate dalla
Pubblica Amministrazione per porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa.
Inoltre, deriva anche dai principi di buona fede e tutela dell'affidamento nei quali si estrinseca il principio di correttezza posto dall'art. 2 del codice dei contratti pubblici del 2006, applicabile ratione temporis all'appalto in esame, in base ai quali, già prima dell'indizione della procedura di affidamento, l'Ente è tenuto ad agire con diligenza e prudenza al fine di eliminare il rischio di impedimenti all'esecuzione e realizzazione dell'opera secondo le regole dell'arte.
Ciò posto in diritto, quanto riguarda, anzitutto, la legittimità della prima sospensione dei lavori, disposta a partire dal 3/6/2013, a mezzo del successivo verbale del 15/7/2013, sino alla ripresa, disposta con verbale del 16/9/2014, va osservato quanto segue.
Parte attrice, riportando nell'atto introduttivo le riserve apposte ai suddetti verbali di sospensione e ripresa, ha dedotto, a fondamento della propria domanda di risarcimento del danno, l'illegittimità originaria della suddetta sospensione in quanto intervenuta per circostanze estranee al rapporto di appalto non sopravvenute e ben note all'amministrazione committente ancor prima della sottoscrizione del contratto e della consegna dei lavori.
13 Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, la sospensione si è illegittimamente protratta oltre ogni termine di legge, di contratto, di tolleranza e di normale durata dei tempi ordinariamente occorrenti alla risoluzione delle cause che l'hanno determinata.
Il convenuto ha contestato detto assunto, ritenendo legittima tale CP_1 sospensione in quanto necessaria per il controllo e la verifica delle condizioni di sicurezza dei manufatti posti in prossimità del cantiere, mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio topografico e geotecnico, come da Determina Sindacale
n. 13/2013.
Tale fattispecie viene ritenuta dall'ente rientrante nelle ipotesi di causa di forza maggiore o nel novero delle altre circostanze speciali, quali cause di natura geologica, idrica o simili, non prevedibili all'atto di conclusione del contratto;
dunque, la sospensione in oggetto sarebbe stata giustificata da ragioni di pubblico interesse o necessità, a norma dell'art. 158 del d.p.r. 207/2010, in quanto solo nel corso di un altro procedimento civile nei confronti dell'ente convenuto emergeva dalla perizia di parte del 06/05/2013 (ad opera dell'Ing. ), la Persona_1 necessità di installare un sistema di monitoraggio e di controllo, circostanza imprevedibile prima della stipula dell'appalto per cui è causa.
Dal punto di vista formale, inoltre, ha eccepito la decadenza della società attrice dal diritto al risarcimento rappresentando che l'esplicazione della riserva in sede di ripresa dei lavori era assolutamente tardiva (29/09/2014) e, in ogni caso, non adeguatamente reiterata nei successivi, in quanto ai sensi dell'art. 158 d.p.r. 207 2010 prescrive che le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere scritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ora, in ordine alla causa di sospensione in oggetto, dal relativo verbale del 15.7.2013 si evince che l'ente locale ha ritenuto dover disporre la sospensione dei lavori per la sussistenza di “circostanze speciali” ex art. 158 comma 1 del suddetto d.p.r. – richiamando la Determina Sindacale n. 13/2013 – con la quale era stato conferito all'ing. Geotecnico incarico di “esperto per la consulenza tecnica” Persona_1 del sistema di monitoraggio topografico e geotecnico, finalizzato al controllo e verifica delle condizioni di sicurezza, per i manufatti posti in prossimità del cantiere dei lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica della zona a valle del centro abitato.
14 Dunque, è nella suddetta determina che sono individuate più specificamente le ragioni della sospensione in questione.
Ebbene, in essa si legge che in data 15.11.2012 un soggetto terzo a questo giudizio aveva promosso ricorso contro il per i danni CP_4 Controparte_1 verificatisi sul proprio fabbricato, sito in S. Stefano Quisquina nella piazza
Maddalena n. 14, ritendo che essi fossero stati determinati dai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica effettuati dall'odierno Ente convenuto nella zona adiacente la villa comunale.
Dalla determina si evince, inoltre:
- che con tale ricorso si chiedeva al Tribunale di Sciacca di ordinare al di CP_1 effettuare immediatamente gli interventi di consolidamento strutturali necessari a prevenire il prodursi di ulteriori danni gravi ed irreparabili, di effettuare ogni intervento di stabilizzazione e compattamento del suolo a valle della proprietà della ricorrente ritenuto idoneo a prevenire ulteriori dissesti;
di disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la situazione dell'immobile, i danni già verificatisi e quelli incombenti, oltre alle cause degli stessi;
- che nel corso del suddetto giudizio veniva disposta Ctu all'esito della quale il consulente tecnico addebitava parte dei danni all'esecuzione dei lavori suddetti e che, invece, il consulente nominato dall'ente locale, Ing. escludeva l'influenza Per_1 dei lavori di consolidamento nella causazione dei danni lamentati.
- che comunque l'ente locale riteneva opportuno per maggiore sicurezza e salvaguardia dei fabbricati limitrofi dovere predisporre un sistema di monitoraggio dei fabbricati posti in prossimità del cantiere.
La determina in questione, poi, dà anche atto dell'avvenuto affidamento dei lavori per il consolidamento e la sistemazione idrogeologica nella zona a valle del centro abitato all'impresa e precisa che il sistema di monitoraggio Parte_1 doveva prevedere, per tutta la durata dei lavori, l'acquisizione dei dati,
l'interpretazione e valutazione degli stessi, finalizzata all'analisi degli effetti dell'opera rispetto ai manufatti circostanti e che occorreva determinare le configurazioni deformate del piano di campagna ed eventuali cedimenti e/o distorsioni delle strutture limitrofe.
Tanto premesso, alla luce dei principi sopra esposti deve ritenersi ab origine illegittima la sospensione.
15 Invero, deve ritenersi che le circostanze speciali richiamate a fondamento della sospensione da parte del fossero già ben prevedibili da parte dello stesso, il CP_1 che rende illegittima la suddetta sospensione, intervenuta oltretutto a poche settimane dalla consegna dei lavori all'impresa, intercorsa in data 20/5/2013. (la determina sindacale, richiamata, del 3/6/2013 fa riferimento alla ctu dell'Ing. , Per_1 trasmessa al Comune in data 6/5/2013, in data antecedente alla consegna dei lavori.)
Infondata, poi, è l'eccezione di decadenza dal risarcimento sollevata dal ai CP_1 sensi dell'art. 158 comma 8 per mancata apposizione di riserva tempestiva in sede di sottoscrizione di verbale di Ripresa, non adeguatamente reiterata nei successivi atti.
Difatti, in tema di riserve, l'art. 158 comma 8 prevede che “Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora
l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190”.
L'art. 190 comma 3 stabilisce, poi, che “Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta che il verbale di ripresa del 16.9.2014 reca la sottoscrizione di accompagnata dalla dicitura “l'impresa firma oggi Parte_1
16/09/2014 il presente verbale con riserve che esplicherà nei modi e termini di legge”.
Le contestazioni sono però state esplicate entro i successivi quindici giorni, in data
29.9.2014, con l'indicazione analitica delle ragioni della contestazione e delle somme ritenute spettanti.
Non pertinente, infine, il richiamo all'art. 159 comma 4 secondo il quale “Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone
16 allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” e al comma 5 per cui “Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”
La disposizione, infatti, fa riferimento al caso in cui la sospensione o le sospensioni, se più di una, siano legittime mentre nel caso di specie la prima sospensione, come si è accertato, è stata illegittima ab origine con conseguente applicazione dell'art. 160 per cui, al comma 1, “Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti”.
Accertata, dunque, l'illegittimità della prima sospensione, in ordine alla quantificazione i danni spettanti all'odierna attrice, quest'ultima ha domandato il ristoro delle voci di danno consistenti nelle spese generali infruttifere e nella ritardata percezione dell'utile di impresa, calcolando l'ammontare mediante i criteri di calcolo individuati dall'art. 160 d.p.r. 207 2010 il quale prevede, al comma 2, che
“Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile
è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; …”.
In particolare, ha analiticamente indicato nell'atto introduttivo i calcoli svolti nel seguente modo: “A) Spese generali infruttifere - A ristoro delle spese generali infruttifere per il periodo di improduttivo vincolo dal 03/06/2013 al 16/09/2014, per un totale di gg. 471, si chiede il pagamento dell'Importo di € 50.835,03 (€ 107,93*gg.471), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al soddisfo. Ed invero, poiché l'importo netto contrattuale è di € 309.598,42, si ha che l'importo depurato dell'utile (10%) e delle spese generali (13%) ascende ad € 249.073,54 (€ 309.598,42/1,10/1,13) e che l'incidenza giornaliera delle spese generali al 6,5% è pari ad € 107,93 (€ 249.073,54*6,5/100 =, €
16.189,78/150 gg. durata contrattuale). B) Ritardata percezione dell'utile di impresa - A tale titolo e per il medesimo periodo di gg. 471 si chiede il pagamento dell'importo di € 3.029,82,
17 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Essendo l'importo netto contrattuale di €
309.598,42 si ha che l'importo al netto dell'utile (10%) ascende ad € 281,453,10 (€
309.598,42/1,10) e che la quota d'utile del 10% ritraibile dall'appalto in questione è pari ad €
28,145,13. Su detto ultimo importo vanno dunque riconosciuti, per tutto il periodo della illegittima sospensione, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE), applicabile agli appalti di OO.PP giusta circolare esplicativa congiunta del MISE e del MIT del 23/01/2013.
Pertanto, il danno da ritardata percezione dell'utile ammonta ad € 3.029,82, secondo il seguente analitico: Periodo Capitale Tasso Giorni Interessi - 03/06/2013 a 30/06/2013 €
28.145,13 8,75% 27 € 182,17 - 01/07/2013 a 31/12/2013 € 28.145,13 8,50% 184 € 1.206,01
- 01/01/2014 a 30/06/2014 € 28.145,13 8,25% 181 € 1.151,45 - 01/07/2014 a 16/09/2014 €
28.145,13 8,15% 78 € 490,19”.
Per converso, l'Ente convenuto nei propri scritti difensivi ha solo contestato l'illegittimità della riserva nell'an nonché la decadenza dal diritto al risarcimento per violazione dei termini per l'apposizione, ma non ha contestato in modo specifico l'importo richiesto né i suddetti criteri di calcolo come individuati e impiegati dalla controparte nel suddetto prospetto.
Ora, è noto come in tema di quantificazione del credito, il debitore deve, in base al disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. contestare in modo specifico la domanda di parte attrice laddove essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, potendosi limitare a contestare in modo generico l'importo solo se la domanda lo ha indicato in modo altrettanto complessivo e generico.
Ciò considerato parte convenuta va condannata al risarcimento del danno per sospensione illegittima pari ad euro 53.864,85 (50.835,03 € quali spese generali infruttifere + 3.029,82 € quale ritardata percezione dell'utile di impresa), oltre interessi come da domanda, in favore della parte attrice.
Le medesime considerazioni valgono per la domanda di condanna agli Interessi ex d.lgs. 231/2002 per ritardato pagamento dell'importo di 54.518,50 fattura n. Pt_2
581/13, somme non contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dal convenuto e CP_1 quindi dovute come da domanda dal 9.9.2013 e sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda la sospensione disposta dal 10.10.2015 sino al 25.2.2017 parte attrice ne ha dedotto l'illegittimità sin dall'origine, ritenendola disposta, non per circostanze consentite dalla legge, ma esclusivamente per evenienze e carenze previsionali per nulla sopravvenute ed imprevedibili.
18 Ha poi allegato che anch'essa si è, in ogni caso, illegittimamente protratta ben oltre ogni termine di legge, di contratto, di tolleranza e di normale durata dei tempi ordinariamente occorrenti alla risoluzione delle cause che l'hanno determinata.
L'ente committente ha, invece, opposto la legittimità della suddetta sospensione, deducendo che la sospensione è stata giustificata dalla necessità di redigere una perizia di variante per via della irreperibilità delle mattonelle di asfalto da utilizzare per la pavimentazione (oggetto principale della perizia di variante), come da progetto originario, e la contestuale chiusura degli stabilimenti di produzione, ritenendo tale circostanza imprevedibile in sede di progettazione e riconducibile alle circostanze speciali ex art. 159, comma 2.
Ha, anche, asserito di aver posto in essere tutti gli atti dovuti nel prevedere la sospensione per la perizia di variante, provvedendo tempestivamente sia alle singole comunicazioni con l e gli Uffici competenti, sia nel Controparte_2 predisporre la ripresa dei lavori e che l'ulteriore ritardo è stato determinato da esclusivamente dall'inerzia dell' Parte_3 dell'Ispettorato Tecnico Regionale che, in seguito alla sospensione dei lavori e alla trasmissione della variante predisposta da parte del Controparte_1
avrebbe impiegato più di quattordici mesi per l'approvazione della
[...] stessa, intervenuta solo in data 3.2.2017.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che: con verbale del 10.10.2014 i lavori venivano sospesi per la chiusura degli stabilimenti di produzione delle mattonelle per la pavimentazione previste contrattualmente e quindi per la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva (cfr. doc. n. 19 all. citazione) e che in data 13.10.2015 il direttore dei lavori, Ing. , presentava la perizia di Persona_2 variante con incremento contrattuale di 29.431,09 euro, approvata poi con determina dirigenziale n. 413 del 03.12.2015 (cfr. doc. n. 20 all. citazione).
Risulta, infine, che solo in data 03.02.2017 l'Assessorato del regionale del territorio riteneva ammissibile dal punto di vista tecnico la perizia di variante e suppletiva in questione (cfr. all. n. 10 costituzione) e successivamente con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 del 14.06.2017, l'Ente Locale convenuto proponeva di approvare in linea amministrativa tale perizia.
Ora, posto che l'irreperibilità delle mattonelle originariamente previste è pacifica tra le parti, come peraltro si ricava dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione del
19 14.12.2015 (cfr. doc. 04 all. citazione), deve ritenersi che la sospensione in esame sia stata originariamente legittima, considerando che l'art. 159 comma 2 annovera fra le circostanze speciali che giustificano la sospensione anche la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. c del codice contratti pubblici del 2006 ossia per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.
Tuttavia, lo stesso comma 2 prevede che per la sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Ebbene, anche rispetto a tale fattispecie occorre richiamare il principio per cui le vicende relative al rapporto tra ente finanziatore ed ente committente non hanno rilievo rispetto all'appaltatore, che è ad esso estraneo, in assenza di clausole contrattuali che prevedano il contrario, come ad esempio quella che subordina l'esigibilità del corrispettivo all'effettiva acquisizione del finanziamento o in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
In altre parole, gli inadempimenti da parte dell'ente committente non possono essere ritenuti dovuti a cause non imputabili ad esso, in assenza delle suddette pattuizioni, se relativi ai rapporti tra esso e l'ente finanziatore.
Va, inoltre, rilevata la natura non complessa della modifica in questione del progetto
– sostituzione della prevista pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto, in quanto non più esistenti o producibili sul mercato, con pavimentazione in masselli autobloccanti, linea “Antico di Sicilia” superior del tipo “Normanno” (cfr. doc. n. 3 all. citazione), come suggerito anche dallo scarso importo dell'aumento di spesa conseguente alla relativa perizia di variante, pari ad 29.431,01, somma ricomprendente peraltro altre modifiche.
Tutto ciò considerato deve ritenersi illegittimamente protratta la sospensione in questione a partire dall' 11.11.2016 sino alla data di ripresa del 25.09.2017 ovvero per
318 giorni.
Invero, parte attrice nell'atto introduttivo non ha allegato con esattezza il momento a partire dal quale la sospensione è divenuta successivamente illegittima: soltanto con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c ha specificato che dovendosi fare
20 luogo ad una perizia relativa ad un appalto di modesto importo, l'impresa legittimamente confidava nella sollecita definizione della perizia e nella conseguente ripresa dei lavori e che perdurando poi la sospensione ben oltre ogni ragionevole termine ed evidenziandosi a quel punto la dannosità della stessa, ebbe a denunciarne l'illegittima protrazione con nota dell'11.11.2016 (doc. n. 22 all. citazione), del 23.2.2017 (doc. n. 39 all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 attrice) e del 12.7.2017 (doc. n. 25 all. citazione), diffidando l'Amministrazione alla ripresa dei lavori e riservandosi di richiedere e quantificare all'atto della ripresa (come poi in effetti avvenuto) i conseguenti maggiori oneri e danni.
Alla luce delle sopra riportate allegazioni tale momento va individuato proprio nella data della prima diffida, del 11.11.2016 ovvero trascorsi ben 344 giorni dalla data di approvazione della perizia, presentata dal Direttore dei lavori del 13.10.2015, da parte del responsabile del settore tecnico e RUP Arch. nonché 354 Persona_3 giorni dall'approvazione dal punto di vista tecnico del 23.11.2015.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione di decadenza opposta dal convenuto.
In quanto, come sopra ricordato, nel caso di sospensione originariamente legittima poi divenuta illegittima è sufficiente appore la riserva all'atto della ripresa dei lavori, previa diffida.
Ebbene nel caso di specie, l'impresa attrice oltre ad aver diffidato il CP_1 convenuto, ha poi formulato contestualmente al Verbale di sospensione dei lavori n.
5 le riserve, con indicazione in modo specifico delle ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute, agendo, dunque in conformità con le norme previste dal comma 3 dell'art. 159 e dell'art. 191
DPR 207/2010 (cfr. doc n. 19 all. citazione).
Passando alla quantificazione dei danni, anche rispetto a tale domanda l'ente convenuto non ha nella prima difesa contestato in modo specifico il quantum come analiticamente indicato da parte attrice nell'atto di citazione: “A) Spese generali infruttifere - A ristoro delle spese generali infruttifere per il periodo di improduttivo vincolo di 715 giorni, si chiede il pagamento dell'importo di € 77.169,95 (€ 107,93*gg.715), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al soddisfo. Ed invero, poiché l'importo netto contrattuale è di € 309.598,42, si ha che l'importo depurato dell'utile (10%) e delle
21 spese generali (13%) ascende ad € 249.073,54 (€ 309.598,42/1,10/1,13) e che l'incidenza giornaliera delle spese generali al 6,5% è pari ad € 107,93 (€ 249.073,54*6,5/100 = €
16.189,78/150 gg. durata contrattuale). B) Ritardata percezione dell'utile di impresa - A tale titolo e per il medesimo periodo di gg. 715 si chiede il pagamento dell'importo di € 4.420,13, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Essendo l'importo netto contrattuale di €
309.598,42 si ha che l'importo al netto dell'utile (10%) ascende ad € 281.453,10 (€
309.598,42/1,10) e che la quota d'utile del 10% ritraibile dall'appalto in questione è pari ad €
28.145,13. Su detto ultimo importo vanno dunque riconosciuti, per tutto il periodo della illegittima sospensione, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/ 7/UE), applicabile agli appalti di 00.PP. giusta circolare esplicativa congiunta del MISE e del MIT del 23/01/2013.
Pertanto, il danno da ritardata percezione dell'utile ammonta ad € 3.029,82, secondo il seguente analitico conteggio: Periodo Capitale Tasso Giorni Interessi - 10/10/2015 a
30/06/2016 € 28.145,13 8,05% 264 € 1.638,00 - 01/07/2016 a 25/09/2017 € 28.145,13
8,00% 451 € 2.782,13 Si chiede pertanto il pronto pagamento degli importi sopra quantificati, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, ad integrale ristoro dei danni tutti subiti.”
Pertanto, occorre soltanto decurtare dall'importo calcolato dall'attore i giorni in cui la sospensione è stata legittimamente disposta, ovvero per 318 giorni dal 10.10.2015 sino al 10.11.2016, giorno precedente alla prima diffida.
In tal modo risultano danni a titolo di spese generali infruttifere pari ad € 34.321,74 ed € 2.544,00 euro per ritardata percezione dell'utile di impresa, oltre interessi come da domanda.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in capo alla parte convenuta, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa VE ME, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il al pagamento di € CP_1 Controparte_1
21.755,65, a titolo di interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, in favore della società oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della Parte_1 domanda al soddisfo;
22 - condanna il al pagamento, in CP_1 Controparte_1 favore della società della somma complessiva pari ad € Parte_1
90.730,59 a titolo di risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori, oltre interessi come da domanda;
- condanna il , in favore della società Controparte_1 [...]
al pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati sulla fattura n. Parte_1
581/13 dal 9.9.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali promosse dal Controparte_1 nei confronti dell' ;
[...] Controparte_2
- condanna il alla refusione delle spese Controparte_1 processuali a favore della società che si liquidano in € Parte_1
14.103,00 oltre Iva e CPA e oneri come per legge.
Così deciso, in Sciacca in data 23/12/2025
Il Giudice
VE ME
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